Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali - A.C. 1415 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 1415/XVI   AC N. 406/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 49
Data: 17/02/2009
Descrittori:
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Casella di testo: Note per la I Commissione
 


17 febbraio 2009

 

n. 49

Intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali

A.C. 1415

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

Numero del progetto di legge

1415

Titolo

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

No

Numero di articoli

23

Date:

 

adozione quale testo base

8 gennaio 2009

richiesta di parere

16 febbraio 2009

Commissione competente

II Giustizia

Sede e stato dell’iter

Concluso l’esame degli emendamenti in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Si

 


Contenuto

L’articolo 1, comma 1, attraverso una novella all’articolo 36 c.p.p., aggiunge alle ipotesi di astensione obbligatoria del giudice il caso in cui il medesimo abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli. Il comma 2 modifica l’articolo 53, comma 2, c.p.p., aggiungendo ai casi di sostituzione del pubblico ministero quello in cui lo stesso P.M. abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli e il caso in cui risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare (di cui all’art. 379-bis c.p). Nel caso in cui il procuratore capo dell’ufficio e il magistrato siano indagati per lo stesso reato o abbiano rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento pendente presso il loro ufficio, competente a procedere è il procuratore generale.

L'articolo 2, ampiamente modificato nel corso dell’esame in commissione, novella gli articoli 114 e 115 c.p.p., relativi al divieto di pubblicazione di atti di indagine, prevedendo in particolare: l’operatività del divieto di pubblicazione fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, non solo per l’atto nella sua originalità ma anche per riassunto e con riferimento al suo contenuto, oltre che per tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive (art. 114, comma 2); il divieto della pubblicazione e della diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati, divieto non applicabile nel caso in cui siano state autorizzate riprese audiovisive dei dibattimenti (ai sensi dell’art. 147 disp. att. c.p.p.) o se, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato (art. 114, comma 6-ter); il divieto di pubblicazione “in ogni caso” (quindi anche dopo la conclusione delle indagini o dell'udienza preliminare), degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271 c.p.p, nonché il divieto di pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis, introdotto dall’articolo 5 del provvedimento in esame (art. 114, comma 7); nel caso di iscrizione nel registro degli indagati dei soggetti indicati dall’articolo 115, comma 1, per la violazione del divieto di pubblicazione, la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi da parte dell’organo titolare del potere disciplinare (art. 115, comma 2).

L’articolo 3, modificato nel corso dell’esame in sede referente a seguito dell’approvazione di un emendamento del Governo integralmente sostitutivo dell’articolo 266 c.p.p., interviene sui limiti di ammissibilità delle intercettazioni. La disposizione non modifica il catalogo di reati per i quali sono consentite le intercettazioni, ma estende il medesimo regime previsto per l’ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche anche all’intercettazione di immagini mediante riprese televisive e all’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni. Il nuovo comma 2 dell’art. 266 c.p.p. inoltre limita in via generale le intercettazioni tra presenti (cd. «intercettazioni ambientali») al caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che nel luogo ove sono disposte si stia svolgendo l’attività criminosa e sempre che, come nella normativa vigente, si tratti dei reati per i quali sono consentite le intercettazioni telefoniche. Le intercettazioni ambientali disposte in procedimenti relativi ai delitti di particolare allarme sociale (di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, tra i quali sono compresi i reati di mafia e di terrorismo) sono, invece, consentite anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa (articolo 267, nuovo comma 3-bis, c.p.p., introdotto dall’art. 4).

L’articolo 4, ampiamente modificato a seguito dell’approvazione di un emendamento del Governo e di alcuni subemendamenti ad esso riferiti, reca modifiche all’articolo 267 c.p.p. relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento con cui sono disposte le intercettazioni. Per quanto riguarda la competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione, attualmente attribuita al giudice per le indagini preliminari, essa è demandata al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale, previa richiesta del P.M (con l’assenso scritto del Procuratore della repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati). Per quanto riguarda la forma del provvedimento, si tratta di un decreto motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Per quanto riguarda, infine, i presupposti dell’autorizzazione a disporre le intercettazioni, all’attuale previsione della sussistenza dei gravi indizi di reato si sostituisce in via generale quella dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i quali il già richiamato art. 267, comma 3-bis, richiede la sussistenza di sufficienti indizi di reato. Si richiede poi, oltre che il requisito già previsto dalla normativa vigente del carattere assolutamente indispensabile dell’intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini, anche la necessità della sussistenza di specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un’autonoma valutazione da parte del giudice. Una disciplina particolare viene introdotta dai nuovi commi 1-ter e 1-quater  per i procedimenti contro ignoti, richiedendosi in particolare la richiesta della persona offesa per l'autorizzazione a disporre le intercettazioni sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato. È, invece, comunque consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso.

Non muta invece la disciplina delle intercettazioni nei casi di urgenza, salvo la previsione della convalida, da parte del tribunale piuttosto che del GIP, del decreto del PM, che dev’essere motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile (art. 267, comma 2).

Il nuovo comma 3 dell’articolo 267 c.p.p. reca invece una disciplina innovativa della durata delle operazioni di intercettazione (attualmente non superiore a 15 giorni, salva la facoltà del giudice di prorogare gli effetti del provvedimento con decreto motivato per periodi successivi di 15 giorni, qualora ne permangano i presupposti). In base al nuovo testo invece la durata delle operazioni è prevista per un periodo massimo di trenta giorni (anche non continuativo) ed è consentita una prima proroga da parte del tribunale su richiesta motivata del pubblico ministero fino a quindici giorni, anche non continuativi ed un’ulteriore proroga fino a quindici giorni, anche non continuativi, solo qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga (per un periodo totale massimo quindi di sessanta giorni). Per i delitti richiamati dal successivo comma 3-bis (delitti di particolare allarme sociale di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater), la durata massima delle operazioni è aumentata a quaranta giorni, e può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Il medesimo comma 3-bis prevede, inoltre, che nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero. Per quanto riguarda le ulteriori modifiche all’articolo 267 c.p.p., si segnalano: l’indicazione nel decreto del P.M. che dispone le intercettazioni dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nel caso in cui non proceda personalmente; la possibilità per il PM e per l'ufficiale di polizia giudiziaria di procedere alle operazioni di intercettazione nei casi di cui al comma 3-bis, facendosi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria; la previsione di più stringenti e puntuali adempimenti relativi alle annotazioni nel registro delle intercettazioni.

L’articolo 5 novella l'articolo 268 c.p.p. relativo all’esecuzione delle operazioni di intercettazione.

La lettera a) sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 268 c.p.p., apportando rispetto al testo vigente  significative novità relative in particolare: alla conservazione dei verbali e dei supporti delle registrazioni nell'archivio riservato disciplinato dall’articolo 269; all’ampliamento del contenuto del verbale; alla previsione dell’effettuazione delle operazioni di registrazione per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte di appello. In base al nuovo comma 3-ter dell’articolo 268 c.p.p. (introdotto dalla lettera b), vengono attribuiti ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione sui centri di intercettazione e sui punti di ascolto. La lettera c) sostituisce i commi 4, 5 e 6 del citato articolo 268 c.p.p., intervenendo sul profilo della trasmissione dei verbali e delle registrazioni al pubblico ministero, nonché del deposito dei medesimi e sulle facoltà dei difensori, prevedendosi esplicitamente il divieto di rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.

La lettera d) inserisce i commi 6-bis e 6-ter nel citato articolo 268 c.p.p., prevedendo, tra l’altro, il divieto di stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito in segreteria. La lettera e) riscrive i commi 7 e 8 del predetto articolo 268 c.p.p., demandando al tribunale la competenza a disporre la trascrizione integrale delle registrazioni (ovvero la stampa delle informazioni) e attribuendo ai difensori la facoltà di estrarre copia delle trascrizioni e di fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In ogni caso, è vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, i cui nominativi o riferimenti identificativi il Tribunale dispone che siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

L’articolo 6 modifica i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 269 c.p.p., prevedendo in particolare la conservazione dei verbali e dei supporti contenenti le registrazioni in un archivio riservato tenuto presso l'ufficio del P.M., e ridefinendo la competenza dell’autorità giudiziaria in merito alla distruzione della documentazione non necessaria per il procedimento a tutela della riservatezza.

L’articolo 7, novellando l’art. 270 c.p.p., circoscrive l’utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate al solo caso in cui risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e a condizione che esse non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.

L’articolo 8, attraverso l’introduzione di un comma aggiuntivo all’articolo 271 c.p.p., prevede un nuovo caso di divieto di utilizzazione delle intercettazioni, qualora in udienza preliminare o nel dibattimento emerga una diversa qualificazione del fatto e, in relazione alla nuova fattispecie, non si rientri nelle ipotesi previste dall’ art. 266 c.p.p. con riferimento all’ammissibilità delle intercettazioni.

L’articolo 9, introducendo un comma 2-quater all’articolo. 292 c.p.p., prevede che l’ordinanza che autorizza una misura cautelare possa fare riferimento solo al contenuto delle intercettazioni e non riportare il loro testo integrale.

In base all’articolo 9-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente e volto a novellare l’art. 293, comma 3 c.p.p., è attribuita ai difensori la facoltà di prendere visione del contenuto integrale dell’intercettazione richiamata per l’applicazione delle misure cautelari.

L’articolo 10, novellando l’art. 329 c.p.p., interviene in materia di atti coperti dal segreto, prevedendo che il segreto copra, oltre che gli atti, anche le attività d’indagine compiuti dal PM e dalla polizia giudiziaria e stabilendo che la eventuale autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essisia disposta non più dal pubblico ministero ma dal giudice delle indagini preliminari su richiesta del primo.

L’articolo 10-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, introduce nel c.p.p.l’articolo 329-bis, che prevede l’obbligo del segreto per i verbali, i supporti e la documentazione custodita nell’archivio riservato, non acquisiti al procedimento; la medesima disposizione prevede inoltre che i documenti che contengono dati inerenti a intercettazioni illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, se non acquisiti al procedimento, siano sempre coperti dal segreto e, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, siano invece coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.

L’articolo 11 integra la disciplina dell’art. 380 c.p.p prevedendo l’arresto obbligatorio in flagranza anche per il delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere particolari ipotesi di furti aggravati, furto in abitazione e furto con strappo.

L'articolo 12, nel testo emendato, contiene alcune modifiche agli artt. 89, 129 e 147 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p.. Tra le novità più significative, si segnalano: la designazione di un funzionario responsabile del servizio di intercettazioni nonché della tenuta del registro e dell’archivio riservato; l’individuazione delle autorità ecclesiastiche quali destinatarie delle informazioni sull’avvio dell’azione penale verso ecclesiastici o religiosi del culto cattolico; a seguito dell’approvazione di un emendamento del Governo, l’esclusione della possibilità di autorizzare riprese audiovisive del dibattimento senza il consenso delle parti anche qualora sussista un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.

L’articolo 12-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, interviene sull’articolo 103 c.p.p., estendendo il divieto di intercettazione relativo a comunicazioni dei difensori e degli altri soggetti indicati anche al caso di intercettazione eseguita su utenze diverse da quelle in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati.

L’articolo 13, anch’esso modificato nel corso dell’esame in commissione, interviene sul codice penale. Esso in particolare: attraverso una novella all’articolo 617 c.p., punisce con la reclusione da uno a tre anni la pubblicazione di intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione (in violazione dell’art. 114, comma 7 c.p.p., su cui supra); interviene sulla fattispecie di cui all’articolo 379-bis c.p. in tema di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale, aumentando tra l’altro la pena prevista; amplia la portata applicativa della fattispecie di violazione di domicilio; introduce il nuova reato di accesso abusivo ad atti del procedimento penale; inasprisce la sanzione per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, prevedendo anche un’aggravante se la pubblicazione riguarda intercettazioni e sanzionando con la medesima pena la violazione del divieto di cui all’art. 114, comma 6-ter c.p.p., relativo alla pubblicazione dei nominativi e dell’immagine dei magistrati (su cui vd. supra); introduce il reato di omesso controllo per impedire l’indebita cognizione di intercettazioni, punito con l’ammenda, da parte dei procuratori generali e dei procuratori della repubblica cui sono attribuiti poteri di vigilanza e controllo, nonché del funzionario responsabile del servizio di intercettazione.

L’articolo 14 estende al reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale l’applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001.

L’articolo 15 novella l’articolo 8 della legge sulla stampa (l. n. 47 del 1948), in tema in particolare di diritto di rettifica.

L’articolo 15-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, prevede una relazione annuale da parte di ciascun procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia sulle spese di gestione e di amministrazione per le intercettazioni effettuate nell'anno precedente, relazione da trasmettere successivamente alla Corte dei conti.

L’articolo 16 abroga l’articolo 13 del d.l. n. 152 del 1991, recante una disciplina speciale per le intercettazioni in relazione a delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono.

L’articolo 16-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, sentito il CSM, la definizione annuale di un tetto massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione per ciascun distretto di Corte di Appello.

L’articolo 17 novella il c.d. Codice della privacy, intervendo in particolare sul profilo dei poteri sanzionatori del Garante in presenza di violazioni del codice di deontologia e delle misure adottabili a tutela dell’interessato.

L’articolo 18, infine, reca la disciplina transitoria, escludendo in particolare l’applicazione delle nuove disposizioni rispetto ai procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Relazioni allegate

Il disegno di legge del Governo A.C. 1415, adottato quale testo base, è corredato, oltre che della relazione illustrativa, anche dell’ATN, dell’AIR e della relazione tecnica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento interviene essenzialmente sulla disciplina processual-penalistica delle intercettazioni. riconducibile all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Si segnalano le principali questioni poste nel corso dell’esame in sede referente:

§       la compatibilità con il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost) dell’art. 1 del provvedimento e, in particolare, del collegamento tra sostituzione del P.M. e mera iscrizione nel registro degli indagati per il reato di cui all’art. 379-bis c.p. (cfr. seduta del 10 febbraio); si potrebbe valutare il medesimo articolo 1 anche sotto il profilo del rispetto dei principi del giusto processo e delle condizioni di parità tra le parti di cui all’articolo 111 Cost..

 

La giurisprudenza della Corte costituzionale appare orientata nel senso di non ritenere applicabile il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.) al pubblico ministero (sentenze n. 70 del 1996, n. 29 del 1977, nn. 95 e 97 del 1975, n. 148 del 1963).

 

 

§       la compatibilità con il diritto di difesa (art. 24 Cost.) del divieto di rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti ai difensori (art. 5, co. 1, lett.c) (cfr. seduta del 16 febbraio);

 

 

Si ricorda in proposito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 192 del 1997, ha riconosciuto che «la mera conoscenza degli atti depositati dal pubblico ministero, non accompagnata dal diritto di estrarne copia, rappresenta una ingiustificata limitazione del diritto di difesa, che … si pone in irrimediabile contrasto con l'art. 24 della Costituzione.».

Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.

Nella sentenza n. 336 del 2008, la Corte costituzionale ha rilevato che l’«interesse costituzionalmente protetto della difesa è quello di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali. Nel caso che tali registrazioni non siano comprese tra gli atti trasmessi con la richiesta cautelare, la legittima pretesa difensiva di accedere alla prova diretta della comunicazione intercettata non è soddisfatta dal diritto di consultare gli atti depositati in cancelleria, secondo il disposto del terzo comma dell'art. 293 cod. proc. pen.» (ccdd. “brogliacci”). «Dunque l'interesse in questione può essere assicurato con la previsione … del diritto dei difensori di accedere alle registrazioni in possesso del pubblico ministero. Tale diritto deve concretarsi nella possibilità di ottenere una copia della traccia fonica, secondo il principio già espresso da questa Corte con la sentenza n. 192 del 1997… Il diritto all’accesso implica, come naturale conseguenza, quello di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni medesime.» In caso contrario, risulterebbero violati tanto il diritto di difesa riconosciuto dall’articolo 24, secondo comma, della Costituzione, quanto il principio di parità delle parti nel processo, sancito dall’articolo 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 268 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.

 

§         la compatibilità con il diritto di cronaca (art. 21 Cost.) dell’operatività del divieto di pubblicazione (fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell’udienza preliminare) non solo per l’atto nella sua originalità ma anche per riassunto e con riferimento al suo contenuto, oltre che per tutti gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. o delle investigazioni difensive, anche se non sussiste più il segreto (art. 2, co. 1) (cfr. seduta del 10 febbraio). Con riferimento a tale ultimo profilo si richiamano anche l’art. 2, co. 1-bis, relativo al divieto di pubblicazione dei nominativi e dell’immagine dei magistrati (sanzionato con l’arresto o l’ammenda dall’art. 13, co. 1, lett. d-bis), la previsione della reclusione per la pubblicazione di intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione in violazione dell’art. 114, comma 7 c.p.p. (art. 13, co. 1, lett. 0a); l’esclusione della possibilità di autorizzare riprese audiovisive del dibattimento senza il consenso delle parti anche qualora sussista un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento (art. 12).

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 16-bis demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, sentito il CSM, la definizione annuale di un tetto massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione per ciascun distretto di Corte di Appello; l’articolo 18 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia la disposizione dell'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica.