Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Convenzione emendativa della Convenzione del 1990 sugli utili delle imprese associate, relativa all'adesione di dieci nuovi Stati all'Unione europea dal 1° maggio 2004 - A.C. 2099
Riferimenti:
AC N. 2099/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 59
Data: 17/03/2009
Descrittori:
IMPRESE   RATIFICA DEI TRATTATI
UTILI DI ESERCIZIO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

18 marzo 2009

 

n. 59

Convenzione emendativa della Convenzione del 1990 sugli utili delle imprese associate, relativa all’adesione di dieci nuovi Stati all’Unione europea dal 1° maggio 2004

A.C. 2099

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

2099

Titolo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

17 marzo 2009

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

Concluso l’esame degli emendamenti in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

La Convenzione CE di Bruxelles del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate, è stata ratificata dall'Italia con legge 22 marzo 1993, n. 99, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1995. Essa  si applica alle imposte sui redditi  quando, ai fini dell'imposizione, gli utili di una impresa rischiano di ricadere contemporaneamente nella imposizione fiscale di due Stati contraenti. Al riguardo è precisato che la sede di un'impresa situata in un paese diverso da quello della casa madre ricade nella disciplina fiscale dello Stato in cui è situata.

I princìpi generali - stabiliti dall' art. 4 - prevedono due casi distinti:

- il primo caso è quello di un rapporto di associazione tra imprese operanti in due diversi Stati contraenti, configurato in modo che una delle due imprese non risulti beneficiaria di utili che le sarebbero spettati in base a condizioni stipulate tra imprese indipendenti: in tal caso gli utili in questione possono essere imputati all' impresa che non li ha inclusi nel proprio bilancio ed assoggettati ad imposizioni;

- il secondo caso è quello in cui un'impresa situata in uno stato contraente ha una diramazione stabile in un altro Stato contraente. E' stabilito che a tale diramazione vadano imputati gli utili come se fosse un'impresa indipendente.

L'art. 5 stabilisce che lo Stato contraente interessato alla rettifica degli utili di un'impresa sita sul suo territorio ai sensi del precedente articolo 4, debba darne tempestiva informazione a tale impresa, la quale a sua volta avvertirà l'impresa con sede in altro Stato e quest'ultima ne informerà lo stato in cui ha sede. Se tutte le parti interessate accettano la rettifica, la procedura avrà regolare corso.

Gli artt. 6, 7 e 8 disciplinano il ricorso alla procedura amichevole e a quella arbitrale, che può essere attivato qualora un'impresa ritenga violati i principi stabiliti dall' art. 4. Sono quindi regolati i rapporti tra la procedura arbitrale internazionale da una parte e i ricorsi interni dall'altra.

Gli artt. 9, 10 e 11 disciplinano la commissione consultiva, prevista all'art. 7, istituita ogni qual volta le autorità competenti interessate non raggiungono un accordo circa la eliminazione della doppia imposizione entro due anni dalla data del primo ricorso.

L'art. 12 prevede infine che la decisione per l'eliminazione della doppia imposizione debba essere assunta dalle autorità competenti entro sei mesi dalla data della pronuncia della commissione; la decisione può essere difforme dal parere, purché concordata tra le parti.

 

La nuova serie di adesioni che a partire dal 1° maggio 2004 ha condotto in seno all’Unione europea otto Paesi dell’Europa centro-orientale, oltre a Malta e Cipro,  ha comportato altresì per i dieci nuovi membri l'impegno a divenire Parti della citata Convenzione del 1990, reso effettivo con la Convenzione dell’8 dicembre 2004, oggetto del disegno di legge in esame. Va segnalato che alla Convenzione manca un’unica ratifica – quella, appunto, dell’Italia.

Vale la pena di precisare che tra gli Stati ratificanti la Convenzione del 2004 figurano anche la Bulgaria e la Romania, il cui ingresso a pieno titolo nell’Unione europea è avvenuto il 1° gennaio 2007: non sarà dunque necessario un ennesimo strumento internazionale per l’adesione di questi due Stati alla Convenzione del 1990.

 

La Convenzione consta di sette articoli, il primo dei quali prevede l’adesione dei dieci Stati entrati a far parte della UE nel 2004 alla Convenzione del 1990, come modificata prima dalla Convenzione di adesione di Austria, Svezia e Finlandia, e successivamente dal Protocollo emendativo del 1999.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, integra l'elenco delle imposte dei paesi aderenti alle quali si applica la Convenzione del 1990 (art. 2 della stessa), includendovi alcune imposte dei dieci nuovi paesi, ma anche – come è il caso dell’Italia con l’IRES e l’IRAP – categorie di imposte nel frattempo intervenute anche con riferimento a Stati membri da più lungo tempo della UE.

Il comma 2 inserisce,nell'enumerazione delle "autorità competenti" di cui all'articolo 3 della Convenzione del 1990, quelle specifiche dei dieci nuovi Stati membri, ma anche quelle nel frattempo di nuova istituzione nei precedenti Stati membri – anche qui rileva il caso dell’Italia, ove alla figura del Ministro delle finanze o di un suo rappresentante si è sostituita quella del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali o di un suo delegato.

L’articolo 3 – come anche i successivi articoli 6 e 7 - certifica le funzioni che il depositario della Convenzione del 1990 e successive modifiche, ovvero il Segretario generale del Consiglio UE, è chiamato a svolgere in riferimento ai dieci nuovi Stati membri.

Infine, gli articoli 4 e 5 contengono le clausole relative, rispettivamente, alla ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione in esame, e all’entrata in vigore di essa.

 

Il disegno di legge consta di quattro articoli, recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione del 2004, il secondo l’ordine di esecuzione della Convenzione medesima ed il quarto l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 3 reca alcune marginali modifiche all’articolo 3 della legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione del 1990 (legge 22 marzo 1993, n. 99), correlate all’evoluzione nell’ordinamento italiano delle figure istituzionali deputate all’applicazione della Convenzione del 1990 e successive modifiche.

Relazioni allegate

Oltre che dalla relazione introduttiva, il disegno di legge è accompagnato da una ATN (Analisi tecnico-normativa).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, nonché rapporti dello Stato con l’Unione europea, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

 

 


 

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File: Cost059-AC2099.doc