Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Convenzione tra Italia e Islanda per evitare le doppie imposizioni A.C. 1559 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 7 | ||||
Data: | 30/07/2008 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
30 luglio 2008 n. 7
Convenzione tra Italia e Islanda per evitare le doppie imposizioniA.C. 1559Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
A.C. 1559 |
Titolo |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002 |
Iniziativa |
Governo |
Iter al Senato |
Si (A.S. 937) |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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richiesta di parere |
30 luglio 2008 |
Commissione competente |
III Commissione (Affari esteri) |
Sede e stato dell’iter |
In corso di esame in sede referente |
In via generale si provvede alla stipula di Convenzioni in materia di doppie imposizioni al fine di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano "transnazionale". Non esiste infatti alcuna norma di diritto internazionale che limiti le giurisdizioni fiscali di qualsiasi paese o che obblighi gli Stati a stipulare Convenzioni contro le doppie imposizioni.
La legislazione nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti: tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate tra Stati sovrani, quali soggetti primi del diritto internazionale.
Queste regole si concretizzano nella stipula di Trattati bilaterali o multilaterali fra Stati, che vengono poi recepiti nelle singole legislazioni nazionali con strumenti diversi a seconda dei modelli costituzionali, derogando alle leggi interne e prevalendo su di esse.
Con più specifico riferimento al disegno di legge in esame, si osserva che la Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Roma il 10 settembre 2002, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Islanda, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.
Va segnalato che l’Islanda è l’unico Paese dell’OCSE nei cui confronti l’Italia non aveva concluso un accordo per evitare le doppie imposizioni.
Si ricorda che l’Islanda, unitamente al Liechtenstein e alla Norvegia è legata alla Comunità europea dal 1994 dall’Accordo SEE (Spazio economico europeo), che ha costituito appunto uno spazio comune basato su quattro libertà: la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali.
La Convenzione, costituita da 31 articoli e, come accennato, da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio, profilo quest’ultimo attualmente presente solo nella legislazione fiscale islandese.
Il disegno di legge consta di tre articoli, recanti rispettivamente l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-islandese sulle doppie imposizioni (art. 1), l’ordine di esecuzione (art. 2) e le disposizioni sull’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 3).
Diversamente da alcuni analoghi casi recenti, l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-islandese sulle doppie imposizioni non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, giacché si presume - in base alla relazione tecnica che accompagna il ddl di autorizzazione alla ratifica - che le disposizioni di essa determinino effetti di reciproca compensazione e pertanto sostanziale invarianza di gettito. Di conseguenza, il disegno di legge non reca alcuna norma di copertura finanziaria.
Oltre che dalla consueta relazione illustrativa e dalla relazione tecnica sugli effetti finanziari del provvedimento, il disegno di legge in oggetto, come presentato al Senato, è corredato da un’analisi tecnico-normativa (ATN).
Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera a) (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.