Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente - D.L. 208/2008 - A.C. 2206 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 2206/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 48
Data: 17/02/2009
Descrittori:
AMBIENTE   IMPIANTI IDRICI ED IDRAULICI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
DL N. 208 DEL 31-DIC-08     

Casella di testo: Note per la I Commissione
 


17 febbraio 2009

 

n. 48

Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente

D.L. 208/2008 -A.C. 2206

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 2046

Numero del decreto-legge

208/2008

Titolo del decreto-legge

Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

9

testo approvato dal Senato

23

Date:

 

emanazione

31 dicembre 2008

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

31 dicembre 2008

approvazione del Senato

13 febbraio 2009

assegnazione

16 febbraio 2009

scadenza

1° marzo 2009

Commissione competente

VIII Commissione Ambiente

Stato dell’iter

In corso di esame in sede referente


Contenuto

Il decreto legge in esame reca norme in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente.

In particolare, l’articolo 1 novella le norme transitorie relative alle autorità di bacino contenute nell'articolo 170 del "codice ambientale" (decreto legislativo n. 152 del 2006) al fine di prorogare le stesse autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 63, comma 2, dello stesso codice ambientale. Nel corso dell’esame al Senato sono stati introdotti, dopo il comma 3, due commi aggiuntivi che concernono l'adozione dei piani di gestione e che mirano in particolare ad assicurare la tempestiva adozione di tali piani e la loro elaborazione secondo criteri di uniformità. Il Senato ha inserito, altresì, un comma relativo alla ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo.

L’articolo 2 introduce una forma di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale. In tale ambito, il Senato ha approvato alcune modifiche volte essenzialmente a conferire una maggiore precisione al dettato normativo, a valorizzare il ruolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e a disciplinare compiutamente l'utilizzazione del terreno o di singoli lotti o porzioni da parte del proprietario nel rispetto della destinazione urbanistica e degli obiettivi di bonifica.

L'articolo 3reca una serie di disposizioni in materia di personale finalizzate ad assicurare la funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, prevede che il Collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'APAT esercita le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti in seno all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, anch’essi confluiti nell’ISPRA.

L'articolo 4– modificato al Senato – reca disposizioni volte a permettere il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, attraverso la semplificazione dell’iter di utilizzazione dei fondi destinati a coprire le spese di funzionamento della Commissione stessa.

L'articolo 4-bis – introdotto al Senato - estende alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, le norme relative alla semplificazione dell’iter di utilizzazione dei fondi per spese di funzionamento introdotte dal precedente art. 4.

L’articolo 5 reca alcune proroghe in materia di rifiuti: la prima riguarda la proroga dell’attuale regime di prelievo della TARSU, la seconda la disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti, la terza i criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. Inoltre, durante l’iter al Senato, sono state introdotte alcune norme sul Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), sul modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e sulla tariffa di igiene ambientale (TIA).

L’articolo 6 proroga al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kj/kg (il cd. fluff di frantumazione degli autoveicoli), previsto dall’art. 6, comma 1, lett. p) del decreto legislativo n. 36 del 2003.  ll comma 1-bis, introdotto durante l’esame al Senato, reca una disposizione derogatoria transitoria finalizzata a consentire, per un periodo di 12 mesi, l’esclusione dal regime dei rifiuti per le materie, le sostanze e i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.

L’articolo 6-bis, introdotto durante l’esame al Senato, novella il comma 1284-bis dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 (n. 296/2006), al fine di aggiungere, alle finalità del fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto istituito dal comma citato nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, anche la naturizzazione delle acque di rubinetto.

Gli articoli 6-ter e 6-quater, introdotti durante l’esame alSenato, recano rispettivamente norme in materia di inquinamento acustico e rifiuti contenenti idrocarburi.

L'articolo 7 interviene sulla normativa che disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) recata dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

L’articolo 7-bis, introdotto durante l’iter al Senato, reca disposizioni volte ad ottenere una riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni.

L’articolo 7-ter, introdotto nel corso dell’iter al Senato, modifica le percenutali relative al contributo di compensazione territoriale previsto a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

L’articolo 7-quater, introdotto nel corso dell’iter al Senato, destina 9 milioni di euro per la promozione di progetti ed iniziative ambientali, nonché per interventi di manutenzione degli immobili di pertinenza del Ministero dell'ambiente.

L’articolo 7-quinquies, introdotto dal governo nel corso dell’iter al Senato, prevede la promozione della sensibilità ambientale e dei comportamenti ecocompatibili nella scuola secondaria superiore e nell'università, attraverso la realizzazione di progetti e iniziative di interesse generale.

L’articolo 7-sexies, introdotto dal governo nel corso dell’iter al Senato, è volto ad incentivare, con finalità ecologiche, il mercato dell'usato.

L'articolo 8 dispone un primo finanziamento di 100 milioni di euro per fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dai fenomeni alluvionali che si sono verificati nei mesi di novembre e dicembre 2008 (commi 1-4) ed un altro di 19 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il 23 dicembre 2008 (comma 5-bis). Infine vengono introdotte norme di modifica delle modalità di rendicontazione dell’attività da parte dei Commissari all'emergenza (comma 5) e disposizioni per i volontari dell’Associazione italiana della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (comma 5-ter).

L’articolo 8-bisprevede che il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, definisca con uno o più decreti la ripartizione fra le regioni della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020, e dei successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea.

L’articolo 8-ter interviene in materia di rocce e terre da scavo e di residui di lavorazione della pietra.

L’articolo 8-quater, introdotto durante l’iter al Senato, concerne gli accordi e contratti di programma per la gestione dei rifiuti.

L’articolo 8-quinquies, introdotto durante l’iter al Senato, interviene in materia di acqua di falda.

L’articolo 8-sexies, introdotto durante l’esame al Senato, è finalizzato a disciplinare il rapporto con l’utenza da parte dei gestori dei servizi di depurazione anche al fine di dettare le necessarie norme per l’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008.

L’articolo 9 riguarda l’entrata in vigore.

Relazioni allegate o richieste

Il decreto-legge è accompagnato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

La materia della gestione dei rifiuti (con particolare riferimento alla regione Campania) è stata disciplinata da numerosi decreti; da ultimo si segnalano il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (che ha, tra l’altro, previsto il riordino della Commissione VIA) e il decreto legge 6 novembre 2008, n. 172. Si ricorda, inoltre, che il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ha dettato alcune disposizioni in materia ambientale, tra cui la riforma della Commissione IPPC e l’istituzione dell’ISPRA.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Secondo quanto emerge dalle premesse al provvedimento in esame, si è reso necessario assicurare la continuità e la funzionalità dell’esercizio delle delicate funzioni di alcuni organismi istituzionali operanti nel sistema della tutela ambientale e della protezione civile nonché garantire la certezza del diritto in relazione al diffuso contenzioso in materia di danno ambientale.

Si è ritenuto inoltre necessario un differimento dell’entrata in vigore delle disposizioni concernenti la nuova tariffa integrata ambientale, in relazione all’imminente scadenza del precedente regime transitorio, nonché di alcune disposizioni concernenti lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in discarica, per consentire la gestione delle emergenze in atto in funzione della predisposizione di adeguate misure esecutive e dello sviluppo delle strutture impiantistiche necessarie.

Si è ritenuto, infine, urgente modificare alcune disposizioni concernenti il regime delle responsabilità e degli obblighi del produttore in relazione ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame reca disposizioni che incidono sull’ambito materiale di competenza esclusiva statale tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.).

Con riferimento alle singole disposizioni, rilevano altresì le seguenti materie:

§          di competenza esclusiva statale:

-          -ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali (artt. 1, 3, 7-quater, art. 8, comma 5-sexies);

-          ordinamento civile (artt. 2, art. 6-ter, art. 8, comma 5-ter);

-          sistema tributario e contabile dello Stato (artt. 4, 4-bis, 7-quater, 8, comma 5);

-          coordinamento informativo statistico e informatico (art. 5, comma 2-bis);

-          norme generali sull’istruzione (art. 7-quinquies);

-          tutela della concorrenza (art. 7-sexies);

-          politica estera e rapporti internazionali dello Stato (art. 8, comma 5-quinquies);

§          di competenza concorrente tra Stato e regioni:

-          governo del territorio (artt. 1, 2);

-          protezione civile (art. 2, 8);

-          coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 5);

-          tutela della salute (artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater)

-          ’istruzione (art. 7-quinquies);

-          produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (art. 8-bis);

§          di competenza residuale regionale:

- commercio (art. 7-sexies).

 

Con riferimento a specifiche disposizioni si rileva quanto segue.

L’articolo 8 reca disposizioni in materia di protezione civile, di competenza concorrente tra Stato e regioni.

Si ricorda in proposito che con riferimento alla protezione civile, la Corte costituzionale ha rilevato, nelle sentenze n. 284 del 2006 e n. 277 del 2008, che con la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), il legislatore statale “ha rinunciato ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico” (sentenze n. 129 del 2006 e n. 327 del 2003). In tale prospettiva, le competenze e le relative responsabilità sono state ripartite tra i diversi livelli istituzionali di governo in relazione alle diverse tipologie di eventi, fra i quali  le calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità o estensione, richiedono mezzi e poteri straordinari (art. 2, comma 1, lettera c), l. 225/92).

In particolare, «lo Stato, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 225 del 1992, ha una specifica competenza a disciplinare gli eventi di natura straordinaria di cui al citato art. 2, comma 1, lettera c). Tale competenza si sostanzia nel potere del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di deliberare e revocare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. L'esercizio di questi poteri – come è stato specificato dalla normativa successivamente intervenuta – deve avvenire d'intesa con le Regioni interessate, sulla base di quanto disposto dall'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, … nonché dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, … convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401.»

«Lo Stato – prosegue la sentenza n. 284 del 2006 - è, dunque, legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i “principi fondamentali” quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della stessa legge n. 225 del 1992, anche mediante l'adozione di specifiche ordinanze autorizzate a derogare, in presenza di determinati presupposti, alle stesse norme primarie.» Ciò «non significa, tuttavia, che l'emergenza possa giustificare ”un sacrificio illimitato dell'autonomia regionale”: la salvaguardia delle attribuzioni legislative regionali viene garantita attraverso la configurazione di un potere di ordinanza, eccezionalmente autorizzato dal legislatore statale, ben definito nel contenuto, nei tempi e nelle modalità di esercizio (sentenze n. 127 del 1995 e n. 418 del 1992). … La legge n. 225 del 1992, in relazione ai profili indicati, risponde a queste esigenze, circoscrivendo il predetto potere in modo da non compromettere il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali, attraverso il riconoscimento della sussistenza di un nesso di adeguatezza e proporzione tra le misure adottate e la qualità e natura degli eventi» e «la previsione di adeguate forme di leale collaborazione e di concertazione nella fase di attuazione e organizzazione delle attività di protezione civile (art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 343 del 2001)».

Con riferimento all’articolo 8, comma 1, andrebbevalutata l’opportunità  di prevedere un coinvolgimento delle regioni nella procedura di assegnazione delle risorse volte a fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dai fenomeni alluvionali che si sono verificati nei mesi di novembre e dicembre 2008.

Allo stesso modo dovrebbe essere valutato il comma 5-quater, che reca un finanziamento per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008 nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’articolo 8-quater modifica la disciplina relativa agli accordi e ai contratti di programma che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare con enti pubblici, imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria in tema di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, espungendo il riferimento al rispetto, da parte dei predetti accordi, della normativa nazionale primaria vigente e introducendo la possibilità di prevedere semplificazioni amministrative.

Occorrerebbe in proposito chiarire l’effetto della modifica apportata dall’articolo 8-quater all’articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sembrerebbe infatti che da essa possa comunque discendere la possibilità per gli accordi ed i contratti di programma previsti dal citato articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di introdurre deroghe alla normativa vigente. Nel caso in cui si accedesse ad una diversa interpretazione dovrebbe essere valutata la coerenza della disposizione con il sistema delle fonti del diritto.

 

L’articolo 8-sexies interviene sulla disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, in seguito alla sentenza nella Corte costituzionale n. 335 del 2008.

Con la citata sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario che nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), e dell’art. 115, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 52, nella parte in cui prevedono che la quota di tariffa del servizio idrico integrato riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione – quota che affluisce a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d’ambito -  è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».

Dopo un’articolata ricostruzione della normativa vigente, la Corte conclude che «la tariffa del servizio idrico integrato, articolato in tutte le sue componenti – e, quindi, anche quella relativa al servizio di depurazione – ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo.».

Ne consegue l'irragionevolezza e, quindi, il contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, delle disposizioni oggetto del giudizio di costituzionalità nella parte in cui esse prevedono che la suddetta quota di tariffa, pur avendo natura di corrispettivo, sia dovuta dagli utenti anche quando manchi la controprestazione cui essa è collegata.

In particolare, la Corte rigetta le obiezioni secondo cui «la corrispettività fra la suddetta quota e il servizio di depurazione sussisterebbe comunque, perché le somme pagate dagli utenti in mancanza del servizio sarebbero destinate, attraverso un apposito fondo vincolato, all'attuazione del piano d'àmbito, comprendente anche la realizzazione dei depuratori. Va osservato, in contrario, che: a) l'ammontare della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è determinato indipendentemente dal fatto se il depuratore esista o no, essendo esso in ogni caso commisurato al costo del servizio di depurazione, in applicazione del cosiddetto «metodo normalizzato», e non al costo di realizzazione del depuratore…; b) il provento costituito dalla quota confluente nel fondo vincolato può essere destinato alla realizzazione di depuratori non utilizzabili dal singolo utente obbligato al pagamento, come nel caso in cui i depuratori siano realizzati in Comuni diversi da quello in cui si trova l'utente, oppure nel caso in cui l'utente, dopo il pagamento della tariffa, si sia trasferito in altro Comune; c) nel caso in cui il Comune non gestisca direttamente il servizio idrico, la scelta del tempo e del luogo di realizzazione dei depuratori è affidata, dall'art. 11, comma 3, della legge n. 36 del 1994, a soggetti terzi rispetto al contratto di utenza, e cioè ai Comuni e alle Province, nell'esercizio della loro competenza a predisporre il piano d'àmbito; d) l'attuazione di tale piano si inserisce nel rapporto fra gestore e autorità d'àmbito e non in quello fra esso e l'utente, perché produce un'utilità riferita all'àmbito territoriale ottimale nel suo complesso e non anche quella “utilità particolare che ogni utente […] ottiene dal servizio”, la quale sola … consente di qualificare come corrispettivo la tariffa del servizio idrico integrato; e) il contratto di utenza e il pagamento della quota tariffaria non costituiscono presupposto necessario per l'attuazione dello stesso piano, essendo quest'ultima prevista e disciplinata, anche nei tempi e nelle modalità, non già dal contratto di utenza, ma da moduli procedimentali di diritto amministrativo.»

L’articolo 8-sexies, comma 1,prevede che gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all’attivazione del servizio di depurazione, a condizione che alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati. Il comma 2 è volto a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 e disciplina le modalità di restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione, prevedendo che dall’importo da restituire siano dedotti gli oneri derivati dall’attività di progettazione, di realizzazione e di completamento avviate.

Occorre in proposito valutare la coerenza di tale disciplina con i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, sia con riferimento alla possibilità di includere gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione nell’ambito della tariffa del servizio idrico integrato, che con riferimento alla deduzione dei suddetti oneri dall’importo da restituire agli utenti, in attuazione della richiamata sentenza.