Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||
Titolo: | Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica - D.L. 52/2012' A.C. 5273 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 158 | ||
Data: | 14/06/2012 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
|
|
n. 158 |
Disposizioni urgenti
per la
|
Numero del disegno di legge di conversione |
5273 |
Numero del decreto-legge |
52/2012 |
Titolo del decreto-legge |
Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli: |
|
testo originario |
16 |
testo approvato dal Senato |
17 |
Date: |
|
emanazione |
|
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
|
approvazione del Senato |
|
assegnazione |
|
scadenza |
|
Commissioni competenti |
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) |
Stato dell’iter |
All’esame delle Commissioni riunite in sede referente |
Il decreto-legge in esame, a seguito elle modifiche introdotte dal Senato, si compone di 17 articoli, che incidono su due distinti ambiti materiali: sulla disciplina dell’organizzazione degli organi di Governo (con l’istituzione di un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica e la previsione della nomina di un Commissario straordinario del Governo); sul settore delle spese e degli acquisti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle procedure di selezione del contraente.
L'articolo 1 istituisce un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica con funzioni di indirizzo e coordinamento in ordine, principalmente, alla revisione dei programmi di spesa, alla riduzione delle spese per l’acquisto di beni e servizi, al ridimensionamento delle strutture ed all’ottimizzazione dell’uso degli immobili.
I commi da 1-bis ad 1-quinquies confermano i contenuti della disciplina sulla revisione della spesa pubblica dettata dall’articolo 01 del decreto-legge n.138 del 2011, con alcune differenziazioni derivanti dalla necessità di prorogarne alcuni termini di realizzazione nonché dalla istituzione dei nuovi organi previsti dal decreto-legge in esame nell’ambito del processo di spending review, vale a dire il Comitato interministeriale ed il Commissario straordinario.
L'articolo 2 prevede la nomina - da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento - di un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche; a tal fine la disposizione reca l’elencazione delle amministrazioni cui si riferisce l’attività del Commissario, includendo tra le stesse anche taluni tipi di società a controllo pubblico e, limitatamente alla spesa sanitaria, le regioni commissariate per i piani di rientro sanitari.
L’articolo 3 rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione della durata e dell’indennità del Commissario, la eventuale nomina di due subcommissari nonché l’individuazione di uffici, personale e mezzi dei quali il Commissario può avvalersi, nel rispetto dell’invarianza di spesa.
L'articolo 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisca,
con cadenza semestrale, al Parlamento sull’attività di razionalizzazione della
spesa pubblica. Tali obblighi, in fase di prima applicazione, vengono adempiuti
entro il
L'articolo 5 conferisce al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi alcuni poteri di coordinamento e di indirizzo dell’attività di spending review con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche. In particolare, viene attribuito al Commissario il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e di disporre che vengano svolte ispezioni nei confronti delle stesse da parte dell’Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al Commissario spetta, inoltre, il compito di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche e di segnalare al Consiglio dei ministri o al presidente della regione interessata le norme di legge o di regolamento che determinano spese o voci di costo che possono essere razionalizzate. Egli inoltre segnala alle amministrazioni interessate le misure di riordino opportune, fissando un termine per l’adozione delle stesse, decorso il quale il Consiglio dei ministri può autorizzare l’esercizio di poteri sostitutivi.
L’articolo 6 detta i requisiti soggettivi per la nomina oltreché le condizioni fondamentali di operatività del Commissario straordinario.
L’articolo 7, interamente sostituito nel corso dell’esame al Senato, reca modifiche alle norme sulle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare:
§ estende l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip a tutte le tipologie di beni o e servizi che devono essere acquistati da parte delle amministrazioni statali (comma 1);
§ specifica che gli enti del Servizio sanitario nazionale, laddove non siano operative le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali regionali di acquisto, sono tenuti a ricorrere alle convenzioni-quadro Consip (comma 2);
§ relativamente agli acquisti il cui importo è sotto la soglia di rilievo comunitario, estende l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, attualmente previsto per le sole amministrazioni statali, anche alle altre amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165/2001 (comma 3).
L’articolo 8 reca disposizioni volte a garantire la trasparenza degli appalti pubblici ai fini dell’attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica attraverso la pubblicazione, da parte dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sul proprio portale, dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti e la trasmissione dei medesimi dati al Ministero dell’economia e delle finanze e alle regioni. L’articolo inoltre provvede ad estendere gli obblighi di comunicazione delle stazioni appaltanti all’Osservatorio, riducendo l’importo contrattuale al di sopra del quale devono essere osservati tali obblighi.
L’articolo 9 prevede l’utilizzo a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) del Ministero dell’economia e delle finanze da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip Spa per le attività che svolge quale centrale di committenza.
L’articolo 10 rende facoltativa l’acquisizione del parere di congruità tecnico-economica, reso da DigitPA, sull'acquisto di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per le centrali di committenza e per le amministrazioni centrali che ad esse ricorrono. L’articolo reca, altresì, una norma in base alla quale l’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2009 si interpreta nel senso che il contributo forfetario non è dovuto a DigitPA nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti per le quali sono stati chiesti i pareri tecnici di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.
L’articolo 11 prevede la non applicazione del termine dilatorio di trentacinque giorni dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva per la stipula dei contratti relativi agli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.
L’articolo 12, con alcune novelle al DPR
L’articolo 13 elimina l’obbligo di riscossione dei diritti di segreteria da parte dei comuni e delle province sui contratti di acquisto di beni e servizi, quando i beni o i servizi medesimi siano disponibili mediante strumenti informatici di acquisto.
L’articolo 13-bisreca, al comma 1, alcune modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche. Le modifiche sono intese, in particolare:
§ ad estendere il meccanismo della certificazione dei crediti agli enti del Servizio sanitario nazionale;
§ a ridurre da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale le amministrazioni debitrici sono tenute a certificare se il credito vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile;
§ a rendere obbligatoria – e non più eventuale - la nomina di un Commissario ad acta, su nuova istanza del creditore, qualora, allo scadere del termine previsto, l’amministrazione non abbia provveduto alla certificazione;
§ a superare il divieto per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari di beneficiare del meccanismo di certificazione dei crediti che consentirebbe al creditore la cessione del credito a banche o intermediari finanziari.
Il comma 2 estende la compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche per i crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
Il comma 3 dispone la soppressione di alcune disposizioni circa la modalità di certificazione in compensazione dei crediti maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Il comma 4 prevede che le certificazioni dei crediti possono essere utilizzate ai fini dell’ammissione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
L'articolo 14 impone alle amministrazioni pubbliche di adottare, entro 24 mesi, misure per contenere i consumi e per rendere più efficienti gli usi finali di energia, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio e anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia
L'articolo 15 reca la copertura finanziaria dell’onere relativo all’indennità del Commissario straordinario.
L’articolo 16 fissa l’entrata in vigore del decreto-legge al
L’articolo 1, comma 2 del
disegno di legge di conversione stabilisce che le disposizioni del Capo I (articoli da
Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.
Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.
Come specificato nel paragrafo relativo al coordinamento con la normativa vigente, il provvedimento in esame fa seguito e si sovrappone parzialmente ai decreti-legge emanati nel corso del 2011 al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica internazionale: in particolare talune disposizioni riprendono quanto già disposto dai decreti-legge n. 98, n. 138 e n. 201 del 2011.
Nulla da rilevare.
Il provvedimento presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo. I 17 articoli di cui si compone incidono su due distinti ambiti materiali: sulla disciplina dell’organizzazione degli organi di Governo (con l’istituzione di un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica e la previsione della nomina di un Commissario straordinario del Governo); sul settore delle spese e degli acquisti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle procedure di selezione del contraente. Si tratta nel loro complesso di misure complessivamente unificate dalla finalità di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, sia sul versante della riduzione dei costi per l’acquisto di beni e servizi che in relazione all’eliminazione degli sprechi nell’uso delle risorse assegnate.
Relazioni con altre fonti del diritto
L’articolo 1, comma 1 riprende, dando loro rango legislativo, le previsioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 maggio 2012, la quale:
• ha istituito il “Comitato dei Ministri per la revisione della spesa” (nella rubrica dell’articolo 1 del decreto-legge denominato “Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica”);
• ha definito l’ambito dell’attività di revisione della spesa, cui l’articolo 1, comma 1 del decreto-legge rimanda.
All’articolo 5, comma 7, andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare che il riferimento al rispetto dell’articolo 120 della Costituzione, con riguardo all’esercizio di poteri sostitutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti, è limitato agli organi di Regioni, città metropolitane, province e comuni.
L’articolo 12, ai commi 1
e 2, novella l’articolo 120, commi 2
e 283 del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
Coordinamento con i decreti-legge n. 98, n. 138 e n. 201 del 2011
Come già accennato nel paragrafo relativo ai precedenti decreti-legge in materia, il provvedimento in esame fa seguito e si sovrappone parzialmente ai decreti-legge emanati nel corso del 2011 al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica internazionale. A titolo esemplificativo:
l’articolo 1, comma 1-bis dispone che, “Ai fini
dell’attuazione dell’articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il
Governo […] presenta al Parlamento
entro il 30 settembre 2012, un programma per la riorganizzazione della spesa
pubblica coerente con la legge 4
marzo 2009, n.
l’articolo 1, comma 1-ter riprende quasi testualmente quanto già disposto, con riguardo alla risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento, dall’articolo 01, comma 2 del decreto-legge n. 138 del 2012. Il Comitato per la legislazione, nel parere espresso nella seduta dell’8 settembre 2011, aveva rilevato che tale disposizione “- nel disporre che i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, siano indicati nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 - reca un contenuto che, da un lato, fa sistema con le disposizioni recate dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), e, dall'altro, sembra confliggere con quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, della suddetta legge, che dispone che tali disegni di legge collegati siano indicati in allegato al DEF”;
l’articolo 1, comma 1-quinquies riprende i contenuti dell’articolo 9 del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale già prevede che “il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.”;
l’articolo 9 integra in
maniera non testuale il disposto dell’articolo 29 del decreto-legge n. 201 del
Andrebbe valutata l’opportunità di coordinare le disposizioni citate con i provvedimenti d’urgenza richiamati, riformulandole come novelle a questi ultimi.
Ulteriori modifiche non testuali
L’articolo 8, ai commi 1 e 2, attribuisce ulteriori funzioni all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, senza novellare l’articolo 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), di cui si compromette così la struttura di fonte unitaria tipica del testo codicistico.
L’articolo 13 modifica in maniera non testuale l’ambito di applicazione dell’articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
Stratificazione normativa
Gli articoli 8 e 11 modificano – rispettivamente in maniera non testuale e tramite una novella – il decreto legislativo n. 163 del 2006, recante il codice dei contratti pubblici, che è stato soggetto, fin dalla sua emanazione (e fin da prima che acquistasse efficacia) a numerosissime modifiche. Nel corso del 2011 e dei primi cinque mesi del 2012 il codice è stato modificato in numerosi punti da 10 provvedimenti:
• i decreti-legge n. 34, n. 70, n. 98 e n. 201 del 2011;
• i decreti-legge n. 1, n. 5 e n. 16 del 2012;
• i decreti legislativi n. 58 e n. 208 del 2011;
• la legge n. 180 del 2011.
L’articolo 13-bis interviene su una materia – la certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori nei confronti delle amministrazioni pubbliche – che ha formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa: in particolare, la disposizione in esame novella il decreto-legge n. 78 del 2010 e il decreto-legge n. 185 del 2008 e fa sistema con l’articolo 13 della legge n. 183 del 2011.
Portata normativa
All’articolo 5, comma 3, andrebbe valutata l’opportunità di sopprimere il riferimento al potere del commissario straordinario di proporre “i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi” al Consiglio dei ministri ed al Presidente della Regione interessata, dal momento che questi ultimi sono gli organi titolati ad assumere le iniziative conseguenti alle segnalazioni del commissario stesso.
Il provvedimento contiene talune
disposizioni di carattere programmatico, che appaiono quindi prive di un’effettiva
portata precettiva. A titolo esemplificativo, si segnalano: l’articolo 5, commi 5 (laddove prevede che gli organi di governo statali e locali
possano adottare, su proposta del commissario straordinario di Governo, misure
che già l’ordinamento consente loro di prendere) e 7-bis (che individua
attività che il commissario straordinario è chiamato a promuovere) nonché l’articolo
Deroga implicita
L’articolo 2, comma 1, nell’attribuire la facoltà di nominare un commissario straordinario al Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, deroga implicitamente al disposto dell’articolo 11, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale recita: “La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale”.
Interpretazione autentica
L’articolo 10, comma 1-bis reca una norma formulata in termini di interpretazione autentica dell’articolo 18, comma 3 del decreto legislativo n. 177 del 2009. Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive che “deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”.
Disposizioni sostanziali nel disegno di legge di conversione
L’articolo 1 del disegno di legge di conversione reca, accanto alla consueta formula di conversione ed alla clausola relativa all’entrata in vigore, una ulteriore disposizione, volta a delimitare l’ambito temporale di efficacia delle disposizioni di cui al capo I del decreto-legge.
Risultano solo tre precedenti di disegni di legge di conversione contenenti, nella versione licenziata dal Consiglio dei ministri, disposizioni di carattere sostanziale:
• il disegno di legge di conversione del recentissimo decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. Nel parere su tale provvedimento, espresso nella seduta del 22 maggio 2012, il Comitato per la legislazione ha formulato una condizione finalizzata a sopprimere tale disposizione, in quanto “l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge” ( a tale motivazione, nel caso di specie, si aggiungevano due ulteriori motivazioni attinenti alla portata normativa della disposizione da sopprimere);
♦ il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell’agricoltura e della pesca (A. C. 4644 della XIV legislatura). Nel parere su tale provvedimento, espresso nella seduta del 4 febbraio 2004, il Comitato per la legislazione ha formulato una condizione identica a quella sopra riportata;
♦ il disegno di legge di conversione del decreto-legge
Nel caso di specie, la disposizione potrebbe essere traslata nell’ambito del decreto-legge.
Misure di non immediata applicazione
L’articolo 14, comma 1 contiene una disposizione i cui effetti finali sono destinati a dispiegarsi “entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” e, quindi, in un momento significativamente distanziato rispetto alla sua entrata in vigore. Per costante giurisprudenza del Comitato per la legislazione, la rispondenza di tale disposizione al requisito, previsto dall’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità” delle misure disposte dal decreto, va valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti.
Delegificazione spuria
L’articolo 1, comma 1 demanda ad un decreto del presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di variare la composizione del Comitato interministeriale istituito dal medesimo comma, affidando così ad una fonte di rango subordinato il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura.
Formulazione del testo
L’articolo 6 stabilisce – con formula invero generica – che il commissario straordinario è scelto “tra persone provenienti da settori economici”.
Preamboli esplicativi
Il provvedimento si connota per il ricorso ad una peculiare tecnica normativa – già utilizzata nei più recenti provvedimenti d’urgenza - consistente nell’introduzione, nell’ambito di taluni articoli, di una sorta di preambolo esplicativo, dove sono indicate le finalità perseguite, i principi ispiratori di una determinata disciplina, ovvero dove viene descritto il contesto nel quale vengono inserite le disposizioni che si intendono adottare. Tali preamboli, che appaiono privi di portata normativa, si rinvengono, a titolo esemplificativo: all’articolo 1, comma 1, all’articolo 2, comma 1 ed all’articolo 8, commi 1 e 2.
Coordinamento interno del testo
Andrebbe valutata l’opportunità di coordinare le disposizioni recate dall’articolo 1, comma 1-bis con quelle contenute nell’articolo 4, con specifico riguardo:
• alle differenze contenutistiche tra il programma per la riorganizzazione della spesa pubblica e la relazione semestrale sull’attività svolta. Andrebbe in particolare valutata l’opportunità di fare riferimento ai “singoli interventi adottati” non nel programma (che per sua natura concerne le attività in atto o future) ma nella relazione;
• alla data indicata per la presentazione del programma di attività (30 settembre 2012), che dovrebbe logicamente precedere la presentazione alle Camere della prima relazione semestrale sulle attività svolte (invece fissata al 31 luglio 2012).
L’articolo 5, comma 2,
laddove fa “salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma
Servizio Studi – Osservatorio sulla legislazione |
( |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: Cl158.doc