Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||
Titolo: | Proroga di termini in materia sanitaria - D.L. 89/2012 - A.C. 5323 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 165 | ||||
Data: | 11/07/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
11 luglio 2012 |
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n. 165 |
Proroga di termini in materia sanitariaD.L. 89/2012 - A.C. n. 5323Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge |
Numero del disegno di legge di conversione |
5323 |
Numero del decreto-legge |
89/2012 |
Titolo del decreto-legge |
Proroga di termini in materia sanitaria |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli: |
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testo originario |
2 |
testo approvato dal Senato |
-- |
Date: |
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emanazione |
28 giugno 2012 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
28 giugno 2012 |
approvazione del Senato |
-- |
assegnazione |
3 luglio 2012 |
scadenza |
27 agosto 2012 |
Commissione competente |
XII Commissione (Affari sociali) |
Stato dell’iter |
All’esame della Commissione in sede referente |
Il decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89 (A.C. 5323) si compone di un unico articolo recante disposizioni di carattere sostanziale e di un allegato.
All'articolo 1:
♦ Il comma 1 proroga ulteriormente, fino al 31 ottobre 2012, la facoltà per i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale di utilizzare, in via straordinaria e previa autorizzazione aziendale, il proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, nonché il termine per il completamento – da parte delle regioni – del programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria.
♦ Il comma 2 proroga la durata degli organi collegiali e organismi elencati nell’allegato 1 fino all’emanazione del regolamento di delegificazione di cui all’articolo 2, comma 4 della legge n. 183 del 2010, finalizzato alla riorganizzazione e razionalizzazione degli organismi operanti presso il Ministero della salute, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Entro la medesima data il Ministro della salute, può, con propri decreti, rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti.
♦ Il comma 3 attribuisce al Ministro della salute la facoltà di rinnovare con proprio decreto la composizione del Consiglio superiore di sanità – fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente – nominando il Presidente e i componenti non di diritto e riducendo questi ultimi al numero di quaranta.
L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.
Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.
Il disegno di legge è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN). In allegato alla relazione illustrativa viene riportata l’autorizzazione all’esenzione dalla stesura dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.
Il comma 1 proroga ulteriormente due termini in materia di esercizio dell’attività professionale da parte dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale originariamente fissati al 31 gennaio 2009 dall’articolo 1, comma 2 della legge n. 120 del 2007, già oggetto di proroga ad opera di diversi decreti-legge.
Sono infatti intervenuti l’articolo 1-bis del decreto-legge n. 154 del 2008, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, il comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, l’articolo 1 del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2010 (in base al quale è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute), nonché, da ultimo, l’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 216 del 2011.
In relazione al comma 2, si ricorda che l’articolo 29
del decreto-legge n. 223 del
Nulla da rilevare.
Il provvedimento reca un contenuto omogeneo, in quanto contiene disposizioni volte a prorogare alcuni termini in materie di competenza del Ministero della salute, quali lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria ed il riordino degli organi collegiali operanti presso il medesimo Ministero; a tal fine esso prevede l’ulteriore proroga (dal 30 giugno 2012 al 31 ottobre 2012) del termine per il passaggio al regime ordinario dell’attività libero-professionale intramuraria e, al contempo, l’ulteriore proroga, negli stessi limiti temporali, del termine assegnato alle regioni per il completamento del programma finalizzato alla realizzazione delle strutture sanitarie occorrenti allo svolgimento dell’attività intramuraria; il provvedimento interviene altresì a prorogare la validità degli organi collegiali e degli altri organismi (previsti da norme di legge o regolamento) operanti presso il Ministero della salute fino alla data di emanazione del regolamento governativo recante il loro riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.
Modifiche non testuali
L’articolo 1, comma 1 proroga per la quarta volta la possibilità
per i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale di svolgere attività
professionale intramuraria. Il termine per avvalersi di tale facoltà, originariamente
fissato al 31 gennaio 2009 dall’articolo 1, comma 2 della legge n. 120 del 2007,
è stato successivamente prorogato, come già segnalato nel paragrafo relativo ai
precedenti decreti-legge, con i decreti-legge n. 154 del 2008 e n. 194 del
2009. L’articolo 1 del decreto-legge n. 225 del
In presenza, come nel caso di specie, di termini più volte prorogati, andrebbe valutata l’opportunità di stabilire proroghe più ampie, anche al fine di limitare la stratificazione dei termini, operata attraverso il ricorso alla decretazione d’urgenza.
L’articolo 1, comma 2, primo periodoproroga la durata degli organi collegiali e organismi elencati nell’allegato 1 fino all’emanazione del
regolamento di delegificazione di cui all’articolo 2, comma 4 della legge n.
183 del 2010, finalizzato alla riorganizzazione e razionalizzazione
degli organismi operanti presso il Ministero della salute, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2012. La relazione illustrativa afferma che il relativo schema è
stato già elaborato, anche se sono emersi taluni profili problematici che hanno
reso indispensabile la proroga. Il secondo
periodo del citato comma 2 autorizza
il Ministro della salute a rinnovare la composizione di tali organismi. Il comma 3 autorizza il Ministro della
salute, fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente, a
rinnovare la composizione del Consiglio superiore di sanità (peraltro già
compreso tra gli organismi indicati nell’allegato
1, cui fa riferimento il comma 2),
riducendo da
Andrebbe inoltre valutata l’opportunità di verificare il coordinamento interno a tali disposizioni, con specifico riguardo:
- al rinnovo degli organismi collegiali nell’imminenza di una loro riorganizzazione e razionalizzazione;
- al rinnovo del Consiglio superiore di sanità, già compreso tra
gli organismi elencati nell’allegato
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File: Cl165.d.l.89.2012.proroga.termini.materia.sanitaria.doc