Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||||||
Titolo: | Adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, sostegno ai settori autotrasporto, agricoltura e pesca, opere per il G8 e adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria - D.L. 162/2008 - A.C. 1936 | ||||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 34 | ||||||||||
Data: | 04/12/2008 | ||||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||||||||
Altri riferimenti: |
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4 dicembre 2008 |
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n. 34 |
Adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, sostegno ai settori autotrasporto, agricoltura e pesca, opere per il G8 e adempimenti tributari per le regioni Marche ed UmbriaD.L. 162/2008 - A.C. 1936Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del disegno di legge di conversione |
1936 |
Numero del decreto-legge |
162/2008 |
Titolo del decreto-legge |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 |
Iter al Senato |
Sì (A.S. 1152) |
Numero di articoli: |
12 |
testo originario |
3 |
testo approvato dal Senato |
12 |
Date: |
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emanazione |
23 ottobre 2008 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
23 ottobre 2008 |
approvazione del Senato |
21 novembre 2008 |
assegnazione |
24 novembre 2008 |
scadenza |
22 dicembre 2008 |
Commissione competente |
VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) |
Stato dell’iter |
Concluso l’esame degli emendamenti in sede referente |
Il provvedimento in esame, a seguito delle integrazioni apportate dal Senato, che ha introdotto ulteriori commi negli articoli 1 e 2 nonché 8 nuovi articoli, si compone di 12 articoli.
L’articolo 1 reca disposizioni volte a fronteggiare gli aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, agendo in deroga, per il solo 2008, alle previsioni del codice degli appalti pubblici. Il comma 10-bis, introdotto dal Senato, riguarda il campo di applicazione del medesimo codice.
L’articolo 1-bis concerne l’utilizzo da parte dell’ANAS del canone annuo a carico degli enti concessionari.
L’ articolo 1-ter proroga un termine in materia di arbitrati.
L’articolo 2 reca, ai commi 1 e 2, disposizioni relative ad interventi di sostegno per i settori dell’agricoltura, della pesca professionale e dell’autotrasporto, volti a fronteggiare lo stato di crisi determinato nei predetti settori dall’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
Il comma 2-bis autorizza il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad assumere, entro il limite di 68 unità, i vincitori e gli idonei di concorsi conclusi al 31 dicembre 2006.
Il comma 2-ter,
prevede che con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali, d’intesa con
Il comma 2-quater estende a tutto il territorio nazionale, in conformità alle nuove disposizioni comunitarie in materia, i benefici disposti in caso di assunzione da parte di giovane agricoltore della conduzione di una azienda agricola, nel contempo modificando le condizioni d’accesso in modo da ampliare la platea dei soggetti beneficiari.
L’articolo 2-bis disciplina il trasporto di veicoli da parte di altri veicoli, muniti del foglio di via e della targa provvisoria.
L’articolo 2-ter sopprime l’abrogazione, disposta dall’articolo 24 del d.l. n. 112/2008, della legge n. 14/1965, che regola i rapporti con le assuntorie nelle stazioni ferroviarie gestite in concessione.
L’articolo 2-quater prevede la soppressione delle sezioni regionali della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e dei Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori.
L’articolo 2-quinquies interviene in materia di prescrizione del contratto di trasporto.
L’articolo 3 riguarda sia il finanziamento delle opere per il G8 sia la definizione degli adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.
L’articolo 3-bis concerne le imprese in amministrazione straordinaria.
L’articolo 3-ter reca una norma di interpretazione autentica in materia di fornitura di energia elettrica.
L’articolo 4 dispone l’immediata entrata in vigore.
Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), redatta in base al modello allegato alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008. Manca invece la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Il decreto-legge in esame incide – in maniera testuale e non testuale – su disposizioni recate sia da decreti-legge in corso di conversione (n. 154/2008) sia da decreti-legge recentemente convertiti in legge (nn. 97 e 112/2008).
L’articolo 1, comma 11 e l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo incrementano la dotazione del “Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali”, istituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (C. 1891, approvato dal Senato).
Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, il provvedimento è volto a fare fronte alla straordinaria necessità ed urgenza, da un lato, di emanare disposizioni tese ad evitare il blocco della realizzazione di importanti infrastrutture per lo sviluppo del Paese, che avrebbe pesanti ricadute anche di ordine occupazionale, e dall’altro, di promuovere lo sviluppo economico con specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitività nei settori dell’agricoltura, della pesca professionale e dell’autotrasporto. Sono inoltre richiamate indifferibili esigenze legate ai versamenti tributari conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni delle regioni Umbria e Marche, nonché disposizioni relative agli interventi in materia di protezione civile, con particolare riferimento al «grande evento» della Presidenza italiana del G8.
La maggior parte delle disposizioni del decreto-legge in esame appare riconducibile alla materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.). Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni:
§ articolo 1, commi 1-10 e 11, che incide nella fase di esecuzione dei contratti di appalto di lavori pubblici (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 401/2007);
§ articolo 1, comma 10-bis, in tema di applicazione del codice dei contratti pubblici;
§ articolo 1-bis, concernente la destinazione da parte dell’ANAS dei canoni a carico dei concessionari; tale articolo, sotto diverso profilo, potrebbe essere altresì riconducibile alla competenza concorrente in materia di grandi reti di trasporto;
§ articolo 1-ter, in materia di arbitrati nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che attiene altresì alla materia di competenza esclusiva statale della giurisdizione;
§ articolo 2-ter, in materia di rapporti tra società concessionarie di ferrovie e assuntori di stazioni, che potrebbe investire anche la competenza concorrente in materia di grandi reti di trasporto;
§ articolo 2-quinquies, in tema di prescrizione del contratto di trasporto;
§ articolo 3-bis, che interviene sulla disciplina delle imprese in amministrazione straordinaria;
§ articolo 3-ter, recante una norma di interpretazione autentica in materia di fornitura di energia elettrica, che potrebbe risultare altresì riconducibile alla competenza concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
Alla luce della giurisprudenza costituzionale, appaiono invece riconducibili alla competenza esclusiva statale relativa alla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.), l’articolo 2, commi 1, 2 e 2-quater, che recano misure di sostegno ai settori dell’agricoltura, della pesca e dell’autotrasporto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2004, la tutela della concorrenza «costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali.» (nello stesso senso, sentenza n. 272/2004).
Nella medesima sentenza, la Corte ha inoltre ritenuto che lo Stato è titolare «di una specifica competenza in materia di aiuti che risulta dal congiunto operare alle lettere a) ed e) del secondo comma dell'art. 117 Cost.» e, quindi dei rapporti dello Stato con l’Unione europea e della tutela della concorrenza.
Appaiono invece afferenti alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.) le disposizioni dell’articolo 2, comma 2-bis, che autorizza l’assunzione di personale da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e dell’articolo 2-quater, che sopprime le sezioni regionali della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e i Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori.
L’articolo 2, comma 2-ter, relativo ai criteri di fissazione dell’importo di un contributo da versare ai consorzi di tutela da parte dei produttori ed utilizzatori dei prodotti tutelati da denominazioni di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP), appare porsi in un punto di intersezione tra competenze regionali residuali in materia di agricoltura e commercio ed esigenze di unitarietà che giustificano un intervento statale (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 106/2006, in tema di potere di vigilanza e di sanzione dello Stato nel settore DOP e IGP). Nel caso di specie, il necessario coordinamento tra competenze statali e regionali appare assicurato dalla previsione di un’intesa con la Conferenza Stato-regioni.
L’articolo 2-bis, in materia di trasporto di veicoli, è riconducibile alla materia della circolazione stradale, la quale, secondo la giurisprudenza costituzionale, è riconducibile, sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive, ai sensi dell’art. 117, secondo comma (sentenza n. 428/2004).
L’articolo 3, comma 1, che reca un finanziamento alla Regione Sardegna per le opere connesse al grande evento della Presidenza italiana del G8, è inquadrabile tra gli interventi speciali, che lo Stato può effettuare, ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost., in favore di determinati enti territoriali per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.
L’articolo 3, commi 2-5, che interviene sulla disciplina degli adempimenti tributari e previdenziali nelle regioni Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 1997, è riconducibile infine alle materie di competenza esclusiva statale sistema tributario e contabile dello Stato e previdenza sociale (art. 117, secondo comma, lettere e) e o)).
All’articolo 2 sono previsti decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cui sono disposte le misure di sostegno di cui alla medesima norma. Entro il successivo 30 novembre è prevista, altresì, l’emanazione di appositi bandi.
Si osserva che i primi due commi dell’articolo 2 contengono disposizioni di immediata applicazione per la sola parte relativa alla copertura finanziaria, e assumono invece natura procedurale per quanto riguarda la concreta individuazione degli strumenti da utilizzare a sostegno dei settori in crisi, che è demandata ad appositi decreti interministeriali.
All’articolo 1, comma 1, è previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, rilevi entro il 31 gennaio 2009 le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Al comma 11 dello stesso articolo 1 è prevista l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento prezzi.
Al comma 2-ter
del medesimo articolo 2 è
demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, previa intesa con
L’articolo 3, al comma 3, prevede che gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni delle disposizioni legislative indicate al comma 2, sono effettuati con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, mentre il successivo comma 5 prevede che i soggetti che si avvalgono della definizione tributaria comunichino le modalità ed i dati relativi alla definizione con apposito modello, da approvare con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.