Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Strumenti di modifica degli Accordi di cooperazione giudiziaria e di estradizione tra Stati Uniti e italia, quali previsti dai corrispondenti accordi del 2003 tra UE e USA - A.C. 2014
Riferimenti:
AC N. 2014/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 54
Data: 17/02/2010
Descrittori:
ASSISTENZA GIUDIZIARIA   ESTRADIZIONE
RATIFICA DEI TRATTATI   USA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Casella di testo: Note per la I Commissione
 


17 febbraio 2009

 

n. 54

Strumenti di modifica degli Accordi di cooperazione giudiziaria e di estradizione tra Stati Uniti e Italia, quali previsti dai corrispondenti accordi del 2003 tra UE e USA

A.C. 2014

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

2014

Titolo

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali:

a)  Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b)  Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date:

 

adozione quale testo base

 

richiesta di parere

5 febbraio 2009

Commissione competente

III  (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

In corso di esame in Commissione

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

I due atti bilaterali italo-statunitensi in commento - conclusi a Roma il 3 maggio 2006 - si sono resi necessari a seguito della sigla tra Unione europea e Stati Uniti di  due accordi, rispettivamente in materia di estradizione e di mutua assistenza penale, firmati in occasione del vertice tra Unione europea e Stati Uniti d'America del 25 giugno 2003 a Washington.

Al momento i predetti accordi non sono ancora entrati in vigore, in quanto le parti non hanno proceduto alla notifica reciproca del completamento delle procedure interne necessarie.

Si rammenta che gli accordi stessi non sono sottoposti a ratifica da parte degli Stati membri dell’Unione: ratione materiae essi rientrano tra gli strumenti previsti nel “terzo pilastro” dell’Unione europea (“cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale”). Al riguardo l’art. 38 del Trattato UE rimanda espressamente agli analoghi accordi che possono essere conclusi nel settore della Politica estera e di sicurezza comune, in base all’art. 24 del medesimo Trattato.

Dal momento che gli accordi USA-UE intervengono in materie già disciplinate sul piano bilaterale almeno per buona parte degli Stati membri dell’UE, tra i quali l’Italia, l’articolo 3, paragrafo 2 di ciascun accordo ha previsto un meccanismo di coordinamento con i previgenti trattati bilaterali.

Ciascuno Stato membro è pertanto autorizzato a stipulare con gli Stati Uniti nuove intese volte ad integrare gli accordi intercorsi a livello comunitario, modificando quelli previgenti.

Lo Strumento a) in materia di estradizione è stato quindi siglato per coordinare l’accordo UE-USA con il trattato bilaterale del 13 ottobre 1983. L’articolo 1 elenca le modificazioni recate al trattato previgente il cui testo risultante è pubblicato in allegato.

La più importante innovazione nelle disposizioni del Trattato bilaterale italo-statunitense sull’estradizione riguarda anzitutto l’articolo IX, relativo alle richieste di estradizione per reati punibili con la pena capitale.

La nuova formulazione dell’articolo IX del Trattato bilaterale tra Italia e Stati Uniti mira a porre rimedio al vuoto normativo creato dalla sentenza n. 223 del giugno 1996 della Corte costituzionale, con la previsione di un più stringente quadro di condizionalità.

Pertanto, gli Stati Uniti potranno conseguire l’estradizione soltanto accettando esplicitamente la condizione di non irrogare ovvero di non eseguire la pena capitale. In mancanza di tale impegno, l’Italia potrà respingere la richiesta di estradizione.

Al riguardo si richiama la nota vicenda concernente la richiesta di estradizione del cittadino italiano Pietro Venezia, accusato negli Stati Uniti di avere ucciso nel dicembre 1993 un agente del Fisco statunitense a Miami. La Corte costituzionale italiana bloccò l’iter dell’istanza di estradizione, dichiarando incostituzionale l’articolo IX del Trattato, nella sua formulazione originaria.

L'allora Ministro di grazia e giustizia, seguendo il procedimento di cui all'articolo 698, comma 2 del Codice di procedura penale, ritenne di poter accordare l'estradizione di Pietro Venezia sulla base di assicurazioni delle autorità statunitensi ritenute sufficienti a scongiurare l'irrogazione della pena di morte al cittadino italiano, o, in subordine, a renderne inoperante l'esecutività. La Corte costituzionale, investita della questione sollevata nell'ambito di un giudizio innanzi al TAR del Lazio riguardante la legittimità costituzionale del decreto con cui il Ministro di grazia e giustizia aveva concesso l'estradizione, ha concluso dichiarando incostituzionale il citato articolo 698, secondo comma, del Codice di procedura penale, così come la legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione del 1983 tra Stati Uniti e l'Italia, limitatamente alla parte in cui detta legge dà esecuzione all'articolo IX del Trattato di estradizione medesimo. Le motivazioni della decisione della Corte costituzionale sono rilevanti per comprendere la nuova formulazione dell'articolo IX del Trattato di estradizione italo-statunitense quale emerge in base allo Strumento all'esame della Commissione: la Corte costituzionale, lungi dal porre in dubbio la capacità delle autorità statunitensi di tener fede alle assicurazioni prestate alla controparte italiana, ha puntato la propria attenzione sull'insanabile conflitto tra l'assolutezza della garanzia costituzionale - in base alla quale non è possibile in nessuna circostanza il concorso dello Stato italiano all'esecuzione di pene che in nessuna ipotesi potrebbero essere inflitte in Italia in tempo di pace[1] - e la discrezionalità che invece l'articolo 698, comma due del Codice di procedura penale prevedeva in merito alla valutazione caso per caso del livello di garanzie fornite dalla controparte. Attualmente Pietro Venezia, condannato dalla Corte d’assise di Taranto a 22 anni di reclusione, gode di un regime di semilibertà e dovrebbe finire di scontare la pena nel maggio 2010.

Appare altresì rilevante l’integrale nuova formulazione dell’articolo XV, volto a disciplinare l’eventualità di richieste di estradizione riguardanti la stessa persona, ma presentate da Stati diversi. Ferma restando la discrezionalità dello Stato ricevente, le richieste di estradizione a preferire l’una o le altre, anche in presenza di un mandato di arresto europeo, i criteri di riferimento per l’effettuazione della scelta sono integrati dai seguenti: la vigenza o meno di un trattato di estradizione, la considerazione dei rispettivi interessi degli Stati richiedenti, la cittadinanza della vittima.

Le modificazioni degli articoli X e XI introducono talune facilitazioni procedurali per l’esecuzione delle richieste di estradizione e la loro certificazione. In particolare, nel caso in cui la persona destinataria della richiesta di estradizione sia già in stato arresto provvisorio, il termine di 45 giorni di detenzione - di cui all’articolo XII del trattato stesso - decorre dalla data di ricezione della domanda da parte dell’Ambasciata della parte destinataria della richiesta.

Il nuovo articolo XI-bis, infine, prevede il caso che la parte richiedente, intenzionata a trasmettere, a sostegno della domanda di estradizione, informazioni ritenute sensibili, possa procedere a consultazioni con la parte richiesta al fine della loro migliore protezione.

***

Analoghe finalità di adeguamento della normativa pattizia bilaterale alle norme concordate tra Unione Europea e Stati ispirano lo Strumento b) che, come ricorda  la relazione introduttiva al disegno di legge, riflette “una rinnovata spinta collaborativa al fine di migliorare e di rendere più efficace la cooperazione in materia penale, soprattutto con riferimento alla lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo transnazionale“ tra l‘Europa e gli Stati Uniti.

L’atto condivide la medesima articolazione interna dello strumento dianzi illustrato ed è quindi  finalizzato, al pari dell‘altro, a coordinare l’accordo UE-USA sulla mutua assistenza giudiziaria con il trattato italo-statunitense sulla mutua assistenza in materia penale del 9 novembre 1982. Anche in questo caso l’articolo 1 elenca le modificazioni recate al trattato previgente il cui testo risultante è pubblicato in allegato.

Le più rilevanti innovazioni nelle disposizioni del trattato bilaterale riguardano anzitutto l'articolo 18, sul sequestro e confisca di beni provenienti da reato: l‘articolo prevede una disposizione sul congelamento e sulla confisca di beni, inteso a colmare il vuoto determinatosi con la mancata applicazione dell'articolo 18 del Trattato di mutua assistenza giudiziaria del 1982, a seguito dello scambio di note diplomatiche del 13 novembre 1985.

L'articolo 18-bis, di nuova formulazione, potenzia le capacità di identificazione dei conti bancari e delle transazioni finanziarie nel territorio dello Stato richiesto, in rapporto a persone fisiche o giuridiche imputate o sospettate di reato dalla parte richiedente. Le parti contraenti estenderanno altresì la reciproca assistenza alle indagini e azioni giudiziarie connesse con attività terroristiche o di riciclaggio.

L'articolo 18-ter, anch’esso di nuova formulazione, recepisce una delle condizioni poste, come visto in precedenza, dal trattato bilaterale di mutua assistenza penale UE-USA, e segnatamente quella relativa alla costituzione di squadre investigative comuni, le quali, previo accordo di entrambe le parti - ossia l'Italia e gli Stati Uniti - possono essere costituite ed operare nel territorio di ciascuna delle due parti allo scopo di facilitare indagini o azioni penali che coinvolgano gli Stati Uniti d'America e uno o più Stati membri dell'Unione europea.

Il rafforzamento dell’attività di mutua assistenza è garantito anche attraverso l’introduzione delle moderne tecnologie nell’indagine penale: rilevano a questo fine le disposizioni di cui all’ l'articolo 18-quater che prevede il ricorso allo strumento del collegamento in videoconferenza tra le autorità statunitensi e quelle italiane impegnate in procedimenti penali per i quali sia stata concordata l'assistenza giudiziaria, ai fini dell’acquisizione di deposizioni da parte di testimoni o periti.

Altre modificazioni riguardano la possibilità di uso dei mezzi veloci di comunicazione, l’ampliamento della cooperazione anche alle autorità amministrative nazionali che svolgono indagini nell’ambito dei poteri loro assegnati, la tutela del segreto e dell’uso riservato delle prove e delle informazioni scambiate, la nuova disciplina delle spese in caso di collegamento in videoconferenza, risultando a carico della Parte richiedente le spese correlate con l'istituzione e con la fornitura del servizio di video-trasmissione previsto all'articolo 18-quater.

Rimangono altresì invariate le disposizioni del Trattato in tema di documenti da presentare a sostegno della richiesta di assistenza giudiziaria (art. 3); le modalità di esecuzione di una richiesta (art. 4); il quadro dei motivi ostativi all'esecuzione della richiesta stessa (art. 5); la disciplina in materia di restituzione di documenti, atti e prove, notifica di documenti, produzione di atti e documenti da parte di uffici statali e di enti pubblici, assunzione di testimonianze nella Parte richiesta, trasferimento delle persone condannate ai fini dell'assunzione di testimonianze e disciplina delle immunità per chi è chiamato a comparire davanti ad un'Autorità nella Parte richiedente (artt. 9-17).

 

Sono comuni ad entrambi gli strumenti all’esame, sia che si tratti di richieste di estradizione ovvero di cooperazione giudiziaria, le seguenti clausole:

1.       l’applicazione è estesa anche ai reati commessi prima della loro entrata in vigore;

2.       l’applicazione è invece esclusa per le richieste presentate prima della loro entrata in vigore;

3.       l’entrata in vigore degli strumenti sarà contestuale a quella dell’Accordo UE-USA che, come ricordato all’iniziato, non è ancora intervenuta;

4.       ove fosse estinto il predetto Accordo UE-USA, anche gli strumenti derivati si estinguerebbero e tornerebbero in vigore i trattati bilaterali nella loro versione originaria.

 

ll disegno di legge consta di tre articoli, il primo dei quali autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica dei due Strumenti, mentre il secondo contiene il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

La relazione introduttiva al disegno di legge specifica che esso non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e pertanto non è stata redatta la relazione tecnica. La medesima relazione introduttiva risulta particolarmente utile per la complessa ricostruzione dell'impatto normativo dei due trattati bilaterali UE-USA, mediato dai due Strumenti all'esame del Parlamento, sui due previgenti trattati bilaterali italo-statunitensi.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge è accompagnato, oltre che dalla relazione illustrativa,  dall'Analisi tecnico-normativa (ATN), e dall'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

 

Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, nonché giurisdizione e norme processuali e ordinamento civile e penale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.