Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali A.C. 2519 e abb. - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
AC N. 2519/XVI   AC N. 3184/XVI
AC N. 3247/XVI   AC N. 3516/XVI
AC N. 3915/XVI   AC N. 4007/XVI
AC N. 4054/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 176
Data: 16/10/2012
Descrittori:
RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI     

 

16 ottobre 2012

 

n. 176

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali

A.C. n. 2519 e abb.

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054

Titolo

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

Numero di articoli

6

Date:

 

richiesta di parere

 

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

Sede e stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame (C. 2519 e abb. –B) è stato approvato dalla Camera il 30 giugno 2011 e dal Senato, con modificazioni, il 16 maggio 2012. La proposta di legge è diretta a modificare la disciplina civilistica della filiazione naturale, con l’obiettivo di eliminare dall’ordinamento le residue distinzioni tra status di figlio legittimo e status di figlio naturale.

La proposta di legge consta di sei articoli:

• l’articolo 1 disciplina le nuove disposizioni in materia di filiazione;

• l’articolo 2 delega il Governo alla modifica delle disposizioni vigenti per eliminare ogni discriminazione tra figli legittimi, naturali e adottivi;

• l’articolo 3 ridefinisce le competenze fra tribunali ordinari e tribunali dei minorenni in materia di procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli dettando, inoltre, disposizioni a garanzia del diritto dei figli agli alimenti e al mantenimento;

• gli articoli 4 e 5 recano disposizioni transitorie e in materia di stato civile;

• l’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

Di seguito si dà conto delle modifiche introdotte dal Senato, che costituiscono oggetto di esame nella seconda lettura.

Nell’ambito dell’articolo 1, il Senato:

♦ ha introdotto una nuova disposizione (comma 3) che riformula l’articolo 251 del codice civile ampliando la possibilità di riconoscimento dei figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta. La norma, ora rubricata “Autorizzazione al riconoscimento”, elimina, per i genitori, il requisito della inconsapevolezza - al momento del concepimento - del legame parentale tra loro esistente nonché la necessità della dichiarazione di nullità del matrimonio da cui deriva l’affinità. Viene precisato che, se il riconoscimento riguarda un minore, l’autorizzazione compete al tribunale dei minorenni.

♦ ha soppresso l'originario comma 4, che modificava l’articolo 262 del codice civile, prevedendo che il figlio naturale potesse assumere il cognome del padre aggiungendolo (e non più sostituendolo) a quello della madre;

♦ ha introdotto una ulteriore disposizione (comma 5) che riformula l’articolo 276 del codice civile, in materia di legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale. La disposizione regola il caso (ora non previsto) in cui, morto il genitore, siano venuti meno anche i suoi eredi, parimenti legittimati passivi rispetto alla domanda. In tale ipotesi, il figlio naturale può proporre l'azione nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti cui il giudizio deve essere promosso.

 

L'articolo 2 - sempre allo scopo di eliminare ogni discriminazione tra i figli - conferisce una delega al Governo per la modifica delle disposizioni in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità. Il termine di esercizio della delega è stabilito in 12 mesi dall'entrata in vigore dalla legge (comma 1).

 

I numerosi princìpi e criteri direttivi dettati dal comma 1 per l’esercizio della delega (lettere da a) a p)) sono stati parzialmente modificati dal Senato, che:

• alla lettera d) – che indica, fra i criteri di delega, l'estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e la ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità nel rispetto dei principi costituzionali – ha soppresso il riferimento alla “identità di legittimati attivi, di termini e di rito”;

• ha soppresso il criterio direttivo (lettera h, nel testo Camera) secondo il quale l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ove manchino gli eredi del presunto genitore, potesse essere proponibile nei confronti dei loro eredi; la titolarità dell’azione è estesa agli ascendenti;

• ha integrato la lettera l) – in materia di adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio dell’unificazione dello stato di figlio – con la previsione, anche in relazione ai giudizi pendenti, di una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori nei confronti dei parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nel corso del riconoscimento con conseguente estensione delle relative azioni petitorie per il riconoscimento del diritto all’eredità.

 

Durante l’esame al Senato è stato integralmente riformulato l’articolo 3 che, nel testo approvato dalla Camera, introduceva  un nuovo capo I-bis nel titolo II del libro quarto del codice di rito civile, relativo al procedimento per l'affidamento dei figli di genitori non coniugati (artt. da 711-bis a 711-quaterdecies). Tale procedimento, di competenza del tribunale dei minorenni, era disciplinato con riguardo alla forma della domanda, alla comparizione personale delle parti, al tentativo di conciliazione, ai poteri del giudice, alla possibilità di emettere provvedimenti temporanei e alla fase decisoria, alle garanzie, nonché alle impugnazioni e alla modificabilità dei provvedimenti adottati.

II nuovo articolo 3 detta una nuova formulazione dell’articolo 38 delle Disposizioni di attuazione del codice civile. In particolare, elimina dal testo dell'articolo 38 il riferimento all'articolo 317-bis del codice civile, così sottraendo al tribunale per i minorenni (ed attribuendola al tribunale ordinario) la competenza sulle controversie relative all'esercizio della potestà e all'affidamento anche dei figli naturali.

Inoltre, attraverso la soppressione nello stesso articolo 38 dei relativi riferimenti normativi, riconosce al tribunale ordinario anziché al tribunale dei minorenni la competenza nelle seguenti materie: disciplina dell’amministrazione del fondo patrimoniale; costituzione dell'usufrutto sui beni di un coniuge in relazione alle necessità della prole; riconoscimento dei figli naturali; affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima; assunzione del cognome del minore; autorizzazione all’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale; decisioni nell’interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori; esercizio della potestà dei genitori; dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

Con riferimento all'adozione da parte del giudice di provvedimenti in presenza di una condotta del genitore pregiudizievole per i figli, viene confermata la competenza del tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso un procedimento di separazione o divorzio o in materia di esercizio della potestà genitoriale, nel qual caso la competenza è attribuita al giudice ordinario.

Oltre all’adozione del rito camerale nei procedimenti di affidamento e mantenimento dei minori, si prevede che i provvedimenti emessi dal tribunale competente in camera di consiglio siano provvisoriamente esecutivi. E’ confermata, poi, la competenza della sezione di corte d’appello per i minorenni sul reclamo sulle decisioni del tribunale dei minorenni.

Il comma 2 dell’articolo 3 detta infine disposizioni sugli adempimenti in materia di alimenti e mantenimento dei figli. In particolare si prevedono obblighi di prestazione di garanzie personali o reali nonché il possibile sequestro dei beni del genitore obbligato. I provvedimenti giudiziali, ove definitivi, permettono l’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore ai sensi dell’articolo 2818 del codice civile.

 

Il Senato ha modificato l’articolo 4, relativo alle disposizioni transitorie. La modifica ha natura di coordinamento: ai processi sull’affidamento e mantenimento dei figli, in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame, si applica la disciplina sul procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile nonché quella in materia di garanzie sull’adempimento degli obblighi alimentari e di mantenimento di cui all’articolo 3, comma 2, della proposta di legge.

 

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta del testo unificato di sei proposte di legge parlamentare e di un disegno di legge governativo, approvato dalla Camera in prima lettura e modificato dal Senato, che viene sottoposto all’esame del Comitato ai sensi dell’articolo  16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto contenente  disposizioni di delega al Governo (articolo 2).

Il Comitato per la legislazione si era già espresso in prima lettura, nella seduta del 15 giugno 2011.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

In relazione al cognome del minore, la Commissione Giustizia della Camera ha avviato l’esame di numerose proposte di legge (A.C. 36 e abbinate) che individuano regole distinte per l’attribuzione del cognome ai figli naturali rispetto a quelli legittimi. ll testo unificato adottato come testo base il 17 giugno 2009 prevede infatti che i figli assumano il cognome di entrambi i genitori. Al figlio legittimo è attribuito il doppio cognome secondo l’ordine concordemente deciso con dichiarazione resa allo stato civile (in mancanza di accordo, vale l’ordine alfabetico); il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto e, nel caso di riconoscimento contemporaneo, si applica la disciplina prevista per il figlio legittimo.

 

Omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento presenta un contenuto omogeneo.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Richiami normativi

L’articolo 3, comma 1, capoverso Art. 38, secondo comma e l’articolo 4, comma 2 dispongono – rispettivamente – che “Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori” ed “Ai processi relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge” “si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile”. Nel caso di specie, l’espressione “in quanto compatibili” non sembra presentare profili problematici, data la piena applicabilità delle disposizioni richiamate.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Nulla da rilevare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Servizio Studi – Osservatorio sulla legislazione

( 066760-9265 – *st_legislazione@camera.it

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File: Cl176.