Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa - D.L. 79/2012 - A.C. n. 5369 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 5369/XVI   DL N. 79 DEL 20-GIU-12
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 168
Data: 24/07/2012
Descrittori:
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO   DECRETO LEGGE 2012 0079
PROROGA DI TERMINI   PUBBLICA SICUREZZA
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE   VIGILI DEL FUOCO
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

24 luglio 2012

 

n. 168

Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l’esercizio di delega legislativa

D.L. 79/2012 - A.C. n. 5369

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

5369

Numero del decreto-legge

79/2012

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

7

testo approvato dal Senato

15

Date:

 

emanazione

20 giugno 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

20 giugno 2012

approvazione del Senato

17 luglio 2012

assegnazione

18 luglio 2012

scadenza

19 agosto 2012

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in  titolo, originariamente composto di 7 articoli, ripartiti in due capi, si compone, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, di 15 articoli, ripartiti in tre capi.

Nel corso dell’esame al Senato è stato anche introdotto, nell’ambito dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, il comma 1-bis, che differisce al 30 settembre 2012 il termine per l’esercizio della delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute scaduto il 30 giugno 2012.

Nell’ambito del decreto-legge, l’articolo 1,recante disposizioni in materia di armi riguardanti sia la definizione di categorie di armi, sia l’attività del Banco di prova, è stato soppresso in sede di esame presso il Senato.

L’articolo 2modifica la disciplina relativa all’obbligo di comunicazione di cessione di fabbricati previsto dalla legislazione antiterrorismo. L’obbligo è ora posto in capo all’Agenzia delle entrate, competente per la registrazione dei contratti di affitto e di vendita degli immobili, sulla base di specifiche intese con il Ministero dell’interno. A tal fine, le norme in esame prevedono l’ampliamento dei casi in cui la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza; per le residue ipotesi in cui sussiste il predetto obbligo, le stesse norme ne dispongono modalità semplificate di adempimento prevedendo la possibilità della trasmissione dei dati per via telematica.

L’articolo 2-bis, novella il regio decreto n. 773/1931,recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevedendo la comunicazione al questore e il controllo di pubblica sicurezza per la somministrazione di alcoolici presso enti collettivi e circoli privati.

L’articolo 2-ter, la cui rubrica qualifica urgenti le relative disposizioni, introduce alcune disposizioni relative alla formazione degli allievi agenti della Polizia di Stato. In particolare, viene anticipata, dal nono mese del corso anticipandone la frequenza all’applicazione pratica.

L’articolo 2-quater, la cui rubrica qualifica urgenti le relative disposizioni, interviene in tema di limiti di età per il concorso per l’accesso ai ruoli di operatori, collaboratori, periti tecnici, direttori tecnici, direttivi medici e revisori tecnici della Polizia di Stato, prevedendo altresì che il concorso per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo di commissario avvenga non solo per esami, ma anche per titoli.

L’articolo 2-quinquies rinvia a un decreto ministeriale la determinazione dell’equipollenza di titoli conseguiti all’esito di corsi di formazione, aggiornamento professionale, perfezionamento e specialistici del personale dei ruoli non dirigenziali e non direttivi della Polizia di Stato, con quelli rilasciati da istituti professionali, anche ai fini dell’ammissione agli esami di maturità professionale.

L’articolo 3 stabilisce, per l’accesso alle qualifiche di capo reparto e capo squadra dei vigili del fuoco, procedure interne semplificate, applicabili in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, riducendo la durata dei corsi di formazione da 3 mesi a 5 settimane e prevedendo che lo svolgimento delle predette procedure avvenga mediante selezione basata esclusivamente sui titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale.

L’articolo 3-bis, stabilisce che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale, a decorrere dal 2013, delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendioavvalendosi di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni che partecipano a tali attività.

I commi 1 e 2 dell’articolo 4 riducono il taglio della spesa per laretribuzione del personale volontario del corpo dei vigili del fuoco, che viene fissato a 30 milioni di euro in luogo dei 57 milioni previsti dalla normativa vigente. Le risorse che si rendono così disponibili consentiranno l’impiego di 12.800 volontari in più nel 2012. Il comma 2-bis estende al personale volontario il regime di assunzione per chiamata diretta dei familiari dei vigili del fuoco deceduti o invalidi per causa di servizio.

L’articolo 4-bis,ai commi 1 e 2, dispone l’assegnazione a specifici programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di somme da reperire quale corrispettivo per l'accesso ai servizi del sistema INA – SAIA ovvero mediante la stipula di convenzioni. Il comma 3 dispone che le attività antincendio rese dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco negli aeroporti di aviazione generale e nelle avio superfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione ai servizi antincendio, siano prestate a titolo oneroso.

L’articolo 4-ter proroga al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie relative a due procedure selettive indette per assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco.

L’articolo 5 prevede la riassegnazione al Fondo esigenze urgenti e indifferibili e, in parte, al Fondo per il servizio civile nazionale, agli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e agli uffici immigrazione delle questure, delle risorse del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario.

L’articolo 6 trasforma l’ente pubblico “Fondazione Gerolamo Gaslini”, con sede in Genova, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, venendo meno, conseguentemente, le funzioni di alta vigilanza attribuite al Ministro dell’interno.

L’articolo 6-bis apporta una modifica alla disciplina sul cosiddetto election day, ossia la concentrazione delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali in un'unica data, qualora si svolgano nello stesso anno, chiarendo che, per le elezioni degli organi degli enti locali sciolti per mafia, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dal testo unico degli enti locali.

L’articolo 6-ter salvaguarda gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza. A tali gestioni commissariali non si applicano le modifiche introdotte all’articolo 5 della legge n. 225/1992 dal decreto-legge n. 59 del 2012, relative alla disciplina dello stato di emergenza e del potere di ordinanza di protezione civile, nonché l’articolo 3, comma 2, del citato decreto legge n. 59, che regola la proroga delle gestioni commissariali in corso.

L’articolo 7 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato (A. S. 3365) ed ora all’esame della Camera.

Il disegno di legge è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN). Manca invece la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa evidenzia “che con riferimento al presente provvedimento è stata consentita l’esenzione dalla predisposizione dell’analisi dell’impatto della regolamentazione in quanto trattasi di atto normativo in materia di sicurezza interna, per di più connotato dai caratteri di necessità e urgenza, e che il medesimo atto, oltre a non introdurre nuovi oneri amministrativi a carico del sistema d’impresa e dei cittadini, conferma il processo di riduzione di tali oneri, prevedendo, peraltro, un più ampio ricorso alla trasmissione con modalità elettroniche delle comunicazioni previste. Lo stesso provvedimento è volto a migliorare la funzionalità di strutture dell’Amministrazione dell’interno e del Servizio civile nazionale”.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

In materia di esonero dall’obbligo di comunicazione dei cessione di fabbricati, oggetto dell’articolo 2, si segnala che il decreto-legge n. 70/2011 (articolo 5, commi 1, lettera d), e 4) ha esteso l’esonero ai contratti di compravendita immobiliare.

Con riferimento all’articolo 3, che semplifica le procedure di reclutamento per le strutture operative del Corpo dei vigili del fuoco, si ricordano: l’articolo 10, commi 8-10 del citato decreto-legge n. 70 del 2011, volto a rafforzare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in seguito abrogato; il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 che, all’articolo 3, comma 6, ha prorogato al 31 dicembre 2010 il concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendi del Corpo dei vigili del fuoco, posizione C2, in precedenza prorogato al 31 dicembre 2009 dal decreto-legge n. 78/2009.

Con riferimento all’articolo 3-bis, si rammenta che, al fine di assicurare la permanenza di adeguati livelli di gestione e funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nelle attività di contrasto agli incendi boschivi sono state introdotte alcune disposizioni relative alla gestione della flotta aerea anche dall’articolo 16 del decreto-legge n. 195/2009.

In merito all’articolo 5 e al Fondo nazionale per il Servizio civile, oltre ai decreti recanti norme volte a integrarne le disponibilità, si ricorda il decreto-legge n. 185/2008 che, all’articolo 4, comma 2, ha previsto che siano riscattabili i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009, a domanda dell’assicurato e senza oneri per il Fondo.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Con riguardo all’articolo 3-bis, che fa sistema con l’articolo 7 della legge n. 353 del 2000 (legge-quadro in materia di incendi boschivi), si segnala che la proposta di legge C. 3869, in corso di esame presso l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera, prevede – analogamente – il trasferimento dei compiti previsti dal citato articolo 7 dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco.

 

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento si articola in tre capi, i primi due dei quali corrispondenti agli argomenti indicati nel titolo. Esso presenta un contenuto parzialmente omogeneo, contenendo disposizioni che investono:

la materia della sicurezza dei cittadini (capo I,che disciplina la materia delle comunicazioni all’autorità locale di pubblica sicurezza in relazione alla cessione di fabbricati e alla somministrazione di bevande alcoliche in circoli privati);

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e altre strutture dell’Amministrazione dell’interno (capo II, che reca interventi in materia di corsi di formazione per agenti di Polizia di Stato e per l’accesso ai relativi ruoli; di accesso ad alcune qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di flotta aerea, soccorso pubblico e difesa civile, di personale volontario nel Corpo dei vigili del fuoco, di destinazione di risorse aggiuntive per l’esercizio delle funzioni di tale Corpo, di validità delle graduatorie per l’accesso ai relativi ruoli, nonché in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l’immigrazione).

Non appaiono riconducibili all’ambito materiale oggetto del provvedimento:

- l’articolo 6, il quale non appare riconducibile neppure alla partizione del testo nella quale è inserito (capo II), in quanto trasforma la Fondazione «Gaslini» di Genova, il cui scopo è la cura, la difesa e l’assistenza dell'infanzia e della fanciullezza, da ente di diritto pubblico, come tale posto sotto l'alta vigilanza del Ministero degli Interni, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato;

- i commi 1 e 2 dell’articolo 4-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, che recano misure volte al reperimento di risorse aggiuntive da destinare a specifici programmi nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno;

- gli articoli 6-bis e 6-ter, introdotti anch’essi nel corso dell’esame al Senato ed inseriti nell’ambito del nuovo capo II-bis (“Altre disposizioni”), che intervengono in materia di election day (escludendo che in tale giornata abbia luogo il rinnovo degli organi sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso) e in materia di gestioni commissariali (prevedendo, in particolare, la salvezza degli effetti di alcune deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle conseguenti ordinanze, istitutive di gestioni commissariali in materia di viabilità).

A proposito delle disposizioni da ultimo segnalate, si rammenta che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, “tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita”, nonché rispetto all’intestazione del decreto e al preambolo.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Intersezioni con decreti-legge in corso di conversione

Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), il cui disegno di legge di conversione è all’esame del Senato (A. S. reca diverse disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si intersecano, in particolare, con gli articoli 3, 3-bis, 4 e 4-bis, comma 3 del provvedimento in esame.

Nel dettaglio: l’articolo 2, comma 7 esclude le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalla riduzione delle dotazioni organiche dallo stesso disposte; l’articolo 5, ai commi 2-4, autorizza i vigili del fuoco a derogare al divieto, a decorrere dall'anno 2013, di effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per autovetture e buoni taxi; l’articolo 14, ai commi 2 e 8, sposta al biennio 2010-2011 le facoltà assunzionali riconosciute anche ai vigili del fuco in deroga al blocco del turn over. La predetta facoltà è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nell’anno 2015 e del 50% a decorrere dall’anno 2016 (comma 2). Il comma 8 prevede che le strutture interessate dalle predette limitazioni adottano le opportune misure per destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi operata in conformità con linee guida stabilite con DPCM. In ogni caso i dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati per servizi operativi.

 

Incidenza su norme modificate in tempi recenti

Talune disposizioni del decreto-legge reintegrano disposizioni recentemente abrogate ovvero riducono l’ambito applicativo di novelle di recentissima applicazione, in modo difforme a quelle esigenze di stabilità e certezza del diritto costantemente richiamate dal Comitato per la legislazione nei propri pareri. In particolare:

♦ l’articolo 2-bis reintroduce, nell’ambito dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, una disposizione relativa alla somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, in luogo di una disposizione recentemente abrogata ad opera dell’articolo 13, comma 1, lettera g) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

♦ All’articolo 6-ter, il combinato disposto del comma 1 (modellato sull’articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 59 del2012) e del comma 2 è volto ad introdurre ulteriori deroghe rispetto alle disposizioni a regime dettate con la riforma della protezione civile, che potrebbero anche essere concentrate in un unico contesto normativo. Il comma 2 dispone infatti che le modifiche all’articolo 5 della legge n. 225 del 1992 introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 “non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo”.  Sembrerebbe così realizzarsi una sorta di reviviscenza dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 59 del 2012, limitatamente a determinate gestioni commissariali.

La medesima disposizione prevede che “a tali gestioni non si applica quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 3” del citato decreto-legge n. 59 del 2012, permettendo così di prorogare le gestioni commissariali indicate al comma 1 oltre i ristretti limiti (una sola volta e comunque entro il 31 dicembre 2012) ivi previsti.

 

Modifiche non testuali

Il provvedimento, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, incide talora su di essa mediante modifiche non testuali, ovvero reca disposizioni che fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all’interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie in questione. A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti disposizioni:

• l’articolo 2 introduce alcune disposizioni in deroga all’obbligo di comunicazione di cessione di immobili disciplinato dal’articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, senza modificarlo testualmente. Andrebbe valutata l’opportunità di intervenire in forma di novella del citato decreto-legge.

• l’articolo 2-quater, comma 1, in materia di accesso ai ruoli della Polizia di Stato, reca una disciplina che fa sistema con quella contenuta nel decreto legislativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 e nel decreto legislativo n. 334 del 2000, nell’ambito dei quali dovrebbe essere correttamente collocata;

• l’articolo 3, ai commi 1 e 2 – in relazione alla copertura dei posti rimasti disponibili, rispettivamente, di capo squadra e di capo reparto nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2013 per la prima figura professionale e per ciascuno degli anni dal 2006 al 2013 per la seconda figura professionale – incide in via non testuale mediante una disposizione derogatoria transitoria sugli articoli 12 e 16 del decreto legislativo n. 217 del 2005; i successivi commi dell’articolo 3 incidono sia sull’ambito materiale del già richiamato decreto legislativo n. 217 del 2005, che su quello della legge n. 521 del 1988, alla quale, in relazione alla disciplina delle procedure concorsuali, si sovrappone;

• l’articolo 3-bis, comma 1, al primo e secondo periodo modifica in via non testuale l’articolo 7, commi 2 e 2-bis (introdotto, quest’ultimo, dal recentissimo decreto-legge n. 59 del 2012), della legge n. 353 del 2000, in materia di “Lotta attiva contro gli incendi boschivi”; al terzo periodo, laddove fa riferimento alle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri o da ministro o sottosegretario delegato, si sovrappone a quanto disposto dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343;

• l’articolo 4, comma 2-bis amplia in maniera non testuale l’ambito di applicazione dell’articolo 132, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 217 del 2005, in materia di assunzione obbligatoria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, estendendo tale istituto ai familiari del personale volontario;

• all’articolo 4-bis:

- il comma 2 integra in maniera non testuale l’articolo 16, comma 25 del decreto-legge n. 138 del 2011, ponendo in capo ai soggetti che presentano domanda di iscrizione nel’elenco dei revisori dei conti degli enti locali ivi previsto l’obbligo del versamento di un contributo;

- il comma 3 integra in maniera non testuale la legge n. 930 del 1980, in materia di servizi antincendi negli aeroporti.

• l’articolo 5, comma 2, secondo periodo proroga in via non testuale il termine (contenuto all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 216 del 2011) di durata dei contratti a tempo determinato di personale impiegato presso gli sportelli unici per l’immigrazione.

 

 

Formule abrogative

L’articolo 2, comma 5 dispone la soppressione, in luogo dell’abrogazione, dell’articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 2011.

L’articolo 6, nel disporre la trasformazione in persona giuridica di diritto privato dell’ente pubblico “Fondazione Gerolamo Gaslini”, stabilisce che “cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897, con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell’interno l’esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione”. Andrebbe valutata l’opportunità di abrogare integralmente la citata legge n. 897 del 1950, recante l’erezione in ente di diritto pubblico della «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova.

 

Disposizioni ricognitive

Talune disposizioni risultano meramente ricognitive della normativa vigente, che viene richiamata ricorrendo ad espressioni quali “fermo restando”, “fatta salva” (articolo 3, comma 5 e articolo 5, comma 2, secondo periodo).

 

Richiami normativi

Taluni richiami normativi risultano effettuati in forma generica, errata o imprecisa. Si segnalano, tra i richiami errati:

§   l’articolo 2-quater, comma 1, lettera a), che esclude dal relativo ambito applicativo la “nomina ad operatore tecnico ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del (…) decreto n. 337 del 1982” ancorché nel suddetto decreto non si faccia menzione della figura dell’operatore tecnico (disciplinata invece nell’ambito del decreto legislativo n. 334 del 2000);

§   l’articolo 6-ter, comma 1, lettera b), che richiama, tra gli altri, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 dicembre 2011, che non risulta emanato.

Tra i rinvii normativi formulati in modo impreciso, si richiama l’articolo 6-ter, comma 1, lettera a), che, in relazione ad emergenze in tema di viabilità, richiama l’intera ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011, n. 3954 (che concerne numerose emergenze), in luogo del solo articolo 1 della stessa.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Differimento di delega

L’articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione differisce in maniera non testuale il termine di esercizio della delega prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute. Tale termine era già stato differito in maniera non testuale dall’articolo 1, comma 2 della legge 24 febbraio 2012, n. 14 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative).

Le circostanze nelle quali viene disposto questo secondo differimento sono analoghe a quelle verificatesi in occasione del primo: in entrambi i casi il Governo ha presentato, in prossimità della scadenza del termine della delega, uno schema di decreto legislativo riguardante il riordino della Croce rossa: lo schema n. 424 è stato trasmesso alle Camere il 18 novembre 2012, sei giorni prima della scadenza del termine di delega, originariamente fissato al 24 novembre 2011 (un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010); lo schema n. 491 è stato trasmesso il 28 giugno 2012 (il termine è poi scaduto il 30 giugno).

In entrambi i casi sono emersi dubbi, durante l’esame in Commissione, circa la possibilità di applicare l'ulteriore proroga di due mesi del termine per l’esercizio della delega, prevista dall’articolo 2, comma 1 della legge n. 183 del 2010 qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni precedenti (ma non anche successivamente, come generalmente previsto dalle altre leggi delega).

In entrambi i casi, il termine è stato differito introducendo un comma aggiuntivo nell’articolo unico di un disegno di legge di conversione.

Il Comitato per la legislazione, nella precedente occasione (oltre al differimento del richiamato termine di delega si era in presenza di ulteriori disposizioni incidenti su questa e su altra delega), nella seduta del 22 febbraio 2012, ha formulato un articolato parere che:

• nella premessa segnala che «tale circostanza, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione”, interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite»;

• contiene la seguente condizione: «si sopprimano le disposizioni introdotte al Senato nell’articolo 1, commi 2 e 3, del disegno di legge di conversione (destinate, rispettivamente, a differire fino al 30 giugno 2012 il termine della delega “per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute”, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2010, integrandone anche gli originari criteri direttivi, nonché a prorogare di ulteriori tre anni il termine per l’esercizio della delega “per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, di cui all’articolo 1 della legge n. 148 del 2011, relativamente ai soli tribunali aventi sede nelle province de L’Aquila e di Chieti) in quanto - tenuto anche conto della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 - non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione l’inserimento di disposizioni di carattere sostanziale, in particolare se destinate a prorogare o differire il termine di esercizio di una delega, integrandosi in tal caso, come precisato in premessa, una violazione del limite di contenuto posto dal già citato articolo 15, comma 2, lett. a), della legge n. 400 del 1988».

Si segnala infine che la disposizione in esame connette il differimento del termine per l’esercizio della delega “Al fine di coordinare la riforma dell’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con il riordino del servizio della protezione civile, nell’intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze”. L’attuazione di tale finalità comporterebbe una integrazione dell’oggetto e dei principi e criteri direttivi della delega, che non contengono alcun riferimento al sistema nazionale di gestione delle emergenze.

 

Misure di non immediata applicazione

L’articolo 3-bis, comma 2 stabilisce che le disposizioni recate dal comma 1, in materia di coordinamento tecnico della flotta aerea del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013, introducendo una norma i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento distanziato rispetto alla sua entrata in vigore e per la quale appare quindi dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità” delle misure disposte dal decreto.

 

Decreto di natura non regolamentare

L’articolo 4-bis, comma 2 demanda la propria attuazione ad un decreto di natura non regolamentare.

Si rammenta in proposito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”. Più recentemente, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell’articolo 4 del decreto ministeriale in data 6 febbraio 2006, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l’adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti “atipici”, di natura non regolamentare».

 

Decreti direttoriali

Il decreto-legge, secondo una prassi invalsa nei più recenti provvedimenti di urgenza, demanda l’attuazione di talune disposizioni piuttosto che ai soggetti politici responsabili dei singoli rami dell’amministrazione, ai rispettivi vertici burocratici. Ad esempio, l’articolo 2-ter, sia al comma 1 sia al comma 2, prevede l’adozione di un decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, al quale demanda l’attuazione delle disposizioni introdotte in materia di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato. Si rileva in proposito che il previgente articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, che il comma 2 in questione è volto a sostituire, al comma 6 affidava gli stessi compiti ora demandati al decreto direttoriale in parola, ad un “regolamento del Ministro dell’Interno da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge” n. 400 del 1988.

 

 

 

 

Coordinamento interno del testo

All’articolo 2-ter, il comma 1 introduce una disciplina transitoria in materia di corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato; sia la disciplina transitoria sia la disciplina a regime sono subordinate all’entrata in vigore di un decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di chiarire la portata applicativa del comma 1, tenuto conto che l’adempimento necessario per l’operatività del regime transitorio coincide con quello richiesto per l’entrata a regime della disciplina.

 

Formulazione del testo

L’articolo 2-quinquies demanda ad un decreto ministeriale (senza indicare un termine per la sua adozione) la determinazione dell’equipollenza di titoli conseguiti all’esito di corsi di formazione, aggiornamento professionale, perfezionamento e specialistici del personale dei ruoli non dirigenziali e non direttivi della Polizia di Stato con quelli rilasciati da istituti professionali, anche ai fini dell’ammissione agli esami di maturità professionale. Andrebbe valutata l’opportunità di chiarire quali siano i titoli con cui si intende stabilire l’equipollenza rilevanti prima dello svolgimento degli esami di maturità.

L’articolo 4-bis, comma 3 si limita a stabilire (integrando in maniera non testuale la legge n. 930 del 1980) che le attività di servizio antincendi espletate dai vigili del fuoco negli aeroporti con minor traffico aereo “sono a titolo oneroso”, senza ulteriori specificazioni e senza rinviare a norme attuative.


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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