Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni in materia di sicurezza stradale - A.C. 44 e abb. ' Testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 44/XVI   AC N. 419/XVI
AC N. 471/XVI   AC N. 649/XVI
AC N. 772/XVI   AC N. 844/XVI
AC N. 965/XVI   AC N. 1075/XVI
AC N. 1101/XVI   AC N. 1190/XVI
AC N. 1469/XVI   AC N. 1488/XVI
AC N. 1717/XVI   AC N. 1737/XVI
AC N. 1766/XVI   AC N. 1998/XVI
AC N. 2177/XVI   AC N. 2299/XVI
AC N. 2322/XVI   AC N. 2349/XVI
AC N. 2406/XVI   AC N. 2480/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 73
Data: 06/05/2009
Descrittori:
DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE   DISPOSITIVI DI SICUREZZA

 

6 maggio 2009

 

n. 73

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

A.C. 44 e abb. – Testo unificato

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto

Titolo

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

41

Date:

 

adozione quale testo base

31 marzo 2009

richiesta di parere

29 aprile 2009

Commissione competente

IX Trasporti

Sede e stato dell’iter

Concluso l’esame degli emendamenti di sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Sì, dal 18 maggio

 

 


Contenuto

Il testo unificato in esame, adottato il 31 marzo scorso dalla IX Commissione, e successivamente emendato nelle sedute del 7, 21, 22, 23, 28 e 29 aprile, deriva dall’esame in sede di referente di numerose proposte di legge recanti modifiche al codice della strada. In particolare, esso reca disposizioni finalizzate a ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale, mediante un complessivo inasprimento delle misure sanzionatorie recate dal codice della strada, accompagnato da una serie di ulteriori interventi, alcuni dei quali destinati ad incidere su norme non contenute nel codice, e volti alla prevenzione del fenomeno della incidentalità e ad incrementare gli standard di sicurezza sulle strade e ad accrescere la qualità della formazione e della educazione stradale. 

Il Capo I contiene le disposizioni di modifica del codice della strada.

L’articolo 1 interviene in materia di requisiti dei pneumatici invernali.

L’articolo 2 reca una norma in tema di cartellonistica. L’articolo 3 aumenta le sanzioni per i veicoli che circolano in condizioni di non efficienza.

L’articolo 4 reca modifiche alle procedure in materia di estratto dei documenti di circolazione.

L’articolo 5 introduce il sistema della targa personale.

L’articolo 6 prevede limiti alla intestazione dei veicoli per i minori non emancipati e vieta le intestazioni fittizie.

L’articolo 7 reca norme relative alle macchine agricole.

L’articolo 8 introduce il sistema della guida accompagnata.

L’articolo 9 modifica i limiti di potenza dei veicoli di cui è consentita la guida per coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni.

L’articolo 10 interviene in materia di esame di idoneità, esercitazioni di guida e  autoscuole.

L’articolo 11 modifica le norme in materia di rinnovo della patente.

L’articolo 12 reca modifiche all’articolo 126-bis del codice della strada, in materia di decurtazione dei punti sulla patente.

L’articolo 13 interviene sulla disciplina della revisione della patente.

L’articolo 14 prevede sanzioni per coloro che guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità.

L’articolo 15 reca norme sugli strumenti di controllo dei limiti di velocità.

Gli articoli 16 e 17 recano modiche alle norme sul divieto di sosta.

L’articolo 18 prevede obblighi per i conducenti di velocipede.

L’articolo 19  reca norme in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote. L’articolo 20 concerne l’uso delle cinture di sicurezza per veicoli ad uso speciale.

L’articolo 21 modifica le norme relative alla guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, alle sanzioni per talune infrazioni commesse durante la circolazione, ai documenti di viaggio e ai dispositivi per i trasporti professionali.

L’articolo 22reca modifiche alle norme in materia di guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti, introducendo il tasso alcolemico 0 per i conducenti di età inferiore ad anni ventuno ed i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente.

L’articolo 23 interviene in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. L’articolo 24 modifica le procedure in materia di alienazione e destinazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca. L’articolo 25 concerne le comunicazioni da inviare in caso di  sospensione della patente.

L’articolo 26 aumenta la durata della sospensione della patente per coloro che commettono violazioni nei primi tre anni dal conseguimento della patente. L’articolo 27 reca modifiche alle norme in materia di sanzioni amministrative accessorie.

L’articolo 28 prevede la predisposizione di programmi per l’educazione stradale.

 Il Capo II reca a altre disposizioni in materia di sicurezza stradale, fra le quali: obblighi degli enti proprietari di strade (art. 29), misure alternative alla pena detentiva (art. 30), norme sulla confisca dei ciclomotori (art. 31),  norme sulla circolazione dei ciclomotori (art. 32), introduzione del casco elettronico e della “scatola nera” (art. 33), norme volte all'individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida (art. 34), modifiche alla normativa sui titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (art. 35), invio dei dati relativi all'incidentalità stradale (art. 36).

Il Capo III, infine, reca norme di semplificazione e coordinamento.

 

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 22, comma 1, lettera a), modifica l’articolo 186 del codice della strada, disponendo la depenalizzazione del reato di guida in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro, attraverso la sostituzione dell’ammenda con una sanzione amministrativa pecuniaria.

 

Si osserva che occorre coordinare tale norma con le ulteriori disposizioni del codice della strada che continuano a riferirsi alla fattispecie prevista come se si trattasse di un reato (quali, ad esempio, l’articolo 186, comma 2, lettera a), secondo periodo, e l’articolo 186-bis, comma 3, introdotto dal comma 2 dell’articolo 22 in esame).

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Il disegno di legge C 2180 (Disposizioni in materia di sicurezza), approvato dal Senato e attualmente all’esame dell’Assemblea, agli articoli 54, 55, 56 57 e 63, reca norme che incidono sulla materia della sicurezza stradale.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il testo unificato in esame reca disposizioni in tema di sicurezza stradale, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.).

 

Come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 428 del 2004, «l'esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni) certamente pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera h) del secondo comma dell'art. 117, che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale”.» Inoltre, «in quanto funzionale alla tutela dell'incolumità personale, la disciplina della circolazione stradale mira senza dubbio a prevenire una serie di reati ad essa collegati, come l'omicidio colposo e le lesioni colpose; e pertanto la sua collocazione, sotto questo profilo, nella citata materia non contrasta con la giurisprudenza della Corte che riferisce la “sicurezza” prevista dalla ricordata norma costituzionale all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico.»

 

Per quanto concerne la disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra in quella a porre i precetti della cui violazione si tratta (sentenze n. 428/2004; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 106/2006, n. 384/2005, n. 50/2005; n. 12/2004). Per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza statale esclusiva nelle materie della giustizia amministrativae della giurisdizione, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenza n. 428/2004).

 

Le disposizioni in ambito penale sono riconducibili alla competenza esclusiva dello stato in materia di ordinamento penale.

 

Con riferimento a singole disposizioni, devono essere altresì richiamate le materie del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera r)), dell’istruzione, riconducibile in parte alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera n), per quanto riguarda le norme generali) in parte alla competenza concorrente tra Stato e regioni (art. 117, terzo comma), e della tutela della salute, di competenza concorrente (art. 117, terzo comma).

 

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 33 attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il potere di emanare direttive per prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l’impiego del casco protettivo elettronico e l’equipaggiamento in via sperimentale di determinati autoveicoli con la cd. “scatola nera.”

 

Si osserva che deve essere valutata, alla luce delle finalità perseguite dalla norma, la congruità dello strumento normativo previsto, consistente in direttive ministeriali il cui esercizio è peraltro facoltativo e non delimitato temporalmente.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cost073-AC44.doc