Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||||
Titolo: | Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di intresse strategico nazionale - D.L. 207/2012 - A.C. 5617 Elementi di valutazione | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 183 | ||||||
Data: | 11/12/2012 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
11 dicembre 2012 |
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n.183 |
Disposizioni urgenti
a tutela della salute, dell'ambiente
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Numero del disegno di legge di conversione |
5617 |
Numero del decreto-legge |
207/2012 |
Titolo del decreto-legge |
Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli: |
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testo originario |
5 |
testo approvato dal Senato |
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Date: |
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emanazione |
3 dicembre 2012 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
3 dicembre 2012 |
approvazione del Senato |
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assegnazione |
3 dicembre 2012 |
scadenza |
1° febbraio 2013 |
Commissioni competenti |
Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) |
Stato dell’iter |
All’esame delle Commissioni in sede referente |
Il decreto-legge in titolo si compone di cinque articoli volti a disciplinare – in via generale (articoli 1 e 2) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (articoli 3 e 4) – l’operatività degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
L’articolo 1si compone di 5 commi:
• il comma 1introduce nell’ordinamento la categoria degli “stabilimenti di interesse strategico nazionale”, individuati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, in relazione ai quali il Ministero dell'ambiente può autorizzare, in sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo non superiore a 36 mesi, a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame;
• il comma
• il comma 3introduce una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva rispetto al quadro normativo previgente, irrogata dal prefetto competente per territorio, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell’AIA;
• il comma 4 stabilisce che le disposizioni recate dal comma 1, volte a consentire agli stabilimenti di interesse strategico nazionale di proseguire l’attività alle condizioni ivi indicate, trovino applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolaredello stabilimento;
• il comma 5 impone al Ministro dell'ambiente di riferire semestralmente al Parlamento circa l’ottemperanza delle prescrizioni dell’AIA nei casi di cui all’articolo in esame.
L’articolo 2 dispone che la gestione e la responsabilità degli impianti di interesse strategico nazionale restano in capo esclusivamente ai titolari dell'AIA medesima.
L’articolo 3si compone di sei commi:
• il comma 1 dispone che l'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1;
• il comma 2 si limita a richiamare le prescrizioni contenute nell’AIA, in quantovolte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento dell’ILVA di Taranto;
il comma 3 immette
i commi 4, 5 e 6 definiscono le modalità di nomina, il compenso e le funzioni del Garante incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del decreto.
L’articolo 4reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal compenso dovuto al Garante.
L’articolo 5dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.
Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.
Il disegno di legge è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN). Manca invece la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Alla relazione illustrativa è allegata la richiesta di autorizzazione all’esenzione dalla stesura dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), formulata dal Ministero dell’ambiente a norma dell’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.
La relazione per l’analisi tecnico-normativa afferma che «Il presente intervento è coerente con il quadro normativo nazionale, in particolare con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede la possibilità di intervenire tempestivamente sulla crisi che sta investendo il polo industriale di Taranto riconoscendo all'area medesima lo stato di crisi industriale complessa». Non richiama invece il recente decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171), che ha tra l’altro definito, nel preambolo, il “sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto” quale “sito di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale”.
Nulla da rilevare.
Il contenuto del provvedimento appare omogeneo. Come già accennato nel paragrafo relativo al contenuto, gli articoli 1 e 2 hanno carattere ordinamentale e valenza generale; gli articoli 3 e 4 si riferiscono specificamente allo stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto.
Impatto sull’ordinamento
L’articolo 1, comma 3 stabilisce che le disposizioni
di cui al comma 1, relative alla
prosecuzione dell’attività produttiva nel caso di stabilimenti di interesse
strategico nazionale, si applicano “anche quando l’autorità giudiziaria abbia
adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell’impresa titolare dello
stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato
nell’autorizzazione, l’esercizio dell’attività di impresa a norma del comma
Il precedente che si può richiamare nel caso di specie, relativo però all’utilizzo contingente - in situazione di emergenza - di impianti già sottoposti a sequestro, è rinvenibile nell’articolo 3, comma 2 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. Misure per la raccolta differenziata, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, come da ultimo sostituito dall’articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61.
La citata disposizione, nell’autorizzare il Commissario delegato ad utilizzare, previa requisizione, gli impianti esistenti, “anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria”, precisa che “l'efficacia di detti provvedimenti e' sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza”.
Andrebbe dunque valutata l’opportunità di adottare una formulazione analoga a quella utilizzata nel decreto-legge n. 263 del 2006, come modificato successivamente, specificando se dall’applicazione della norma discenda la sospensione ovvero la cessazione degli effetti del provvedimento di sequestro.
Peraltro, come già segnalato, mentre il decreto-legge n. 263 del 2006 si riferisce a provvedimenti di sequestro già adottati, il provvedimento in titolo introduce una disciplina che limita a regime gli effetti dei provvedimenti di sequestro eventualmente disposti in futuro dall’autorità giudiziaria con riguardo agli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale.
Disposizioni ricognitive o di incerta portata normativa
Nel provvedimento sono presenti talune disposizioni meramente ricognitive o di cui andrebbe chiarita la portata normativa. In particolare, si segnalano le seguenti:
♦ all’articolo 1:
• il comma 2, che al primo periodo esplicita quanto già ricavabile dal comma 1 e cioè che nei casi ivi previsti «le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame» ed al secondo periodo fa «comunque salva l'applicazione degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;
• il comma 3, che introduce una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva rispetto al quadro normativo previgente, irrogata dal prefetto competente per territorio, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell’AIA, «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore». Tale disposizione richiama quindi per la seconda volta l’articolo 29-decies del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e si riferisce genericamente alle “altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore”;
♦ l’articolo 2, comma 1 dispone che «rimane in capo ai titolari dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale anche ai fini dell'osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa, e ferma restando l'attività di controllo dell'autorità di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni» (si tratta del terzo richiamo di tale disposizione);
♦ l’articolo 3, comma 3 immette
Coordinamento con la normativa vigente
All’articolo 3, i commi 4, 5 e 6 definiscono le modalità di nomina, il compenso e le funzioni del Garante incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del decreto. In proposito si segnala che:
al comma 4, là dove si dispone che il Garante deve essere «di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza», andrebbe valutata l’opportunità di definire il profilo professionale richiesto per tale ruolo;
al comma 6, andrebbe valutata l’opportunità
di chiarire i rapporti intercorrenti tra l’attività di vigilanza attribuite
al Garante e le funzioni di controllo
già svolte dall’Istituto Superiore per
Al medesimo comma 6, andrebbe valutata l’opportunità di espungere il riferimento agli articoli 41 e 43 della Costituzione.
Coordinamento interno del testo
All’articolo 1:
il comma 1 prescrive in via
generale che gli stabilimenti di interesse strategico nazionale sono
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L’articolo 3, comma
il comma 5 impone al Ministero dell'ambiente di riferire semestralmente al Parlamento circa l’ottemperanza delle prescrizioni dell’AIA impartite nei casi disciplinati dal medesimo articolo (cioè con riguardo agli stabilimenti di interesse strategico nazionale). Andrebbe valutata l’opportunità di richiamare anche il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell’AIA, poiché è a quest’ultimo che il comma 1 vincola la prosecuzione dell’attività.
Servizio Studi – Osservatorio sulla legislazione |
( 066760-4939 – *st_legislazione@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
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organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: Cl183.d.l.207.2012.ILVA.Taranto.DEF.doc