Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - A.C. 1441-ter-B
Riferimenti:
AC N. 1441-TER-B/XVI   AC N. 1441-TER/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 80
Data: 16/06/2009
Descrittori:
ENERGIA   FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
IMPRESE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS N. 1195/XVI     

 

16 giugno 2009

 

n. 80

Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

A.C. 1441-ter-B

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

Numero del progetto di legge

A.C. 1441-ter-B

Titolo

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (già articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge 1441, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 5 agosto 2008)

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Si (A.S. 1195)

Numero di articoli

64

Date:

 

richiesta di parere

15 giugno 2009

Commissione competente

X (Attività produttive)

Sede e stato dell’iter

In corso di esame in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

22 giugno 2009

 


Contenuto

Il disegno di legge A.C. 1441-ter, già approvato con modificazioni dalla Camera, è stato approvato dal Senato il 14 maggio 2009 (A.S. 1195). Nel corso dell’esame al Senato, il testo ha subito ulteriori interventi aggiuntivi e di modifica, giungendo alla Camera, in seconda lettura, arricchito di ulteriori 35 articoli, mentre gli interventi di modifica, più o meno incisivi, hanno riguardato 26 articoli (inoltre 4 articoli sono stati interamente soppressi).

L’articolo 1, interamente riscritto durante l’esame al Senato, modifica ed integra con il comma 1 le norme sulle reti di imprese contenute nel decreto-legge n. 5/2009, in particolare sulla definizione e l’operatività del contratto di rete. Il comma 2 abroga la disciplina relativa ai distretti produttivi e alle reti di imprese prevista dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 112/2008.

L’articolo 2, per assicurare l’efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, dispone che nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale le stesse sono disciplinate da appositi accordi di programma. Il Ministero dello sviluppo economico individua le aree o i distretti, assicura il coordinamento e definisce le modalità dell’attuazione dell’accordo di programma, a cui provvede l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi. Si dispone che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, attraverso un piano inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria e sottoposto all'approvazione del CIPE. Inoltre il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione.

L’articolo 4, introdotto dal Senato, reca attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93.

L’articolo 5, introdotto dal Senato, prevede una delega legislativa, da esercitare entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento, per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali che si applicano alle imprese.

L’articolo 6, introdotto dal Senato, ai commi 1-3 dispone che, ai fini dell’ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o di partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l’impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un’autocertificazione corredata dell’autorizzazione ad acquisire dalle pubbliche amministrazioni le informazioni necessarie per la verifica. Le certificazioni che possono essere così sostituite sono individuate con apposito DPCM. I commi 4 e 5 sono volti alla semplificazione di alcune procedure in materia di assunzioni obbligatorie.

L’articolo 7, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica.

L’articolo 8, introdotto dal Senato, reca modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), nel caso in cui soggetto passivo d’imposta sia il concessionario di area demaniale e (per la locazione finanziaria) il locatario.

L’articolo 9 reca una nuova disciplina dei consorzi agrari, agevolandone il riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente.

L’articolo 10, introdotto dal Senato, pone una serie di norme in materia di società cooperative, modificando il codice civile e la relativa legislazione di settore, al fine, fra l’altro, di semplificare la procedura di iscrizione all’Albo, di prevedere modalità di comunicazione all’Albo con strumenti informatici, di rafforzare la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione.

L’articolo 11 modifica la legge n. 56/2005, recante disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese, al fine di semplificare le procedure nell’ambito dell’Accordo-quadro con le università e degli accordi di settore in materia di internazionalizzazione.

L’articolo 12 reca due deleghe legislative, volte rispettivamente al riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese e alla ridefinizione, al riordino e alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese.

L’articolo 13, non modificato dal Senato, sostituisce il comma 6-bis, art. 1, del DL 35/2005, concernente la gestione, da parte della SIMEST Spa, di fondi rotativi regionali con finalità di venture capital.

L’articolo 14 istituisce un Fondo rotativo destinato a favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione delle imprese, assegnandone la gestione alla SIMEST Spa.

L'articolo 15 novella alcune disposizioni del codice penale poste a tutela dei diritti di proprietà industriale, inserisce nuove fattispecie di reato e apporta modifiche conseguenti in materia di confisca e di competenza delle procure della Repubblica.

L’articolo 16, introdotto dal Senato, prevede che i beni mobili registrati, sequestrati nel corso dei procedimenti per la repressione dei reati attinenti alla contraffazione, siano affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale; gli stessi beni possono essere assegnati ai medesimi soggetti a seguito di provvedimento definitivo di confisca.

L’articolo 17 estende anche alle indagini per i delitti di contraffazione (artt. 473 e 474 c.p.) la disciplina delle c.d. indagini sottocopertura, prevede la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti e novella le disposizioni sull’incauto acquisto di prodotti contraffatti e sulla tutela penale del made in Italy.

L’articolo 18, introdotto dal Senato, è volto a promuovere per il triennio 2009-2011 le attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, comprese quelle di controllo, a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari immesse al consumo sul territorio nazionale.

L'articolo 19 apporta modifiche al Codice della proprietà industriale, incidendo su profili sia di natura sostanziale sia processuale (tra cui l’eliminazione del riferimento all’applicazione del rito societario per i procedimenti in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale e l’ampliamento delle controversie devolute alle sezioni specializzate). L’articolo, inoltre, istituisce il Consiglio nazionale anticontraffazione e delega il Governo ad adottare disposizioni correttive o integrative del richiamato Codice.

L’articolo 20, introdotto dal Senato, riduce da 42 euro a 20 euro la misura dell’imposta di bollo dovuta sulla concessione o registrazione di brevetti per invenzione, modello di utilità, disegno e modello qualora alla domanda presentata siano allegati determinati documenti.

L'articolo 21, ai commi 1 e 2, dispone che i gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale, delle telecomunicazioni, forniscano all'utente indicazioni trasparenti circa le offerte proposte sul mercato, affinché sia possibile per il cliente interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori. I commi 3 e 4 modificano la disciplina del diritto di recesso dal contratto di assicurazione avente durata poliennale.

L’articolo 22, introdotto dal Senato, stabilisce che è considerata ingannevole la pubblicità riguardante le tariffe praticate dalle compagnie marittime che reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci.

L’articolo 23, introdotto dal Senato, consente al Corpo della Guardia di finanza l’esercizio dei poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche in seno alle indagini conoscitive avviate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi.

L’articolo 24, al comma 1 reca un incremento del Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti istituito dall'art. 81, comma 30, del D.L. 112/2008. Il comma 2 prevede un incremento pari a 40 milioni di euro del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali.

L’articolo 25 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi, la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. Con gli stessi decreti sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti.

L’articolo 26 affida ad una delibera del CIPE la definizione delle tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, nonché le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti.

L'articolo 27, ampiamente modificato nel corso dell’esame presso il Senato, contempla varie misure volte a garantire la sicurezza ed il potenziamento del settore energetico.

In particolare il comma 1 individua nel Gestore dei servizi elettrici (GSE) l’organismo chiamato a supportare le amministrazioni statali nell’ambito di servizi specialistici in campo energetico, sulla base di indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 2 prevede che per rafforzare l’attività di tutela dei consumatori l’Autorità per l’energia elettrica e il gas si avvalga del Gestore dei servizi elettrici (GSE spa) e dell’Acquirente unico spa.

Il commi 3, 5 e 6 dispongono la soppressione del Fondo bombole metano e dell'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere, attribuendone le funzioni alla Cassa conguaglio GPL.

Il comma 4, allo scopo di incentivare l’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili consente ai comuni con popolazione fino a 20 mila residenti di usufruire del servizio di scambio sul posto per impianti di proprietà fino a 200Kw.

I commi 7 ed 8 riguardano la Sogin S.p.A, demandando ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di ridefinirne i compiti e le funzioni.

Il comma 9 è inerente alla predisposizione entro il 31 dicembre 2009, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, da trasmettere alla Commissione europea, preparato con l'apporto dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica.

I commi 10 e 11 intervengono in materia di incentivi per impianti da fonti energetiche rinnovabili e di efficienza energetica attraverso: la proroga al 30 giugno 2009 del termine ultimo per il riconoscimento, agli impianti alimentati da energia rinnovabile, della possibilità di cumulare più incentivi pubblici; la soppressione del divieto di commercializzazione degli elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori alla classe A, attualmente previsto a far data dal 1° gennaio 2010; l’abrogazione del divieto di importare, distribuire e vendere lampadine ad incandescenza, attualmente previsto a far data dal 1° gennaio 2011.

Il comma 12 modifica i criteri di erogazione delle risorse e di individuazione degli interventi ammessi al finanziamento del Fondo per lo sviluppo delle isole minori.

Il comma 13 restringe il campo della vigilanza anti-traslazione dei prezzi sui consumatori finali da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per quanto concerne la cosiddetta “Robin tax” alle imprese il cui fatturato superi i 448 milioni di euro.

Il comma 14 prevede l’adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico volto alla definizione di norme, criteri e procedure standardizzate per le amministrazioni responsabili al fine della individuazione delle risorse rinnovabili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti utilizzanti le fonti energetiche rinnovabili, ad esclusione degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 Mwe.

Ai sensi del comma 15, a decorrere dal 1° gennaio 2007 il segno zonale non concorre alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche degli oneri di dispacciamento dovuti al gestore della rete elettrica nazionale, già effettuate in corso d’anno.

I commi 16 e 17 trasferiscono l'obbligo di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con Terna Spa contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo, a partire dal 2011.

Il comma 18 reca la disciplina delle procedure di installazione e di esercizio di unità di microcogenerazione e di piccola cogenerazione.

Il comma 19 consente ai comuni di destinare aree per la realizzazione di impianti per l'erogazione in «conto energia» e di servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.

Il comma 20, integrando la legge n. 10/1991, riconosce la validità delle decisioni condominiali concernenti interventi di contenimento dei consumi energetici e di utilizzazione delle fonti rinnovabili se adottate a maggioranza semplice delle quote millesimali purché rappresentate dagli intervenuti in assemblea.

Il comma 21 differisce al 31 dicembre del 2009 il termine di entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, per salvaguardare i diritti alla emissione di certificati verdi relativi all’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati a reti di teleriscaldamento.

I commi 22 e 23 recano modifiche alle disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo del sistema elettrico contenute nei decreti-legge nn. 239/2003 e 7/2002.

Il comma 24 integra le funzioni amministrative previste per la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico.

Il comma 25 estende l’applicazione delle disposizioni che consentono di derogare ai limiti di localizzazione degli impianti purché vi sia un abbattimento delle emissioni, ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile, nei casi indicati dallo stesso comma.

Il comma 26 delega il Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi volti ad un riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche per garantire un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura, nel rispetto dell’ambiente, e semplificare i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura.

Il comma 27 abroga alcune norme della legge 9 dicembre 1986, n. 896 relative a criteri di preferenza accordati a ENEL ed ENI nell’assegnazione del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione di risorse geotermiche.

Il comma 28 integra le disposizioni relative al rilascio di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al DL 7/02, richiedendo un provvedimento motivato in caso di rifiuto da parte della regione interessata della prevista intesa, nel quale le ragioni del dissenso siano esposte in modo chiaro e dettagliato.

I commi 29 e 30 prevedono che gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero l'aumento della capacità dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge n. 241/1990, con decreto ministeriale d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale.

Infine il comma 31 abroga l'art. 8 della legge n. 340/2000 che disciplina il procedimento di autorizzazione per l'uso ed il riutilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico per l'energia.

Il comma 32 sostituisce integralmente i commi da 77 a 82 dell'art. 1 della legge 239/2004, al fine di modificare ed integrare la disciplina in materia di permesso di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi. Durante l’esame al Senato il comma in esame è stato modificato soprattutto al fine di estendere la disciplina citata anche alle attività in mare (in particolare attraverso i nuovi commi 79, 80 e 81). Il comma 33 prevede l’applicabilità della nuova normativa introdotta anche ai procedimenti in corso, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

I commi 34 e 35 sopprimono il Comitato centrale metrico di cui all'art. 7 del regio decreto n. 206/1939. Il comma 36 stanzia apposite risorse per lo svolgimento, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, nonché per l'avvio e il monitoraggio, con il Ministero dell’ambiente, dell'attuazione della strategia energetica nazionale.

Il comma 37 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisca le prescrizioni concernenti la posa in opera degli impianti di calore da risorsa geotermica o sonde geotermiche destinati a riscaldare e a climatizzare gli edifici, per cui si richiede la sola dichiarazione di inizio attività (DIA).

Il comma 38 prevede che spetta alla regione territorialmente competente il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per la ricerca, l’estrazione e l’utilizzo di acque calde, incluse quelle di sorgente, per una potenza termica complessiva che non superi i 2000 chilowatt termici ed anche per l’eventuale produzione di energia elettrica mediante impianti a ciclo binario e ad emissione nulla.

Il comma 39 dispone la riduzione a 15 gradi (dai 25 attuali) della temperatura convenzionale dei reflui, riferita alle risorse geotermiche.

Il comma 40 dispone che per la realizzazione di impianti alimentati a biomasse e di impianti fotovoltaic il proponente, nel corso del procedimento e prima del rilascio dell’autorizzazione, è tenuto a dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.

Il comma 41 prescrive la verifica di assoggettabilità prevista nella procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) o di VAS (valutazione ambientale strategica) sui seguenti progetti di competenza regionale, solo nel caso abbiano una potenza complessiva superiore a 1MW: impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda; impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

I commi 42 e 43 intervengono in materia di energie rinnovabili attraverso la modifica di alcune disposizioni del D.Lgs. 387/2003, con il quale si è provveduto al recepimento della direttiva 2001/77/CE.

Il comma 44 prevede, in luogo dell’adozione di un piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, l’istituzione di una cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei medesimi rifiuti.

L’articolo 28, introdotto dal Senato, ridefinisce i poteri dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) le cui competenze sono estese, per i settori dell’elettricità e del gas, a tutte le attività della relativa filiera. Inoltre si provvede a rideterminare l’importo minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’AEEG fissandolo a 2.500 euro.

L'articolo 29 istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare e ne disciplina l’organizzazione ed il funzionamento.

L'articolo 30, ampiamente modificato nel corso dell’esame presso il Senato, con i commi 1-4 provvede ad affidare in esclusiva la gestione economica del mercato del gas naturale al Gestore del mercato elettrico, che lo organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza.

I commi 5-8 riguardano il settore del gas e, in particolare, i commi 5 e 8 hanno come obiettivo i clienti finali domestici, per i quali l’Acquirente Unico S.p.A. viene individuato quale garante della fornitura di gas nell’ambito degli indirizzo dettati dal Ministro dello sviluppo economico, mentre i commi 6 e 7 mirano a trasferire ai clienti finali industriali i benefici derivanti dal miglioramento nella concorrenzialità del mercato del gas naturale che si otterrà dalla revisione della normativa in materia, cui il Governo è contestualmente delegato.

I commi 9 e 10 demandano all’Autorità per l'energia elettrica e il gas l’adozione di misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella regione Sardegna.

I commi 11 e 12 recano disposizioni relative al regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento, fra cui la proroga di un anno dei termini previsti per l’entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti per i certificati verdi.

Il comma 13 limita la non cumulabilità degli incentivi per le fonti rinnovabili a quelli assegnati dopo il 31 dicembre 2007.

Il comma 14 interviene sulla definizione di biomasse combustibili.

Il comma 15 prevede che, a decorrere dall’anno 2009, sia aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento CIP 6/92 da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio.

I commi 16 e 17 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale, relativamente agli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento saranno disposte semplificazioni di determinati adempimenti.

I commi 18 e 19 riguardano il servizio di interrompibilità e prevedono che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca i criteri e le modalità per l'assegnazione con procedure di gara a ribasso delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso.

Il comma 20 riguarda la risoluzione anticipata volontaria delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del Ministro dello sviluppo economico.

I commi 21-25 riguardano i contatori del gas e recano disposizioni relative alla validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE».

Il comma 26 interviene in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, facendo comunque salve le disposizioni in materia di mercato interno del gas naturale di cui al D.Lgs. 164/2000 e all’art. 46-bis del D.L. 159/2007.

Il comma 27 reca disposizioni volte a migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale.

Il comma 28 eleva dal 5 al 7 la percentuale di biodiesel ammessa nella miscela con il diesel destinata al consumo in rete come carburante da autotrazione.

Il comma 29 eleva dal 5 al 7 per cento la quota massima di biocarburante che può essere contenuta nella miscela gasolio-biodiesel ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata di accisa.

L’articolo 31, introdotto dal Senato, semplifica gli adempimenti necessari per usufruire delle agevolazioni tributarie legate alla riqualificazione energetica degli edifici; in particolare, si ampliano le ipotesi per cui il contribuente non è obbligato ad acquisire la certificazione energetica dell’edificio per l’applicazione delle norme di favore.

L’articolo 32, introdotto dal Senato, mira a favorire la realizzazione di infrastrutture di interconnessione con l’estero, e in particolare con i Paesi confinanti con il nord dell’Italia, per giungere ad un vero mercato unico dell’energia elettrica.

L’articolo 33, introdotto dal Senato, recante disposizioni in materia di Reti Interne di Utenza (RIU), in primo luogo indica a quali specifiche condizioni deve rispondere l’assetto di una rete elettrica per poter essere definita come RIU e quindi precisa i limiti della responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione.

L’articolo 34, introdotto dal Senato, effettua alcune integrazioni al Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) finalizzate all’adeguamento della normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, in particolare in tema di impianti a condensazione.

L’articolo 35, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici volte ad introdurre limitate modifiche al decreto legislativo n. 192/2005 e in particolare all’allegato A, recante ulteriori definizioni rispetto a quelle previste dall’art. 2 del medesimo decreto.

L’articolo 36, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di rimodulazione delle risorse relative ad investimenti ricompresi nei patti territoriali e nei contratti d’area.

L'articolo 37 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, che subentra all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, che è soppresso.

L’articolo 38 prevede la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione della ricerca e dell’innovazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura dell’anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, nonché per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l’efficienza energetica.

L’articolo 39, composto da 7 commi, reca disposizioni in materia di valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari.

L'articolo 40, non modificato dal Senato, introduce gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km, tra quelli di competenza regionale per la VIA e per la VAS.

L'articolo 41 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza del TAR del Lazio, sede di Roma, le controversie in esso elencate concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di infrastrutture energetiche.

L’articolo 42 introduce gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare tra i progetti di competenza statale soggetti alle procedure di VIA e VAS. Limita, invece, la competenza regionale ai soli impianti eolici per la produzione di energia elettrica situati sulla terraferma.

Per quanto riguarda le fonti energetiche rinnovabili, viene incrementata l’incentivazione della fonte eolica offshore e della fonte costituita da rifiuti biodegradabili e biomasse per gli impianti di potenza elettrica superiore a 1 MW.

L’articolo 43, introdotto dal Senato, estende ai veicoli classificati fino a Euro 6 la possibilità per le regioni di introdurre una esenzione fiscale quinquennale dalla tassa automobilistica ai veicoli M1 e N1 alimentati a benzina/GPL o benzina/metano. Inoltre, si consente l’applicazione delle agevolazioni per l’installazione di impianti a GPL e a metano alle operazioni effettuate su autoveicoli appartenenti alle categorie “euro 3” e successive.

L’articolo 44 stabilisce che, ai fini della liquidazione e del successivo versamento alle camere di commercio del diritto annuale relativo all’anno 2009, il fatturato delle imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti debba essere calcolato al netto delle accise.

L’articolo 45, introdotto dal Senato, dispone l’incremento delle royalties dovute dai titolari di concessioni di coltivazione in terraferma di idrocarburi liquidi e gassosi dal 7% al 10% a partire dal 1° gennaio 2009 e destina le risorse derivanti da tale incremento alla riduzione dei prezzi alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dall’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione.

L’articolo 46, al comma 1, interviene in materia di progetti di innovazione industriale (PII), attribuendo al Ministro dello sviluppo economico il potere di individuare nuove aree tecnologiche, ovvero di aggiornare o modificare quelle già individuate per i suddetti progetti. Il comma 2 reca una delega legislativa per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria, con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

L'articolo 47, non modificato dal Senato, introduce la legge annuale per il mercato e la concorrenza, prevedendo che il Governo presenta alle Camere il relativo disegno di legge entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (anticipata al 31 marzo).

L’articolo 48, introdotto dal Senato, modifica l’art. 13 del D.L. 223/2006 che ha introdotto limiti all’attività che possono svolgere le società partecipate dagli enti territoriali, disponendo tra l’altro che tali società non possano avere partecipazioni in altre società o enti solo quando questi ultimi abbiano sede nel territorio nazionale.

L’articolo 49, introdotto dal Senato, riforma l’istituto, non ancora in vigore, della class action, procedendo alla sostituzione integrale dell’articolo 140-bis del Codice del consumo.

L’articolo 50, introdotto dal Senato, reca norme volte a monitorare l'effettiva liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti civili nazionali.

L’articolo 51, introdotto dal Senato, reca misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti per autotrazione.

L’articolo 52 reca una delega legislativa volta ad incidere sull’attività svolta dalla SACE Spa, allo scopo di ottimizzare l’efficienza della società e la sua competitività rispetto ad altri organismi operanti sui mercati internazionali con le stesse finalità.

L’articolo 53, introdotto dal Senato, reca una delega il Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L’articolo 54 destina determinate risorse agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

L’articolo 55, introdotto dal Senato, contiene disposizioni di interpretazione autentica, relative ai requisiti per l’accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi.

L’articolo 56, introdotto dal Senato, stabilisce che la vigenza del regolamento di delegificazione in materia di contributi all’editoria decorra a partire dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie relativo all’anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 57, introdotto dal Senato, dispone uno stanziamento di 1.200.000 euro per la distruzione delle armi chimiche.

L’articolo 58, introdotto dal Senato, richiede il possesso di un’apposita licenza per lo svolgimento dei servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio italiano.

L’articolo 59, introdotto dal Senato, disciplina il cabotaggio di passeggeri lungo un percorso internazionale, ovvero il servizio, svolto da treni che attraversano almeno una frontiera, nei confronti di passeggeri che salgono e scendono in stazioni situate su territorio italiano.

L’articolo 60, introdotto dal Senato, novella gli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 422/1997, relativi al trasporto pubblico locale.

L’articolo 61, introdotto dal Senato, autorizza le autorità idonee ad aggiudicarsi contratti per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ad avvalersi delle norme di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 relative all’aggiudicazione dei contratti ed al periodo di transizione, anche in deroga alla vigente normativa in materia.

L’articolo 62, introdotto dal Senato, interviene sul D.Lgs. 188/03, in materia di trasporto ferroviario.

L’articolo 63, introdotto dal Senato, prevede che i servizi di trasporto ferroviario di interesse locale, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, vengano attribuiti alla competenza delle regioni e province stesse.

L'articolo 64, introdotto dal Senato, estende anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006 la facoltà, prorogata al 31 dicembre 2009, delle aziende farmaceutiche di avvalersi del meccanismo del pay- back.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni del provvedimento in esame – che verranno di seguito esaminate limitatamente alle modifiche introdotte dal Senato - possono essere ricondotte nel loro complesso a due filoni: sostegno degli apparati produttivi, attraverso interventi volti a favorire lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, e regolamentazione del settore energetico.

Il contenuto del provvedimento risulta pertanto riconducibile nel suo complesso alle materie della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, spettante alla competenza concorrente tra Stato e regioni(art. 117, terzo comma, Cost.).   

 

Con riferimento a specifiche disposizioni vengono altresì in rilievo:

§          le seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato:

-          politica estera e rapporti internazionali dello Stato;

-          sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

-          moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

-          ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

-          ordine pubblico e sicurezza;

-          giurisdizione e norme processuali;ordinamento civile e penale;

-          pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

-          tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

§          nonché le seguenti materie di competenza concorrente tra Stato e regioni:

-          commercio con l'estero;

-          professioni;

-          ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

-          tutela della salute;

-          alimentazione;

-          governo del territorio;

-          porti e aeroporti civili;

-          grandi reti di trasporto e di navigazione;

-          ordinamento della comunicazione;

-          coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

-          valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

***

Con riferimento al sostegno degli apparati produttivi, si ricorda che secondo la costante giurisprudenza costituzionale (si vedano in particolare le sent. nn. 14 e 272 del 2004, n. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008) l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.), pur non attribuendo in toto gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004).

In proposito la Corte Costituzionale, sin dalla ricordata sentenza n. 14 del 2004, ha chiarito che “l’aver accorpato, nel medesimo titolo di competenza, la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari, il sistema valutario, i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e, appunto, la tutela della concorrenza, rende palese che quest’ultima costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell’accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali”.

Nel sistema competenziale disegnato dall’art. 117 Cost., la materia della “tutela della concorrenza” si caratterizza dunque per la natura funzionale (individuando, più che degli oggetti, delle finalità in vista delle quali la potestà legislativa statale deve essere esercitata) e vale a legittimare l’intervento del legislatore statale anche su materie, sotto altri profili, di competenza regionale (in questo senso v. in particolare la sentenza n. 345/2004).

In questo contesto, sin dalla sentenza n. 14/2004 si è chiarito che «l'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica» per cui «solo in tale quadro è mantenuta allo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall'ordinamento comunitario, (fra i quali gli aiuti de minimis), purché siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale».

 

L’articolo 2, comma 12, lettera h), prevede la destinazione di risorse al sostegno, alla riqualificazione e alla reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di programma.

Tale disposizione deve essere valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa alla competenza in materia di tutela della concorrenza.

Secondo la sentenza n. 14 del 2004, spettano alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.).

Con riferimento alla programmazione negoziata, la Corte ha peraltro ritenuto, nella sentenza n. 134 del 2005 che la dimensione macroeconomica dell'intervento è assicurata dallo strumento usato e cioè dal ricorso ai contratti di programma, i quali, come è noto, hanno la funzione, insieme ad altri strumenti che rientrano nella più lata nozione di programmazione negoziata, di stimolare la crescita economica e rafforzare la concorrenza sul piano nazionale (cfr. anche sentenza n. 272 del 2004).

***

Per quanto attiene alla regolamentazione del settore energetico, si ricorda che il terzo comma dell’art. 117 Cost. rimette alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nel settore energetico (con riferimento al D.L. 7/2002, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), applicando il principio della “attrazione in sussidiarietà” elaborato nella sentenza n. 303 del 2003 (c.d. sentenza Mezzanotte).

A partire da tale sentenza, la Corte costituzionale ha dato, infatti, un'interpretazione dinamica dell'attribuzione di funzioni amministrative di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione, in base al quale le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai comuni, possono essere allocate ad un livello diverso di governo per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. L'allocazione delle funzioni amministrative ha riflessi anche sulla distribuzione delle competenze legislative. Infatti il principio di legalità di cui all'art. 97 Cost. impone che le funzioni amministrative siano organizzate e regolate dalla legge. Allora l'attrazione allo Stato delle funzioni amministrative comporta la parallela attrazione della funzione legislativa.

Pertanto anche se – sulla base di un’interpretazione strettamente letterale del dettato costituzionale - in una materia di competenza concorrente come l'energia, lo Stato dovrebbe limitarsi a stabilire i principi fondamentali, in virtù della capacità ascendente del principio di sussidiarietà, la normativa statale può anche presentare norme di dettaglio. La valutazione della necessità del conferimento di funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto a quello comunale (cui spetterebbero tali funzioni in base all'art. 118, co. 1) spetta al legislatore statale ma deve essere proporzionata, non irragionevole e operare  nel rispetto del principio di leale collaborazione.

In particolare, la sentenza n. 6 del 2004 ha fissato le condizioni per il funzionamento del “principio di sussidiarietà ascendente”: perché la legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l’esercizio, è necessario che:

1. rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni;

2. detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni;

3. risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine;

4. risulti adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o (comunque)

5. preveda adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali.

Tale impostazione è stata confermata dalla sentenza n. 383 del 2005, relativa alle disposizioni della L 239/2004 di riordino del settore energetico nonché del DL 239/2003, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica (nello stesso senso, v. anche le sentenze n. 248 del 2006 e n. 88 del 2009).

Il filo conduttore della sentenza è la ricognizione, sulla base dei principi affermati nella precedente sentenza n. 6/2004, dei requisiti necessari ad assicurare in concreto, in relazione alle disposizioni oggetto di impugnazione, la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione. In questa ottica la Corte ha dichiarato incostituzionali numerose disposizioni del DL 239/2003, nella parte in cui non prevedevano che i poteri attribuiti agli organi statali dovessero essere esercitati d’intesa, a seconda dei casi, con la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del DLgs 28 agosto 1997, n. 281, oppure direttamente con le regione. Particolare rilievo assume poi la definizione da parte della Corte delle caratteristiche che le intese in questione debbono assumere, con la riconoscimento del carattere necessariamente paritario delle stesse.

Con la richiamata sentenza n. 383 del 2005 è stata in particolare dichiarata l’illegittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 4-bis, del DL n. 239 del 2003 (introdotto dall'art. 1, comma 26, L 239/2004), che prevede che, in caso di mancato conseguimento dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti nel termine prescritto, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, nel rispetto dei principî di sussidiarietà e leale collaborazione ed autorizza le opere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le attività produttive, previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

La Corte ha infatti ritenuto che «in tema di esercizio dei poteri sostitutivi, il secondo comma dell'art. 120 Cost. non può essere applicato ad ipotesi, come quella prevista dalla disciplina impugnata, nelle quali l'ordinamento costituzionale impone il conseguimento di una necessaria intesa fra organi statali e organi regionali per l'esercizio concreto di una funzione amministrativa attratta in sussidiarietà al livello statale in materie di competenza legislativa regionale e nella perdurante assenza di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni nell'ambito dei procedimenti legislativi dello Stato.». Richiamando le precedenti sentenze n. 303 del 2003 e n. 242 e n. 285 del 2005, la Corte rileva che «tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la “chiamata in sussidiarietà” di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese “in senso forte”, ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi, pertanto, deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale. L'esigenza che il conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di stallo, potrà certamente ispirare l'opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l'adozione dell'atto finale nei casi in cui siano insorte difficoltà a conseguire l'intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte. E nei casi limite di mancato raggiungimento dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni. »

L’articolo 27, comma 22, lettera c), sostituisce la disposizione dichiarata incostituzionale, prevedendo che,in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate, entro i 90 giorni successivi al termine prescritto, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Le regole di funzionamento del comitato sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente Stato-regioni.

Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, entro i successivi 60 giorni, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La citata disposizione deve essere valutata alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 2005.

Il comitato interistituzionale dovrebbe configurare quella “procedura parzialmente innovativa” auspicata dalla sentenza n. 383. Si osserva che dalla formulazione della disposizione non appare chiaro come operi il principio della composizione paritaria del comitato, la cui attuazione e rimessa ad un decreto ministeriale, sentita la Conferenza permanente. Si ricorda in proposito che la sentenza n. 383 richiama l’esigenza di una “permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte”. Alla luce di quest’ultima esigenza deve inoltre essere valutata la previsione di procedere comunque al rilascio dell’’autorizzazione con DPR, previa delibera del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa in seno al comitato interistituzionale.

 

L’articolo 27, comma 32, capoversi 79-81, disciplina il procedimento di rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, il quale è rimesso, sia per la fase istruttoria che per quella decisionale, ad amministrazioni statali e di rilascio dell’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo e delle opere ed infrastrutture connesse, demandata all’ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, organo del Ministero per lo sviluppo economico.

La disciplina vigente prevede che sono esercitati dallo Stato i compiti e le funzioni amministrative relative alle determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate (art. 1, comma 7, lettera n), L. 239/2004).

In questo quadro è disciplinato unicamente il permesso per il rilascio del permesso di ricerca sulla terraferma, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità previste dalla legge generale sul procedimento amministrativo (art. 1, commi 77-83, L 239/204, modificati peraltro dall’articolo 27, comma 32, capoversi 77e 78, del provvedimento in esame, che limitano la partecipazione degli enti locali).

Le disposizioni dell’ art. 1, commi 77-83, L 239/204 sono state impugnate davanti alla Corte costituzionale dalle regioni, in quanto non chiarivano se e come dovesse essere raggiunta l’intesa con la regione interessata. La Corte, nella sentenza n. 383/2005, ha dichiarato infondata la questione, interpretando la normativa nel senso della necessità dell’intesa prevista dall’art. 1, comma 7, lettera n), L. 239/2004, con conseguente assenza di lesioni delle competenze regionali.

La disciplina del procedimento di rilascio del permesso di ricerca in mare ha invece carattere innovativo.

Si ricorda in proposito che il DLgs 112/98 attribuisce  allo Stato le funzioni relative all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia (art. 104, comma 1, lettera pp) e che, su questa base, il citato art. 1, comma 7, lettera n), L. 239/2004 richiede l’intesa con le regioni per le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi solo in caso di attività da svolgere sulla terraferma.

Occorre peraltro valutare l’esclusione delle regioni e degli enti locali sia dalla fase istruttoria che da quella decisionale alla luce del riparto di competenze previste dal titolo V della Costituzione che assegna alla competenza concorrente tra Stato e regioni la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e della giurisprudenza costituzionale che ritiene ammissibile, in virtù della “chiamata in sussidiarietà”, l’esercizio di competenze amministrative da parte dello Stato, ma solo nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Si ricorda in proposito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 88/2009, ha ritenuto non fondata una questione di legittimità costituzionale relativa ad una disposizione della legge finanziaria per il 2008 (art. 2, comma 158, lettera c), L 244/2007) sull’autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti offshore di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in quanto la normativa garantisce ampiamente l’esercizio delle competenze regionali, prevedendo il coinvolgimento delle regioni nel procedimento unico per l’autorizzazione e rimettendo, in caso di dissenso, la decisione alla Giunta regionale.

Analogamente l’articolo 27, comma 32, capoverso 82-ter, disciplina il procedimento per la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi prevedendo la partecipazione delle amministrazioni statali e regionali per le concessioni sulla terraferma (escludendo peraltro dall’istruttoria le amministrazioni locali) e delle sole amministrazioni statali per le concessioni in mare. È inoltre previsto che con decreto interministeriale sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della conclusione del procedimento, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente ad autorizzare.

Il capoverso 82-sexies prevede altresì che Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia.

Anche le predette disposizioni devono essere valutate alla luce alla competenza concorrente tra Stato e regioni nella materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e della relativa giurisprudenza costituzionale.

 

L’articolo 45 prevede l’istituzione di un Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore. Le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefìci del fondo, oltre che i meccanismi volti a garantire l'equilibrio finanziario del fondo medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono altresì annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute.

Tale disposizione deve essere oggetto di valutazione nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle regioni, alla luce della giurisprudenza costituzionale sulla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e in materia di istituzione di fondi vincolati.

Si ricorda in proposito che l’articolo 1, comma 4, lettera f), L 239/2004 prevede che lo Stato e le regioni garantiscono l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale.

Si ricorda altresì che secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, l’art. 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata. Tali misure, infatti, «possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza» (ex multis, sentenze nn. 168 63, 50 e 45 del 2008; n. 137 del 2007; n. 160, n. 77 e n. 51 del 2005).

 La Corte ha, inoltre, precisato che il titolo di competenza statale che permette l'istituzione di un fondo con vincolo di destinazione può consistere anche nel fatto che detto fondo incida su materie oggetto di “chiamata in sussidiarietà” da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost.; (sentenza n. 6 del 2004, nonché, ex plurimis, sentenze n. 155 e n. 31 del 2005; n. 303 del 2003). In tali casi si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenze n. 168 del 2009 n. 168, 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006).

Attribuzione di poteri normativi

L'articolo 25 reca una delega al Governo in materia nucleare.In particolare il comma 2, lettera p), indica tra i principi e criteri direttivi la «previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi».

Si osserva in proposito che, come rilevato dal Comitato per la legislazione nel parere espresso in data 11 giugno 2009, dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire la natura delle sanzioni ed eventuali parametri di fissazione dei limiti minimi e massimi.

 

L'articolo 4, comma 1, affida ad uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare l'adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti.

L’articolo 30, comma 22, prevede che con decreto di natura non regolamentare il Ministro dello sviluppo economico può stabilire una maggiore validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» per particolari tipologie di misuratori di gas.

Si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha rilevato che il decreto ministeriale di natura non regolamentare costituisce un atto dalla «indefinibile natura giuridica».

Si osserva che, con riferimento alle richiamate disposizioni, dovrebbe verificarsi la congruità dello strumento giuridico prescelto in relazione all'ambito di intervento ad esso demandato, come rilevato Comitato per la legislazione nel parere espresso in data 11 giugno 2009 in relazione all’articolo 4, comma 1.

 


Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Cost080-AC1441-ter-B.doc