Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Misure urgenti per la crescita del Paese - D.L. 83/2012 - A.C. n. 5312 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
DL N. 83 DEL 22-GIU-12   AC N. 5312/XVI
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 164
Data: 05/07/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0083   POLITICA ECONOMICA
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

5 luglio 2012

 

n. 164

Misure urgenti per la crescita del Paese

D.L. 83/2012 - A.C. n. 5312

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

5312

Numero del decreto-legge

83/2012

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti per la crescita del Paese

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

70

testo approvato dal Senato

--

Date:

 

emanazione

22 giugno 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

26 giugno 2012

approvazione del Senato

--

assegnazione

26 giugno 2012

scadenza

25 agosto 2012

Commissioni competenti

Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive)

Stato dell’iter

All’esame delle Commissioni riunite in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (A.C. 5312) reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea.

Tra le numerose misure previste, si segnalano le seguenti:

♦ nei settori delle infrastrutture, dell’edilizia e dei trasporti:

• l’introduzione di un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dalle obbligazioni emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (project bond), consistente nell’assimilazione ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento;

• l’estensione alla realizzazione di tutte le nuove opere infrastrutturali in partenariato pubblico-privato dell‘ambito di applicazione della normativa in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione, già introdotta dall’articolo 18 della legge di stabilità 2012;

• l’introduzione dell’obbligo di indire sempre la conferenza di servizi preliminare nella procedura di finanza di progetto, che dovrà esprimersi sulla base del documento progettuale (studio di fattibilità o progetto preliminare) posto a base di gara, consentendo che esso sia modificato solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento;

• l’elevazione dal 50 al 60 per cento della percentuale minima che i titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi;

• l’eliminazione del limite massimo di 516 mila euro per la compensazione dei crediti d’imposta per gli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni, introducendo un vincolo di destinazione alla realizzazione di infrastrutture necessarie al miglioramento dei servizi pubblici;

• la reintegrazione dell'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento “EXPO Milano 2015”;

• l’assoggettamento all'imposizione IVA delle operazioni relative a cessioni e locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori anche oltre il limite dei cinque anni dall’ultimazione dei lavori;

• taluni interventi finalizzati alla ricostruzione e alla ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012;

• l’innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell’ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese documentate per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013. E’ inoltre prorogata fino al 30 giugno 2013 la detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, abbassando la percentuale dall’attuale 55 per cento (prevista fino al 31 dicembre 2012) al 50 per cento.

• l’istituzione di un Fondo per l‘attuazione del Piano nazionale per le città, finalizzato alla riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate, e di un Fondo per interventi infrastrutturali nei porti.

 

♦ nel settore dello sviluppo economico:

• il riordino, la razionalizzazione e la riprogrammazione degli strumenti esistenti per l’incentivazione alle attività imprenditoriali, mediante abrogazione di norme, semplificazione di procedure e rimodulazione di precedenti normative;

• la ridenominazione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, in Fondo per la crescita sostenibile, cui sono assegnate nuove finalità tra le quali: promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno, nonché promozione della presenza internazionale delle imprese e attrazione di investimenti dall’estero;

•istituzione di un credito di imposta a favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati;

• interventi volti a rendere più appetibili le obbligazioni emesse dalle imprese per autofinanziarsi, ad agevolare la gestione delle crisi aziendali e a semplificare le procedure per gestire le crisi delle imprese da sovraindebitamento e favorire la continuità aziendale;

• misure volte alla promozione all’estero e all’internazionalizzazione delle imprese italiane;

• l’istituzione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto;

• misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo;

• l’introduzione di norme di semplificazione per l’accesso al contratto di rete;

• la cedibilità del tax credit digitale;

 

♦ nel settore energetico:

• misure finalizzate alla semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture energetiche e alla liberalizzazione nel mercato del gas naturale;

• la revisione del sistema delle accise sull’elettricità e sui prodotti energetici per le imprese a forte consumo di energia nonché l’introduzione di regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica;

 

♦ nel settore della giustizia civile:

• misure volte a limitare le impugnazioni sia di merito che di legittimità, mediante l’introduzione di un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso.

 

♦ nel settore della ricerca scientifica e tecnologica:

• la ridefinizione degli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, estese ai processi di sviluppo sperimentale;

• la previsione, nell’ambito del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di una modalità di "copertura a garanzia" degli anticipi concessi alle imprese mediante la trattenuta dell'accantonamento di una quota del finanziamento dei progetti.

 

♦ nel settore del turismo e dello sport:

• l’istituzione di un Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro;

• il riconoscimento alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate svolgenti attività sportiva per disabili la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). In allegato alla relazione illustrativa viene riportata l’autorizzazione all’esenzione dalla stesura dell’AIR, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Come specificato nel paragrafo relativo al coordinamento con la normativa vigente, il provvedimento in esame fa seguito e si sovrappone parzialmente ai decreti-legge emanati nel corso del 2011 e del 2012 al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica internazionale.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Come specificato nel paragrafo relativo al coordinamento con la legislazione vigente, l’articolo 10 fa sistema con il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, riguardante gli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in corso di conversione alla Camera (C. 5263).

In relazione all’articolo 14, si segnala che un progetto di legge di riforma complessiva della legislazione portuale italiana è attualmente all’esame in sede referente della 8ª Commissione del Senato (testo unificato AA. SS. 143-263-754-2403). Il 12 aprile 2012 la Camera ha approvato in prima lettura una proposta di legge-quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, ora all’esame del Senato (S. 3257).

In relazione all’articolo 33, comma 5, si ricorda che l’articolo 12 del disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale (A.C. 5291), tra i princìpi e criteri direttivi per l’introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, contempla tra l’altro l’estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento; in particolare, la lettera a) prevede l’introduzione di criteri di tassazione chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti.

In relazione all’articolo 64, si segnala che le Camere stanno esaminando progetti di legge per favorire la costruzione degli impianti sportivi e la ristrutturazione di quelli esistenti (alla Camera, A.C. 2800, approvato dal Senato, e abb.; al Senato A.S. 1813 e abb., relativi agli impianti di minori dimensioni).

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento reca un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 70 articoli incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano misure finalisticamente orientate a favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti (titolo I); ad accrescere la trasparenza nella pubblica amministrazione (titolo II); nonché a favorire lo sviluppo economico, mediante il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, l’introduzione di strumenti di finanziamento per le imprese; la definizione di misure volte a fronteggiare le crisi aziendali e l’introduzione di misure per lo sviluppo del settore energetico, della ricerca scientifica e tecnologica (titolo III); a ciascuno dei suddetti ambiti materiali corrisponde un apposito titolo del decreto, che a sua volta si riparte in capi.

A tali finalità – secondo quanto riportato sia nella relazione illustrativa del provvedimento, che nella relazione tecnica – dovrebbero ricondursi anche le disposizioni contenute al capo VII del titolo II, recante “Ulteriori misure per la giustizia civile”, che, all’articolo 54, introduce tre articoli aggiuntivi nell’ambito del codice di procedura civile al fine di disciplinare l’istituto dell’inammissibilità dell’appello, mentre all’articolo 55 modifica la legge n. 89 del 2001 in materia di riparazione del danno derivante dalla violazione del termine ragionevole di durata del processo, in quanto esse sarebbero volte a “migliorare l’efficienza delle impugnazioni” e ad abbreviare i tempi del processo, da un lato, e a razionalizzare la disciplina del procedimento avente ad oggetto la domanda di indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 citata, dall’altro, determinando, in entrambi i casi, una “diretta e significativa incidenza sul contenimento della spesa pubblica”.

Non appare invece riconducibile all’ambito materiale oggetto del provvedimento, né alla partizione del testo nella quale è inserito (e cioè nell’ambito del capo VII del titolo II, recante “Ulteriori misure per la giustizia civile”), l’articolo 56, che interviene sulla disciplina della scuola della magistratura, con particolare riguardo al comma 1, lettera b), concernente la possibilità per i magistrati nominati nel comitato direttivo della scuola di usufruire di un esonero parziale dall’attività giurisdizionale in alternativa al collocamento fuori ruolo. In proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, “tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni deldecreto-legge in cui è inserita”, nonché rispetto all’intestazione del decreto e al preambolo.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Incidenza su fonti secondarie

L’articolo 7, comma 1 incide in maniera non testuale sull’attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento di delegificazione di cui al DPR n. 151 del 2011.

 

Intersezioni con decreti-legge in corso di conversione

L’articolo 10 fa sistema con il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, riguardante gli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in corso di conversione alla Camera (C. 5263).

Il comma 14 del medesimo articolo prevede la stipula di una convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e Fintecna o società da questa interamente controllata. Si segnala che l’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87 attribuisce alla Cassa Depositi e Prestiti il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A ed in altre società, disponendo, al comma 5, che “Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a svolgere le attività loro già affidate sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”.

 

Modifica di provvedimenti di recente approvazione

Il provvedimento in titolo modifica in più punti sia la legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), sia i precedenti decreti-legge emanati negli ultimi mesi  per fronteggiare la crisi economica internazionale, talora intervenendo anche in maniera non testuale. Si tratta dei seguenti:

decreti-legge nn. 98, 138, 201 e 216 del 2011;

decreti-legge nn. 1 e 5 del 2012.

 

 

Incidenza su materie già oggetto di stratificazione normativa

Talune disposizioni intervengono su materie già oggetto, in tempi recenti, di una serrata stratificazione normativa.

In particolare, gli articoli 3, comma 1, 13, comma 1 e 18 intervengono su oggetti trattati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:

• l’articolo 3, comma 1 introduce un comma ulteriore nell’ambito dell’articolo 14-bis, in materia di conferenza di servizi preliminare. Tale articolo, introdotto dalla legge n. 127 del 1997, è stato integralmente sostituito dalla legge n. 340 del 2000 e quindi modificato dalla legge n. 15 del 2005;

• l’articolo 13, comma 1 sostituisce il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 19, in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Tale articolo è stato modificato 12 volte, otto delle quali nella legislatura in corso, ad opera di un provvedimento nel 2009 (legge 18 giugno 2009, n. 69), 4 provvedimenti nel 2010 (decreti legislativi nn. 59 e 104 e decreti-legge nn. 78 e 125) , 2 provvedimenti nel 2011 (decreti-legge nn. 70 e 138) e un provvedimento nel 2012 (decreto-legge n. 5);

• l’articolo 18, in materia di pubblicità dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici, fa sistema  con l’articolo 12 della legge n. 241 del 1990 e con l’articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché con gli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 52 del 2012, in corso di conversione.

 

Modifiche non testuali e disposizioni avulse da un idoneo tessuto normativo

Il provvedimento ricorre generalmente alla tecnica della novellazione. Talune disposizioni, però incidono in maniera indiretta sull’ordinamento ovvero intervengono su determinate materie senza essere collocate nell’idoneo tessuto normativo.

 

Modifiche non testuali a codici e testi unici

Talune disposizioni incidono in maniera non testuale su codici o testi unici, compromettendo così la struttura unitaria tipica di tali testi. A titolo esemplificativo, si segnalano:

• all’articolo 1, i commi 1, 3, 4 e 5, chemodificano in maniera non testuale il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di obbligazioni e di titoli di debito delle società di progetto;

• all’articolo 5, i commi 2 e 3 incidono in maniera non testuale sull’ambito materiale del citato codice dei contratti pubblici. Mentre il comma 1 è formulato in termini di novella dell’articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 1 del 2012, il comma 2, che contiene la disciplina transitoria da applicare nelle more dell’adozione del decreto previsto dal citato comma 9, appare decontestualizzato;

• l’articolo 11, comma 1, che introduce detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, modifica in maniera non testuale l’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

• l’articolo 44 prevede, per i soggetti di età superiore ai 35 anni, il nuovo istituto della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, che si affianca all’istituto della società a responsabilità limitata semplificata previsto per i giovani fino a 35 anni dall’articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2012, che ha introdotto, nell’ambito del codice civile, l’articolo 2463-bis, con la cui disciplina la disposizione in esame fa sistema;

• l’articolo 48, comma 1 interviene in materia di giudizi arbitrali nella materia degli appalti, senza intervenire sul relativo codice.

 

Ulteriori modifiche non testuali e disposizioni avulse da un idoneo contesto normativo

Sono presenti nel testo ulteriori modifiche non testuali. A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti:

• l’articolo 6, comma 1, capoverso Articolo 26-bis, modifica in via non testuale l’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, che stabilisce il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili;

• all’articolo 7, il comma 2 interviene in maniera non testuale sul decreto legislativo n. 139 del 2006, in materia di controlli anti incendio nelle gallerie stradali ed autostradali;

• l’articolo 12,  che introduce disposizioni in materia di programmi nell’edilizia senza introdurle in un idoneo contesto normativo e modifica in via non testuale la disposizione di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991;

• l’articolo 16, commi 5 e seguenti, che interviene in via non testuale sull’articolo 14, comma 22, del decreto-legge n. 78 del 2010, assegnando al commissario ad acta istituito ai sensi di tale disposizione ulteriori compiti (ricognizione della situazione debitoria delle società che effettuano il trasporto ferroviario regionale, elaborazione di un piano di rientro dai debiti e, nelle more, gestione del servizio ferroviario);

• l’articolo 24, che istituisce un credito d’imposta nei confronti dell’imprenditore che assuma personale qualificato con contratto a tempo indeterminato, senza introdurre la disciplina in questione nell’ambito di un adeguato contesto normativo;

• l’articolo 46, comma 1, capoverso 5-ter, che, all’ultimo periodo, incide sull’ambito di applicazione dell’articolo 10 della legge n. 99 del 2009 in materia di sanzioni applicabili agli enti cooperativi che si sottraggano alle verifiche disposte nei loro confronti, il quale, in materia di sanzioni, aveva a sua volta novellato l’articolo 223-sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie;

• l’articolo 49, che dispone la cessazione delle funzioni del commissario ad acta istituito ai sensi dell’articolo 86 della legge n. 289 del 2002, a decorrere dal 31 dicembre 2013, ed introduce una disciplina transitoria da applicare nelle more, senza tuttavia intervenire sull’articolo 86 in questione;

• l’articolo 59, comma 7, che assegna ulteriori competenze al commissario ad acta di cui all’articolo 19, comma 5 del decreto-legge n. 32 del 1995, senza tuttavia incidere sulla disposizione in questione;

• il titolo III, capo IX (in particolare agli articoli 60, 61 e 62) contiene misure per la ricerca scientifica e tecnologica senza inserirle in un adeguato contesto normativo.

In aggiunta alle fattispecie analiticamente indicate, difetti di coordinamento con l’ordinamento in ragione della mancata novellazione della normativa preesistente, ovvero dell’introduzione di discipline “decontestualizzate”, si rinvengono nei seguenti articoli: 8, comma 1; 10; 12, commi 5, 7 e 9; 15, comma 1; 16, commi da 2 a 4; 20, commi 4 e 5; 23, comma 2; 27, comma 2, secondo periodo; 28, commi da 1 a 3; 29, comma 1; 41, comma 4;45, comma 1; 52, comma 1; 57, comma 1; 59, commi 3, da 8 a 12, 18 e 19; 61, commi 1 e 2.

 

Ulteriori questioni di coordinamento

L’articolo 4 novella l’articolo 51, comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2012, che a sua volta modifica, con decorrenza 1° gennaio 2015, la percentuale minima per l’affidamento di lavori a terzi nelle concessioni stabilita dall’articolo 253, comma 25 del codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.Si segnala, in proposito, che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che "se un atto ha subito modifiche, eventuali «novelle» sono riferite all'atto modificato e non agli atti modificanti".

 

Abrogazioni e soppressioni

L’articolo 22 dispone la soppressione di Digit-PA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, senza procedere alla contestuale abrogazione delle norme relative.

L’articolo 23, comma 7 dispone l’abrogazione delle norme di legge contenute nell’allegato I. Il successivo comma 11 introduce una disposizione transitoria in base alla quale i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina rimangono soggetti alla normativa abrogata e alle “norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge”. Mentre l’assoggettamento all’abrogata disciplina dei procedimenti in corso appare rispondere al principio tempus regit actum, il riferimento all’applicazione agli stessi procedimenti delle “norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge” introduce un riferimento generico e di incerta portata normativa, che andrebbe valutata l’opportunità di espungere.

Per quanto riguarda le disposizioni inserite nell’allegato I si segnala quanto segue:

• il numero 12 abroga la legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 399, senza abrogare il relativo decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 (recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria);

• il numero 42 abroga l’articolo 1, commi 280-283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296  (legge finanziaria 2007) senza abrogare il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, recante l’interpretazione autentica dei predetti commi;

• il numero 20 abroga l’articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 (Contributi per dismissioni nel settore siderurgico), che reca la sola clausola relativa all’entrata  in vigore del decreto legge.

 

Deroga allo statuto del contribuente

L’articolo 68, comma 2 deroga esplicitamente all’articolo 3 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), il quale dispone che “relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.

 

Ulteriori disposizioni in deroga

Il provvedimento presenta numerose disposizioni che agiscono in deroga a norme vigenti, talora indicando specificamente le disposizioni cui intendono derogare, talora facendo generico riferimento alla legislazione vigente ovvero alla legislazione vigente in determinati settori. Deroghe puntuali sono presenti, a titolo esemplificativo, nelle seguenti disposizioni: articolo 32, commi 2 e 18; articolo 42, comma 2. Contengono deroghe formulate in termini generici, a titolo esemplificativo, le seguenti disposizioni:

• l’articolo 10, in materia di misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012,  riecheggiando le disposizioni dettate dall’articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, in materia di realizzazione urgente di istituti penitenziari, reca numerose deroghe, sia puntuali sia generiche: il comma 2 dispone in deroga “alle vigenti previsioni urbanistiche, nonché agli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241”; il comma 3 agisce “in deroga alla normativa vigente” e dispone la disapplicazione dell’articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il comma 4 prevede (con formula generica) che il commissario straordinario provveda “prescindendo da ogni altro adempimento”; il comma 5 dispone che avverso il provvedimento di localizzazione delle aree ove realizzare i moduli temporanei abitativi ai sensi dell’articolo in esame “non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente”; il comma 6 prevede l’utilizzazione di un bene immobile anche in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso; il comma 7 introduce una deroga all’articolo 118 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006, circa il limite dei subappalti delle lavorazioni prevalenti, che potranno aumentare dall’attuale 30 per cento fino al 50 per cento;

• l’articolo 16:al comma 7 dispone, per un periodo di 12 mesi,  deroghe ai principi generali in materia di tutela del creditore e delle azioni, anche concorsuali, nell’esecuzione del piano di rientro dai debiti delle società esercenti il trasporto ferroviario regionale; al comma 10 differisce i termini per l’approvazione dei bilanci consuntivi delle società partecipate regionali;

• l’articolo 18, comma 2 dispone “in deroga a ogni diversa disposizione di legge o regolamento”;

• l’articolo 53, comma 1, lettera a), n. 3) recita: “dopo le parole: «Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma» sono inserite le seguenti: «che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti»;”.

 

Disposizioni ricognitive, programmatiche o di incerta portata normativa

Il provvedimento contiene numerose disposizioni che appaiono meramente descrittive (in quanto di principio, dichiarative, programmatiche o meramente ricognitive), ovvero delle quali appare dubbia o incerta la portata normativa. Si segnalano, a titolo meramente esemplificativo:

• l’articolo 2, comma 1, lettera a), contiene un’espressione di incerta portata normativa nella parte in cui dispone che “possono essere previste” le misure ivi indicate.

• all’articolo 2, comma 1, lettera d), capoverso 2-quinquies, vengono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 990 e 991 della legge n. 296 del 2006, in materia di finanza di progetto;

• l’articolo 11, comma 1 dispone che “restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis” del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 [rectius: del testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986];

• all’articolo 16, comma 1, in materia di disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto, è fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 614 del 1957;

• all’articolo 18, il comma 6 stabilisce che restano ferme una serie di disposizioni;

• l’articolo 20, comma 2 stabilisce che l’Agenzia per l’Italia Digitale assicura il coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale “in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione”;

• l’articolo 23, comma 2, secondo periodo disciplina la destinazione del fondo per la crescita sostenibile “nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario”;

• l’articolo 24, comma 4, lettera c), nel prevedere la fattispecie della decadenza dal contributo nelle ipotesi di violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, usa l’espressione “previste dalle vigenti disposizioni”;

• l’articolo 25, comma 1, nel prevedere che per l’esecuzione delle attività di controllo e ispettive da parte della Guardia di Finanza resta fermo “quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68”, richiama una norma ricognitiva delle generali competenze in materia di polizia economica e finanziaria spettanti al predetto organo di polizia;

• l’articolo 27, comma 4, ultimo periodo fa salva “la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati”;

• l’articolo 27, comma 5 fa “salve le soglie di intervento stabilite nella disciplina comunitaria per i singoli territori”;

• l’articolo 30, comma 3 mantiene fermo quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Analoghe formulazioni sono presenti nell’articolo 33, comma 1, lettera h), capoverso Articolo 186-bis, terzo e quinto comma; nell’articolo 37, commi 2, 3 e 5; nell’articolo 44, commi 1 e 4;

• l’articolo 38, comma 1 fa salve “le disposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale”;

• l’articolo 39, comma 2, finalizza i decreti di cui al comma 1 “alla  successiva determinazione di un sistema di aliquota di accisa sull’elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità”;

• all’articolo 39, comma 4, vengono fatti salvi “gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia”, senza specificare a quali decisioni ci si intenda riferire;

• l’articolo 52 prevede che i soggetti tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ai sensi dell’articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 siano in ogni caso tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del medesimo decreto legislativo;

• all’articolo 54, il comma 1, lettera a) introduce, nell’ambito del codice di procedura civile, l’articolo  348-bis, volto a prevedere che l’impugnazione delle sentenze di primo grado “è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”, e l’articolo 348-ter, in base al quale il giudice dichiara inammissibile l’appello “con ordinanza succintamente motivata”;

• all’articolo 57, comma 3, “Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato presentate ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 2008”, senza precisare che deve trattarsi di domande presentate sino alla data di entrata in vigore del mutamento di destinazione delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 1110 della legge 296 del 2006;

• l’articolo 59, comma 1 fa “Salva l’applicazione delle norme penali vigenti”.

 

Ridenominazioni e nuove destinazioni di Fondi

Talune disposizioni intervengono a modifica della disciplina di fondi esistenti, prevedendone la soppressione e la sostituzione con altri, ovvero la ridenominazione ovvero nuove finalità. A titolo esemplificativo:

• l’articolo 14 introduce nell’ambito della legge n. 84 del 1994 l’articolo 18-bis, che istituisce un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato attraverso una percentuale dell’imposta sul valore aggiunto e delle accise riscosse nei porti e negli interporti. Contestualmente, vengono abrogati i commi da 247 a 250 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007, che avevano istituito, con analogo meccanismo di finanziamento, il fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti;

• l’articolo 23, comma 2 ridenomina, peraltro in maniera non testuale, il Fondo speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge n. 46 del 1992, che assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile”, del quale vengono ridefinite – sempre in maniera non testuale –  le finalità e le modalità di funzionamento. Nel nuovo Fondo confluiscono le disponibilità esistenti  relative alle disposizioni contenute nell’allegato 1 al decreto-legge, che vengono abrogate. L’articolo 30 dispone che i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004, che non viene novellata.

 

Richiami normativi

Sono presenti nel testo taluni richiami normativi effettuati in forma generica o imprecisa, in relazione ai quali andrebbe valutata l’opportunità, ove possibile, di specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio. Si segnalano, a mero titolo esemplificativo:

• l’articolo 1, comma 1, nel modificare  in via non testuale l’articolo 157 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dispone genericamente che le obbligazioni di progetto emesse dalle società ivi previste “sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico”;

• l’articolo 8, comma 4, in materia di disciplina applicabile alla “Fondazione La Grande Brera”, richiama genericamente le disposizioni del codice civile;

• l’articolo 18, al comma 6 richiama, tra l’altro, “le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità” istituzionale;

• l’articolo 24, comma 7 prevede che l’importo del contributo indebitamente percepito venga recuperato “maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge”;

• all’articolo 27: i commi 2 e 10 richiamano taluni articoli della legge di conversione n. 181/1989 in luogo del relativo decreto-legge  1° aprile 1989, n. 120; il comma 5, pur richiamando correttamente il decreto-legge n. 120 del 1989, non specifica le singole disposizioni oggetto del rinvio;

• l’articolo 32, comma 25 contiene un richiamo generico al contenuto di una intera legge, senza indicare le singole disposizioni: “La parte variabile del corrispettivo non è soggetta alla legge del 7 marzo 1996, n. 108” (in materia di usura);

• l’articolo  36, comma 3 fa riferimento ad autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta, pareri o assensi   “previsti dalla legislazione ambientale”;

• la medesima disposizione richiama l'articolo 57, comma 4, della legge 4 aprile 2012, n. 35, «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», in luogo del decreto-legge, come risultante dalla citata legge di conversione;

• l’articolo 36, comma 5, capoverso Articolo 57-bis, comma  2 fa generico riferimento a “norme tecniche internazionali riconosciute”;

• al medesimo articolo 36, i commi 4 e 5 non esplicitano che intendono novellare l’articolo 57 del citato decreto-legge n. 5 del 2012;

• l’articolo 37, comma 1, lettera b) richiama il decreto-legge n. 138 del 2011 “e successive modifiche e integrazioni”. Si rammenta in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 12, lettera b) ) raccomanda di omettere, in questi casi, le parole “e integrazioni”, “che possono essere fonte di equivoci interpretativi”

• l’articolo 38, comma 3 richiama il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, indicando come anno di emanazione il 2012;

• all’articolo 40, i commi 3 e 4 fanno riferimento – rispettivamente – alla prima e seconda frase anziché al primo e secondo periodo;

• infine alcuni articoli (10, comma 13; 21, comma 4; 32, comma 7, capoverso Articolo 1-bis, comma 3; 33, comma 1, lettera h), capoverso Articolo 186-bis, primo comma; 44, comma 4; 54, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 348-ter) richiamano precedenti disposizioni “in quanto compatibili”.

 

Clausole di invarianza finanziaria

Diverse disposizioni prevedono che alla loro attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  a carico della finanza pubblica.Altre disposizioni si limitano a prevedere che la loro attuazione non deve comportare “nuovi o maggiori oneri”. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti:

§     articolo 10, comma 8 relativamente alla realizzazione di moduli temporanei destinati ad uffici pubblici o all’attività scolastica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012;

§     articolo 12, comma 1 relativamente all’istituzione della Cabina di regia del piano nazionale per le città;

§     articolo 16, comma 8 relativamente all’istituzione di un tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali in materia di servizi di trasporto;

§     articolo 18, comma 7 relativamente alle disposizioni in materia di “amministrazione aperta” contenute nel medesimo articolo;

§         articolo 22, comma 8 relativamente alla soppressione della DigitPa e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;

§         articolo 25, comma 2 relativamente all’attuazione del comma 1 in materia di ispezioni e controlli sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni;

§         articolo 26, comma 2 in materia di moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni;

§         articolo 27, comma 5 relativamente alla concessione dei finanziamenti agevolati ivi previsti;

§         articolo 30, comma 6 relativamente alle disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca;

§         articolo 34, comma 3, capoverso 5-sexies in relazione alle competenze operative  e gestionali ivi indicate;

§         articolo 34, comma 6 relativamente all’attuazione dei commi 4 e 5 dell’articolo medesimo in materia di autorizzazione all’importazione di biocarburanti;

§         articolo 36, comma 6 relativamente all’attuazione del comma medesimo in materia di importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi;

§         articolo 39, comma 2 relativamente alla determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull’elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili;

§         articolo 41, comma 5 relativamente all’attuazione dell’articolo stesso in materia di razionalizzazione degli enti ivi indicati;

§         articolo 47, comma 2 relativamente alla semplificazione della governance di Unioncamere;

§         articolo 59, comma 7 relativamente all’attribuzione delle funzioni ivi indicate al commissario ad acta di cui al decreto legge n. 32 del 1995;

§         articolo 63, commi 3 e 4 in relazione alla realizzazione delle attività di cui, rispettivamente, al capo IX del decreto-legge in titolo e al comma richiamato dell’articolo 20 della legge n. 240 del 2010.

Si segnala inoltre che all’articolo 64, comma 3 e all’articolo 68, comma 5 è previsto che agli oneri ivi previsti si provveda mediante le risorse esistenti e “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni di carattere ordinamentale e la previsione di numerosi adempimenti. Connaturata a tali caratteristiche è un’efficacia differita nel tempo di molte delle disposizioni, o perché si interpone una fase transitoria (per esempio, articolo 34, comma 3, capoversi 5-bis e 5-ter) o in forza della previsione di adempimenti, talora plurimi e/o complessi (per esempio, articolo 12, sul piano nazionale per le città).

 

Adempimenti

Come già accennato, il provvedimento demanda la sua attuazione a numerosi provvedimenti, non sempre riconducibili al sistema delle fonti del diritto ovvero definiti nelle loro modalità e nei soggetti responsabili.

 

Autorizzazioni alla delegificazione

L’articolo 13, comma 2, lettera a) (che novella l’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR n. 380 del 2001) e l’articolo 18, comma 6 autorizzano il Governo all’adozione di regolamenti di delegificazione, discostandosi dal modello delineato dall’articolo 17, comma 2 della legge n. 400/1988, in quanto non indicano né le norme generali regolatrici della materia né le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti.

Si segnala in proposito che la recente sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2012, in un obiter dictum, lascia impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla “correttezza della prassi di autorizzare l’emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge”, nonché  “ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi al modello previsto dall’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina «le norme generali regolatrici della materia», né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione”.

Delegificazione spuria

L’articolo 34, comma 3, capoverso 5-quater demanda ad un decreto interministeriale la possibilità di modificare l’elenco dei residui contenuto nel capoverso 5-ter.

Analogamente, l’articolo 57, comma 4 demanda ad un decreto ministeriale la possibilità di modificare i settori indicati nel primo comma (rectius: comma 1) del medesimo articolo.

L’articolo 62 demanda ad uno o più decreti interministeriali di natura non regolamentare l’istituzione di un nuovo regime di aiuti in materia di investimenti in materia scientifica e tecnologica; l’articolo 63, comma 1 dispone che “dalla data di entrata in vigore del decreto” sono abrogati l’articolo 104 della legge n. 388 del 200 e l’intero decreto legislativo n. 297 del 1999. Si prevede così di sostituire una disciplina di rango legislativo con una disciplina affidata ad una fonte atipica come i decreti di natura non regolamentare.

Si attribuisce così a decreti ministeriali la possibilità di incidere su disposizioni disciplinate da fonti primarie del diritto, affidando ad una fonte di rango subordinato il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura.

 

Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

L’articolo 10, comma 13 demanda la ripartizione delle somme ivi previste per finanziare interventi di messa in sicurezza dei capannoni ed impianti industriali e la definizione dei criteri generali per il loro utilizzo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici.

 

Decreti di natura non regolamentare

Le seguenti disposizioni demandano la loro attuazione a decreti di natura non regolamentare:

articolo 23, comma 3 (Fondo per la crescita sostenibile);

articolo 26, comma 1 (determinazione delle condizioni e dei criteri per la concessione della moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese ivi menzionate);

articolo 27, comma 8 (individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e  determinazione dei criteri per la definizione e l’attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale);

articolo 34, comma 7 (aggiornamento e integrazione delle specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti di cui all’allegato del decreto ministeriale ivi richiamato). In questo caso, si demanda al decreto di natura non regolamentare la possibilità di modificare il regolamento di cui al decreto ministeriale 29 aprile 2008, n. 110;

articolo 42, comma 1, lettera b) (determinazione delle funzioni, nonché dei termini e condizioni di intervento del Comitato ivi citato);

articolo 42, comma 6 (individuazione dei requisiti soggettivi, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui al comma medesimo;

articolo 64, comma 2 (definizione dei criteri per l’erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1).

 

Come già segnalato con riguardo alla delegificazione spuria, l’articolo 62 demanda ad uno o più decreti interministeriali di natura non regolamentare l’istituzione di un nuovo regime di aiuti in materia di investimenti in materia scientifica e tecnologica.

 

A proposito di tutti i decreti menzionati, si rammenta che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”. Più recentemente, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell’articolo 4 del decreto ministeriale in data 6 febbraio 2006, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l’adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti “atipici”, di natura non regolamentare».

 

Adempimenti indefiniti

L’articolo 23, comma 3, secondo periodo dispone che le misure di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo speciale rotativo (ribattezzato Fondo per la crescita sostenibile) “sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico”, cui viene quindi lasciata facoltà di scelta tra i due strumenti.

L’articolo 27, comma 7 incarica il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero (rectius: Ministro) del lavoro e delle politiche sociali, di elaborare “misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale”, senza indicare il relativo strumento.

 

 

Decreti direttoriali

Talune disposizioni demandano la loro attuazione, piuttosto che ai soggetti politici responsabili dei singoli rami dell’amministrazione, ai vertici burocratici. A titolo esemplificativo, si segnalano l’articolo 32, comma 12 (che demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la possibilità di indicare eventuali ulteriori adempimenti, oltre quelli già previsti dal testo, lasciando quindi alla discrezionalità del citato direttore la possibilità di integrare il disposto legislativo) e l’articolo 64, comma 2, secondo periodo (decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali).

 

Efficacia temporale

Disposizioni di non immediata applicazione

L’articolo 4 novella l’articolo 51, comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2012, che a sua volta modifica, con decorrenza 1° gennaio 2015, la percentuale minima per l’affidamento di lavori a terzi nelle concessioni stabilita dall’articolo 253, comma 25 del codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

L’articolo 34, comma 3, capoverso 5-quinquies acquista efficacia dal 1° novembre 2012.

 L’articolo 36, comma 6 reca disposizioni che acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.

 

Immediata entrata in vigore

L’articolo 70 dispone – come di consueto i decreti-legge – l’entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della data di pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”. Quest’ultima però viene pubblicata in formato telematico non prima delle ore serali della data di pubblicazione e, in formato cartaceo, il giorno successivo, con l’effetto di rendere inconoscibili - se non indirettamente, attraverso notizie di stampa - norme già applicabili.

 

Disposizioni con efficacia retroattiva

L’articolo 53, comma 1, lettera b), capoverso 35-bis si applica con efficacia retroattiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012.

 

Presenza di preamboli e indicazione di finalità

Il disegno di legge si connota per il ricorso ad una peculiare tecnica normativa – già utilizzata nei più recenti provvedimenti - consistente nell’introduzione, nell’ambito di numerosi articoli, formulati per lo più in termini di novella, di una sorta di preambolo esplicativo, che appare privo di portata normativa. A titolo esemplificativo si segnalano i seguenti articoli: 2, comma 1; 14, comma 1; 16, comma 1; 23, comma 10; 27, comma 1; 34, comma 1; 35, comma 1(che novella l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendovi la seguente finalità: “Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere, a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali”); 37, comma 7; 41, commi 1 e 3; 60, comma 1.

Norme di principio

All’articolo 23, il comma 1 recita: “Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese”.

 

Formulazione del testo

L’articolo 18, comma 4 laddove stabilisce che le disposizioni da esso recate “costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione” utilizza delle formule che contengono una vera e propria “auto qualificazione”.

 

Rubriche

Alcune rubriche non consentono di identificare le materie trattate nei rispettivi articoli, in quanto formulate in modo generico ovvero criptico. A titolo esemplificativo:

• alcune rubriche fanno riferimento agli atti oggetto di novelle, senza esplicitarne l’oggetto (articoli 50, 53 e 55);

• la rubrica dell’articolo 49 si intitola “Commissario ad acta” senza ulteriori specificazioni circa il commissario cui intende riferirsi;

• la rubrica dell’articolo 50 recita con stile telegrafico “Cedibilità tax credit digitale”;

• analogamente, la rubrica dell’articolo 56 si riferisce in stile telegrafico a “Modifiche Scuola Magistratura”.

 

Uso di termini stranieri

L’articolo 20, comma 3, lettera g) affida alla nuova Agenzia per l’Italia digitale il compito, tra gli altri, di effettuare “il monitoraggio dell’attuazione dei piani di information and communication technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni).

Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 4, lettera m) ) recita: “È evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente”.

 

 

Sigle

In più disposizioni del decreto viene fatto uso di sigle non precedute dalla denominazione per esteso dell’organo o istituto. Si ricorda, in proposito, che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 14, lettera b) ) raccomanda di riportare, nella prima citazione dell’ente, organo o istituto, la sua denominazione per esteso. A titolo esemplificativo, si segnalano le seguenti disposizioni:

articolo 12, comma 1, che richiama la CDP investimenti SGR (società di gestione del risparmio);

articolo 32, comma 14 (SGR e SICAV);

articolo 52, comma 1, che richiama il sistema SISTRI (sistemi di controllo della tracciabilità dei rifiuti);

articolo 59, comma 3, che richiama l’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

 

Struttura del testo

Il testo presenta un struttura particolarmente complessa, in quanto è organizzato in 4 titoli, a loro volta ripartiti in capi, per un totale di 70 articoli, molti dei quali contenenti novelle e caratterizzati da una struttura particolarmente complessa. A titolo esemplificativo, l’articolo 33, concernente la revisione della legge fallimentare, occupa quasi sette pagine dello stampato della Camera, articolandosi in soli 5 commi, a loro volta divisi in lettere e numeri recanti novelle.

Taluni articoli non rispettano le prescrizioni della circolare sula formulazione tecnica dei testi legislativi riguardanti la struttura dei commi (in particolare, paragrafo 7, lettera e): “Ogni comma può suddividersi in periodi, cioè in frasi sintatticamente complete che terminano con il punto, senza andare a capo. Si va a capo soltanto alla fine del comma. Le uniche eccezioni ammissibili sono: la suddivisione del comma in lettere anziché in periodi”. A titolo esemplificativo recano capoversi non contrassegnati da numeri o da lettere: all’articolo 24, il comma 1; all’articolo 27, i commi 1 e 2; all’articolo 32, i commi 215, 20 e 21; all’articolo 34, il comma 3, capoverso 5-tere il comma 5, lettera c); all’articolo 53, il comma 1 si riparte in lettere, che a loro volta si ripartono in numeri, ulteriormente ripartiti in lettere; l’articolo 56 si compone di un solo comma, che non viene numerato; all’articolo 60, i commi 4 e 5.

 

Refusi

Nel testo del provvedimento sono presenti taluni refusi. A titolo esemplificativo:

§         l’articolo 25, comma 4 si riferisce al “Ministero della sviluppo economico”;

§         l’articolo 33, comma 1, lettera c), intervenendo sull’articolo 168 della legge fallimentare, sopprime la parola “decreto” in luogo della locuzione “al decreto”;

§         l’articolo 33, comma 4 contiene una doppia negazione (per cui la riduzione del debito a seguito di accordo di ristrutturazione “non costituisce non sopravvenienza attiva”) che, anche sulla base del riscontro con la relazione tecnica, appare riconducibile ad un refuso;

§         l’articolo 37, comma 7 prevede un “decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il decreto del Ministro dell’ambiente e del territorio e del mare”;

§         l’articolo 40, commi 3 e 4 utilizza la parola “frase” in luogo di “periodo”;

§         l’articolo 59:al comma 15 fa riferimento al comma 15 stesso in luogo del comma 14; al comma 16  fa riferimento ai commi 15 e 16 in luogo dei commi 14 e 15; al comma 18 fa riferimento al comma 15 ed al comma 1 in luogo del comma 14; al comma 19 richiama il comma 16 in  luogo del comma 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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