Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca - D.L. 180/2008 - A.C. 1966
Riferimenti:
AC N. 1966/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 35
Data: 10/12/2008
Descrittori:
DIRITTO ALLO STUDIO   ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
RICERCA UNIVERSITARIA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Casella di testo: Note per la I Commissione
 


10 dicembre 2008

 

n. 35

Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

D.L. 180/2008 - A.C. 1966

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

1966

Numero del decreto-legge

180/2008

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

Iter al Senato

Sì (A.S. 1197)

Numero di articoli:

 

testo originario

5

testo approvato dal Senato

10

Date:

 

emanazione

10 novembre 2008

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

10 novembre 2008

approvazione del Senato

28 novembre 2008

assegnazione

1° dicembre 2008

scadenza

9 gennaio 2009

Commissione competente

VII (Cultura)

Stato dell’iter

In corso di esame in sede referente

 

 


Contenuto

L’articolo 1 reca disposizioni in materia di reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca. Il comma 1 prevede che le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo – fissato al 90% dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) - non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all’assunzione di personale. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni che escludono alcune voci di costo dal computo del 90%, disposizioni peraltro prorogate in base ad una modifica introdotta dal Senato, al 31 dicembre 2009. In base ad una seconda modifica, sono fatte salve anche le assunzioni relative alle procedure concorsuali per ricercatore già espletate e a quelle che si stanno espletando.

Il comma 2 prevede che le medesime università considerate nel comma 1 siano escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009 previsti dall’art. 1, comma 650, della l. finanziaria 2007 per l’attuazione del piano straordinario di assunzione di ricercatori.

Il comma 3 eleva dal 20 al 50% il limite al turn-over nelle università, previsto dall’art. 66 del d.l. 112/2008. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60% all’assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 10% all’assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni di ricercatori previste in attuazione del piano straordinario di assunzioni previsto dalla l. finanziaria 2007. Conseguentemente, il FFO è integrato di 24 mln di euro nel 2009, di 71 mln di euro nel 2010, di 118 mln di euro nel 2011 e di 141 mln di euro dal 2012.

Il comma 4 modifica i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa di professori universitari di prima e seconda fascia della prima e della seconda sessione 2008. La nuova composizione prevede un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e quattro professori ordinari non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del medesimo bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. Sono disciplinate anche alcune ipotesi particolari.

Il comma 5 riguarda i nuovi meccanismi di composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, che si applicano in attesa del riordino delle relative procedure e, comunque, fino al 31 dicembre 2009. Si prevede che queste commissioni siano composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del medesimo bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.

Il comma 6 affida ad un decreto ministeriale di natura non regolamentarela definizione delle modalità di svolgimento delle elezioni e delle modalità del sorteggio.

Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, prevede una commissione a livello nazionale, composta da sette professori ordinari designati dal CUN nel proprio seno, chiamata a sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio e a provvedere, nella prima adunanza, a certificare i meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni.

Il comma 7 modifica i criteri di valutazione dei candidati nei concorsi per ricercatore banditi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, prevedendo che la valutazione stessa sia effettuata sulla base dei titoli – illustrati e discussi dinanzi alla commissione - e delle pubblicazioni dei candidati.

Il comma 8 prevede la retroattività delle disposizioni di cui al comma 5 per le procedure per le quali non si sono ancora svolte le votazioni per la costituzione delle commissioni. Inoltre, dispone l’assenza di effetti per tutti gli atti non conformi alle disposizioni del decreto.

Il comma 8-bis, introdotto dal Senato, dispone in materia di elettorato attivo e passivo dei professori universitari chenon usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio previsto dall’art. 16 del d.lgs. 503/1992.

Il comma 8-ter, introdotto dal Senato,prevede che le università possono fissare un nuovo termine di scadenza, non successivo al 31 gennaio 2009, per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui ai commi 4 e 5. Restano ferme tutte le prescrizioni del bando.

Il comma 9 esclude gli enti di ricerca dall’obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale di almeno il 10%, prevista dall’art. 74 del d.l. 112/2008.

 

L’articolo 1-bis, introdotto dal Senato, sostituendo l’articolo 1, comma 9, della l. 230/2005, prevede che le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi impegnati all’estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere e di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR, nell’ambito del Programma “Rientro dei cervelli”, un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata.

 

L’articolo 2 prevede che, a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7 per cento del FFO e del fondo straordinario di cui all’art. 2, c. 428, della l. finanziaria 2008, destinata ad incrementarsi negli anni successivi, sia ripartita fra le università in base ai parametri qualitativi indicati.

 

L’articolo 3 prevede misure di agevolazione per la garanzia del diritto allo studio universitario.

In particolare, il comma 1 prevede, per il 2009, una integrazione del fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione di alloggi e residenze universitarie, di cui alla l. 338/2000, per un importo pari a 65 milioni di euro.

Il comma 2 prevede, sempre per il 2009, un incremento del fondo di intervento integrativo di cui all’art. 16 della l. 390/1991, per un importo di 135 milioni di euro, per garantire la concessione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli.

Il comma 3 prevede che agli incrementi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013.

Il comma 3-bis, introdotto dal Senato,aumenta da 2 a 3 anni la durata del mandato dei componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari.

 

Gli articoli da 3-bis a 3-quinquies sono stati introdotti dal Senato.

L’articolo 3-bis prevede l’istituzione, nel 2009, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascuno l’elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte.

L’articolo 3-ter prevede che gli scatti biennali di cui agli artt. 36 e 38 del D.P.R. 382/1980, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, siano disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione, nel biennio precedente, di pubblicazioni scientifiche. Ove queste non vi siano, l’entità dello scatto biennale viene diminuita della metà. Nel caso di insussistenza di pubblicazioni scientifiche nel precedente triennio, si prevede l’ impossibilità di partecipare alle commissioni di valutazione comparativa.

L’articolo 3-quater dispone che annualmente il rettore presenta al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico una relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico, nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La mancata pubblicazione sul sito dell’ateneo e trasmissione al MIUR sono valutate anche ai fini dell’attribuzione dei fondi.

L’articolo 3-quinquies prevede che con decreti ministeriali emanati in attuazione dell’art. 9 del DPR n. 212 del 2005 siano determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico disciplinari delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

 

L’articolo 4 prevede che per la copertura degli oneri recati dall’art. 1, comma 3 - quantificati in 24 milioni di euro nel 2009, 71 milioni di euro nel 2010 e 141 milioni di euro a partire dal 2011 - si proceda a riduzione lineare delle missioni di spesa di spesa di ciascun Ministero, secondo gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al decreto.

Sono escluse dalle riduzioni le spese indicate nell’art. 60, comma 2, del d.l. n. 112/2008 e quelle connesse all’istruzione e all’università.

 

L’articolo 5 dispone in merito all’entrata in vigore.

 

Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge di conversione è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica. Inoltre, il provvedimento è corredato dalla relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Negli anni passati, su vari aspetti del sistema universitario sono stati adottati decreti legge. Tra i più significativi, si ricordano: D.L. 25 settembre 2002, n. 212, Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale; D.L. 17 giugno 1999, n. 178, Disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari; D.L. 21 aprile 1995, n. 120, Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università. Più di recente, con d.l. sono state introdotte norme relative al reclutamento di professori e ricercatori universitari. Si possono citare: D.L. 7 settembre 2007, n. 147 (art. 3); D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, (art. 12); D.L. 3 giugno 2008 n. 97 (art. 4-bis, c. 16 e 17); D.L. 30 giugno 2008, n. 113 (artt. 12 e 13).

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

L’ATN motiva l’intervento del d.l. con vari aspetti di necessità ed urgenza. Il primo attiene all’esigenza di dettare norme che dispongano una distribuzione delle risorse, a partire dall’a.a. 2008/2009, in funzione di criteri di efficacia e di efficienza di funzionamento delle università, nonché tenendo conto dei risultati dei processi formativi e delle attività di ricerca scientifica. Il secondo attiene all’esigenza di disciplinare, in attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universitari, le procedure concorsuali, comprese quelle già attivate, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e valorizzazione del merito. Il terzo attiene all’esigenza di escludere gli enti di ricerca dalla riduzione degli assetti organizzativi di cui all’art. 74, c. 1, lett. c), del d.l. 112/2008. Infine, si sottolinea l’esigenza di assicurare risorse aggiuntive per la garanzia del diritto allo studio.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia università non è espressamente citata nell’articolo 117 della Costituzione: soccorre, tuttavia, l’articolo 33 della medesima Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Le disposizioni relative alle procedure di reclutamento dei docenti universitari possono essere ricondotte alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione), di competenza legislativa esclusiva statale.

 

L’articolo 3, che dispone il rifinanziamento del fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari e del fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti di onore, interviene nell’ambito del sostegno allo studio ed è pertanto riconducibile alla materia di competenza concorrente dell’istruzione (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 308/2004).

In base alla giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, nel nuovo quadro del titolo V della Costituzione, lo Stato può prevedere finanziamenti esclusivamente nelle materie di propria competenza esclusiva (cfr., fra le molte, sentenza n. 16/2004).

Nel caso di specie, il finanziamento riguarda fondi preesistenti alla riforma del titolo V della Costituzione: può pertanto richiamarsi la giurisprudenza costituzionale che, applicando i principi di continuità normativa ed istituzionale, ha consentito interventi dello Stato anche in ambiti rimessi alla competenza delle Regioni (cfr., fra le altre, sentenze n. 376/2002 e n. 13/2004). In questi casi la Corte ha peraltro richiesto, in ossequio al principio di leale collaborazione, il coinvolgimento delle Regioni nella forma dell’intesa (sentenza n. 162/2005, con riferimento ad un caso in cui la disciplina di rifinanziamento prevedeva l’attuazione dell’intervento ad un decreto ministeriale).

Si ricorda che il fondo per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, ai sensi della legge n. 338 del 2000 e di successive modifiche, prevede il cofinanziamento dello Stato per gli interventi da parte di regioni, province autonome, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio, università, collegi universitari, consorzi universitari, cooperative di studenti, ONLUS, fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio, fondazioni universitarie e istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute. La definizione delle modalità e delle procedure per la presentazione dei progetti e l’erogazione dei finanziamenti è demandata a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite la CRUI e la Conferenza permanente. Ad altro decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente, è demandata la definizione degli standard minimi qualitativi degli interventi. All’istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nominata dal Ministro, d’intesa con la Conferenza permanente, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del Ministero e delle regioni. Sulla base dell’istruttoria effettuata dalla Commissione, il Ministro individua i progetti ammessi al cofinanziamento e procede alla ripartizione dei fondi.

Il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti di onore è invece ripartito, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 390 del 1991, fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Attribuzione di poteri normativi

Ø       Decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di natura non regolamentare, sono previsti:

- all’articolo 1, dal comma 6 -per la definizione delle modalità di svolgimento delle elezioni e delle modalità del sorteggio per le procedure di valutazione comparativa – e dal comma 7 – per la definizione dei parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nei concorsi per ricercatore;

- all’articolo 2, dal comma 2, per la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse finalizzate a favorire la qualità del sistema universitario (sentiti CIVR e CNVSU).

 

Ø       Decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono previsti:

- all’articolo 1, dal comma 6-bis, per la nomina di una Commissione che sovraintenda alle operazioni di votazione e di sorteggio;

- all’articolo 3-bis, per l’individuazione di modalità per la costituzione dell’Anagrafe nazionale dei professori e dei ricercatori;

- all’articolo 3-ter, per la definizione del carattere scientifico delle pubblicazioni;

- all’articolo 3-quinquies per la definizione dei settori scientifico-disciplinari delle AFAM.