Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato - A.C. 1929 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 50 | ||||
Data: | 17/02/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
17 febbraio 2009 |
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n. 50 |
Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armatoA.C. 1929Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
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Titolo |
Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno |
Iniziativa |
governativa |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli |
17 |
Date: |
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adozione quale testo base |
- |
richiesta di parere |
- |
Commissione competente |
Commissioni II (Giustizia) e III (Affari esteri) |
Sede e stato dell’iter |
In corso di esame in sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
Sì |
La diffusa consapevolezza che le azioni di combattimento nel corso di conflitti armati producano spesso la distruzione di patrimoni culturali unici al mondo ha fatto sì che la Comunità internazionale, non a caso a partire dal Secondo Dopoguerra, sulla scorta delle immani devastazioni che il recente conflitto mondiale aveva apportato, adottasse la Convenzione dell'Aja del 1954 specificamente dedicata alla protezione del patrimonio culturale nel caso di conflitti armati, contestualmente ad un primo Protocollo sulla protezione del patrimonio culturale in tempo di occupazione.
L’insufficienza dei risultati conseguiti nell’applicazione della Convenzione dell’Aja del 1954 conduceva all’adozione, nel marzo 1999, del Secondo Protocollo alla Convenzione dell’Aja del 1954, che il disegno di legge in esame si propone di autorizzare alla ratifica, unitamente a norme di adeguamento dell’ordinamento nazionale.
Il Protocollo si compone di 47 articoli, suddivisi in nove capitoli.
Gli articoli da
Gli articoli da
Gli articoli da
Gli articoli da
L'articolo 22 estende la protezione dei beni culturali prevista nel Protocollo in esame ai conflitti armati non internazionali, ponendo peraltro una serie di limitazioni a tale estensione: infatti il Protocollo non sarà applicato in caso di semplici sommosse o tensioni, né potrà influire sulla sovranità di uno Stato e la sua responsabilità nel mantenimento dell'ordine pubblico e dell'unità nazionale. Inoltre, non verrà pregiudicata giurisdizione primaria della Parte interessata anche verso i reati previsti dal Protocollo, né tantomeno potrà essere invocato il Protocollo per l'intervento diretto o indiretto degli affari interni del paese in cui si verifica il conflitto.
Gli articoli da
Il Comitato, che delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti, oltre alle competenze già delineate, relative all'elenco dei beni culturali sottoposti a protezione rafforzata, è competente a redigere linee-guida per l'attuazione del Protocollo e a stabilire le modalità di utilizzo del fondo di contribuzione volontaria. I compiti di segretariato inerenti all'attuazione del Protocollo saranno garantiti dal Segretariato dell'UNESCO. Infine, il già menzionato fondo volontario sarà finalizzato all'assistenza finanziaria degli Stati parte soprattutto nelle attività inerenti alle misure preventive di salvaguardia previste nel Protocollo.
I rimanenti articoli del Protocollo riguardano la diffusione delle informazioni in merito allo stesso, nonché le forme di cooperazione internazionale in caso di gravi violazioni del Protocollo, e di assistenza internazionale per una migliore attuazione del medesimo, assistenza che può essere estesa anche a una parte di un eventuale conflitto che non abbia ratificato il Protocollo, ma che ne applichi le previsioni. È inoltre prevista una procedura di conciliazione tra le parti in conflitto, nonché l'obbligo per le Parti di presentare al Comitato intergovernativo ad hoc, con cadenza quadriennale, un rapporto sull'adempimento degli obblighi del Protocollo. In base all'articolo 38, nessuna disposizione del Protocollo concernente la responsabilità penale individuale potrà essere invocata dagli Stati per esimersi dalle proprie responsabilità ai sensi del diritto internazionale, tra le quali gli obblighi di risarcimento. Tra le clausole finali del Protocollo vale la pena di menzionare quella dell'articolo 44, che riguarda l'entrata in vigore accelerata in situazioni di conflitto armato.
Anche per quanto riguarda la denuncia del Protocollo, l'articolo 45, fatta salva tale facoltà,
prevede che se al momento dell'efficacia della denuncia
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si discosta notevolmente dalla consueta prassi relativa ai trattati internazionali: esso consta infatti di ben 17 articoli, soltanto tre dei quali - articoli 1, 2 e 17 - riportano le clausole di rito inerenti, rispettivamente, alla ratifica ed esecuzione del Protocollo in esame e alla entrata in vigore della legge.
I restanti 14 articoli sono invece dedicati a norme per l'adattamento dell'ordinamento nazionale al combinato disposto della Convenzione del 1954 e del Protocollo addizionale all'esame del Parlamento.
In particolare, l'articolo 3, dettando alcune definizioni, stabilisce la nozione di illecito - nel quadro del combinato disposto della Convenzione del 1954 e del Protocollo in esame - alla stregua di violazione del diritto nazionale del territorio occupato o del diritto internazionale.
L'articolo 4, poi, individua le norme da applicare allo scopo della predisposizione delle misure preventive di tutela dei beni culturali quali previste dall'articolo 5 del Protocollo in esame. Viene pertanto stabilita l’applicazione delle norme vigenti in materia di obbligo di catalogazione dei beni culturali; delle disposizioni legislative e regolamentari inerenti alla sicurezza e alla prevenzione antincendio; delle disposizioni organizzative di natura regolamentare del Ministero per i beni e le attività culturali, nelle quali vengono individuate le strutture competenti per la protezione del patrimonio culturale nazionale, cui dovranno far capo anche le attività di salvaguardia dei beni culturali in caso di conflitto armato; più in generale, di tutte le norme legislative, regolamentari ed amministrative volte all'individuazione degli enti e strutture competenti in materia di sicurezza e tutela del patrimonio culturale.
In base all'articolo
5, il Ministero per i beni e le attività culturali individua i beni
pubblici o privati cui riconoscere i requisiti dettati dall'articolo 10 del
Protocollo, i quali andranno inseriti nell’elenco indicato al successivo
articolo 11, paragrafo
Gli articoli da 6 a 14 del disegno di legge introducono una disciplina penale speciale in relazione alle diverse fattispecie di reati militari in danno di beni culturali previste dal Protocollo oggetto di ratifica.
L’articolo 6 individua, anzitutto, nei conflitti armati e nelle missioni internazionali l’ambito temporale di applicazione di detta disciplina penale, precisandone l’estensione in relazione sia all’autore che al luogo del commesso reato. Fermo restando la punibilità ai sensi della legge in esame di chiunque, cittadino o straniero, commetta l’illecito in Italia, l’art. 6 sancisce l’applicabilità della nuova disciplina nel caso di reato commesso all’estero:
- da cittadino italiano, indistintamente per ogni tipo di illecito in danno di bene culturale (artt. da 7 a 12).
- da cittadino straniero - perseguibile solo nel caso l’autore dell’illecito si trovi sul territorio italiano - solo in relazione ad alcune fattispecie penali più gravi:
In accordo alle previsioni del capitolo 4 del Protocollo, gli articoli da 7 a 12 individuano le fattispecie di reato in danno dei beni culturali protetti, stabilendo le relative sanzioni.
L’articolo 14 definisce come reati militari gli illeciti di cui agli artt. da 7 a 12 e disciplina il riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici militari.
L’articolo 15 prevede una norma di coordinamento tra la legge in esame ed il codice penale militare di guerra.
L'articolo 16 reca la norma di copertura finanziaria.
Oltre che dalla relazione introduttiva e dalla relazione tecnica, il disegno di legge è accompagnato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).
Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato; difesa e Forze armate e sicurezza dello Stato; ordine pubblico e sicurezza; giurisdizione e norme processuali e ordinamento civile e penale; tutela dei beni culturali, di cui rispettivamente all’articolo 117, secondo comma, lettere a), d), h), l) e s) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.