Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio - A.C. 1421 e A.C. 1827 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 57 | ||||
Data: | 25/02/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
25 febbraio 2009 |
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n. 57 |
Estensione del diritto all’assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizioA.C. 1421 e 1827 – Testo unificatoElementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
Testo unificato AA.CC.1421 e 1287 |
Titolo |
Estensione del diritto all’assegno supplementare, corrisposto ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, in favore dei superstiti dei grandi invalidi per servizio. |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
2 |
Date: |
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adozione quale testo base |
11 febbraio 2009 |
richiesta di parere |
11 febbraio 2009 |
Commissione competente |
XI Commissione (Lavoro) |
Sede e stato dell’iter |
Concluso l’esame degli emendamenti in sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il testo unificato delle proposte di legge C. 1421 (Paglia) e C. 1827 (Pelino e altri), interviene a favore delle vedove e dei figli minorenni dei grandi invalidi per servizio, estendendo ad essi la disciplina pensionistica prevista a favore delle vedove dei grandi invalidi di guerra.
Il testo unificato si compone di 2 articoli.
L’articolo 1 riconosce alle vedove dei mutilati o invalidi per servizio di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità,un assegno supplementare pari al 50% degli assegni di superinvalidità, previsti dalla tabella E, o riferiti alla medesima tabella E, allegata al D.P.R. 915/1978 (T.U. in materia di pensioni di guerra), di cui fruiva in vita il grande invalido, a condizione che le menzionate vedove abbiano convissuto con i danti causa e abbiano loro prestato assistenza per almeno 3 anni. Il medesimo assegno compete anche ai figli minori di età, qualora siano privi dell’altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire l’assegno o ne venga a perdere il diritto. L’assegno è erogato a seguito della presentazione di autocertificazione agli uffici competenti, comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
L’articolo 2 reca la clausola di copertura finanziaria.
Le due proposte di legge recano la relazione illustrativa.
Disposizioni analoghe sono contenute anche nell’AC 1360, relativo
alla “Istituzione dell'Ordine del Tricolore e adeguamento dei trattamenti
pensionistici di guerra”, attualmente in discussione presso
Il testo unificato, recando norme relative all’attribuzione di benefici pensionistici, interviene in materia di previdenza sociale,spettante alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.