Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio - A.C. 1421 e A.C. 1827
Riferimenti:
AC N. 1421/XVI   AC N. 1827/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 57
Data: 25/02/2009
Descrittori:
ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'   GRANDI INVALIDI
PARENTELA E AFFINITA'   PENSIONE DI GUERRA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Casella di testo: Note per la I Commissione
 


25 febbraio 2009

 

n. 57

Estensione del diritto all’assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio

A.C. 1421 e 1827 – Testo unificato

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

Testo unificato AA.CC.1421 e 1287

Titolo

Estensione del diritto all’assegno supplementare, corrisposto ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, in favore dei superstiti dei grandi invalidi per servizio.

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date:

 

adozione quale testo base

11 febbraio 2009

richiesta di parere

11 febbraio 2009

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro)

Sede e stato dell’iter

Concluso l’esame degli emendamenti in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge C. 1421 (Paglia) e C. 1827 (Pelino e altri), interviene a favore delle vedove e dei figli minorenni dei grandi invalidi per servizio, estendendo ad essi la disciplina pensionistica prevista a favore delle vedove dei grandi invalidi di guerra.

 

Il testo unificato si compone di 2 articoli.

 

L’articolo 1 riconosce alle vedove dei mutilati o invalidi per servizio di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità,un assegno supplementare pari al 50% degli assegni di superinvalidità, previsti dalla tabella E, o riferiti alla medesima tabella E, allegata al D.P.R. 915/1978 (T.U. in materia di pensioni di guerra), di cui fruiva in vita il grande invalido, a condizione che le menzionate vedove abbiano convissuto con i danti causa e abbiano loro prestato assistenza per almeno 3 anni. Il medesimo assegno compete anche ai figli minori di età, qualora siano privi dell’altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire l’assegno o ne venga a perdere il diritto. L’assegno è erogato a seguito della presentazione di autocertificazione agli uffici competenti, comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

 

L’articolo 2 reca la clausola di copertura finanziaria.

Relazioni allegate

Le due proposte di legge recano la relazione illustrativa.

Collegamento con lavori legislativi in corso

La XI Commissione (Lavoro) della Camera ha avviato l’esame delle proposte di legge C. 637, 638, 959, 987, 1457, 1719, 1793, recanti disposizioni per l’adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra (di cui al DPR n.915/1978).

Disposizioni analoghe sono contenute anche nell’AC 1360, relativo alla “Istituzione dell'Ordine del Tricolore e adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra”, attualmente in discussione presso la IV Commissione (Difesa) della Camera.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il testo unificato, recando norme relative all’attribuzione di benefici pensionistici, interviene in materia di previdenza sociale,spettante alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.