Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Titolo: | Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina - A.C. 2013 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 46 | ||||||
Data: | 10/02/2009 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
10 febbraio 2009 |
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n. 46 |
Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l’UcrainaA.C. 2013Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
A.C. 2013 |
Titolo |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre 2005 |
Iniziativa |
Governo |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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adozione quale testo base |
- |
richiesta di parere |
28 gennaio 2009 |
Commissione competente |
III Commissione (Affari esteri) |
Sede e stato dell’iter |
Concluso l’esame degli emendamenti in Commissione |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il
provvedimento in esame dispone l’autorizzazione alla ratifica di un Accordo relativo ad un sistema globale di
navigazione satellitare civile (GNSS), stipulato
a Kiev il 1° dicembre 2005 tra
L’Accordo appartiene alla categoria degli accordi “misti", cioè conclusi nei settori di competenze concorrenti dalla Comunità europea, e sottoposti successivamente per la ratifica anche agli Stati membri.
La relazione introduttiva sintetizza la cornice nella quale l’Accordo con l’Ucraina si inquadra: esso è il quarto in ordine cronologico stipulato nella stessa materia dall’Unione europea, e finora nessuno degli Accordi (in tutto sei) è entrato in vigore. L’Accordo UE-Ucraina risulta a tutt’oggi ratificato, oltre che dalla controparte Ucraina, da 17 Stati membri della UE, mentre tra le ratifiche mancanti vi è quella della stessa Comunità europea.
L’Accordo con l’Ucraina è composto da 17 articoli.
L’articolo 1 dichiara che scopo dell’Accordo è la facilitazione e il miglioramento alla cooperazione fra le due Parti in riferimento al sistema di navigazione satellitare civile.
L’articolo 2 fornisce la definizione di alcuni termini contenuti nell’Accordo. Viene tra l’altro spiegato che GALILEO è un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi di navigazione satellitare globale. L’esercizio del sistema GALILEO, che è stato progettato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, può essere trasferito a privati.
L’articolo 3 elenca i principi che le Parti applicheranno, tra i quali la partnership nel Programma GALILEO, la reciprocità nell’offerta di opportunità per realizzare attività di cooperazione per scopi civili della CE, dei suoi Stati membri o dell’Ucraina, nonché lo scambio di informazioni attinenti alle attività di cooperazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
L’ambito della cooperazione, nel settore della navigazione satellitare e della generazione di segnali orari, è precisato nell’articolo 4. Si tratta della ricerca scientifica, della produzione industriale, della formazione, dello sviluppo dei servizi e del mercato, del commercio, degli aspetti legati allo spettro-radio, nonché della normalizzazione, certificazione e regolamentazione del sistema e del recupero dei costi. Le Parti possono estendere i settori di cooperazione attraverso un accordo separato successivo (comma 2) a tutta una serie di attività connesse al sistema GALILEO: si tratta essenzialmente delle tecnologie e dei beni “sensibili” soggetti, nel territorio della CE, a restrizioni all’esportazione in relazione alla non proliferazione degli armamenti, nonché di diversi aspetti relativi alla sicurezza del sistema, come gli scambi di informazioni classificate. Il comma 3 chiarisce che l’applicazione dell’Accordo non pregiudica la struttura istituzionale comunitaria concernente il programma GALILEO, né tantomeno la normativa comunitaria sulla non proliferazione, il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e i trasferimenti di tecnologia, incluse le relative misure nazionali.
L’articolo 6 impegna le Parti a continuare nella cooperazione, già avviata in seno all’UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) nel campo dello spettro-radio, con particolare riguardo alla ricerca e all’eliminazione delle interferenze.
Con l’articolo 7 le Parti si impegnano a promuovere la ricerca scientifica nel campo del GNSS, soprattutto per i suoi futuri sviluppi per uso civile.
In base agli articoli 8 e 9, le Parti sosterranno le rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento della joint venture, nonché il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare delle due Parti. Le Parti si sforzeranno altresì di accrescere il coinvolgimento del pubblico nelle attività di navigazione satellitare, anche eventualmente istituendo un forum comune degli utenti GNSS. Il comma 2 prevede una efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale correlati allo sviluppo del sistema GALILEO, conformemente agli standard nazionali più elevati, mentre il comma 3 stabilisce che le esportazioni di beni e tecnologie “sensibili” dell’Ucraina verso Paesi terzi siano sottoposte ove previsto all’autorizzazione preventiva dell’Autorità per la sicurezza del programma GALILEO.
In base all’articolo
L’articolo 11 incoraggia lo sviluppo di sistemi GNSS globali e regionali – anche con la realizzazione di un sistema di potenziamento terrestre in Ucraina - che offrano garanzie ottimali di integrità e continuità con il sistema GALILEO.
Con l’articolo 12, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la qualità, continuità e sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. A tal fine, la UE e l’Ucraina stabiliranno mediante specifico accordo canali di consultazione per affrontare le questioni legate alla protezione del sistema GNSS.
Dopo l’articolo 13, dedicato alla cooperazione delle Parti in materia di
responsabilità e di recupero dei costi; l’articolo
14 prevede che le autorità che presiedono alla realizzazione delle attività
di cooperazione sono da un lato il Governo dell’Ucraina e dall’altro
L’articolo
Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo sono composte in via amichevole, secondo l’articolo 16, che tuttavia non esclude il ricorso ai meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dall’Accordo in esame.
L’articolo 17, infine, contiene le clausole finali sull’entrata in vigore, la denuncia e la durata, prevista in cinque anni, e con successiva proroga consensuale delle Parti. L’eventuale denuncia dell’Accordo sarà inoltrata per iscritto almeno con tre mesi di preavviso. L’Accordo potrà inoltre essere modificato mediante intesa scritta tra le Parti.
Il disegno di legge in esame consta di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo tra Comunità europea e Ucraina relativo al sistema GALILEO, e il relativo ordine di esecuzione, mentre il terzo dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Oltre che dalla relazione introduttiva, il disegno di legge è corredato da un’analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR): l’ATN, in particolare, rinviene la necessità dell’autorizzazione parlamentare alla ratifica dell’Accordo in quanto rientrante nelle fattispecie di cui all’art. 80 della Costituzione.
Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione (politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea) demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.