Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università - D.L. 137 - A.C. 1634
Riferimenti:
DL N. 137 DEL 01-SET-08   AC N. 1634/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 16
Data: 23/09/2008
Descrittori:
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA   ISTRUZIONE
LIBRI DI TESTO   MATERIE DI INSEGNAMENTO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Casella di testo: Note per la I Commissione24 settembre 2008                                                                                                                                  n. 16

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

D.L. 137/2008 - A.C. 1634

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 1634

Numero del decreto-legge

137/2008

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

8

testo risultante dalle modifiche approvate:

9

Date:

 

emanazione

1° settembre 2008

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

1° settembre 2008

assegnazione

1° settembre 2008

scadenza

31 ottobre 2008

Commissioni competenti

VII (Cultura)

Stato dell’iter

In corso di esame in Commissione

 

 


Contenuto

Il disegno di legge è finalizzato alla conversione del D.L. 137/2008, che nel suo testo originario si compone di otto articoli ed è stato oggetto di alcune modifiche approvate dalla VII Commissione nella seduta del 23 settembre 2008.

L’articolo 1 prevede, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, azioni di sperimentazione didattica, di sensibilizzazione e di formazione del personale, finalizzate a favorire l’acquisizione da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”. Analoghe iniziative dovranno essere avviate nella scuola dell’infanzia. L’attuazione di tali misure dovrà avvenire entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La Commissione ha previsto che, al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, siano, altresì, attivate iniziative per lo studio degli Statuti regionali.

L’articolo 2 reintroduce il c.d. voto in condotta, prevedendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, in sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado viene valutato il comportamento di ogni studente, attraverso l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

In particolare, la norma stabilisce che, qualora la valutazione sia inferiore a sei decimi, lo studente non è ammesso al successivo anno di corso, ovvero all’esame conclusivo del ciclo di studi.

L’articolo 3 reintroduce la valutazione con voto (espressa in decimi) del rendimento scolastico degli studenti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, a partire dall’anno scolastico 2008/2009. Nella scuola primaria, la valutazione con voto è illustrata con un giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.

La Commissione ha precisato che è valutato in decimi anche l’esame di Stato a conclusione del ciclo, nonché che tale valutazione è illustrata con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno.

In base alla nuova disciplina, per essere ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, è necessario aver ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Come precisato dalla Commissione, anche per il conseguimento dell’esame di Stato è necessario conseguire una valutazione non inferiore a sei decimi.

Si rinvia ad un regolamento di delegificazione per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e per la definizione di eventuali ulteriori modalità applicative: tale operazione – in base alla modifica approvata dalla Commissione - deve tener conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e delle disabilità degli alunni.

L’articolo 4 specifica che, nell’ambito degli interventi di revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema di istruzione previsti dal D.L. 112/2008 (articolo 64) a partire dall’anno scolastico 2009-2010, si preveda anche che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi assegnate ad un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali. Sulla base delle richieste delle famiglie potrà,comunque, essere prevista una più ampia articolazione del tempo-scuola.

Si prevede, inoltre, l’adeguamento del trattamento economico spettante ai docenti che si troveranno ad operare nelle classi con unico insegnante, che avverrà in sede di contrattazione collettiva, nonché la relativa copertura finanziaria.

L’articolo 5 detta alcune prescrizioni per la scelta dei libri di testo nelle scuole, che si aggiungono a quelle di recente recate dall’articolo15 del D.L. 112/2008. In particolare, si stabilisce che gli organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio. L’adozione dei libri di testo dovrà essere effettuata con cadenza quinquennale, salvo che ricorrano specifiche e motivate esigenze. Il dirigente scolastico ha l’obbligo di vigilare affinché gli organi competenti assumano le proprie determinazioni in materia di libri scolastici nel rispetto della normativa vigente.

L’articolo 5-bis, introdotto durante l’esame in Commissione, consente l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo1, c. 605, lett. c), della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) dei docenti che hanno frequentato il IX corso SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell’anno accademico 2007-2008 e che hanno conseguito il titolo abilitante. Analoga possibilità è prevista per i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione. Possono, infine, iscriversi con riserva coloro che nell’anno accademico 2007-2008 sono stati iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica.

In tutti i casi indicati, l’iscrizione avviene in coda rispetto a coloro che risultino già iscritti. Per coloro che si iscrivono con riserva, la riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione.

L’articolo aggiuntivo, infine, prevede che i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento possono chiedere il trasferimento nelle graduatorie di un’altra provincia, egualmente in coda a coloro che vi risultino già iscritti.

L’articolo 6 ripristina il valore abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria della laurea in scienze della formazione primaria, in precedenza abrogato per effetto dell’articolo 2, comma 416, della L. 244/2007 (l. finanziaria 2008). In relazione a ciò, la norma estende l’attribuzione del valore abilitante del corso di studi anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della l. finanziaria per il 2008 e quella di entrata in vigore del decreto legge in esame.

L’articolo 7, sostituendo il comma 433 dell’articolo 2 della già menzionata legge finanziaria per il 2008, detta alcune modifiche alla disciplina in tema di modalità di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medica e chirurgia. Nel dettaglio, la norma limita la possibilità di presentare domanda alle scuole di specializzazione ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora abilitati, purché l’abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle attività didattiche.

L’articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria e dispone l’immediata entrata in vigore del provvedimento. La Commissione ha, altresì, precisato che sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge di conversione è corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica; non risultano, invece, allegate la relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Negli anni passati sono stati numerosi i provvedimenti d’urgenza in materia di ordinamenti scolastici, per lo più finalizzati ad assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico, talora affrontando anche temi attinenti all’ambito universitario. Si segnalano, in particolare, i seguenti:

§   D.L. 7 settembre 2007, n. 147, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari;

§   D.L. 7 aprile 2004, n. 97, Disposizioni urgenti per assicurare l' ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università;

§   D.L.25 settembre 2002, n. 212, Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

§   D.L. 3 luglio 2001, n. 255, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

§   D.L. 28 agosto 2000, n. 240, Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001.

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

La relazione illustrativa specifica che le disposizioni introdotte sono volte a modificare ed integrare alcune norme e procedure in materia di istruzione scolastica e universitaria, la cui attuazione si rende necessaria ed urgente al fine di superare alcune criticità e problematiche operative ed assicurare così le semplificazioni necessarie ad una maggiore efficacia dell’azione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nei singoli settori di competenza. L’urgenza dell’intervento è giustificata, in particolare, dalla necessità di rendere operative alcune delle disposizioni recate dal decreto (artt. 1-3) in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico 2008-2009.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame possono essere ricondotte prevalentemente alla materia dell’istruzione.

La Costituzione riserva tale settore alla competenza esclusiva dello Stato qualora si tratti di norme generali ordinanti la materia (articolo 117, secondo comma, lett. n), Cost.) e alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni nel caso di norme più specifiche, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma, Cost.).

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279/2005, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose norme del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), ha tracciato un quadro generale di riferimento per l’interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione.

In particolare, la Corte ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell’ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano anche dai “principi fondamentali”, i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose». In tale prospettiva, la Corte ha considerato espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato: l’indicazione delle finalità di ciascun ordine di scuola; la determinazione dei livelli minimi di monte-ore di insegnamento validi per l’intero territorio nazionale; la scelta della tipologia contrattuale da utilizzare per gli incarichi di insegnamento facoltativo da affidare agli esperti e l’individuazione dei titoli richiesti ai medesimi esperti; la fissazione dell’età minima di accesso alle scuole; la definizione dei compiti e dell’impegno orario del personale docente, dipendente dallo Stato (in questo caso, però, si tratta di questioni che rientrano nella materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”), nonché la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità dei titoli professionali (materia che viene ricondotta alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”).

Con specifico riferimento all’autonomia scolastica, la Corte Costituzionale ha inoltre precisato (sentenza n. 13/2004) che “tale autonomia non può risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma esige soltanto che a tali istituzioni siano lasciati adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e quelle regionali, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare”.

Per quanto concerne il secondo ambito affrontato, quello universitario, si ricorda che la materia non è espressamente citata nell’articolo 117 della Costituzione; come evidenziato anche nella giurisprudenza costituzionale, soccorre, tuttavia, l’articolo 33 della Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

 

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 2, co. 3, affida ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca la determinazione dei criteri da utilizzare ai fini della correlazione tra gravità del comportamento dello studente e voto inferiore a sei decimi, nonché delle ulteriori modalità applicative delle disposizioni dell’articolo.

L’articolo 3, co. 5, prevede un regolamento di delegificazione ex articolo 17, co. 2, della L. 400/1988, per il coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione degli studenti, nonché per stabilire ulteriori modalità applicative delle disposizioni dell’articolo.