Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo - D.L. 80/2008 - A.C. 1094 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 1094/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 1
Data: 27/05/2008
Descrittori:
TRASPORTI AEREI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

Servizio studi – Servizio commissioni

 

note per la I Commissione
Affari costituzionali

Misure urgenti per assicurare
il pubblico servizio di trasporto aereo

D.L. 80/2008 – A.C. 1094

n. 1


xvi legislatura

27 maggio 2008

 

Camera dei deputati


INDICE

 

 

 

 

Dati identificativi1

Struttura e oggetto  2

§      Contenuto  2

§      Relazioni allegate o richieste  3

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  3

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale e con riguardo alle competenze normative (ai sensi degli artt. 75 e 79, co. 4, del regolamento)4

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  4

 

 

 

 


Dati identificativi

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 1094

Numero del decreto-legge

80/2008

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo

Iter al Senato

Sì (A.S. 4)

Numero di articoli

 

§       testo originario

2

§       testo approvato dal Senato

2

Date

 

§       emanazione

23 aprile 2008

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

24 aprile 2008

§       approvazione del Senato

21 maggio 2008

§       assegnazione

22 maggio 2008

§       scadenza

23 giugno 2008

Commissione competente

IX (Trasporti)

Stato dell'iter

In corso d’esame in sede referente

 

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto-legge, approvato senza modifiche dal Senato, dispone al comma 1 dell’articolo 1, l’erogazione di una somma pari a 300 milioni di euro in favore di Alitalia S.p.a., per consentire alla compagnia di far fronte ai propri pressanti fabbisogni di liquidità. L’importo viene prelevato dalla contabilità speciale 1201, utilizzata per la gestione del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica.

Ai sensi del comma 2, tale somma dovrà essere rimborsata entro il trentesimo giorno dalla cessione della quota del capitale di Alitalia da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero entro il termine massimo del 31 dicembre 2008. A tali fini, si prevede l’applicazione dei tassi di interesse indicati dalla Commissione europea, secondo tale sequenza:

§         fino al 30 giugno si applicherà il tasso di cui alla comunicazione della Commissione 2007/C 319/03[1];

§         dal 1° luglio, si applicherà il tasso di interesse derivante dai criteri di cui alla comunicazione 2008/C 14/02[2].

Il comma 3 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (24 aprile 2008), gli atti e pagamenti posti in essere da Alitalia S.p.a. sono equiparati a quelli indicati dall’articolo 67 del R.D. 267/1942 (recante Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa). In particolare, tale norma prevede che, in relazione a imprenditori dei quali sia stato dichiarato il fallimento, non siano soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile.

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Relazioni allegate o richieste

Al disegno di legge di conversione è allegata la sola relazione illustrativa. Non è allegata la relazione tecnica (la relazione illustrativa precisa che il decreto dispone l’erogazione di “un prestito con caratteristiche di mercato a brevissimo termine a valere su fondi di Tesoreria che non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, né variazioni di bilancio”). Non risultano inoltre allegate le relazioni sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Per quanto concerne precedenti misure adottate in favore della società Alitalia, si ricorda che con l’art. 9, co. 3, del D.L. 63/2002[3], è stato autorizzato il ministro dell’economia e delle finanze a sottoscrivere, nell’anno 2002, un aumento del capitale sociale della società Alitalia S.p.A., nella misura massima di 893,29 milioni di euro, in aggiunta a quanto era già previsto dall’art. 1, co. 4, della L. 194/1998.

Successivamente, con il D.L. 159/2004[4] è stato autorizzato il ministro dell’economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato su finanziamenti assunti da Alitalia per un importo complessivamente non superiore a 400 milioni di euro.

 


 

Elementi per la valutazione
degli aspetti di legittimità costituzionale
e con riguardo alle competenze normative
(ai sensi degli artt. 75 e 79, co. 4, del regolamento)

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Base giuridica

Il decreto-legge, in quanto autorizza la concessione di un finanziamento di carattere temporaneo ad Alitalia S.p.a., può essere in via prevalente ricondotto al settore dell’ordinamento relativo al sistema contabile dello Stato che, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, costituisce materia di legislazione esclusiva dello Stato.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel comma 3 dell’articolo 1, che limitano la possibilità di esercitare l’azione revocatoria fallimentare in relazione ad atti, pagamenti e garanzie posti in essere da Alitalia, appare inoltre rilevare la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l)).

 


 



[1]     Tale comunicazione prevede i tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento in vigore nei Paesi Membri. La misura attuale è pari al 5,9%.

[2]     Tale comunicazione ha introdotto un nuovo sistema di individuazione dei tassi di riferimento relativi agli aiuti di Statoe che prevede quale base di calcolo l’applicazione dei tassi IBOR a un anno.

[3]     D.L. 15 aprile 2002, n. 63, Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 giugno 2002, n. 112.

[4]     D.L. 24 giugno 2004, n. 159, recante Misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio di Alitalia, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2004, n. 203.