Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare - D.L. 171/2008 - A.C. 1961
Riferimenti:
AC N. 1961/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 37
Data: 10/12/2008
Descrittori:
AGRICOLTURA   CONTROLLI DI QUALITA'
DENOMINAZIONE DI ORIGINE DI PRODOTTI   ETICHETTATURA DI PRODOTTI
PRODOTTI ALIMENTARI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
DL N. 171 DEL 03-NOV-08     

Casella di testo: Note per la I Commissione
 


10 dicembre 2008

 

n. 37

Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare

D.L. 171/2008 - A.C. 1961

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

1961

Numero del decreto-legge

171/2008

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare

Iter al Senato

Sì (A.S. 1175)

Numero di articoli:

 

testo originario

5

testo approvato dal Senato

20

Date:

 

emanazione

3 novembre 2008

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

4 novembre 2008

approvazione del Senato

26 novembre 2008

assegnazione

27 novembre 2008

scadenza

3 gennaio 2009

Commissione competente

XIII (Agricoltura)

Stato dell’iter

In corso di esame in sede referente

 


Contenuto

L’articolo 1 modifica, in relazione alle condizioni poste dalla Commissione europea con la decisione C(2008) 668 del 13 febbraio 2008, la normativa sulla detassazione degli investimenti in pubblicità delle imprese agricole ed agroalimentari, contenuta nell’art. 1, commi 1088-1092, della legge finanziaria 2007.

L’articolo 1-bis incrementa di 65 milioni di euro per il 2008 la dotazione del “Fondo di solidarietà nazionale-incentivi” assicurativi, di cui all’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 102/2004.

L’articolo 1-ter proroga dal 31 dicembre 2008 sino al 31 marzo 2009 le agevolazioni contributive previste dall’art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della legge n. 67/1988, nelle misure più favorevoli previste dall’art. 01, comma 2, del D.L. n. 2/2006, per i datoridi lavoro agricoli di territori montani particolarmente svantaggiati e zone agricole svantaggiate.

L’articolo 2 proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine per l’utilizzazione, secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente, del contingente di biodiesel soggetto ad accisa agevolata assegnato agli operatori nel 2008.

L’articolo 2-bis attribuisce la qualifica di sottoprodotti (sottraendoli quindi all’applicazione della normativa sui rifiuti),qualora destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo: alle vinacce esauste e ai loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi,derivanti dai processi di distil­lazione che subiscono esclusivamentetrattamenti di tipo meccanico-fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione; al biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione.

L’articolo 3 contiene disposizioni varie in materia di enti irrigui. In particolare:

-  i commi da 1 a 3-bis ed il comma 4-bis dispongono l’erogazione di un contributo straordinario nell’importo massimo di 5.600.000 Euro all’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI); prevedono la sottrazione del contributo di cui sopra dalle procedure di esecuzione forzata; modificano le disposizioni del D.L. n. 248/2007 che prevedono una procedura finalizzata al recupero di risorse finanziarie da destinare alla erogazione di un contributo straordinario all’EIPLI; prorogano dal 31 marzo 2009 al 31 marzo 2010, per quanto riguarda l’EIPLI, il termine entro il quale deve concludersi la procedura di riordino o soppressione degli enti pubblici non economici prevista dall’art. 26 del D.Lgs. n. 112/2008;

-  i commi 4 e 5 prorogano per un anno l’attività dell’Ente irriguo umbro-toscano;

-  il comma 5-bis estende l’applicazione del comma 1 dell'articolo 166 del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina le attività di realizzazione e gestione di impianti irrigui da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, anche alle società parzialmente partecipate dai medesimi consorzi ed enti;

-  il comma 5-ter assegna al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la somma di 1,8 milioni di euro per la prosecuzione nel 2009 del servizio di somministrazione di lavoro presso l’amministrazione centrale del Ministero.

L’articolo 4 provvede alla copertura degli oneri, valutati in 50 milioni di euro, necessari per la chiusura degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea nel settore della pesca e dell’acquacoltura per il periodo di programmazione 1994/1999 (programma SFOP).

L’articolo 4-bis differisce dal 31 luglio 2008 al 31 dicembre 2010 il termine per l’adeguamento degli allevamenti degli animali da pelliccia ai nuovi standard di benessere degli animali previsti dal D.Lgs. n. 146/2001.

L’articolo 4-ter prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, volto a stabilire disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura.

L’articolo 4-quater, con alcune novelle al D.Lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), semplifica la normativa per il trasporto di modiche quantità di rifiuti agricoli da parte dei produttori dei rifiuti stessi.

L’articolo 4-quinquies elimina dal complesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nel registro dei pescatori marittimi, cui è subordinata la possibilità di esercitare la pesca marittima professionale, la condizione di esercitare la pesca professionale quale attività ”esclusiva o prevalente”.

L’articolo 4-sexiesesenta le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati dall’obbligo di munirsi di certificazione di derattizzazione o di esenzione dalla derattizzazione.

L’articolo 4-septies inserisce i Consorzi di bonifica tra le pubbliche amministrazioni che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 228/2001, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli per interventi di sistemazione e manutenzione del territorio e dell’assetto idrogeologico.

L’articolo 4-octies prevede che, allo scopo di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare gli incendi boschivi, il Corpo forestale dello Stato provveda alla riorganizzazione dell’attività svoltadal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985.

L’articolo 4-novies esclude dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di gestione forestale o gli strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale che sono redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

L’articolo 4-decies interviene sulle modalità attuative, di cui decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, in materia di agevolazioni fiscali sulle accise sugli oli minerali utilizzati in agricoltura.

L’articolo 4-undecies stanzia 10 milioni di euro per l’anno 2008, da utilizzare per l’erogazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 che disciplina gli aiuti de minimis nel settore della produzione agricola, di risarcimenti per i danni ed il mancato reddito conseguenti alla malattia fungina Peronospora della vite.

L’articolo 4-duodecies interviene sulla composizione dei consigli di amministrazione dell’Agen­zia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di Agecontrol Spa e delle società controllate dal dicastero agricolo.

L’articolo 4-terdecies modifica la disciplina sanzio­natoria prevista dalla legge n. 281 del 1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi.

Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge di conversione è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dall’elenco delle norme da esso espressamente modificate o abrogate; non sono state invece predi­sposte né l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), né l’analisi tecnico-normativa (ATN).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

In tempi recenti, il precedente più rilevante di provvedimento d’urgenza incentrato sul settore agroalimentare è costituito dal decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settoridell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Tale provvedimento è preceduto da due decreti-legge emanati nel 2005: 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71; 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

In merito all’assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato, l’articolo 2 richiama l’articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Per quanto riguarda l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, si segnala, da ultimo, l’articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, richiamato dall’articolo 3 del provvedimento in esame.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Per quanto riguarda l’articolo 4-sexies, una disposizione analoga è presente nell’articolo 11 della proposta di legge S. 793, recante nuove disposizioni in materia di pesca marittima, attualmente all’esame della Commissione Agricoltura del Senato.

Rispetto alla disposizione in esame, la normaprevista dalla citata proposta di legge specifica che dall’obbligo di munirsi di certificazione di derattizzazione o di esenzione dalla derattizzazione sono esentate solo le navi e i galleggianti che effettuano pesca locale, litoranea e costiera ravvicinata che non toccano nel corso della navigazione parti o territori di altri Stati.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nel preambolo al decreto-legge le cause di straordinaria necessità ed urgenza dell’intervento normativo sono individuate nell’esigenza “di adottare misure idonee per il rilancio competitivo del settore agroalimentare colpito da una grave crisi congiuntu­rale, al fine di consentire agli operatori del comparto di partecipare in modo concorrenziale alle dinamiche del mercato, nonché di adottare misure di intervento nel campo delle bioenergie, del finanziamento degli investimenti e degli enti irrigui”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni del decreto-legge in esame, pur riguardando l’ambito materiale dell’agricoltura e delle produzioni agroalimentari attribuito alla competenza esclusiva ”residuale” delle regioni, presentano numerosi profili di intervento che coinvolgono competenze statali esclusive o competenze concorrenti.

In particolare, le disposizioni degli articoli 1, 1-bis, 2 e 4-undecies, che prevedono misure di promozione del sistema agroalimentare e di sostegno al settore agricolo che si inquadrano nell’ambito della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, appaiono riconducibili, alla luce della giurisprudenza costituzionale, alla competenze esclusive statali relative alla tutela della concorrenza e, per certi profili, ai rapporti dello Stato con l’Unione europea(art. 117, secondo comma, lettere e) ed a), Cost.); l’articolo 2 coinvolge altresì la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato(art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.)

Secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2004, la tutela della concorrenza «costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali.» (nello stesso senso, sentenza n. 272/2004).

Nella medesima sentenza, la Corte ha inoltre ritenuto che lo Stato è titolare «di una specifica competenza in materia di aiuti che risulta dal congiunto operare alle lettere a) ed e) del secondo comma dell'art. 117 Cost.» e, quindi dei rapporti dello Stato con l’Unione europea e della tutela della concorrenza.

Gli articoli 2-bis, 4-bis e 4-quater riguardano ambiti riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.).

Al medesimo ambito materiale appare riferibile l’articolo 4-novies, che peraltro, disponendo l’esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) di alcuni piani di gestione forestale di livello locale, incide su un profilo che coinvolge la competenza degli enti territoriali.

Si ricorda in proposito che il criterio che attribuisce la competenza sulla VAS è quello relativo al procedimento di pianificazione cui si riferisce e, quindi, appartiene allo Stato, alla regione o ad altro ente locale territoriale, a seconda del livello territoriale di pianificazione interessato.

Si segnala comunque che una norma analoga a quella dell’articolo 4-novies era stata proposta dalla Conferenza Stato-regioni e recepita nel parere espresso dalla Commissione agricoltura della Camera in sede di esame di uno schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi nn. 227/2001, 99/2004 e 102/2005 sulla modernizzazione e regolazione dei mercati in agricoltura, presentato nel corso della XV legislatura e successivamente non emanato.

L’articolo 3, commi 1-5 e 5-ter, l’articolo 4-octies e l’articolo 4-duodecies afferiscono alla materia di competenza esclusiva dello Stato ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.); con riferimento alle disposizioni dell’articolo 3, commi 2 e 3, in tema di esecuzione forzata, rilevano altresì le competenze esclusive statali, in materia di giurisdizione e norme processuali e ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.)

L’articolo 4 investe invece la competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti dello Stato con l’Unione europea e sistema contabile dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere a) e e), Cost.)

L’articolo 4-ter -cheprevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, volto a stabilire disposizioni di semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura – interviene in una materia, la gestione del demanio idrico, che appare rimessa alla competenza legislativa residuale delle regioni, pur potendo per alcuni profili interferire con competenze concorrenti, soprattutto in materia di governo del territorio.

La Corte costituzionale, nella sentenze n. 31 del 2006 e n. 1 del 2008, ha rilevato che l’intera gestione del demanio idrico, alla luce delle disposizioni del decreto legislativo n. 112/98, è rimessa alla competenza delle Regioni.

Si ricorda, in particolare, che il decreto legislativo n. 112/98 dispone che «alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio», che i «proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione» (art. 86, commi 1 e 2) e che sono trasferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti «alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi.» (art. 89, comma 1, lettera i)).

Si segnala altresì che l’art. 96, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006, prevede che «le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico.»

La disposizione dell’articolo 4-ter, che prevede un potere regolamentare dello Stato, sia pure da esercitare d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, in tema di procedure amministrative relative alla gestione del demanio idrico, deve dunque essere valutata alla luce del riparto di competenze tra Stato e regioni definito dall’articolo 117 della Costituzione.

Si ricorda, in particolare, che l’art. 117, quinto comma, della Costituzione attribuisce allo Stato potestà regolamentare solo nelle materie di competenza esclusiva statale, rimettendo alle regioni la potestà regolamentare in ogni altra materia.

Alla luce del riparto di competenze in materia di gestione del patrimonio idrico deve essere altresì valutata la disposizione dell’articolo 3, comma 5-bis, che estende alle società parzialmente partecipate dai consorzi di bonifica ed enti irrigui l’applicazione del comma 1 dell'articolo 166 del D.Lgs. n. 152/2006. Quest’ultimo prevede talune facoltà dei consorzi di bonifica ed irrigazione inerenti all’utilizzo delle acque, disponendo per tali usi l’obbligo del pagamento di un canone, richiamando altresì alcuni criteri per la determinazione di detto canone.

Come già ricordato, il decreto legislativo n. 112/98 ha invece trasferito alle regioni la competenza in ordine alla determinazione dei canoni di concessione (art. 89, comma 1, lettera i).

L’art. 4-quinquies interviene nella materia della pesca, attribuita alla competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.. L’articolo, che modifica i requisiti necessari per l’iscrizione nel registro dei pescatori marittimi, interviene peraltro in un ambito che, per esigenze di regolamentazione uniforme, potrebbe giustificare un intervento con legge dello Stato.

Si segnala in proposito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 213 del 2006, ha rilevato che la pesca «costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme.»

L’art. 4-sexies risulta riconducibile alla materia tutela della salute, di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

L’art. 4-septies interviene su una normativa che ha carattere facoltativo per gli enti territoriali e appare pertanto in linea con il riparto di competenze stabilito dall’art. 117 Cost.

L’articolo 4-decies concerne la materia sistema tributario dello Stato, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.).

L’articolo 4-terdecies interviene infine nell’ambito dell’ordinamento penale, anch’esso di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

In relazione all’articolo 25, secondo comma, Cost. e, in particolare, ai principi di tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie penale, deve essere valutata la disposizione di cui all’articolo 4-terdecies, comma 3, capoverso Art. 22, comma 4, che prevede sanzioni penali e amministrative per gli allevatori in relazione a condotte relative alla distribuzione di mangimi che non rispettano le prescrizioni di legge.

In particolare, l’articolo 22, comma 4, della legge n. 281 del 1963, nel testo modificato dall’articolo in esame, prevede che le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 - relative alla vendita, messa in commercio, preparazione per la distribuzione di prodotti contenenti sostanze vietate o di prodotti con indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce, - si applicano anche all’allevatore che non osservi le disposizioni dei medesimi commi 2 e 3.

I commi 2 e 3 prevedono peraltro, rispettivamente, un illecito amministrativo ed un reato di tipo “comune” (soggetto attivo del reato è infatti “chiunque”) e risultano pertanto già applicabili agli allevatori: non risulta pertanto chiaro quale condotta sarebbe oggetto di sanzione ai sensi del comma 4.

Si segnala inoltre che la previgente formulazione del comma 4 dell’articolo 22 prevede invece un’ammenda per l’allevatore che non osserva la disposizione di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 281 del 1963, ossia per l’allevatore che detiene o somministra agli animali sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche nonché alcuni tipi di integratori.

Tale condotta resta, in seguito alla modifiche apportate dall’articolo in esame, priva di sanzione.