Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria - D.L. 61/2009 - A.C. 2511
Riferimenti:
AC N. 2511/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 82
Data: 15/06/2009
Descrittori:
NAVI E NATANTI   NAVI MILITARI
REATI CONTRO L' ECONOMIA E IL COMMERCIO   SOMALIA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

25 Giugno2009

 

n. 82

Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria D.L. 61/2009 - A.C. 2511

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 2511

Numero del decreto-legge

61/2009

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria

Iter al Senato

No

Numero di articoli del decreto-legge

2

Date:

 

emanazione

15 giugno 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

16 giugno 2009

assegnazione

16 giugno 2009

scadenza

14 agosto 2009

Commissione competente

Commissioni riunite II Giustizia e III Affari esteri

Stato dell’iter

In corso di esame in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge consta di due articoli, il secondo dei quali si limita a fissare la data di entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

L’articolo 1 modifica l’art. 5 del decreto-legge n. 209 del 2008(convertito dalla legge n. 12 del 2009) attraverso la novella del comma 4 e l’introduzione dei commi aggiuntivi 6-bis e 6-ter.

 

Il decreto-legge n. 209 del 2008, che reca la Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, all’articolo 3, comma 14, contiene un’autorizzazione di spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, per la partecipazione di personale militare all'operazione militare denominata Atalanta volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

La missione EUNAVFOR-Atalanta è stata istituita con l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008. In base alla citata azione comune 2008/851/PESC, sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell'articolo 105 della convenzione ONU sul diritto del mare, per l'eventuale esercizio di azioni giudiziarie da parte degli Stati competenti, i militari della missione Atalanta possono arrestare, fermare e trasferire le persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente e sequestrare le navi di pirati o di rapinatori o le navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati nonché requisire i beni che si trovano a bordo.

Si segnala che il Consiglio dell’UE del 15 giugno scorso ha deciso di estendere di un anno – fino al 13 dicembre 2010 – la durata della missione Atalanta.

 

L’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 209/2008 attribuisce al Tribunale ordinario di Roma la competenza territoriale sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 (Pirateria) e 1136 (Sospetta pirateria) del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi - inclusi i reati a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alla operazione militare Atalanta - quando i medesimi reati sono commessi in alto mare o in acque territoriali straniere e sono accertati durante la missione in questione.

 

La modifica all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 209 (art. 1, comma 1, lett. a), è volta:

§         a limitare la giurisdizione italiana ai reati di pirateria commessi a danno dello Stato o di cittadini e beni italiani;

§         a precisare che tali reati devono essere accertati «nelle aree di svolgimento» della missione Atalanta e non «durante» la missione medesima.

 

La relazione illustrativa spiega la modifica in considerazione della decisione 2009/293/PESC con cui è stato approvato lo scambio di lettere tra la UE ed il Governo keniano sulle condizioni di trasferimento in Kenya delle persone sospettate di pirateria al largo della Somalia.

Tale decisione dà attuazione all’articolo 12 dell’azione comune 2008/851/PESC, che prevede il trasferimento delle persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria nonché dei beni che sono serviti a compiere tali atti:

- alle autorità competenti dello Stato membro o dello Stato terzo che ha partecipato all'operazione del quale la nave che ha effettuato la cattura batte bandiera, o

- se tale Stato non può o non intende esercitare la propria giurisdizione, a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali.

 

I commi aggiuntivi all’articolo 5 del decreto-legge n. 209 (introdotti dall’articolo 1, comma 1, lett. b) sono invece collegati:

§         da un lato, al completamento della disciplina della giurisdizione;

§         dall’altro, alla possibilità, prevista dal comma 6 dello stesso decreto-legge in capo all’autorità giudiziaria italiana a seguito del sequestro, di disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente o al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti di pirateria.

 

Il nuovo comma 6-bis prevede che:

§         fuori dell’ipotesi di giurisdizione italiana di cui al nuovo comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, sono applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l’Italia;

§         sono autorizzati l’arresto, il fermo, il trasferimento dei “pirati” (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall’articolo 2, lett. e) dell’azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone “per il tempo strettamente necessario al trasferimento” nel Paese titolare della giurisdizione.

§         le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese.

 

Il comma 6-ter reca, infine, una disposizione transitoria secondo cui:

§         le nuove norme sono applicabili immediatamente agli eventuali procedimenti pendenti;

§         per le comunicazioni relative ai procedimenti in corso relativi ad operazioni antipirateria possono essere utilizzati strumenti telematici.

 

Da ultimo, il comma 2 dell’articolo 1 contiene la clausola di invarianza della spesa.

 

Relazioni allegate o richieste

Il provvedimento è corredato della relazione illustrativa, nonché dell’allegato contenente il testo delle norme espressamente modificate o abrogate, presentato ai sensi dell’articolo 17, comma 30, della legge n. 127 del 1997.

Non è stata presentata la relazione tecnica, in quanto, in base all’articolo 1, comma 2 del decreto-legge, dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il provvedimento novella il precedente decreto-legge n. 209 del 2008 che ha autorizzato la partecipazione italiana alla missione Atalanta.

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

La necessità e l’urgenza, esplicitate nella premessa del decreto, sono legate «all’esigenza di continuare ad assicurare la piena operatività delle unità navali italiane impegnate nell’azione di contrasto della pirateria».

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è riconducibile alle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato e giurisdizione e norme processuali, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere a) ed l), Cost.

Conformità con altri princìpi costituzionali

L’articolo 1, comma 1, lettera a), che limita la giurisdizione italiana sui reati di pirateria accertati nell’ambito della missione Atalanta ai reati commessi a danno dello Stato o di cittadini e beni italiani, è volta a dare attuazionealla decisione 2009/293/PESC con cui è stato approvato lo scambio di lettere tra la UE ed il Governo keniano sulle condizioni di trasferimento in Kenya delle persone sospettate di pirateria al largo della Somalia.

Sulla base dei principi generali contemplati in tale scambio di lettere, il Kenya accetterà su richiesta della missione il trasferimento delle persone fermate e dei beni sequestrati e sottoporrà tali persone e beni alle autorità competenti ai fini delle indagini e dell’azione giudiziaria.

Il Kenya potrà quindi avere giurisdizione sui reati di pirateria che non siano stati commessi a danno di cittadini o beni italiani e quindi, ipoteticamente, anche sulle fattispecie di reato poste in essere da cittadini italiani nei confronti di navi straniere.

 

Si ricorda in proposito che, ai sensi dell’art. 9 c.p., il cittadino, che commette in territorio estero un delitto comune per il quale la legge italiana stabilisce la l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza o querela della persona offesa.

In ogni caso, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione non sia stata concessa ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto

 

Si segnala che in Kenya è attualmente prevista la pena di morte; anche se di fatto la pena capitale non è più applicata, formalmente non è stata abolita (il Parlamento del Kenya ha anzi recentemente respinto una mozione per l’abolizione della pena di morte).

Lo scambio di lettere UE-Kenya contempla peraltro precise garanzie in ordine al trattamento di tali persone e di tipo procedurale e prevede il diritto al processo entro un ragionevole lasso di tempo.

In tale atto, inoltre, viene affermato il principio per cui nessuna persona potrà essere condannata alla pena di morte; il Kenya si impegna a commutare la pena di morte in pena detentiva.

Per l’analogia della fattispecie, può essere utile richiamare le sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 1979, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del r.d. n. 5726 del 1870 (sull’estradizione tra Italia e Francia), nella parte in cui consente l'estradizione per i reati sanzionati con la pena edittale della morte nell'ordinamento dello Stato richiedente. In tale occasione, la Corte ha richiamato la legittimità delle convenzioni bilaterali sull'estradizione, nelle quali “sia pure in forme diverse - ora disponendo che l'estradizione sia concessa per gli stessi reati puniti con la morte, sempre che lo Stato richiedente offra "garanzie ritenute sufficienti", ora affermando senz'altro che la pena in questione "non verrà applicata", ora giungendo a stabilire che la pena medesima "sarà sostituita" da quella prevista in suo luogo nell'ordinamento del Paese richiesto - tutte queste convenzioni confermano l'esigenza che corrispondenti garanzie vengano prestabilite ed offerte in ogni caso, per non ledere l'eguaglianza fra i soggetti estradandi di qualunque condizione”.

 

L’articolo 1, comma 6-ter, prevede in sostanza l’applicazione delle nuove norme sulla giurisdizione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Si ricorda in proposito che la giurisprudenza della Corte costituzionale è consolidata nel senso di considerare conformi al principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall’art. 25, primo comma, Cost, le disposizioni che prevedono l’applicazione ai processi in corso di norme modificative della competenza.

La prima pronuncia al riguardo è stata la sentenza n. 56 del 1967, secondo la quale il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge «viene rispettato … quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice "naturale" - che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente.» Nello stesso senso possono richiamarsi le sentenze nn. 72/1976, 207/1987, 269/1992, 149/1994, 201/1997, 152/2001, 63/2002 e 112/2002.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cost082-AC2511.doc