Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi - D.L. 5/2009 - A.C. 2187 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 2187/XVI   DL N. 5 DEL 10-FEB-09
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 61
Data: 18/03/2009
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA
IMPRESE INDUSTRIALI   INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

18 marzo 2009

 

n. 61

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi

D.L. 5/2009 - A.C. 2187

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 2187

Numero del decreto-legge

5/2009

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

9

Date:

 

emanazione

10 febbraio 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

11 febbraio 2009

assegnazione

11 febbraio 2009

scadenza

12 aprile 2009

Commissione competente

VI (Finanze) e X (Attività produttive)

Stato dell’iter

In corso l’esame degli emendamenti in sede referente

 

 


Contenuto

L’articolo 1 introduce alcuni incentivi per la sostituzione di veicoli, per l’acquisto di veicoli ecologici e per l’installazione di impianti e dispositivi per la riduzione delle emissioni inquinanti.

In particolare sono previsti, per il periodo 7 febbraio - 31 dicembre 2009, contributi per l’acquisto, con contestuale demolizione di veicoli maggiormente inquinanti, di autovetture (1.500 euro), autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale, autocaravan (2.500 euro) e motoveicoli (500 euro) (commi 1, 2 e 5) e contributi aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti, per l’acquisto di autovetture (1.500 euro) e autocarri a ridotto impatto ambientale (fino ad un massimo di 2.500 euro) (commi 3 e 4). Il comma 7 incrementa i contributi già riconosciuti per l’installazione di impianti a GPL e a metano sulle autovetture. I commi 6 e 8-10 dettano disposizioni applicative. I commi da 11 a 17, allo scopo di ridurre le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, introducono agevolazioni per l’installazione di filtri antiparticolato sui veicoli diesel utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità. I I commi da 11-bis a 11-sexies prevedono la responsabilità solidale tra il cedente e il cessionario per il pagamento dell’IVA relativa alla cessioni di pneumatici e dispongono un credito d’imposta in favore di alcuni soggetti che acquistano pneumatici ricostruiti, certificati dal ricostruttore.

L’articolo 2 prevede una detrazione del 20% delle spese documentate, nella misura massima di 10.000 euro ripartita in cinque annualità, sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo di un immobile per il quale siano effettuati a partire dal 1o luglio 2008 interventi di ristrutturazione edilizia secondo le procedure che permettono la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute. Il comma 3 prevede la stipula di un apposito protocollo di intenti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in ordine, tra l’altro, alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali.

L’articolo 3 modifica la disciplina fiscale dei distretti produttivi, estesa anche alle reti di imprese e alle catene di fornitura, reintroducendo il regime fiscale previsto dalla richiamata legge finanziaria 2006. Tale disciplina non ha trovato applicazione in quanto non sono stai emanati i relativi decreti attuativi.

Il comma 1 estende ai tributi locali i benefici previsti per le reti d’impresa e delle catene di fornitura.

Il comma 2 modifica la disciplina tributaria dei distretti prevedendo la facoltà, per questi ultimi, di optare per il regime della tassazione consolidata di distretto ovvero per la tassazione preventiva concordata triennale.

Nel primo caso la base imponibile è determinata dalla somma algebrica dei redditi delle singole imprese aderenti al distretto.

In caso di concordato preventivo, che può essere attribuito in capo al distretto o in capo a ciascuna impresa, la base imponibile è determinata dall’Agenzia delle entrate ovvero dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.

Il comma 3 dispone che lo svolgimento delle funzioni di assistenza alle imprese esercitate dai Comuni prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, possano essere svolte anche avvalendosi di strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

I commi 3-bis e 3-ter subordinano le agevolazioni di cui agli artt. 1 e 2 all’impegno, da parte delle aziende, a non delocalizzare la produzione, nonché alla preventiva autorizzazione comunitaria.

Il comma 4, reca la norma di copertura finanziaria specificando che, dall’attuazione del comma 1 nonché dei commi da 366 a 371-ter della legge n. 266/2005, come modificati dal presente articolo, non possono derivare oneri superiori a 10 milioni per l’anno 2009, e 50 milioni a decorrere dal 2010.

Il comma 4-bis reca un’interpretazione autentica dell’art. 5, co. 7, lett. a) del D.L. 326/2003in relazione alle forme che possono assumere le operazioni di finanziamento che rientrano nella gestione separata della Cassa depositi e prestiti spa.

L’articolo 3-bis estende il regime dell’IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria.

L’articolo 4 introduce un beneficio fiscale diretto a favorire le aggregazioni aziendali (fusione, scissione e conferimenti) effettuate nel 2009 attraverso il riconoscimento gratuito del maggior valore attribuito ai beni materiali e immateriali cui corrisponde, per le fusioni e le scissioni, una differenza da concambio. L’agevolazione spetta entro il limite massimo di maggior valore pari a 5 milioni di euro e gli effetti fiscali decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione.

Ai sensi del comma 1 il bonus aggregazioni spetta, per le fusioni e le scissioni, qualora il soggetto risultante dalla predetta operazione straordinaria sia uno dei seguenti soggetti passivi IRES: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato. Il comma 2 estende l’applicazione della disciplina anche ai conferimenti d’azienda.

Per poter fruire del beneficio il comma 3 individua i requisiti necessari i quali, ai sensi del comma 4, devono essere posseduti ininterrottamente da almeno due anni.

In materia di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni e contenzioso tributario si applica la normativa generale prevista per le imposte sui redditi (comma 5).

I commi 6 e 7 recano norme antielusive dirette a prevedere la decadenza del beneficio nei casi in cui, nei quattro anni successivi all’aggregazione, la società effettui una ulteriore operazione straordinaria ovvero ceda i beni affrancati gratuitamente; è comunque fatta salva la possibilità per il contribuente di dimostrare l’assenza degli effetti elusivi.

Il comma 7-bis trasferisce 300 milioni di euro dal Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi extra UE (D.L. 251/1981) al Fondo per il sostegno dei crediti all’esportazione e degli investimenti all’estero (art. 3, L. 295/1973).

L’articolo 5 riduce (comma 1) le aliquote dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione ed il riallineamento volontario dei valori contabili degli immobili non merce dal 7% al 3% per gli immobili ammortizzabili e dal 4% all'1,5% per quelli non ammortizzabili. Il comma 1-bis reca una disposizione transitoria in attesa della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni.

L’articolo 5-bis, al comma 1,autorizza un regolamento per l’attuazione delle norme relative alla determinazione dei canoni annui dovuti su concessioni per finalità turistico-ricreative che utilizzino il demanio marittimo, al fine di precisare il quadro normativo concernente il settore turistico. Il comma 2 sospende nel frattempo la riscossione dei contributi ex art. 3, D.L. 400/1993.

L’articolo 6 prevede (comma 1) l’intervento della SACE spa nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti destinati all’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali di cui al precedente art. 1. I commi da 1-bis a 1-quater integrano l’art. 9, del D.L. 185/2008, in materia di estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali, in particolare estendendo la disciplina applicata ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri al 31 dicembre 2007 anche a quelli maturati al 31 dicembre 2008 e prevedendo un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di nuove situazioni debitorie.

L’articolo 7, comma 1, istituisce e disciplina una forma di controllo fiscale mirato sulle agevolazioni previste dalla legge per alcune imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni), da eseguire in base a criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate tenendo conto di specifiche analisi di rischio legate all’indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La maggiore capacità operativa derivante dall’esecuzione di tali controlli è destinata all’attività di contrasto dell’utilizzo di crediti inesistenti mediantecompensazione.

Il comma 1-bis incrementa gli stanziamenti per il 2009 e per il 2010 finalizzati a finanziare l’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e mantiene in conto residui le somme stanziate per il Fondo di riparto del 5 per mille dell’IRE per l’anno finanziario 2008.

Il comma 2 prevede una sanzione del 200% dell’importo corrispondente al credito indebitamente compensato per tutte le ipotesi in cui, nel corso di uno stesso anno solare, siano state effettuate compensazioni con crediti inesistenti per importi superiori a 50.000 euro. Il comma 3 dispone, in conseguenza delle previsioni introdotte, una riduzione delle dotazioni finanziarie della Missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio” di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

 

L’articolo 8 reca le disposizioni circa la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento in esame. La gran parte degli oneri è coperta attraverso l’utilizzo delle risorse derivanti da revoche totali o parziali di agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488 del 1992.

 

L’articolo 9 indica dall’11 febbraio 2009 la decorrenza dell’entrata in vigore del decreto-legge (giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale).

 

Relazioni allegate o richieste

Al provvedimento sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica sugli effetti finanziari dello stesso.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il decreto-legge n. 248 del 2007 aveva prorogato diverse agevolazioni previste dalla legge finanziaria per il 2007 per la rottamazione e la sostituzione di veicoli. Il decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto più generali misure anti-crisi e per il rilancio dell’economia.

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il preambolo del provvedimento fa riferimento alla straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale del settore industriale e in particolare del comparto automobilistico, anche in relazione all'importanza di questi settori nel sistema produttivo nazionale ed ai riflessi di carattere occupazionale sulle famiglie e sulle imprese. Lo stesso preambolo del provvedimento fa inoltre riferimento alle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico-finanziaria delle imprese e del loro indotto e con la necessità di sostenere la domanda di beni durevoli, di favorirne il ricambio con finalità di carattere ambientale e di assicurare obiettivi di rilancio occupazionale.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge è finalizzato a fare fronte all’attuale situazione di crisi economica internazionale attraverso una serie di misure volte a sostenere il sistema produttivo nazionale.

Alla luce di questa finalità complessiva esso può essere ricondotto nell’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Statoin tema di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.), come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale.

Nella sentenza n. 14 del 2004, la Corte ha rilevato che l'inclusione della tutela della concorrenza nella lettera e) dell'art. 117, secondo comma, Cost. - insieme alle materie moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie - «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica: solo in tale quadro è mantenuta allo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall'ordinamento comunitario (fra i quali gli aiuti de minimis), purché siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale (nello stesso senso, cfr. sentenze n. 16 e 272 del 2004)

 

Le singole disposizioni sono per la maggior parte riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia sistema tributario dello Stato, (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.).

L’articolo 1, relativo ad incentivi per la sostituzione di veicoli, per l’acquisto di veicoli ecologici e per l’installazione di impianti e dispositivi per la riduzione delle emissioni inquinanti,può essere ricondotto alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, anch’essa di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s) Cost.).

Con riferimento all’articolo 6, cheprevede l’intervento della SACE spa nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti destinati all’acquisto di veicoli, può venire altresì in rilievo la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.).

 

Attribuzione di poteri normativi

Il comma 13 dell’articolo 1 demanda alle regioni e alle province autonome la disciplina delle modalità di erogazione dei contributi (di cui ai precedenti commi 111 e 12) per l'installazione su veicoli adibiti al trasporto pubblico di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, con appositi provvedimenti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (ovvero entro il 12 aprile 2009).

Il comma 15 dell’articolo 1 dispone quindi che il finanziamento straordinario di cui al comma 11 – pari a 11 milioni di euro per il 2009 - è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.

L’articolo 6 affida al medesimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 9, comma 3, del DL 185/08 (c.d. decreto anticrisi) - con il quale sono stabilite le modalità per favorire l’intervento di imprese di assicurazione e della SACE nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche – la definizione delle modalità per favorire l’intervento della SACE nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti destinati all’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali di cui all’articolo 1 del decreto-legge in esame.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cost061-AC2187.doc