Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||
Titolo: | Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate A.C. n. 2861 ed abb. Elementi di valutazione sulla qualità del testo | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 178 | ||||
Data: | 14/11/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
20 novembre 2012 |
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n. 178 |
Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armateA.C. n. 2861 ed abb.Elementi di valutazione sulla qualità del testo |
Numero del progetto di legge |
2861; 4106; 4174; 4375; 4385 |
Titolo |
Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
6 |
Date: |
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adozione quale testo base |
26 settembre 2012 |
richiesta di parere |
8 ottobre 2012 |
Commissione competente |
IV Commissione (Difesa) |
Sede e stato dell’iter |
All’esame della Commissione in sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il provvedimento in esame reca il testo unificato di cinque proposte di legge di iniziativa parlamentare, adottato dalla Commissione Difesa nella seduta del 26 settembre 2012.
L’articolo 1 individua le finalità della legge, volta a colmare il vuoto normativo susseguente alla sospensione della leva obbligatoria mediante la costituzione di specifiche strutture più facilmente impiegabili a supporto degli impegni, anche internazionali, dei contingenti militari.
L’articolo 2 conferisce una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi volti a disciplinare:
a) l’istituzione e il funzionamento del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione («SNM»);
b) l’istituzione e il funzionamento di una Riserva nazionale qualificata delle Forze armate («RNQ»);
c) norme di coordinamento relative alla partecipazione e allo status giuridico degli appartenenti al «SNM» ed alla «RNQ».
Gli articoli 3 e 4 individuano, rispettivamente, i principi e i criteri direttivi relativi all’istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione ed i principi e i criteri direttivi relativi all’istituzione ed al funzionamento della Riserva nazionale qualificata delle Forze armate.
In particolare, l’articolo 3 assegna al Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazioneil compito prioritario della difesa della Patria e prevede che sia costituito su base regionale ed organizzato in reparti aggregati a quelli già esistenti, nonché il concorso alle attività della protezione civile deliberate dal Governo, anche ad istanza dei presidenti delle Regioni interessate da rivolgere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’articolo 4 assegna, invece, alla Riserva nazionale qualificata delle Forze armate il compito prioritario di sopperire a particolari esigenze di carattere temporaneo ed esclusivamente militare a supporto delle attività delle Forze armate, purché non connesse a vacanze nella dotazione organica e nei volumi organici dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare.
L’articolo 5 demanda ad uno o più regolamenti ministeriali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la definizione delle modalità attuative delle disposizioni degli stessi decreti legislativi relative allo svolgimento dei corsi di formazione, alla dislocazione dei reparti del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione, alla determinazione dei percorsi di carriera ed alle modalità di promozione del relativo personale, alle modalità di costituzione e impiego della Riserva nazionale qualificata delle Forze armate ed alle relative procedure di reclutamento.
L’articolo 6, infine,reca la copertura finanziaria del provvedimento.
Si tratta del testo unificato di cinque proposte di legge parlamentare, adottato dalla Commissione Difesa nella seduta del 26 ottobre 2012 e sottoposto all’esame del Comitato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto contenente disposizioni di delega al Governo (articoli 2, 3 e 4).
Il Senato, nella seduta del 6
novembre
Il provvedimento presenta un contenuto omogeneo in quanto contiene disposizioni volte a riformare la disciplina relativa alle forze di completamento delle Forze armate, mediante la costituzione di specifiche strutture più facilmente impiegabili a supporto degli impegni, anche internazionali, dei contingenti militari, conferendo, a tal fine, una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi volti a disciplinare: l’istituzione e il funzionamento del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione «SNM» e l’istituzione e il funzionamento di una Riserva nazionale qualificata delle Forze armate «RNQ».
Andrebbe valutata l’opportunità di introdurre una clausola di coordinamento degli emanandi decreti legislativi con il codice del’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
Andrebbe valutata l’opportunità di aggiornare la clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 6.
Disposizioni di delega
La quasi totalità dei principi e dei criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega, enucleati negli articoli 3 e 4, risultano formulati in modo sufficientemente dettagliato e non presentano elementi di sovrapposizione né con l’oggetto né con le finalità della delega. Fanno eccezione:
• l’articolo 3, comma 1, lettera l), che, ai numeri 1 e 2, si limita alla previsione di agevolazioni fiscali in favore dei datori di lavoro e dei professionisti e lavoratori autonomi arruolati nel SNM;
• l’articolo 4, comma 1, lettera b), che, con formulazione quasi tautologica, prevede che il Governo, nell’esercizio della delega relativa all’istituzione ed al funzionamento della riserva nazionale qualificata delle Forze armate, debba attenersi al seguente principio e criterio direttivo: “determinare i principi generali per la costituzione e l’impiego della riserva nazionale qualificata (…)”.
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File: Cl178.