Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate A.C. n. 2861 ed abb. Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
AC N. 2861/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 178
Data: 14/11/2012
Descrittori:
FORZE ARMATE   ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI
SERVIZIO MILITARE VOLONTARIO     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

20 novembre 2012

 

n. 178

Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate

A.C. n. 2861 ed abb.

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

2861; 4106; 4174; 4375; 4385

Titolo

Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

6

Date:

 

adozione quale testo base

26 settembre 2012

richiesta di parere

8 ottobre 2012

Commissione competente

IV Commissione (Difesa)

Sede e stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

Il provvedimento in esame reca il testo unificato di cinque proposte di legge di iniziativa parlamentare, adottato dalla Commissione Difesa nella seduta del 26 settembre 2012.

 

L’articolo 1 individua le finalità della legge, volta a colmare il vuoto normativo susseguente alla sospensione della leva obbligatoria mediante la costituzione di specifiche strutture più facilmente impiegabili a supporto degli impegni, anche internazionali, dei contingenti militari.

L’articolo 2 conferisce una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi volti a disciplinare:

a) l’istituzione e il funzionamento del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione («SNM»);

 b) l’istituzione e il funzionamento di una Riserva nazionale qualificata delle Forze armate («RNQ»);

c) norme di coordinamento relative alla partecipazione e allo status giuridico degli appartenenti al «SNM» ed alla «RNQ».

 

 

Gli articoli 3 e 4 individuano, rispettivamente, i principi e i criteri direttivi relativi all’istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione ed i principi e i criteri direttivi relativi all’istituzione ed al funzionamento della Riserva nazionale qualificata delle Forze armate.

 

In particolare, l’articolo 3 assegna al Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazioneil compito prioritario della difesa della Patria e prevede che sia costituito su base regionale ed organizzato in reparti aggregati a quelli già esistenti, nonché il concorso alle attività della protezione civile deliberate dal Governo, anche ad istanza dei presidenti delle Regioni interessate da rivolgere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’articolo 4 assegna, invece, alla Riserva nazionale qualificata delle Forze armate il compito prioritario di sopperire a particolari esigenze di carattere temporaneo ed esclusivamente militare a supporto delle attività delle Forze armate, purché non connesse a vacanze nella dotazione organica e nei volumi organici dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare.

L’articolo 5 demanda ad uno o più regolamenti ministeriali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la definizione delle modalità attuative delle disposizioni degli stessi decreti legislativi relative allo svolgimento dei corsi di formazione, alla dislocazione dei reparti del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione, alla determinazione dei percorsi di carriera ed alle modalità di promozione del relativo personale, alle modalità di costituzione e impiego della Riserva nazionale qualificata delle Forze armate ed alle relative procedure di reclutamento.

L’articolo 6, infine,reca la copertura finanziaria del provvedimento.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta del testo unificato di cinque proposte di legge parlamentare, adottato dalla Commissione Difesa nella seduta del 26 ottobre 2012 e sottoposto all’esame del Comitato ai sensi dell’articolo  16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto contenente  disposizioni di delega al Governo (articoli 2, 3 e 4).

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Il Senato, nella seduta del 6 novembre 2012, ha approvato in prima lettura il disegno di legge S. 3271, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.

 

Omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento presenta un contenuto omogeneo in quanto contiene disposizioni volte a riformare la disciplina relativa alle forze di completamento delle Forze armate, mediante la costituzione di specifiche strutture più facilmente impiegabili a supporto degli impegni, anche internazionali, dei contingenti militari, conferendo, a tal fine, una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi volti a disciplinare: l’istituzione e il funzionamento del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione «SNM» e  l’istituzione e il funzionamento di una Riserva nazionale qualificata delle Forze armate «RNQ».

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Andrebbe valutata l’opportunità di introdurre una clausola di coordinamento degli emanandi decreti legislativi con il codice del’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

 

Andrebbe valutata l’opportunità di aggiornare la clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 6.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Disposizioni di delega

La quasi totalità dei principi e dei criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega, enucleati negli articoli 3 e 4, risultano formulati in modo sufficientemente dettagliato e non presentano elementi di sovrapposizione né con l’oggetto né con le finalità della delega. Fanno eccezione:

• l’articolo 3, comma 1, lettera l), che, ai numeri 1 e 2, si limita alla previsione di agevolazioni fiscali in favore dei datori di lavoro e dei professionisti e lavoratori autonomi arruolati nel SNM;

• l’articolo 4, comma 1, lettera b), che, con formulazione quasi tautologica, prevede che il Governo, nell’esercizio della delega relativa all’istituzione ed al funzionamento della riserva nazionale qualificata delle Forze armate, debba attenersi al seguente principio e criterio direttivo: “determinare i principi generali per la costituzione e l’impiego della riserva nazionale qualificata (…)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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File: Cl178.