Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale - D.L. 1/2013 - A.C. n. 5714 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
DL N. 1 DEL 14-GEN-13   AC N. 5714/XVI
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 186
Data: 22/01/2013
Descrittori:
AMBIENTE   DECRETO LEGGE 2013 0001
RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO   SMALTIMENTO DI RIFIUTI
Organi della Camera: Comitato per la legislazione
Altri riferimenti:
AS N. 3658/XVI     

 

22 gennaio 2013

 

n. 186

Disposizioni urgenti per il superamento
di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti
e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale

D.L. 1/2013 - A.C. n. 5714

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

5714

Numero del decreto-legge

1/2013

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

3

testo approvato dal Senato

5

Date:

 

emanazione

14 gennaio 2013

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

14 gennaio 2013

approvazione del Senato

16 gennaio 2013

assegnazione

17 gennaio 2013

scadenza

15 marzo 2013

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, si compone di 5 articoli.

All'articolo 1:

il comma 1 proroga il regime speciale vigente in Campania, che attribuisce alle province la gestione delle attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani;

il comma 2 differisce l’entrata in vigore del divieto di smaltire in discarica i rifiuti che non possono essere ulteriormente valorizzati attraverso il riciclaggio, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, al fine di limitare il ricorso alla discarica e potenziare il recupero di energia;

il comma 2-bis, introdotto dal Senato, porta a regime la disciplina transitoria in materia di raccolta e smaltimento di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) di cui all’articolo 10, comma 2, del cosiddetto codice ambientale;

il comma 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 1-bis, introdotto dal Senato, proroga da aprile a luglio 2013 il termine di versamento della prima rata del tributo sui rifiuti di cui all’articolo 14, comma 35, del decreto-legge n. 211 del 2011.

L’articolo 2, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, a norma del quale le gestioni commissariali in atto, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, proroga fino al 31 dicembre 2013 gli incarichi di taluni Commissari nominati per il superamento di alcune emergenze ambientali, relative rispettivamente ai comuni di Giugliano (NA) e Castelvolturno (CE), allo stabilimento Stoppani del comune di Cogoleto (GE), alle isole Eolie ed al naufragio della nave Concordia, presso l’Isola del Giglio.

L’articolo 2-bis novella l’articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, in materia di contributi in favore dei soggetti residenti nelle regioni colpite dal sisma del maggio 2012.

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.

Il disegno di legge è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN); si rileva l’assenza della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative”.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Nella XVI legislatura sono stati emanati diversi decreti-legge volti a prorogare o differire termini legislativamente previsti: taluni hanno avuto portata generale, contenendo una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori; altri, come il provvedimento in esame, intervengono al fine di prorogare o differire termini in un ambito materiale omogeneo.

Il decreto-legge in titolo interviene, in maniera testuale o non testuale, sui seguenti decreti-legge, emanati nel corso della legislatura: n. 195/2009 (emergenza rifiuti in Campania), n. 201/2011 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), n. 216/2011 (proroga di termini), n. 59/2012 (riordino della protezione civile), n. 78/2010 (stabilizzazione finanziaria e competitività economica).

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo, in quanto reca limitati interventi in materia di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, di smaltimento in discarica di alcune tipologie di rifiuti e di proroga di alcune gestioni commissariali; a tale nucleo originario di disposizioni, nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, è stata aggiunta una disposizione volta a trasformare la disciplina vigente in materia di raccolta e smaltimento di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche de elettroniche) da transitoria in disciplina a regime, una disposizione volta a prevedere il posticipo al mese di luglio del termine per il pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), nonché una disposizione (si tratta dell’articolo 2-bis), in materia di contributi in favore dei soggetti residenti nelle regioni colpite dal sisma del maggio 2012. Tale ultima disposizione non sembrerebbe pertanto riconducibile all’ambito materiale oggetto del provvedimento ed alle finalità perseguite dal provvedimento. In proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, “tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita”, nonché rispetto all’intestazione del decreto e al preambolo;

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Coordinamento con norme di recente approvazione e stratificazione normativa

Il provvedimento interviene su una serie di disposizioni già oggetto di precedenti proroghe e/o differimenti ovvero approvate in tempi recenti. In particolare:

l’articolo 1, comma 2 differisce l’entrata in vigore di una disciplina introdotta dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, già oggetto di diverse proroghe, l’ultima delle quali con DPCM in data 25 marzo 2012;

l’articolo 1-bis novella l’articolo 14, comma 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che è stato appena oggetto di novellazione ad opera dell’articolo 1, comma 387, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

l’articolo 2, comma 1 agisce in deroga ad una disposizione di portata generale in materia di durata delle gestioni commissariali introdotta dall’articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59;

l’articolo 2-bis novella l’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74

 

Disposizioni in deroga

L’articolo 2, comma 1, prevede una deroga esplicita rispetto a quanto recentemente stabilito dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59/2012, in base al quale “Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012”.

In tal modo vengono prorogati gli incarichi dei Commissari straordinari nominati con le suddette Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, per interventi in materia di emergenze ambientali.

 

Modifiche non testuali

L’articolo 1, comma 1, differisce in maniera non testuale al 30 giugno 2013 il termine, scaduto il 31 dicembre 2012,  di cui al comma 2-ter dell’articolo 11 del decreto-legge n.195/2009 (raccolta differenziata dei rifiuti da parte dei comuni della Regione Campania).

L’articolo 1, comma 2 differisce in maniera non testuale al 31 dicembre 2013 il termine, scaduto il 31 dicembre 2012, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, già prorogato dall’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 216/2011 (divieto di smaltire in discarica i rifiuti con potere calorifico inferiore [PCI] che supera 13.000 kJ/kg).

 

Portata normativa

Andrebbe valutata l’opportunità di verificare la portata normativa dell’articolo 1, comma 1, secondo periodo, il quale dispone che dalla scadenza del termine del 30 giugno 2013 per la gestione della raccolta differenziata da parte dei comuni della Regione Campania si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 27, lettera f) del decreto-legge n. 78/2010, che definisce le funzioni fondamentali dei comuni con disposizione a regime e già efficace erga omnes.

 

Clausola di invarianza

L’articolo 1, comma 3, prevede che alla sua attuazione si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  a carico della finanza pubblica.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cl186.d.l.1.2013.doc