Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato - A.C. 1929 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 1929/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 50
Data: 17/02/2009
Descrittori:
GUERRA   RATIFICA DEI TRATTATI
TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Casella di testo: Note per la I Commissione
 


17 febbraio 2009

 

n. 50

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato

A.C. 1929

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

 

Titolo

Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Iniziativa

governativa

Iter al Senato

Numero di articoli

17

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

-

Commissione competente

Commissioni II (Giustizia) e III (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

In corso di esame in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

 

 


Contenuto

La diffusa consapevolezza che le azioni di combattimento nel corso di conflitti armati producano spesso la distruzione di patrimoni culturali unici al mondo ha fatto sì che la Comunità internazionale, non a caso a partire dal Secondo Dopoguerra, sulla scorta delle immani devastazioni che il recente conflitto mondiale aveva apportato, adottasse la Convenzione dell'Aja del 1954 specificamente dedicata alla protezione del patrimonio culturale nel caso di conflitti armati, contestualmente ad un primo Protocollo sulla protezione del patrimonio culturale in tempo di occupazione.

L’insufficienza dei risultati conseguiti nell’applicazione della Convenzione dell’Aja del 1954 conduceva all’adozione, nel marzo 1999, del Secondo Protocollo alla Convenzione dell’Aja del 1954, che il disegno di legge in esame si propone di autorizzare alla ratifica, unitamente a norme di adeguamento dell’ordinamento nazionale.

 

Il Protocollo si compone di 47 articoli, suddivisi in nove capitoli.

Gli articoli da 1 a 4 contengono definizioni e norme di raccordo tra il Protocollo e la Convenzione del 1954, tra le quali rileva in particolare l'applicabilità del Protocollo anche nel caso di conflitto armato non internazionale.

Gli articoli da 5 a 9 riguardano norme generali sulla tutela dei beni culturali, a partire dalla misure preventive che ciascuna Parte del Protocollo predispone sul territorio nazionale in tempo di pace, onde poter in caso di conflitto armato proteggere adeguatamente il patrimonio culturale. Viene poi introdotto il principio della possibile deroga alle clausole di protezione del patrimonio culturale contenute nella Convenzione solo in base a una necessità militare imperativa: in tal modo, un attacco militare contro un bene culturale sarà possibile soltanto qualora esso sia usato alla stregua di obiettivo militare e non vi siano soluzioni militari alternative. Salvo circostanze straordinarie, poi, la necessità militare imperativa può essere rivendicata soltanto da un ufficiale superiore, al comando perlomeno di un battaglione. Nel caso di occupazione militare di uno Stato, lo Stato occupante si impegna a non porre in essere attività come l'illecita esportazione di beni culturali o l'avvio di propria iniziativa di scavi e ricerche archeologici, che possono essere effettuati solo come misura di salvaguardia del patrimonio culturale e in collaborazione con le autorità nazionali competenti.

Gli articoli da 10 a 14 individuano il principio della protezione rafforzata, stabilendo le tre condizioni da rispettare per la sua applicabilità, ovvero il carattere di massimo rilievo universale del bene culturale in questione, un  livello di protezione normativa nazionale già elevato, la rinuncia alla sua utilizzazione a fini militari, con esplicita dichiarazione dello Stato parte interessato. La decisione di ricomprendere un bene culturale nell'elenco di quelli soggetti a protezione rafforzata, su richiesta dello Stato parte interessato, è adottata con una maggioranza di almeno quattro quinti dei presenti e votanti del Comitato intergovernativo ad hoc. È prevista anche la possibilità di offrire protezione rafforzata a un bene non precedentemente tutelato in maniera adeguata dalla legislazione nazionale, nonché la concessione di una protezione rafforzata provvisoria, se la richiesta viene presentata da uno Stato interessato dopo lo scoppio di un conflitto. L'inclusione nell'elenco di cui in precedenza assicura al bene culturale sottoposto a protezione rafforzata l'immunità, durante un conflitto, dalla considerazione alla stregua di obiettivo militare.

Gli articoli da 15 a 21 individuano le responsabilità penali e le procedure giurisdizionali connesse a violazioni delle norme del Protocollo in esame. Come già detto, viene introdotto il principio della responsabilità individuale e ogni Stato parte dovrà adottare misure interne volte a conferire alle violazioni delle disposizioni del Protocollo carattere penale. Sussiste altresì l'obbligo degli Stati parte all'adozione di norme atte a stabilire l'ambito e le procedure della giurisdizione nazionale sulla materia. Le Parti si impegnano altresì, qualora non dovessero procedere all'estradizione di una persona resasi responsabile di gravi violazioni ai sensi del Protocollo in esame, a sottoporre il caso con prontezza alle proprie autorità giudiziarie. Per quanto riguarda i casi di estradizione, le violazioni più gravi del Protocollo in esame - ovvero compiere un attacco contro un bene culturale soggetto a protezione rafforzata, o comunque utilizzarlo a supporto di un’azione militare, come anche compiere estese distruzioni o appropriazioni di tali beni culturali - verranno ricomprese tra i reati per i quali è prevista l'estradizione in qualsiasi trattato esistente tra le Parti prima dell'entrata in vigore del Protocollo, ovvero in qualunque trattato venga successivamente stipulato. D'altra parte quei paesi il cui diritto interno non subordina la possibilità dell'estradizione alla dimensione pattizia, dovranno includere i reati menzionati tra quelli per i quali è prevista l'estradizione. E’ previsto infine che la richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria basata sui reati più gravi contemplati dal Protocollo in esame non possa essere rifiutata con la mera motivazione di essere fondata su un reato politico. D'altra parte, però, l'obbligo di estradizione o di mutua assistenza giudiziaria ai sensi del Protocollo in esame decade qualora vi siano motivi per ritenere che il perseguimento della persona in questione avvenga invece per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche.

L'articolo 22 estende la protezione dei beni culturali prevista nel Protocollo in esame ai conflitti armati non internazionali, ponendo peraltro una serie di limitazioni a tale estensione: infatti il Protocollo non sarà applicato in caso di semplici sommosse o tensioni, né potrà influire sulla sovranità di uno Stato e la sua responsabilità nel mantenimento dell'ordine pubblico e dell'unità nazionale. Inoltre, non verrà pregiudicata giurisdizione primaria della Parte interessata anche verso i reati previsti dal Protocollo, né tantomeno potrà essere invocato il Protocollo per l'intervento diretto o indiretto degli affari interni del paese in cui si verifica il conflitto.

Gli articoli da 23 a 29 individuano gli organi preposti all'applicazione del Protocollo e le relative funzioni. Si tratta della riunione delle Parti, che sarà convocata contemporaneamente alla Conferenza generale dell'UNESCO, e che sarà competente a discutere qualsiasi problema sull'applicazione del Protocollo e formulare raccomandazioni, nonché per eleggere i membri del Comitato intergovernativo ad hoc. Quest'ultimo si riunirà una annualmente in sessione ordinaria, con la possibilità di convocazioni straordinarie: sarà costituito da 12 Parti, scelte in modo da assicurare un'equa rappresentanza delle aree geografiche e culturali mondiali. I membri del Comitato verranno eletti per una durata di quattro anni, con una sola possibilità di rinnovo.

Il Comitato, che delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti, oltre alle competenze già delineate, relative all'elenco dei beni culturali sottoposti a protezione rafforzata, è competente a redigere linee-guida per l'attuazione del Protocollo e a stabilire le modalità di utilizzo del fondo di contribuzione volontaria. I compiti di segretariato inerenti all'attuazione del Protocollo saranno garantiti dal Segretariato dell'UNESCO. Infine, il già menzionato fondo volontario sarà finalizzato all'assistenza finanziaria degli Stati parte soprattutto nelle attività inerenti alle misure preventive di salvaguardia previste nel Protocollo.

I rimanenti articoli del Protocollo riguardano la diffusione delle informazioni in merito allo stesso, nonché le forme di cooperazione internazionale in caso di gravi violazioni del Protocollo, e di assistenza internazionale per una migliore attuazione del medesimo, assistenza che può essere estesa anche a una parte di un eventuale conflitto che non abbia ratificato il Protocollo, ma che ne applichi le previsioni. È inoltre prevista una procedura di conciliazione tra le parti in conflitto, nonché l'obbligo per le Parti di presentare al Comitato intergovernativo ad hoc, con cadenza quadriennale, un rapporto sull'adempimento degli obblighi del Protocollo. In base all'articolo 38, nessuna disposizione del Protocollo concernente la responsabilità penale individuale potrà essere invocata dagli Stati per esimersi dalle proprie responsabilità ai sensi del diritto internazionale, tra le quali gli obblighi di risarcimento. Tra le clausole finali del Protocollo vale la pena di menzionare quella dell'articolo 44, che riguarda l'entrata in vigore accelerata in situazioni di conflitto armato.

Anche per quanto riguarda la denuncia del Protocollo, l'articolo 45, fatta salva tale facoltà, prevede che se al momento dell'efficacia della denuncia la Parte interessata fosse coinvolta in un conflitto armato, la sua partecipazione al Protocollo si protrarrà sino alla fine delle ostilità o fino a che l'operazione di rimpatrio dei beni culturali sia completata, in ogni caso attenendosi tra le due possibilità a quella di più lunga durata.

 

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si discosta notevolmente dalla consueta prassi relativa ai trattati internazionali: esso consta infatti di ben 17 articoli, soltanto tre dei quali - articoli 1, 2 e 17 - riportano le clausole di rito inerenti, rispettivamente, alla ratifica ed esecuzione del Protocollo in esame e alla entrata in vigore della legge.

I restanti 14 articoli sono invece dedicati a norme per l'adattamento dell'ordinamento nazionale al combinato disposto della Convenzione del 1954 e del Protocollo addizionale all'esame del Parlamento.

In particolare, l'articolo 3, dettando alcune definizioni, stabilisce la nozione di illecito - nel quadro del combinato disposto della Convenzione del 1954 e del Protocollo in esame - alla stregua di violazione del diritto nazionale del territorio occupato o del diritto internazionale.

L'articolo 4, poi, individua le norme da applicare allo scopo della predisposizione delle misure preventive di tutela dei beni culturali quali previste dall'articolo 5 del Protocollo in esame. Viene pertanto stabilita l’applicazione delle norme vigenti in materia di obbligo di catalogazione dei beni culturali; delle disposizioni legislative e regolamentari inerenti alla sicurezza e alla prevenzione antincendio; delle disposizioni organizzative di natura regolamentare del Ministero per i beni e le attività culturali, nelle quali vengono individuate le strutture competenti per la protezione del patrimonio culturale nazionale, cui dovranno far capo anche le attività di salvaguardia dei beni culturali in caso di conflitto armato; più in generale, di tutte le norme legislative, regolamentari ed amministrative volte all'individuazione degli enti e strutture competenti in materia di sicurezza e tutela del patrimonio culturale.

In base all'articolo 5, il Ministero per i beni e le attività culturali individua i beni pubblici o privati cui riconoscere i requisiti dettati dall'articolo 10 del Protocollo, i quali andranno inseriti nell’elenco indicato al successivo articolo 11, paragrafo 1. In tal modo i beni culturali verranno a godere di una tutela rafforzata sulla base della loro estrema importanza per l'intera umanità. Il Ministero per i beni e le attività culturali si consulta con il Ministero della Difesa onde escludere, nell'attribuzione a un bene culturale della protezione rafforzata, che esso sia usato per scopi militari o come scudo a postazioni militari, e accertare che vi sia stata altresì la prevista dichiarazione che il bene culturale in oggetto non verrà mai utilizzato a tale scopo.

Gli articoli da 6 a 14 del disegno di legge introducono una disciplina penale speciale in relazione alle diverse fattispecie di reati militari in danno di beni culturali previste dal Protocollo oggetto di ratifica.

L’articolo 6 individua, anzitutto, nei conflitti armati e nelle missioni internazionali l’ambito temporale di applicazione di detta disciplina penale, precisandone l’estensione in relazione sia all’autore che al luogo del commesso reato. Fermo restando la punibilità ai sensi della legge in esame di chiunque, cittadino o straniero, commetta l’illecito in Italia, l’art. 6 sancisce l’applicabilità della nuova disciplina nel caso di reato commesso all’estero:

 - da cittadino italiano, indistintamente per ogni tipo di illecito in danno di bene culturale (artt. da 7 a 12).

- da cittadino straniero - perseguibile solo nel caso l’autore dell’illecito si trovi sul territorio italiano - solo in relazione ad alcune fattispecie penali più gravi:

In accordo alle previsioni del capitolo 4 del Protocollo, gli articoli da 7 a 12 individuano le fattispecie di reato in danno dei beni culturali protetti, stabilendo le relative sanzioni.

L’articolo 14 definisce come reati militari gli illeciti di cui agli artt. da 7 a 12 e disciplina il riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici militari.

L’articolo 15 prevede una norma di coordinamento tra la legge in esame ed il codice penale militare di guerra.

L'articolo 16 reca la norma di copertura finanziaria.

 

Relazioni allegate

Oltre che dalla relazione introduttiva e dalla relazione tecnica, il disegno di legge è accompagnato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato; difesa e Forze armate e sicurezza dello Stato; ordine pubblico e sicurezza; giurisdizione e norme processuali e ordinamento civile e penale; tutela dei beni culturali, di cui rispettivamente all’articolo 117, secondo comma, lettere a), d), h), l) e s) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.