Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Misure contro gli atti persecutori - A.C. 1440
Riferimenti:
AC N. 1440/XVI   AC N. 1171/XVI
AC N. 1231/XVI   AC N. 1233/XVI
AC N. 1252/XVI   AC N. 1261/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 36
Data: 10/12/2008
Descrittori:
MINACCE   REATI CONTRO IL CORPO E L' ONORE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Casella di testo: Note per la I Commissione
 


10 dicembre 2008

 

n. 36

Misure contro gli atti persecutori

A.C. 1440 e abb.

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

1440 e abb.

Titolo

Misure contro gli atti persecutori

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

No

Numero di articoli

7

Date:

 

adozione quale testo base

31 luglio 2008

richiesta di parere

3 dicembre 2008

Commissione competente

II (Giustizia)

Sede e stato dell’iter

Referente; concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

16 dicembre 2008

 

 


Contenuto

Il testo risulta dall’approvazione di alcune proposte emendative in Commissione all’A.C. 1440, di iniziativa governativa, assunto come testo base per l’esame in sede referente. Esso novella il codice penale al fine di inserirvi una nuova fattispecie di reato denominata "atti persecutori” e reca misure connesse alla medesima.

In particolare l’articolo 1 inserisce, dopo l’articolo 612 del codice penale (Minaccia), e quindi nella sezione Delitti contro la libertà morale l’articolo 612-bis.

Perché sussista la fattispecie delittuosa si richiede la necessaria ripetitività della condotta: gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati. Per la sussistenza della fattispecie delittuosa occorre inoltre che i suddetti comportamenti siano idonei a provocare:

§         un perdurante e grave stato di ansia o di paura;

§         ovvero a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;

§         ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.

 

Per quanto riguarda la pena si prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata:

§         se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa;

§         se il fatto è commesso a danno di un minore o di un soggetto diversamente abile, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo. In tal caso la pena è aumentata fino alla metà.

Per la nuova fattispecie è prevista la procedibilità a querela della persona offesa. È invece prevista la procedibilità di ufficio:

§         se il reato viene commesso contro un minore, o persona diversamente abile;

§         ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio;

§         nel caso di fatto commesso da soggetto ammonito ai sensi del successivo articolo 2 (articolo 2, comma 3).

Viene inoltre apportata una modifica all’art. 577 c.p. nel senso di aggiungere alle circostanze aggravanti del delitto di omicidio, in conseguenza delle quali si applica l’ergastolo, l’aver compiuto gli atti persecutori  in occasione dei quali si sia verificata la morte della vittima.

L’articolo 2 introduce la possibilità per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta e disciplina l’esercizio di tale potere da parte del questore.

L’articolo 3 apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale volte a consentire l’applicazione, anche nelle indagini relative al reato di “atti persecutori”, di alcuni istituti processuali quali:

§         le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (novella dell’art. 266, comma 1, lett. f) c.p.p.);

§         l’acquisizione, mediante incidente probatorio, della testimonianza di minori di sedici anni, anche al di fuori dei casi previsti ordinariamente dall’art. 392 c.p.p. (novella dell’art. 392, comma 1-bis);

§         per quanto riguarda le modalità di assunzione della prova, si novella l’art. 398, comma 5-bis, c.p.p. disponendo che se fra le persone interessate all’assunzione della prova vi sono minorenni (e non solo infrasedicenni, come attualmente previsto), l’assunzione stessa può avvenire con modalità particolari, in luogo diverso dal tribunale, e che tengano conto anche delle esigenze della persona offesa;

§         l’esame in dibattimento del minore ovvero del maggiorenne infermo di mente vittime del reato, mediante l’uso di un vetro specchio, unitamente ad un impianto citofonico (novella dell’art. 498, comma 4-ter).

Viene inoltre previsto il divieto di avvicinamento dell’imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, attraverso l’inserimento nel codice di rito dell’art. 282-ter. Il divieto può riguardare anche i luoghi frequentati da prossimi congiunti o da persone conviventi o comunque legate alla persona offesa da una relazione affettiva.

Si prevede inoltre che il divieto di avvicinamento potrà accompagnarsi alla prescrizione di non comunicare con le predette persone, attraverso qualsiasi mezzo.

Si stabilisce poi che laddove l’avvicinamento sia inevitabile per ragioni lavorative o abitative il giudice detti apposite prescrizioni.

Sono infine prescritti specifici obblighi di comunicazione (nuovo art. 282-quater) all’autorità di pubblica sicurezza competente, dei  provvedimenti di cui al nuovo art. 282-ter nonché dell’art. 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Tali provvedimenti sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

L’articolo 4 reca una novella di carattere generale all’articolo 342-ter del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, prolungando a un anno l’efficacia del decreto del giudice con cui si ordinano la cessazione della condotta criminosa, l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

L’articolo 5, introdotto nel corso dell’esame in commissione, prevede l’obbligo per le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori di fornire alla medesima, tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed eventualmente di accompagnarla presso tali strutture.

Gli articoli 6 e 7 prevedono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e la norma di entrata in vigore.

Relazioni allegate

Il testo dell’A.C 1440 è corredato della relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le nuove disposizioni introducono una nuova fattispecie di reato; pertanto esse sono riconducibili essenzialmente all’ambito di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale), ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.