Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||
Titolo: | Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale - D.L. 1/2013 - A.C. n. 5714 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 186 | ||||
Data: | 22/01/2013 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione | ||||
Altri riferimenti: |
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22 gennaio 2013 |
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n. 186 |
Disposizioni urgenti
per il superamento
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Numero del disegno di legge di conversione |
5714 |
Numero del decreto-legge |
1/2013 |
Titolo del decreto-legge |
Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli: |
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testo originario |
3 |
testo approvato dal Senato |
5 |
Date: |
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emanazione |
14 gennaio 2013 |
pubblicazione in Gazzetta
ufficiale |
14 gennaio 2013 |
approvazione del Senato |
16 gennaio 2013 |
assegnazione |
17 gennaio 2013 |
scadenza |
15 marzo 2013 |
Commissione competente |
VIII Commissione (Ambiente) |
Stato dell’iter |
All’esame della Commissione in sede referente |
Il decreto-legge, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, si compone di 5 articoli.
All'articolo 1:
• il comma 1 proroga il regime speciale vigente in Campania, che attribuisce alle province la gestione delle attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani;
• il comma 2 differisce l’entrata in vigore del divieto di smaltire in discarica i rifiuti che non possono essere ulteriormente valorizzati attraverso il riciclaggio, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, al fine di limitare il ricorso alla discarica e potenziare il recupero di energia;
• il comma 2-bis, introdotto dal Senato, porta a regime la disciplina transitoria in materia di raccolta e smaltimento di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) di cui all’articolo 10, comma 2, del cosiddetto codice ambientale;
• il comma 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria.
L’articolo 1-bis, introdotto dal Senato, proroga da aprile a luglio 2013 il termine di versamento della prima rata del tributo sui rifiuti di cui all’articolo 14, comma 35, del decreto-legge n. 211 del 2011.
L’articolo
L’articolo 2-bis novella l’articolo 3 del decreto-legge n. 74 del
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.
Il disegno di legge è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN); si rileva l’assenza della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative”.
Nella XVI legislatura sono stati emanati diversi decreti-legge volti a prorogare o differire termini legislativamente previsti: taluni hanno avuto portata generale, contenendo una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori; altri, come il provvedimento in esame, intervengono al fine di prorogare o differire termini in un ambito materiale omogeneo.
Il decreto-legge in titolo interviene, in maniera testuale o non testuale, sui seguenti decreti-legge, emanati nel corso della legislatura: n. 195/2009 (emergenza rifiuti in Campania), n. 201/2011 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), n. 216/2011 (proroga di termini), n. 59/2012 (riordino della protezione civile), n. 78/2010 (stabilizzazione finanziaria e competitività economica).
Il provvedimento presenta un
contenuto sostanzialmente omogeneo, in quanto reca limitati interventi in
materia di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, di smaltimento
in discarica di alcune tipologie di rifiuti e di proroga di alcune gestioni
commissariali; a tale nucleo originario di disposizioni, nel corso dell’esame
del provvedimento al Senato, è stata aggiunta una disposizione volta a
trasformare la disciplina vigente in materia di raccolta e smaltimento di RAEE
(rifiuti di apparecchiature elettriche de elettroniche) da transitoria in
disciplina a regime, una disposizione volta a prevedere il posticipo al mese di
luglio del termine per il pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES), nonché una disposizione (si tratta dell’articolo 2-bis), in materia di contributi in favore
dei soggetti residenti nelle regioni colpite dal sisma del maggio 2012. Tale
ultima disposizione non sembrerebbe pertanto riconducibile all’ambito materiale
oggetto del provvedimento ed alle finalità perseguite dal provvedimento. In
proposito, si ricorda che
Coordinamento con norme di recente
approvazione e stratificazione normativa
Il provvedimento interviene su una serie di disposizioni già oggetto di precedenti proroghe e/o differimenti ovvero approvate in tempi recenti. In particolare:
• l’articolo 1, comma 2 differisce l’entrata in vigore di una disciplina introdotta dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, già oggetto di diverse proroghe, l’ultima delle quali con DPCM in data 25 marzo 2012;
• l’articolo 1-bis novella l’articolo 14, comma 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che è stato appena oggetto di novellazione ad opera dell’articolo 1, comma 387, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
• l’articolo 2, comma 1 agisce in deroga ad una disposizione di portata generale in materia di durata delle gestioni commissariali introdotta dall’articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59;
• l’articolo 2-bis novella l’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74
Disposizioni in deroga
L’articolo 2, comma 1, prevede una deroga esplicita rispetto a
quanto recentemente stabilito dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n.
59/2012, in base al quale “Le gestioni commissariali che operano, ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o
rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre
In tal modo vengono prorogati gli incarichi dei Commissari straordinari nominati con le suddette Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, per interventi in materia di emergenze ambientali.
Modifiche non
testuali
L’articolo 1, comma 1, differisce in maniera non testuale al 30 giugno 2013 il termine, scaduto il 31 dicembre 2012, di cui al comma 2-ter dell’articolo 11 del decreto-legge n.195/2009 (raccolta differenziata dei rifiuti da parte dei comuni della Regione Campania).
L’articolo 1, comma 2 differisce in maniera non testuale al 31 dicembre 2013 il termine, scaduto il 31 dicembre 2012, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, già prorogato dall’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 216/2011 (divieto di smaltire in discarica i rifiuti con potere calorifico inferiore [PCI] che supera 13.000 kJ/kg).
Portata normativa
Andrebbe valutata l’opportunità di verificare la portata normativa dell’articolo 1, comma 1, secondo periodo, il quale dispone che dalla scadenza del termine del 30 giugno 2013 per la gestione della raccolta differenziata da parte dei comuni della Regione Campania si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 27, lettera f) del decreto-legge n. 78/2010, che definisce le funzioni fondamentali dei comuni con disposizione a regime e già efficace erga omnes.
Clausola di
invarianza
L’articolo 1, comma 3, prevede che alla sua attuazione si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Servizio Studi – Osservatorio sulla legislazione |
( 066760-4939 – * st_legislazione@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: Cl186.d.l.1.2013.doc