Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Accordo on il Governo degli Stati Uniti d'America sulla conduzione di "ispezioni su sfida" da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche - A.C. 1928
Riferimenti:
AC N. 1928/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 31
Data: 03/12/2008
Descrittori:
ARMI   INDUSTRIA CHIMICA
ISPEZIONI   ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
RATIFICA DEI TRATTATI   USA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS N. 1128/XVI     

Casella di testo: Note per la I Commissione
 


3 dicembre 2008

 

n. 31

Accordo con il Governo degli Stati Uniti d'America sulla conduzione di "ispezioni su sfida" da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche

A.C. 1928

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

Numero del progetto di legge

1928

Titolo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di 'ispezioni su sfida' da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004

Iniziativa

 

Iter al Senato

Sì (A.C. 1128)

Numero di articoli

3

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

25 novembre 2008

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

Sede referente. Concluso l’esame preliminare

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

no

 


Contenuto

L'Accordo italo-statunitense sulla conduzione di ispezioni su sfida ai sensi della Convenzione sulla messa al bando delle armi chimiche, è stato firmato a Roma il 27 ottobre 2004. La citata Convenzione di Parigi del 1993 non si è limitata a prevedere l'eliminazione delle armi chimiche, ma ha introdotto un regime di controllo internazionale che include un meccanismo volto a verificare la reale applicazione degli obblighi in essa previsti. In tale ambito si annoverano le ispezioni su sfida – che, peraltro, non sono state finora mai attuate– che vengono attivate per iniziativa di uno degli Stati Parti qualora vi siano fondati sospetti in merito ad illecite attività condotte in un altro Stato Parte della Convenzione. Dopo la formalizzazione della richiesta di ispezione nell'ambito della OPAC (Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) viene convocato in sessione straordinaria e urgente il Consiglio esecutivo: la richiesta può essere rigettata con un voto a maggioranza di tre quarti dei membri del Consiglio esecutivo stesso, ma se ciò non avviene l’OPAC invia dei propri ispettori nello Stato Parte sospettato di attività illecite o comunque in contrasto con la Convenzione. Il preavviso in questo caso è brevissimo, ma mai inferiore alle 12 ore.

Ciò premesso, la ratio del provvedimento all'esame della Commissione risiede nel fatto che l'articolo I della Convenzione di Parigi  - di cui sia l'Italia che gli Stati Uniti sono Stati Parte - pone in capo a ciascuno Stato Parte la distruzione o lo smantellamento di un impianto di produzione di armi chimiche, ovvero di armi chimiche tout court, ubicati in qualunque luogo che sia posto sotto la sua giurisdizione: vige cioè un principio di imputazione territoriale della responsabilità dell'attuazione della Convenzione, indipendentemente dai soggetti che pongano in essere eventuali attività vietate. Ad es. attività illecite ai sensi della Convenzione, condotte presso basi militari concesse a paesi alleati, implicano la responsabilità dello Stato ospitante: è comprensibile dunque come si sia ritenuto opportuno procedere alla stipula di un accordo bilaterale tra Italia e Stati Uniti per regolamentare la materia. Se dunque uno Stato terzo dovesse richiedere all’OPAC di effettuare una ispezione su sfida presso strutture militari appartenenti agli Stati Uniti, ma ubicate in basi presenti in Italia, questa sarà l'occasione per l'applicazione dell'Accordo in esame. La relazione introduttiva al ddl di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo elenca come potenzialmente sottoposte alla disciplina dettata dall'Accordo le basi militari di Aviano, Sigonella, Camp Darby (presso Livorno), Bagnoli, La Maddalena, nonché le navi militari statunitensi, quando si trovino nelle acque territoriali italiane.

L’Accordo in esame consta di un Preambolo e di 11 articoli. Dopo l’articolo I, che pone una serie di definizioni di termini utilizzati nel prosieguo del testo, l’articolo IIspiega la finalità dell’Accordo, il quale verrà applicato a qualunque possibile ispezione su sfida riguardante un territorio sotto giurisdizione italiana, e sul quale insistano impianti, basi, navi o aeromobili di nazionalità statunitense. E’ previsto anche il caso inverso – certamente più teorico - di impianti o basi italiane oggetto di ispezione che si trovino in territorio comunque soggetto a giurisdizione USA.

L’articolo III è dedicato alle procedure di notifica, che riguardano tanto la conoscenza di eventuali consultazioni nell’ambito dell’OPAC per la conduzio-ne di un’ispezione su sfida, quanto la comunicazione effettiva dell’imminente svolgimento di un’ispezione su sfida nel territorio di una delle due Parti.

L'articolo IV contiene le direttive generali relative anzitutto alle attività pre-ispettive. In particolare, qualora una delle Parti venga identificata come Stato Parte ispezionato (ossia Stato nel cui territorio insistono impianti o attrezzature o armamenti dell'altra Parte suscettibili di subire ispezioni su sfida) ma entrambe le Parti concordino che sia l'altra Parte a rispondere più correttamente alla definizione di Stato Parte ispezionato, esse ne informeranno il Direttore generale e il Consiglio esecutivo dell'OPAC. L'Italia si riserva il diritto di rifiutare l'accesso ad una Squadra ispettiva dell'OPAC fintanto che non sia designata come Stato Parte ispezionato. Le due Parti contraenti dovranno approvare ogni eventuale ampliamento del perimetro dell'ispezione richiesto dalla Squadra ispettiva. Durante la conduzione dell'ispezione lo Stato Parte ispezionato avrà il ruolo principale di collegamento con la Squadra ispettiva. Le Parti si consulteranno e decideranno congiuntamente su ogni eventuale prolungamento del periodo di ispezione. Per quanto riguarda le attività post-ispettive, entrambe le Parti avranno la facoltà di indicare informazioni o dati, contenuti nella bozza del rapporto finale di ispezione loro sottoposta, che a loro giudizio non riguardino le armi chimiche e che abbiano carattere confidenziale; pertanto, lo Stato Parte ispezionato proporrà al Segretariato tecnico dell'OPAC le varianti richieste dall'altra Parte alla bozza del rapporto finale di ispezione.

L’articolo V riguarda le ispezioni nelle quali l’Italia è designata dall’OPAC quale Stato Parte ispezionato.  Gli Stati Uniti potranno inviare, a discrezione, propri rappresentanti per partecipare in tempo utile alle attività pre-ispettive - quali il controllo delle attrezzature della Squadra ispettiva e le trattative sul perimetro ispezionabile -, la conduzione delle quali è affidata in primis all’Italia.

L’articolo VI riguarda le ispezioni nelle quali gli Stati Uniti sono designati dall’OPAC quale Stato Parte ispezionato: si tratta del caso di installazioni italiane in territori sotto giurisdizione USA, ovvero, come previsto all’art. IV, del caso in cui oggetto dell’ispezione siano navi o aeromobili militari statunitensi. L’art. VI in commento riporta sostanzialmente a parti invertite quanto previsto dal precedente art. V.

In base all’art. VII, le Parti subordineranno a previa reciproca consultazione ogni dichiarazione da rilasciare alla stampa. Le informazioni scambiate tra le Parti in base all’Accordo in esame non potranno essere rese pubbliche se non con il consenso della Parte che le ha fornite (art. VIII).

L’articolo IX prevede consultazioni tra le Parti per la messa a punto di procedure attuative dell’Accordo in esame, nonché per la composizione di ogni eventuale controversia al riguardo.

Il disegno di legge in esame, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Stati Uniti in merito a ispezioni su sfida nell’ambito dell’OPAC, consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo, mentre l’articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella GU.

Relazioni allegate

Il ddl A.S. 1128 è accompagnato dalla relazione introduttiva e da un'analisi tecnico-normativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento, essendo volto ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione ad un accordo di carattere internazionale, è riconducibile, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione (Politica estera e rapporti internazionali dello Stato), alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.