Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Ratifica ed esecuzione del protocllo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo (Protocollo III), fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005 - A.C. 1628
Riferimenti:
AC N. 1628/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 14
Data: 22/09/2008
Descrittori:
BANDIERE   CROCE ROSSA INTERNAZIONALE (CRI)
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Casella di testo: Note per la I Commissione22 settembre 2008                                                                                                                               n. 14

Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo

A.C. 1628

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

1628

Titolo

Ratifica ed esecuzione del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo (Protocollo III), fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date:

 

richiesta di parere

18 settembre 2008

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

In corso di esame in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

 

 


Contenuto

Il III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, entrato in vigore il 14 gennaio 2007, è composto da un Preambolo e da 17 articoli e intende dare ufficialità ad un nuovo simbolo che, insieme ai due già utilizzati (la Croce rossa su fondo bianco e la Mezzaluna Rossa, appunto), rappresenterà le società facenti capo al Movimento internazionale delle Croci Rosse e delle Mezzelune Rosse.

La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, sottolinea come i simboli sino ad oggi in uso, la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa, abbiano costituito un impedimento all’adesione da parte delle Società Nazionali Israeliana ed Eritrea al Movimento Internazionale. L’introduzione del nuovo emblema addizionale permette, quindi, di superare il problema e fornisce la garanzia dell’incolumità del personale umanitario impiegato in zone di operazioni militari, soprattutto in contesti di conflitti con forti connotazioni religiose.

Più, in particolare, con l’articolo 1 viene stabilito che il campo di applicazione del III Protocollo è il medesimo di quello cui si applicano le disposizioni relative agli emblemi contenuti nelle Quattro Convenzioni di Ginevra e nei due Protocolli aggiuntivi, che vengono pertanto ribadite.

Con l’articolo 2 viene dato riconoscimento al nuovo emblema distintivo, denominato “emblema del terzo protocollo”, ma comunemente conosciuto come “cristallo rosso”, che sarà utilizzato per gli stessi scopi e con le stesse modalità dei due a cui si affianca.

L’articolo 3 consente alle Parti contraenti che decideranno di utilizzare l’emblema del III Protocollo, di incorporare, all’interno del riquadro rosso, uno degli emblemi riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra, o un emblema diverso ma già utilizzato da una Parte contraente prima dell’adozione del III Protocollo, a condizione che detta Parte lo abbia comunicato al CICR.

L’articolo 4 autorizza l’uso del nuovo emblema, in casi eccezionali, da parte del personale del CICR e della FICROSS. L’uso temporaneo è concepito per aumentare la tutela di tale personale che si dovesse trovare in circostanze particolarmente pericolose.

Nel corso delle missioni svolte sotto l’egida dell’ONU, il personale medico o religioso che vi prende parte può utilizzare, con il consenso degli Stati che partecipano alla missione, uno qualunque degli emblemi distintivi (articolo 5).

L’articolo 6, rinvia alle Parti contraenti l’adozione di misure necessarie per prevenire e reprimere l’abuso degli emblemi, mentre l’articolo 7 pone l’accento sull’importanza della diffusione della conoscenza del nuovo simbolo affinché venga riconosciuto e rispettato dalle forze armate di tutti i paesi e dalla popolazione civile.

Gli articoli da 8 a 17 contengono le clausole finali e di rito.

Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli. I primi due contengono, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione del III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegate

Il disegno di legge è accompagnato da una analisi tecnico-normativa (ATN) e da una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materie di cui all’articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione (politica estera e rapporti internazionali dello Stato), demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.