Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di intresse strategico nazionale - D.L. 207/2012 - A.C. 5617 Elementi di valutazione
Riferimenti:
AC N. 5617/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 183
Data: 11/12/2012
Descrittori:
AMBIENTE   DECRETO LEGGE 2012 0207
DICHIARAZIONE DI STATO DI CRISI DI AZIENDE   IMPRESE INDUSTRIALI
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE   TUTELA DELLA SALUTE
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

11 dicembre 2012

 

n.183

Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente
e dei livelli di occupazione, in caso di crisi
di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

D.L. 207/2012 - A.C. n. 5617

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

5617

Numero del decreto-legge

207/2012

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

5

testo approvato dal Senato

--

Date:

 

emanazione

3 dicembre 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

3 dicembre 2012

approvazione del Senato

--

assegnazione

3 dicembre 2012

scadenza

1° febbraio 2013

Commissioni competenti

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)

Stato dell’iter

All’esame delle Commissioni in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in titolo si compone di cinque articoli volti a disciplinare – in via generale (articoli 1 e 2) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (articoli 3 e 4) – l’operatività degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

L’articolo 1si compone di 5 commi:

• il comma 1introduce nell’ordinamento la categoria degli “stabilimenti di interesse strategico nazionale”, individuati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, in relazione ai quali il Ministero dell'ambiente può autorizzare, in sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo non superiore a 36 mesi, a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame;

• il comma 2 ha natura descrittiva e ricognitiva, limitandosi a rinviare alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale e nel provvedimento di riesame dell’autorizzazione stessa nonché alle disposizioni del in materia contenute nel cosiddetto codice ambientale;

• il comma 3introduce una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva rispetto al quadro normativo previgente, irrogata dal prefetto competente per territorio, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell’AIA;

• il comma 4 stabilisce che le disposizioni recate dal comma 1, volte a consentire agli stabilimenti di interesse strategico nazionale di proseguire l’attività alle condizioni ivi indicate, trovino applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolaredello stabilimento;

• il comma 5 impone al Ministro dell'ambiente di riferire semestralmente al Parlamento circa l’ottemperanza delle prescrizioni dell’AIA nei casi di cui all’articolo in esame.

L’articolo 2 dispone che la gestione e la responsabilità degli impianti di interesse strategico nazionale restano in capo esclusivamente ai titolari dell'AIA medesima.

L’articolo 3si compone di sei commi:

• il comma 1 dispone che l'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1;

• il comma 2 si limita a richiamare le prescrizioni contenute nell’AIA, in quantovolte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento dell’ILVA di Taranto;

il comma 3 immette la Società ILVA S.p.A. di Taranto nel possesso dei beni dell'impresa e la autorizza alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, nei limiti definiti dal provvedimento in titolo;

i commi 4, 5 e 6 definiscono le modalità di nomina, il compenso e le funzioni del Garante incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del decreto.

L’articolo 4reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal compenso dovuto al Garante.

L’articolo 5dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.

 

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.

Il disegno di legge è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN). Manca invece la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Alla relazione illustrativa è allegata la richiesta di autorizzazione all’esenzione dalla stesura dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), formulata dal Ministero dell’ambiente a norma dell’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

 

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

La relazione per l’analisi tecnico-normativa afferma che «Il presente intervento è coerente con il quadro normativo nazionale, in particolare con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede la possibilità di intervenire tempestivamente sulla crisi che sta investendo il polo industriale di Taranto riconoscendo all'area medesima lo stato di crisi industriale complessa». Non richiama invece il recente decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171), che ha tra l’altro definito, nel preambolo, il “sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto” quale “sito di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale”.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il contenuto del provvedimento appare omogeneo. Come già accennato nel paragrafo relativo al contenuto, gli articoli 1 e 2 hanno carattere ordinamentale e valenza generale; gli articoli 3 e 4 si riferiscono specificamente allo stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto.

 

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

 

Impatto sull’ordinamento

L’articolo 1, comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative alla prosecuzione dell’attività produttiva nel caso di stabilimenti di interesse strategico nazionale, si applicano “anche quando l’autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell’autorizzazione, l’esercizio dell’attività di impresa a norma del comma 1”.

Il precedente che si può richiamare nel caso di specie, relativo però all’utilizzo contingente -  in situazione di emergenza - di impianti già sottoposti a sequestro, è rinvenibile nell’articolo 3, comma 2 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. Misure per la raccolta differenziata, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, come da ultimo sostituito dall’articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61.

La citata disposizione,  nell’autorizzare il Commissario delegato ad utilizzare, previa requisizione, gli impianti esistenti, “anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria”, precisa che “l'efficacia di detti provvedimenti e' sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza”.

Andrebbe dunque valutata l’opportunità di adottare una formulazione analoga a quella utilizzata nel decreto-legge n. 263 del 2006, come modificato successivamente, specificando se dall’applicazione della norma discenda la sospensione ovvero la cessazione degli effetti del provvedimento di sequestro.

Peraltro, come già segnalato, mentre il decreto-legge n. 263 del 2006 si riferisce a provvedimenti di sequestro già adottati, il provvedimento in titolo introduce una disciplina che limita a regime gli effetti dei provvedimenti di sequestro eventualmente disposti in futuro dall’autorità giudiziaria con riguardo agli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale.

 

 

Disposizioni ricognitive o di incerta portata normativa

Nel provvedimento sono presenti talune disposizioni meramente ricognitive o di cui andrebbe chiarita la portata normativa. In particolare, si segnalano le seguenti:

♦ all’articolo 1:

• il comma 2, che al primo periodo esplicita quanto già ricavabile dal comma 1 e cioè che nei casi ivi previsti «le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame» ed al secondo periodo fa «comunque salva l'applicazione degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;

• il comma 3, che introduce una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva rispetto al quadro normativo previgente, irrogata dal prefetto competente per territorio, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell’AIA, «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore». Tale disposizione richiama quindi per la seconda volta l’articolo 29-decies del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e si riferisce genericamente alle “altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore”;

♦ l’articolo 2, comma 1 dispone che «rimane in capo ai titolari dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale anche ai fini dell'osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa, e ferma restando l'attività di controllo dell'autorità di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni» (si tratta del terzo richiamo di tale disposizione);

♦ l’articolo 3, comma 3 immette la Società ILVA S.p.A. di Taranto nel possesso dei beni dell'impresa e la autorizza alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, «ferma restando l’applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto».

 

 

Coordinamento con la normativa vigente

All’articolo 3, i commi 4, 5 e 6 definiscono le modalità di nomina, il compenso e le funzioni del Garante incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del decreto. In proposito si segnala che:

al comma 4, là dove si dispone che il Garante deve essere «di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza», andrebbe valutata l’opportunità di definire il profilo  professionale richiesto per tale ruolo;

al comma 6, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire i rapporti intercorrenti tra l’attività di vigilanza attribuite al  Garante e le funzioni di controllo già svolte dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale e dalle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente a norma dell’articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il cui disposto, come già accennato, viene fatto salvo per tre volte dal decreto in titolo, anche con specifico riguardo al tema dei controlli (articolo 29-decies, comma 3, specificamente richiamato dall’articolo 2).

 

Al medesimo comma 6, andrebbe valutata l’opportunità di espungere il riferimento agli articoli 41 e 43 della Costituzione.

 

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

 

 

Coordinamento interno del testo

All’articolo 1:

il comma 1 prescrive in via generale che gli stabilimenti di interesse strategico nazionale sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L’articolo 3, comma 1, in sede di prima applicazione del decreto-legge in esame, dispone direttamente che «L'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1»;

il comma 5 impone al Ministero dell'ambiente di riferire semestralmente al Parlamento circa l’ottemperanza delle prescrizioni dell’AIA impartite nei casi disciplinati dal medesimo articolo (cioè con riguardo agli stabilimenti di interesse strategico nazionale). Andrebbe valutata l’opportunità di richiamare anche il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell’AIA, poiché è a quest’ultimo che il comma 1 vincola la prosecuzione dell’attività.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cl183.d.l.207.2012.ILVA.Taranto.DEF.doc