Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori - D.L. 11/2009 - A.C. 2232 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 2232/XVI   DL N. 11 DEL 23-FEB-09
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 64
Data: 25/03/2009
Descrittori:
MINACCE   PUBBLICA SICUREZZA
REATI SESSUALI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

25 marzo 2009

 

n. 64

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema
di atti persecutori

D.L. 11/2009 - A.C. 2232

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

2232

Numero del decreto-legge

11/2009

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

14

Date:

 

emanazione

23 febbraio 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

24 febbraio 2009

assegnazione

24 febbraio 2009

scadenza

25 aprile 2009

Commissione competente

II (Giustizia)

Stato dell’iter

Conclusol’esame degli emendamenti

 

 


Contenuto

Il decreto-legge, modificato nel corso dell’esame in sede referente, è finalizzato ad anticipare alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge in materia di sicurezza (AC 2180, già approvato dal Senato), nonché le norme contenute nel disegno di legge in materia di atti persecutori (AS 1348, già approvato dalla Camera e in corso di esame presso la Commissione giustizia del Senato).

Il provvedimento si compone di 14 articoli.

L’articolo 1, attraverso due novelle all’art. 576 c.p., prevede quali aggravanti speciali del delitto di omicidio, il fatto che esso sia commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo (lettera a), nonché da parte dell’autore del delitto di atti persecutori (lettera b).

L’articolo 2, come modificato nel corso dell’esame in Commissione, novella, alla lettera a), l’articolo 275, comma 3, c.p.p., estendendo l’obbligatorietà della custodia cautelare in carcere, in presenza di gravi indizi di colpevolezza (e salvo che non siano acquisiti elementi da cui risulti l’insussistenza di esigenze cautelari), a specifici delitti ritenuti di particolare gravità e allarme sociale, tra i quali l’omicidio e talune fattispecie di reato in materia sessuale (induzione e sfruttamento della prostituzione minorile, di cui all’art. 600-bis, primo comma, c.p.; pornografia minorile, di cui all’art. 600-ter, c.p., esclusa l’ipotesi di cui al quarto comma; turismo sessuale, di cui all’art. 600-quinquies c.p.); in base alla lettera a-bis), aggiunta a seguito dell’approvazione di un emendamento in Commissione, le medesime disposizioni si applicano anche ai delitti di violenza sessuale (art. 609-bis, c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), purché risulti esclusa l’applicazione delle circostanze attenuanti contemplate dai medesimi articoli; il medesimo articolo 2, alla lettera b), novella il comma 2 dell’articolo 380, inserendo nella lista dei reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza la violenza sessuale (esclusi i casi di minore gravità) e la violenza sessuale di gruppo (lettera b).

L’articolo 3, attraverso alcune modifiche all’articolo 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, è volto a rendere più difficile ai condannati per taluni delitti a sfondo sessuale l’accesso ai benefici penitenziari (ovvero l’assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della medesima legge, esclusa la liberazione anticipata).

L’articolo 4 interviene sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato per consentire alla persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale l’accesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti.

L’articolo 5 prolunga il periodo massimo ditrattenimento dello straniero nei Centri di identificazione ed espulsione da 60 a 180 giorni.

L’articolo 6, comma 1, novellando l’art. 61, comma 22, del D.L. 112/2008, con l’obiettivo di attuare un apposito piano straordinario di controllo del territorio, anticipa al 31 marzo 2009 (rispetto al 30 aprile dello stesso anno) il termine per l’adozione del D.P.R. per la ripartizione tra le varie forze di polizia e i vigili del fuoco delle risorse destinate all’assunzione di personale.

Il comma 2 dispone la riassegnazione immediata delle somme oggetto di confisca al Ministero dell’interno, nel limite, innalzato, a seguito dell’approvazione di un emendamento in Commissione, da 100 a 150 milioni di euro per il 2009, per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e al Fondo nazionale contro la violenza sessuale, nel limite di 3 milioni euro per il 2009, da destinare al sostegno dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere.

L’articolo 6, commi 3-6, dispone che il sindaco, previa intesa con il prefetto, possa avvalersi del concorso di associazioni volontarie di cittadini non armati nel presidio del territorio – da iscrivere in un apposito elenco – con la finalità di segnalare alle forze di polizia  situazioni di disagio sociale o eventi turbativi della sicurezza urbana. Il sindaco si avvale, in via prioritaria, di associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, delle Forze di polizia, delle Forze armate e di altri corpi dello Stato. Gli ambiti operativi, i requisiti per l’iscrizione e le modalità di tenuta dell’elenco sono rimessi ad un decreto del Ministro dell’interno. A seguito dell’introduzione di un comma aggiuntivo nel corso dell’esame in sede referente (comma 6-bis), si prevede che sullo schema di decreto il Governo renda comunicazione ai competenti organi parlamentari.

I commi 7 e 8 dell’articolo 6 autorizzano i comuni, ai fini della tutela della sicurezza urbana, ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. I dati raccolti mediante tali sistemi possono essere conservati sino al settimo giorno successivo alla loro rilevazione, salvo particolari esigenze di ulteriore conservazione.

L’articolo 7 introduce nel codice penale il delitto di “Atti persecutori”, per la cui sussistenza si richiede la ripetitività della condotta, nonché l’idoneità dei comportamento a provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero a costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni. La disposizione reca inoltre la disciplina delle circostanze aggravanti e prevede, salvo in talune ipotesi specificamente indicate, la procedibilità a querela della persona offesa.

L’articolo 8, al fine di apprestare tutela nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela e allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti, introduce la possibilità per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta e disciplina l’esercizio di tale potere da parte del questore.

L’articolo 9 apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale, tra le quali:

§       attraverso una novella all’art. 392, comma 1-bis, c.p.p., la possibilità per taluni delitti (tra i quali vengono inseriti i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli e gli atti persecutori) che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne anche al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 392, comma 1, c.p.p.,;

§       attraverso una novella all’art. 398, comma 5-bis, c.p.p., l’estensione delle particolari modalità di assunzione della prova ivi previste - che nel testo previgente si applicano solo nel caso in cui vi sia il coinvolgimento di minori infrasedicenni - a tutti i casi in cui vi sia il coinvolgimenti di minorenni nonché al caso di indagini per i reati di atti persecutori;

§       attraverso una novella all’art. 498, comma 4-ter), c.p.p.,l’estensione delle particolari protezioni ivi previste per l'esame in dibattimento del minore vittima di reato (uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico) anche ai procedimenti per il reato di atti persecutori nonché per l’esame in dibattimento del maggiorenne infermo di mente vittima del reato.

Viene inoltre prevista una nuova misura coercitiva, consistente nel divieto di avvicinamento dell’imputatoai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, attraverso l’inserimento nel c.p.p. dell’art. 282-ter. Il divieto può riguardare anche i luoghi frequentati da prossimi congiunti o da persone conviventi o comunque legate alla persona offesa da una relazione affettiva. Sono infine prescritti specifici obblighi di comunicazione (nuovo art. 282-quater) all’autorità di pubblica sicurezza competente dei provvedimenti di cui al nuovo art. 282-ter nonché dell’art. 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Tali atti sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

L’articolo 10 reca una novella all’articolo 342-ter del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, prolungando a un anno l’efficacia del decreto del giudice con cui si ordinano la cessazione della condotta criminosa, l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

L’articolo 11 prevede l’obbligo per le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente di metterla in contatto con tali strutture.

L'articolo 12 istituisce presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, con compiti di assistenza psicologica e giuridica, nonché di comunicare gli atti persecutori segnalati alle forze dell'ordine, nei casi d'urgenza e su richiesta della persona offesa.

Gli articoli 13 e 14, infine, contengono rispettivamente la norma di copertura finanziaria e l’entrata in vigore.

Relazioni allegate o richieste

Il provvedimento è corredato, oltre che della relazione illustrativa, anche della relazione tecnica, dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Si richiama da ultimo il D.L. 151/2008 (conv. con mod. dalla L. 186/2008), che reca misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina, nonché il precedente D.L. 92/2008 (conv. con mod. dalla L. 125/2008) recante un complesso di disposizioni in materia di sicurezza pubblica, con specifico riguardo – tra l’altro – ai temi dell’immigrazione e del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Come detto, molte delle disposizioni del Capo I del decreto-legge sono analoghe a disposizioni contenute nel disegno di legge A.C. 2180 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), in corso di esame da parte delle Commissioni riunite giustizia e affari costituzionali. Le disposizioni in materia di atti persecutori riproducono sostanzialmente l’AS 1348 (Misure contro gli atti persecutori), già approvato dalla Camera.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa e precisato nelle premesse del decreto-legge, l’adozione del provvedimento è legata alla straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all’introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una più efficace disciplina dell’espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonché ad un più articolato controllo del territorio.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riconducibile a materie contemplate dall’articolo 117, secondo comma, lettere b) (Immigrazione), h) (Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale) ed l) (Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa) della Costituzione, riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

Conformità con altri princìpi costituzionali

Con riferimento alla previsione, quale aggravante speciale del delitto di omicidio, del fatto che esso sia commesso da parte dell’autore del delitto di atti persecutori (art. 1, co. 1, lett. b), che novella l’art. 576 c.p.), si segnala che tale disposizione riproduce l’art. 1, co. 1, lett. b), dell’A.S. 1348 (attualmente all’esame della Commissione giustizia del Senato). Tale testo risulta dall’approvazione in Assemblea della Camera di un emendamento della Commissione giustizia, sul quale si è svolto un ampio dibattito, incentrato essenzialmente sulla mancata previsione di un collegamento tra il fatto degli atti persecutori e quello dell'omicidio ai fini dell’applicazione dell’aggravante (cfr. seduta del 29 gennaio 2009).

Con riferimento all’introduzione del reato di stalking (art. 7), può essere utile richiamare il parere espresso dalla I Commissione sull’AC 1440 (cfr. ora l’A.S. 1348), le cui disposizioni sono sostanzialmente riprodotte nel provvedimento in esame.

Nella seduta dell’11 dicembre 2008, la I Commissione ha espresso un parere con una condizione (recepita nel testo approvato dalla Camera) e tre osservazioni, con riferimento in particolare ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché del principio secondo cui la finalità della pena è rieducativa, e dunque la necessità che vi sia proporzionalità da un lato tra la pena e l'offesa, e dall’altro tra le diverse pene previste per fattispecie di reato omogenee, nonché con riferimento al principio costituzionale di tassatività nella definizione del fatto penalmente sanzionato. Le osservazioni, tutte riferite all'art. 1, c.1, lett. a), capoverso “articolo 612-bis”, riguardavano: l'opportunità di verificare che le pene per il reato di atti persecutori e per le circostanze aggravanti fossero proporzionate al fatto che costituisce reato, tenuto conto delle pene previste dall'ordinamento per condotte assimilabili per gravità o per tipologia; l'opportunità di chiarire con più precisione in quali casi l'alterazione delle proprie scelte o abitudini di vita cui la vittima degli atti persecutori viene costretta costituisce, per il grado o per la natura, una limitazione della libertà morale tale da giustificare l'irrogazione della sanzione penale ivi prevista; l'opportunità di definire il più oggettivamente possibile cosa si intenda per «persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa».

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 6, co. 6, demanda ad un decreto del Ministro dell’interno la definizione degli ambiti operativi, dei requisiti per l’iscrizione e delle modalità di tenuta dell’elenco relativo alle associazioni volontarie di cittadini non armati nel presidio del territorio di cui possono avvalesi i sindaci. Si segnala che, a seguito dell’approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare, si prevede che sullo schema di decreto il Governo renda comunicazione ai competenti organi parlamentari.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

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File: Cost064-AC2232.doc