Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali - A.C. 2450
Riferimenti:
AC N. 2450/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 81
Data: 16/06/2009
Descrittori:
LEGNO E LEGNAME   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

16 giugno 2009

 

n. 81

Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali

A.C. 2450

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2450

Titolo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006

Iniziativa

 

Iter al Senato

Si (A.S. 1439)

Numero di articoli

3

Date:

 

richiesta di parere

9 giugno 2009

Commissione competente

III Commissione (Esteri)

Sede e stato dell’iter

Sede referente. Concluso l’esame preliminare.

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

L'Accordo internazionale sui legni tropicali (International Tropical Timber Agreement – ITTA) in esame, che consta di un Preambolo, 46 articoli e tre Allegati, si propone la realizzazione di programmi di ricerca e di sviluppo, la commercializzazione e la distribuzione del legname tropicale, la gestione forestale e il mantenimento dell’equilibrio ecologico nelle zone interessate. L’Accordo, sottoscritto dall’Italia il 26 giugno 2008, è destinato a sostituire il precedente Accordo stipulato a Ginevra il 26 gennaio 1994 (ITTA 1994), ratificato da parte italiana con la legge 16 aprile 1998, n. 120. Come si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge di ratifica in esame (A.S. 1439), che il Senato ha approvato il 14 maggio 2009, l’Organizzazione internazionale sui legni tropicali (ITTO), l’organismo responsabile dell’attuazione degli accordi in tale materia, ha esteso l’efficacia dell’Accordo ITTA 1994 al periodo 2007-2009 per consentire a tutti i paesi membri di concludere l’iter di ratifica del nuovo Accordo del 2006.

Si rammenta che facendo seguito ad una diffusa preoccupazione per la forte deforestazione in atto, a Ginevra nel 1983 fu firmato il primo Accordo internazionale, che ha regolamentato la produzione e la commercializzazione del legname tropicale fino al 1996. L’Accordo, sottoscritto dall’Italia il 29 giugno 1984 e ratificato con la legge 1° aprile 1985, n. 125, fece seguito ad una lunga fase negoziale iniziata con la IV Conferenza delle Nazioni Unite di Nairobi (1976) sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), che aveva stabilito un piano d’azione per la strutturazione del commercio dei prodotti di base.

 

Con riguardo al contenuto dell'Accordo in esame, l’articolo 1 ne indica gli obiettivi, quali, nel rispetto di una gestione forestale sostenibile, la lotta alla povertà e all’illegalità delle pratiche di deforestazione nei paesi produttori anche attraverso l’istituzione di speciali “forum di consultazione”, azioni a sostegno della ricerca e dello sviluppo nonché l’adozione di meccanismi che incrementino nuove risorse finanziarie.

L’articolo 2, contiene le definizioni utilizzate nel testo dell’Accordo.

Gli articoli 3 e 4 dispongono in ordine alla sede (attualmente Yokohama, in Giappone), alla struttura e ai membri dell’Organizzazione internazionale dei legni tropicali che, istituita dall’accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, rimane in essere per l’attuazione dell’Accordo, esercitando le sue funzioni attraverso il Consiglio internazionale dei legni tropicali.

L’articolo 5 contempla la partecipazione, nelle fasi di  negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, anche delle Organizzazioni intergovernative, facendo esplicito riferimento alla Comunità europea.

La composizione, le competenze, le mansioni e le funzioni del Consiglio internazionale dei legni tropicali, organo direttivo costituito da tutti i paesi membri dell’Organizzazione, produttori e consumatori, nonché l’indicazione delle funzioni relative alle cariche del presidente e vice presidente sono recate dagli articoli 6-8.

L’articolo 9 dispone in tema di frequenza ed ubicazione delle sessioni ordinarie (almeno una all’anno) e straordinarie del Consiglio.

La ripartizione dei voti tra paesi produttori e paesi consumatori, con la specificazione dei criteri di assegnazione dei voti, l’illustrazione della procedura di voto, nonché l’indicazione del quorum necessario per la validità delle riunioni del Consiglio sono riportate dagli articoli 10-13.

L’articolo 14 tratta la nomina, da parte del Consiglio, del direttore esecutivo, il funzionario amministrativo più elevato in grado, che a sua volta nomina il personale, definendo la posizione di tali soggetti nei confronti   di altre organizzazioni.

Gli articoli 15 e 16 fanno riferimento alla cooperazione tra l’TTO con gli organi e le agenzie delle Nazioni Unite e con istituzioni internazionali e regionali, con organizzazioni non governative, con il  settore privato e la società civile, prevedendo anche  l'ammissione di osservatori.

L’articolo 17 disciplina lo stato giuridico, i privilegi e le immunità dell’Organizzazione ITTO e dei suoi membri.

Gli articoli 18-21, che recano disposizioni finanziarie, istituiscono i conti finanziari e la rispettiva metodologia di calcolo, distinguendoli in “conto amministrativo”, “conto speciale” e “Fondo per il partenariato di Bali”. Il “conto amministrativo” è finanziato dai contributi annui fissati per ciascuno Stato membro, in conformità delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, e comprende i costi amministrativi di base (stipendi, etc.) e i costi operativi essenziali (a copertura di riunioni di esperti, pubblicazioni di studi e valutazioni); il “conto speciale”, destinato a finanziare programmi tematici, si avvale di contributi volontari dei paesi membri; il “fondo per il partenariato di Bali” finalizzato a sostenere i paesi membri produttori a realizzare gli investimenti necessari al conseguimento di una gestione sostenibile delle fonti di provenienza dei legni tropicali posti in commercio, è finanziato con contributi volontari dei paesi membri e dal 50% dei proventi delle attività correlate al conto speciale.

Gli articoli 22 e 23 enunciano, rispettivamente, la modalità di pagamento dei contributi finanziari, pagabili in moneta convertibile e non soggetti a restrizioni valutarie e disciplinano la revisione e la pubblicazione dei conti, attraverso la nomina di revisori indipendenti dall’Organizzazione.

A norma degli articoli 24 e 25 vengono introdotte le attività operative dell’Organizzazione, distinte in “attività di politica generale”, per le quali il Consiglio elabora periodicamente un piano di azione volto ad individuare le priorità ed i programmi tematici, e “attività di progetto”, intraprese dietro presentazione di proposte mirate.

L’articolo 26 istituisce quattro comitati (per l’industria forestale, per le questioni economiche, le statistiche e i mercati», per il rimboschimento e la gestione forestale e comitato finanziario e amministrativo) e prevede la possibilità di istituire e sciogliere in seno all’Organizzazione organi ausiliari, il funzionamento e mandato dei quali è stabilito dal Consiglio.

La predisposizione di studi statistici e di informazioni in materia di produzione e commercio dei legnami tropicali e non tropicali, nonché la pubblicazione di dati sulla gestione delle foreste produttrici è disciplinata dall’ articolo 27.

L’articolo 28 stabilisce che il Consiglio pubblichi ogni anno una relazione sulle proprie attività e riesamini e valuti, ogni due anni, la situazione internazionale del legname. 

 Gli articoli 29-31 enunciano gli obblighi generali ai quali gli Stati membri sono assoggettati, l’esonero da tali obblighi, e regolano la materia dei ricorsi e delle controversie tra i paesi membri.

Le misure differenziate e correttive e quelle speciali alle quali gli Stati membri consumatori possono fare ricorso nel caso che i loro interessi siano pregiudicati a seguito dell’attuazione di misure applicative sull’Accordo ITTA sono trattate dall’articolo 32.

Gli articoli 33 e 34 dispongono in ordine al riesame dell’attuazione dell’Accordo, previsto cinque anni dopo la sua entrata in vigore, nonché alla clausola della non discriminazione per il commercio internazionale di legname, con particolare riferimento alle importazioni e all’uso di legname e suoi prodotti.

Gli articoli 35-38 designano quale depositario dell’Accordo, il Segretario generale delle Nazioni Unite, precisano le modalità di firma, ratifica, accettazione e approvazione del medesimo e dispongono in tema di adesione e di notifica di applicazione provvisoria.

L’articolo 39 stabilisce l’entrata in vigore dell’Accordo al 1° febbraio 2008 o in data successiva, ma comunque dopo la firma o la ratifica da parte di dodici paesi produttori (su un totale di 33), detentori di almeno il 60% del totale dei voti assegnati, e dieci paesi consumatori (su un totale di 26), che rappresentino il 60% del volume globale di import di legname tropicale registrato nel 2005.

Gli articoli 40-42 sono dedicati alle modifiche da apportare all’Accordo proposte dal Consiglio, alla denuncia presentata da uno Stato membro dopo l’entrata in vigore dell’Accordo e all’esclusione presentata dal Consiglio qualora ritenga che un Paese membro non adempia agli obblighi del trattato.

 L’articolo 43 definisce la liquidazione dei conti di uno Stato membro – stabilita dal Consiglio – a seguito della sua rescissione dall’Accordo e sancisce la regola che i contributi versati sui conti finanziari non vengono restituiti.

La durata, la proroga e la risoluzione dell’Accordo, che resta effettivo per un periodo di dieci anni dalla data della sua entrata in vigore, a meno che il Consiglio non decida di prorogarlo (per un primo periodo di cinque anni e un intervallo supplementare di tre anni), rinegoziarlo o risolverlo sono regolamentate dall’articolo 44.

Infine, gli articoli 45 e 46 prevedono le disposizioni complementari e transitorie e la non applicabilità di riserve alle stesse.

 

Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 14 maggio scorso, consta di tre articoli.

I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali del 27 gennaio 2006, e il relativo ordine di esecuzione. L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La relazione illustrativa del ddl originario (A.S. 1439) sottolinea che le innovazioni introdotte dall’Accordo ITTA 2006 rispetto al precedente Accordo interessano l’aspetto finanziario del provvedimento. Ciò premesso, la relazione evidenzia che, nel firmare l’Accordo in commento, l’Unione europea, in conformità con le disposizioni del medesimo, ha provveduto a ripartire le competenze sui legnami tropicali tra Comunità e Stati membri, suddividendole in competenza esclusiva della Comunità europea per le tematiche di politica commerciale comune (in particolare nella conclusione di accordi in materia di commercio internazionale di merci), e competenza mista per la conclusione di accordi internazionali nel settore ambientale e di cooperazione allo sviluppo..

Nella relazione illustrativa viene evidenziato, inoltre, che la decisione del Consiglio UE reca, nelle considerazioni in premessa, “l’impegno della Comunità europea a erogare il contributo finanziario obbligatorio al bilancio amministrativo previsto dall’Accordo, una volta che l’Accordo del 2006 sarà entrato in vigore”; da quel momento, pertanto, come sottolineato nella relazione, “con l’entrata in vigore del nuovo accordo, gli impegni finanziari obbligatori verranno assunti direttamente dalla Comunità europea, in funzione del volume delle importazioni di legname tropicale di ciascuno Stato membro UE”. Gli Stati membri saranno quindi esentati dal versamento di qualunque onere di spesa di natura obbligatoria.

Relazioni allegate

Il disegno di legge è corredato dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e dell’analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

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File: Cost081-AC2450.doc