Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - D.L. 112/2008 - A.C. 1386-B
Riferimenti:
AC N. 1386-B/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 10
Data: 01/08/2008
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   FINANZA PUBBLICA
ORGANIZZAZIONE FISCALE   PIANI DI SVILUPPO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS N. 949/XVI     

Casella di testo: Note per la I Commissione1° agosto 2008                                                                                                                                        n. 10

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

D.L. 112/2008 - A.C. 1386-B

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 1386-B

Numero del decreto-legge

112/2008

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

85

Date:

 

emanazione

25 giugno 2008

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

25 giugno 2008

Approvazione del Senato

1° agosto 2008

scadenza

24 agosto 2008

Commissioni competenti

V (Bilancio) e VI (Finanze)

Stato dell’iter

All’esame delle Commissioni riunite in sede referente

 

 


Contenuto delle modifiche apportate dal Senato

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio 2008 (A.C. 1386), è stato ulteriormente modificato dal Senato, che lo ha approvato nella seduta del 31 luglio 2008 (A.S. 949).

Nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, sono stati modificati 4 articoli del decreto-legge, l’allegato A, contenente l’elenco degli atti normativi abrogati ai sensi dell’articolo 24, nonché l’articolo unico del disegno di legge di conversione. Sono state inoltre apportate numerose modifiche di carattere sostanzialmente formale.

All’articolo 20, è stato modificato il comma 10, in materia di assegno sociale. Il testo licenziato dalla Camera dei deputati, modificando il testo iniziale, aveva previsto l’aumento, da cinque a dieci anni, del periodo di soggiorno legale nel territorio nazionale necessario per la corresponsione dell’assegno sociale, e aveva inoltre introdotto un ulteriore requisito, in base la quale si richiedeva che il soggetto avesse  lavorato legalmente per lo stesso periodo temporale con un reddito almeno pari all’importo dell’assegno sociale.Nel corso dell’esame presso il Senato quest’ultimo requisito è stato soppresso.

L’articolo 21 reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine di cui al decreto legislativo n. 368/2001, come da ultimo modificata dalla legge n. 247/2007. L’articolo in esame è stato modificato nel corso dell’esame presso il Senato rispetto al testo approvato dalla Camera. Il Senato, in particolare, ha disposto la riformulazione del comma 1-ter e la soppressione dei commi 1-bis, 1-quater e 3-bis.

In particolare, la soppressione del comma 1-bisfa venir meno la norma di interpretazione autentica secondo cui le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che legittimano l’apposizione del termine al contratto di lavoro devono essere determinate da condizioni oggettive, "quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico".

La riformulazione del comma 1-ter e la soppressione dei commi 1-quater e 3-bisriguardano la disciplina volta a sostituire, per alcune fattispecie di violazione della disciplina del contratto a termine, la “sanzione” della trasformazione del medesimo in contratto a tempo indeterminato con l'obbligo del pagamento di un'indennità.

In sostanza, con tali modifiche si intende chiarire che la disciplina introdotta dalla Camera secondo cui, per i casi di violazione delle norme sui presupposti e sulle modalità relativi alla stipulazione del contratto a termine (articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001) o alla proroga del medesimo (articolo 4 del medesimo decreto legislativo), il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro – e quindi non si verifica più la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro – si applica solamente ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, fatte salve le sentenze passate in giudicato.

Sono inoltre state introdotte modifiche alle disposizioni dei commi 3 e 5 dell’articolo 60, che disciplinano la possibilità di introdurre - con la legge di bilancio, il disegno di legge di assestamento e con decreti ministeriali - variazioni quantitative alla legislazione di spesa.

In particolare, al comma 3 è stata circoscritta al solo esercizio finanziario 2009 la possibilità - prevista invece nel testo approvato dalla Camera sino alla riforma della legge di contabilità generale (L. 468/1978) – di effettuare, attraverso la legge di bilancio, rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, con la sola eccezione delle spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito.

Il comma 5 -recante la definizione delle ulteriori fattispecie nelle quali è possibile effettuare le rimodulazioni di risorse finanziarie tra i programmi di spesa - è stato anch’esso modificato nel corso dell’esame presso il Senato,al fine di:

§         circoscrivere l’ambito oggettivo e di applicazione temporale delle rimodulazioni di spesa di ciascun Ministero che possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento (e nelle ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa da presentare al Parlamento non oltre il termine del 31 ottobre) ed essere attuate, in via provvisoria, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia dopo la presentazione del relativo disegno di legge, specificando che tali rimodulazioni:

-   sono soggette agli stessi limiti e divieti di cui al citato comma 3 (ossia il limite del 10 per cento alle rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi e il divieto di utilizzo di stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti );

-   possono essere effettuate con decreto ministeriale solo “limitatamente all’esercizio finanziario 2009” e in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate dalle medesime leggi.

§         eliminare la possibilità, nel caso in cui si evidenzi l’esigenza di interventi tempestivi, di effettuare rimodulazioni (o variazioni delle stesse già effettuate) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione.

La medesima procedura parlamentare prevista nel testo approvato dalla Camera per gli schemi dei decreti del Ministro dell’economia adottati per esigenze di interventi tempestivi viene disposta per i decreti ministeriali di attuazione provvisoria delle rimodulazioni proposte nel disegno di legge di assestamento.

Questi ultimi devono infatti essere trasmessi al Parlamento per l’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari che si esprimono entro 15 giorni, oltre i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo può trasmettere una seconda volta gli schemi di decreto corredati da elementi integrativi di informazione, nel caso non intenda conformarsi al parere delle Commissioni per i profili finanziari. Il nuovo parere deve essere reso entro 10 giorni. Se le dotazioni finanziarie sono determinate per legge, rimane ferma la previsione del carattere vincolante dei pareri resi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.

A seguito di una ulteriore modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato, i suddetti decreti ministeriali perdono efficacia fin dall’inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione (o delle ulteriori variazionidelle dotazioni di competenza e di cassa da presentare al Parlamento entro e non oltre il termine del 31 ottobre, di cui all’articolo 17 della legge n. 468 del 1978).

In base a tale procedura, i pareri delle Commissioni parlamentari, siano essi favorevoli o contrari, sono destinati ad essere superati ed, eventualmente, contraddetti dalla deliberazione legislativa delle Assemblee in merito al disegno di legge di assestamento.

All’articolo 82, è stato soppresso il comma 29-bis, che recava alcune modificazioni al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in materia di vigilanza sugli enti cooperativi.

Sono state apportate numerose modifiche all’Allegato A, contenente l’elenco degli atti normativi abrogati aisensi dell’articolo 24

All’articolo unico del disegno di legge di conversione sono stati aggiunti due commi:

§         il comma 2 fa salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge in esame modificate o non convertite in legge;

§         il comma 3 proroga di tre mesi i termini per l’esercizio delle deleghe legislative per l’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di attuazione della direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nonché del decreto legislativo di attuazione della direttiva relativa al diritto di soggiorno e circolazione dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari, i quali scadono – rispettivamente – il 15 agosto e l’11 ottobre 2008.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le modifiche introdotte nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento incidono su ambiti materiali che paiono potersi ricondurre alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

In particolare, con riferimento a tali modifiche, sembra rilevare la competenza esclusiva statale prevista dall’art. 117, secondo co., Cost. in materia di:

§         “rapporti dello Stato con l’Unione europea” e “condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea” (lett. a));

§         “sistema tributario e contabile dello Stato” (lett. e)), “

§         “ordine pubblico e sicurezza” (lett. h));

§         ordinamento civile” (lett. l));

§         “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (lett. m)).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Con riferimento alle conseguenze della violazione della normativa in materia di presupposti e modalità di stipulazione o proroga dei contratti di lavoro a termine, l’art. 21 del decreto-legge in esame introduce una distinzione tra la disciplina applicabile ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione e quella applicabile alle violazioni che non siano oggetto di detti giudizi.

In particolare, in base alla formulazione della disposizione, le violazioni per le quali siano stati instaurati giudizi non conclusi con sentenze passate in giudicato sarebbero sanzionate in modo diverso da violazioni analoghe commesse:

§       antecedentemente all’entrata in vigore della legge di conversione per le quali non sia stato ancora instaurato un giudizio;

§       successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione.

Potrebbe in proposito risultare utile una valutazione della distinzione introdotta dalla norma in esame alla luce del principio di ragionevolezza, di cui all’articolo 3 della Costituzione.

Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha chiarito che il parametro della eguaglianza “definisce l'essenza di un giudizio di relazione che, come tale, assume un risalto necessariamente dinamico. L'eguaglianza davanti alla legge, quindi, non determina affatto l'obbligo di rendere immutabilmente omologhi fra loro fatti o rapporti che, sul piano fenomenico, ammettono una gamma di variabili tanto estesa quante sono le imprevedibili situazioni che in concreto possono storicamente ricorrere, ma individua il rapporto che deve funzionalmente correlare la positiva disciplina di quei fatti o rapporti al paradigma dell'armonico trattamento che ai destinatari di tale disciplina deve essere riservato, così da scongiurare l'intrusione di elementi normativi arbitrariamente discriminatorî. […] Se, dunque, il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e, all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti, ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul "perché" una determinata disciplina operi, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo. Da tutto ciò consegue che il controllo di costituzionalità […] non può travalicare in apprezzamenti della ragionevolezza che sconfinino nel merito delle opzioni legislative […]. Non può quindi venire in discorso, agli effetti di un ipotetico contrasto con il canone della eguaglianza, qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorietà che una determinata previsione normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire, giacché, ove così fosse, al controllo di legittimità costituzionale verrebbe impropriamente a sovrapporsi una verifica di opportunità, per di più condotta sulla base di un etereo parametro di giustizia ed equità, al cui fondamento sta una composita selezione di valori che non spetta a questa Corte operare. Norma inopportuna e norma illegittima sono pertanto due concetti che non si sovrappongono, dovendosi il sindacato arrestare in presenza di una riscontrata correlazione tra precetto e scopo che consenta di rinvenire, nella "causa" o "ragione" della disciplina, l'espressione di una libera scelta che soltanto il legislatore è abilitato a compiere.” (C. cost. sentenza n. 89/1996).

In questo quadro, la Corte opera le valutazioni di legittimità costituzionale sul rispetto del principio di eguaglianza ricorrendo d un giudizio ternario, nel quale la normativa impugnata viene “posta a raffronto con un'altra o con altre normative (…), per stabilire in tal modo se il legislatore abbia dettato disposizioni così poco ragionevoli da doversi ritenere costituzionalmente illegittime” (C. cost. sent. 10/1980).

Più specificamente per costante orientamento della Corte “in presenza di norme generali e di norme derogatorie, in tanto può porsi una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, in quanto si assuma che queste ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio; viceversa, quando si adotti come tertium comparationis la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima (cfr. ord. n. 666/1988, ord. n. 582/1988, sent. n. 383/1992) (C. cost. sent. 298/1994).