Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Ratifica della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale - A.C. 2121 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 2121/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 51
Data: 17/02/2009
Descrittori:
HANDICAPPATI   ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE ( ONU )
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Casella di testo: Note per la I Commissione
 


17 febbraio 2009

 

n. 51

Ratifica della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell’Osservatorio nazionale

A.C. 2121

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

2121

Titolo

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

Numero di articoli

4

Date:

 

adozione quale testo base

10 febbraio 2009

richiesta di parere

17 febbraio 2009

Commissione competente

III Affari esteri e XII Affari sociali

Sede e stato dell’iter

Concluso l’esame degli emendamenti in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

 

 


Contenuto

La Convenzione si compone di un Preambolo e di cinquanta articoli. Sembra importante sottolineare che il  punto e) del Preambolo riconosce che “la disabilità è un concetto in evoluzione  e che essa è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”. Conseguentemente, la nozione di “disabilità” non viene fissata una volta per tutte, ma può cambiare a seconda degli ambienti che caratterizzano le diverse società.

L’articolo 1 chiarisce che lo scopo della Convenzione è quello di promuovere, proteggere e garantire il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità fornendo anche la definizione di tale categoria. Ai fini della Convenzione, sono persone con disabilità coloro che presentano “menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali durature che interagendo con varie barriere possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nella società”.

Gli articoli dal 2 al 4 stabiliscono le principali definizioni, i principi generali e gli obblighi che si assumono le Parti contraenti.

Tra i princìpi della Convenzione, vengono annoverati la dignità, l’autonomia e l’indipendenza delle persone; la non discriminazione; la partecipazione alla vita della società; il rispetto per le differenze; la pari opportunità rispetto ai non disabili; la parità di genere; il rispetto dello sviluppo dei bambini disabili.

L’articolo 4 enumera gli obblighi generali cui sono sottoposte le Parti, primo fra tutti quello di garantire la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone disabili, senza alcuna discriminazione attribuibile alla presenza della disabilità stessa. Tale obbligo comporta, ad esempio, l’adozione di misure, anche legislative, atte a rendere applicabili i diritti contenuti nella Convenzione, ad abrogare leggi o consuetudini ad essa contrarie, a promuovere la ricerca e lo sviluppo di strumenti e apparecchiature che possano aiutare le persone disabili, a fornire ad esse tutte le informazioni utili circa l’uso di nuove tecnologie al servizio della disabilità.

Sono fatte salve le norme più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone portatrici di handicap eventualmente contenute nella normativa nazionale degli Stati parte.

Gli articoli dal 5 all’8 approfondiscono il concetto di non discriminazione nei suoi vari aspetti, con particolare riguardo alle donne e ai bambini, considerati soggetti ancora più deboli. Le Parti riconoscono che ogni persona è uguale davanti alla legge, vietano qualunque discriminazione basata sulla disabilità e garantiscono a tutti uguale tutela legale.

Di particolare rilievo l’articolo 8 che impegna le Parti ad adottare misure immediate (campagne pubblicitarie, promozione di programmi scolastici, ecc.) per sensibilizzare la società ed abbattere gli stereotipi di cui spesso le persone disabili sono vittime.

Gli articoli da 9 a 19 ribadiscono in maniera più dettagliata l’uguaglianza rispetto ai vari diritti. Fra di essi quello dell’accessibilità all’ambiente (trasporti, informazione e comunicazione - compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione - e altre attrezzature e servizi aperti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali) che deve essere garantito dagli Stati attraverso l’adozione di tutte le misure necessarie (articolo 9). Viene poi riaffermato il diritto alla vita e quello alla protezione nelle situazioni di rischio ed emergenze umanitarie.

In tema di riconoscimento della personalità giuridica, l’articolo 12 afferma che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica devono rispettare i diritti, la volontà e le preferenze della persona, essere proporzionate e adatte alle condizioni della persona, e che debbono essere applicate per il più breve tempo possibile.

Gli Stati dovranno assicurare altresì alle persone con disabilità l’effettivo accesso alla giustizia e la tutela dei diritti di libertà e di sicurezza anche attraverso la previsione di adattamenti connessi alla specifica condizione di disabilità (articoli 13 e 14).

Gli articoli 15, 16 e 17 ribadiscono il diritto a non essere sottoposti a tortura, a pene o a trattamenti crudeli o inumani, a sfruttamento, a violenza e a maltrattamenti e il diritto all’integrità personale.

Gli articoli 18, 19 e 20 sanciscono il diritto delle persone diversamente abili alla libertà di cittadinanza e di residenza, anche attraverso adeguate misure che assicurino la massima indipendenza o mobilità.

La libertà di opinione e di accesso alle informazioni è garantita dall’articolo 21 mentre gli articoli 22 e 23 garantiscono il diritto alla privacy e a non subire restrizioni nella propria vita affettiva e sessuale, nonché a creare una propria famiglia assumendo liberamente le proprie responsabilità in merito alla generazione e all’educazione dei figli.

In tema di istruzione, l’articolo 24 prevede l’integrazione scolastica a tutti i livelli anche attraverso efficaci misure di supporto calibrato sulle esigenze individuali che possano garantire il progresso scolastico e la socializzazione. Le Parti assicureranno che le persone con disabilità possano avere accesso all’istruzione post-secondaria, alla formazione professionale e ai sistemi di apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

È riconosciuto (articolo 25) il diritto di godere della migliore condizione di salute possibile, senza discriminazioni basate sulla disabilità, anche attraverso interventi e servizi volti a ridurre al minimo e a prevenire ulteriori disabilità.

E’ riconosciuto il diritto al lavoro, su basi di parità con gli altri, ad esempio attraverso la costruzione di un mercato del lavoro che abbia le caratteristiche necessarie a garantire l’inclusione e l’accessibilità delle persone con disabilità (articolo 27).

Le Parti riconoscono il diritto ad un adeguato standard di vita e di protezione sociale che comprende la possibilità di fruire di alloggi adeguati, di servizi e di assistenza ritagliati sulle necessità dei disabili, nonché l’assistenza economica per le spese derivanti dalla presenza della disabilità in caso di indigenza (articolo 28).

Le Parti devono inoltre assicurare l’uguaglianza nella partecipazione alla vita politica e pubblica, compreso dunque l’esercizio del diritto di voto, la possibilità di candidarsi alle elezioni e di svolgere funzioni pubbliche a qualunque livello di responsabilità (articolo 29).

L’articolo 30 promuove la partecipazione alla vita culturale, ricreativa ed alle attività sportive, assicurando la diffusione di programmi televisivi, film, materiale culturale in forme adatte, rendendo accessibili teatri, musei, cinema e librerie e garantendo alle persone disabili l’opportunità di sviluppare e utilizzare il proprio potenziale creativo (articolo 30).

Gli articoli seguenti richiamano strumenti e procedure attraverso cui dare attuazione alla Convenzione.

L’articolo 31 prevede che gli Stati curino la raccolta di informazioni, compresi dati statistici, utili alla formulazione e all’attuazione di politiche per le persone con disabilità.

In base all’articolo 32, le Parti forniscono assistenza ai Paesi in via di sviluppo nei loro sforzi di attuare la Convenzione, sia nei rapporti reciproci, sia attraverso la cooperazione e anche nell’ambito di partenariati con le organizzazioni internazionali.

Per assicurare l’attuazione e il monitoraggio della Convenzione, le Parti designeranno uno o più punti di contatto e creeranno un meccanismo nazionale di coordinamento incaricato di facilitare le azioni legate all’applicazione della Convenzione stessa (articolo 33).

Gli articoli da 34 a 39 riguardano l’istituzione e le funzioni del Comitato sui diritti delle persone con disabilità formato da non più di 18 esperti di alta moralità designati dagli Stati ed eletti sulla base dei principi di equa ripartizione geografica, della rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, della rappresentanza bilanciata di genere e della partecipazione di esperti con disabilità. Entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, ciascuna Parte presenterà al Comitato un dettagliato rapporto sulle misure adottate per dare attuazione alla Commissione; il Comitato esaminerà i rapporti, formulando eventuali suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale, che saranno restituiti allo Stato interessato.

L’articolo 40 prevede la riunione periodica della Conferenza degli Stati Parte che esamina le questioni relative all’applicazione della Convenzione. La prima riunione della Conferenza viene convocata dal Segretario generale dell’ONU entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Convenzione.

Gli articoli da 41 a 50 contengono le clausole finali riguardanti la ratifica, l’entrata in vigore, le procedure per emendare il testo della Convenzione e per la denuncia. In base all’articolo 42 alla Convenzione possono aderire anche le Organizzazioni di integrazione regionale che, come specificato nell’articolo 44, sono le organizzazioni costituite da Stati sovrani appartenenti ad una medesima area regionale, a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze sulle questioni regolate dalla Convenzione.

Il Protocollo Opzionale alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è composto di 18 articoli e riguarda le procedure per il ricorso in caso di violazione dei diritti stabiliti dalla Convenzione stessa.

Il Protocollo opzionale riconosce la competenza del Comitato per i diritti delle persone con disabilità a ricevere ed esaminare comunicazioni da o in rappresentanza di individui o gruppi di individui che ritengano di essere vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte dello Stato.

 

Il disegno di legge in esame consta di 4 articoli. L’articolo 1 contiene l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, mentre l’articolo 2 contiene l’ordine di esecuzione.

 

L’articolo 3 prevede l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), al fine di favorire la piena integrazione delle persone con disabilità (comma 1).

L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed è composto al massimo da quaranta membri, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini (comma 2).

Il comma 3 prevede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l’emanazione di un regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, riguardante la composizione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio. In particolare, in tale Osservatorio devono essere rappresentate le amministrazioni centrali che si occupano di politiche per la disabilità, le regioni, le province autonome, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l’Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, le associazioni nazionali dei portatori di handicap e le organizzazioni del terzo settore operanti nel campo della disabilità. Da ultimo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali integra la composizione dell’Osservatorio con la nomina al massimo di cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità.

Ai sensi del comma 4, l’Osservatorio resta in carica per tre anni. Tre mesi prima della scadenza del mandato, presenta una relazione sull’attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che, a sua volta, la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell’organismo e dell’eventuale proroga della durata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la durata in carica dell’Osservatorio può essere, infatti, prorogata per un ulteriore periodo, comunque non superiore a tre anni. Tale procedura è valida anche per le successive proroghe.

Il comma 5 demanda all’Osservatorio i seguenti compiti:

§       promuovere l’attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ed elaborare il rapporto dettagliato, ai sensi dell’articolo 35 della Convenzione medesima, sulle misure prese per renderne efficaci gli obblighi nonché sui progressi conseguiti, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;

§       predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;

§       promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità;

§       predisporre la relazione sulla stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, prevista dall’articolo 41, comma 8, della citata legge n. 104 del 1992;

§       promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

I commi 6 e 7 reca le disposizioni di natura finanziaria.

Il comma 8 dispone la modifica del comma 8 dell’articolo 41 della legge n. 104 del 1992, ai sensi del quale il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia nonché sugli indirizzi che intende seguire. La modifica è diretta a prevedere che la presentazione della suddetta relazione avvenga non più annualmente, ma ogni due anni.

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore del provvedimento per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica presentato al Senato (A.S. 1279) era accompagnato da una relazione tecnica, da un’analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’analisi sull’impatto della regolamentazione (AIR).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

 

Le disposizioni dell’articolo 3 del disegno di legge, relative all’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità sono inoltre riconducibili alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2008).