Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Proroga di termini in materia sanitaria - D.L. 89/2012 - A.C. 5323 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 5323/XVI   DL N. 89 DEL 28-GIU-12
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 165
Data: 11/07/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0089   PROROGA DI TERMINI
SANITA' PUBBLICA     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

11 luglio 2012

 

n. 165

Proroga di termini in materia sanitaria

D.L. 89/2012 - A.C. n. 5323

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

5323

Numero del decreto-legge

89/2012

Titolo del decreto-legge

Proroga di termini in materia sanitaria

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

2

testo approvato dal Senato

--

Date:

 

emanazione

28 giugno 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

28 giugno 2012

approvazione del Senato

--

assegnazione

3 luglio 2012

scadenza

27 agosto 2012

Commissione competente

XII Commissione (Affari sociali)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89 (A.C. 5323) si compone di un unico articolo recante disposizioni di carattere sostanziale e di un allegato.

All'articolo 1:

♦ Il comma 1 proroga ulteriormente, fino al 31 ottobre 2012, la facoltà per i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale di utilizzare, in via straordinaria e previa autorizzazione aziendale, il proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, nonché il termine per il completamento – da parte delle regioni – del programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria.

♦ Il comma 2 proroga la durata degli organi collegiali e organismi elencati nell’allegato 1 fino all’emanazione del regolamento di delegificazione di cui all’articolo 2, comma 4 della legge n. 183 del 2010, finalizzato alla riorganizzazione e razionalizzazione degli organismi operanti presso il Ministero della salute, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Entro la medesima data il Ministro della salute, può, con propri decreti, rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti.

♦ Il comma 3 attribuisce al Ministro della salute la facoltà di rinnovare con proprio decreto la composizione del Consiglio superiore di sanità – fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente – nominando il Presidente e i componenti non di diritto e riducendo questi ultimi al numero di quaranta.

 

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.

Il disegno di legge è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN). In allegato alla relazione illustrativa viene riportata l’autorizzazione all’esenzione dalla stesura dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il comma 1 proroga ulteriormente due termini in materia di esercizio dell’attività professionale da parte dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale originariamente fissati al 31 gennaio 2009 dall’articolo 1, comma 2 della legge n. 120 del 2007, già oggetto di proroga ad opera di diversi decreti-legge.

Sono infatti intervenuti l’articolo 1-bis del decreto-legge n. 154 del 2008, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, il comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, l’articolo 1 del  decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2010 (in base al quale è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute), nonché, da ultimo, l’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 216 del 2011.

 

In relazione al comma 2, si ricorda che l’articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 ha definito i criteri di riorganizzazione degli organismi operanti nelle amministrazioni pubbliche anche ai fini del contenimento della spesa e che, in attuazione di tale disposizione, con riferimento al Ministero della salute, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, con cui si è provveduto al riordino degli organismi esistenti alla data del decreto-legge. Per tutti è stata prevista la durata triennale con scadenza a luglio 2010 salva possibile proroga da concedere con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa valutazione della perdurante utilità degli organismi in questione. Successivamente il decreto-legge n. 112 del 2008, oltre a fissare (articolo 61) specifici obiettivi di contenimento della spesa per gli organismi operanti presso le amministrazioni pubbliche, ha previsto (articolo 68) che, nei casi in cui si fosse riconosciuta la perdurante utilità degli organismi, gli stessi sarebbero stati prorogati per un periodo non superiore a due anni. E’ stato quindi adottato il decreto del Presidente del Consiglio 20 ottobre 2010 che ha confermato e prorogato per un biennio collegi ed organismi operanti presso il Ministero della salute, proroga che scadrà il 21 luglio 2012.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento reca un contenuto omogeneo, in quanto contiene disposizioni volte a prorogare alcuni termini in materie di competenza del Ministero della salute, quali lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria ed il riordino degli organi collegiali operanti presso il medesimo Ministero; a tal fine esso prevede l’ulteriore proroga (dal 30 giugno 2012 al 31 ottobre 2012) del termine per il passaggio al regime ordinario dell’attività libero-professionale intramuraria e, al contempo, l’ulteriore proroga, negli stessi limiti temporali, del termine assegnato alle regioni per il completamento del programma finalizzato alla realizzazione delle strutture sanitarie occorrenti allo svolgimento dell’attività intramuraria; il provvedimento interviene altresì a prorogare la validità degli organi collegiali e degli altri organismi (previsti da norme di legge o regolamento) operanti presso il Ministero della salute fino alla data di emanazione del  regolamento governativo recante il loro riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. 

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Modifiche non testuali

L’articolo 1, comma 1  proroga per la quarta volta la possibilità per i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale di svolgere attività professionale intramuraria. Il termine per avvalersi di tale facoltà, originariamente fissato al 31 gennaio 2009 dall’articolo 1, comma 2 della legge n. 120 del 2007, è stato successivamente prorogato, come già segnalato nel paragrafo relativo ai precedenti decreti-legge, con i decreti-legge n. 154 del 2008 e n. 194 del 2009. L’articolo 1 del decreto-legge n. 225 del 2010 ha demandato la proroga ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, poi emanato il 25 marzo 2011, che ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2011.  Infine, l’articolo 10, comma 2 del decreto-legge n. 216 del 2011 ha prorogato in maniera non testuale tale termine al 30 giugno 2012. Alla stessa data il comma 3 del citato articolo 10 ha prorogato il termine per il completamento del programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l’attività libero-professionale intramuraria.

In presenza, come nel caso di specie, di termini più volte prorogati, andrebbe valutata l’opportunità di stabilire proroghe più ampie, anche al fine di limitare la stratificazione dei termini, operata attraverso il ricorso alla decretazione d’urgenza.

 

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L’articolo 1, comma 2, primo periodoproroga la durata degli organi collegiali e organismi elencati nell’allegato 1 fino all’emanazione del regolamento di delegificazione di cui all’articolo 2, comma 4 della legge n. 183 del 2010, finalizzato alla riorganizzazione e razionalizzazione degli organismi operanti presso il Ministero della salute, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. La relazione illustrativa afferma che il relativo schema è stato già elaborato, anche se sono emersi taluni profili problematici che hanno reso indispensabile la proroga. Il secondo periodo del citato comma 2 autorizza il Ministro della salute a rinnovare la composizione di tali organismi. Il comma 3 autorizza il Ministro della salute, fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente, a rinnovare la composizione del Consiglio superiore di sanità (peraltro già compreso tra gli organismi indicati nell’allegato 1, cui fa riferimento il comma 2), riducendo da 50 a 40 i componenti non di diritto. Tale riduzione, di natura transitoria, sembrerebbe volta ad anticipare gli effetti a regime dell’emanando regolamento di delegificazione.

Andrebbe inoltre valutata l’opportunità di verificare il coordinamento interno a tali disposizioni, con specifico riguardo:

- al rinnovo degli organismi collegiali nell’imminenza di una loro riorganizzazione  e razionalizzazione;

- al rinnovo del Consiglio superiore di sanità, già compreso tra gli organismi elencati nell’allegato 1, a sua volta richiamato dal comma 2, e cui è specificamente dedicato – senza indicazione di un termine – il comma 3.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cl165.d.l.89.2012.proroga.termini.materia.sanitaria.doc