Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||||||
Titolo: | Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nei settori dei trasporti e delle microimprese - D.L. 57/2012 - A.C. 5194 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge | ||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 154 | ||||||||
Data: | 22/05/2012 | ||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
22 maggio 2012 |
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n. 154 |
Tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro
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Numero del disegno di legge di conversione |
5194 |
Numero del decreto-legge |
57/2012 |
Titolo del decreto-legge |
Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli: |
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testo originario |
2 |
testo approvato dal Senato |
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Date: |
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emanazione |
12 maggio 2012 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
14 maggio 2012 |
approvazione del Senato |
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assegnazione |
14 maggio 2012 |
scadenza |
13 luglio 2012 |
Commissioni competenti |
Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) |
Stato dell’iter |
All’esame delle Commissioni riunite in sede referente |
Il decreto-legge in esame e il relativo disegno di legge di conversione modificano il decreto legislativo n. 81 del 2008, che reca una organica disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, intervenendo su tre profili.
In primo luogo, per effetto del
combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del disegno di legge
di conversione e dell’articolo 1,
comma 1 del decreto-legge, si
dispone l’ulteriore differimento di dodici mesi (dal
In secondo luogo, l’articolo 1, comma 2, modificando
l’articolo 29, comma 5, del citato decreto legislativo n. 81/2008, proroga dal
30 giugno 2012al
In terzo luogo, l’articolo 1, comma 2, lettera a) del disegno di legge di conversione modifica l’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81/2008, sopprimendo l’inciso “e non oltre”, con riferimento al termine di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.81/2008 entro il quale devono essere individuate le “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” di cui occorre tenere conto per l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 in particolari settori.
Si tratta delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché, nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’ articolo 30 del D.P.R. 18/1967, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi.
Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura, cui è allegata la richiesta di esenzione dall’obbligo di redazione della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR)
La relazione illustrativa, conformemente a quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, dà sinteticamente conto degli effetti derivanti dal provvedimento.
Il disegno di legge non è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN).
Come segnalato nel paragrafo relativo al coordinamento con la legislazione vigente, l’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008 è stato novellato, con specifico riguardo al termine per l’adozione dei regolamenti di delegificazione ivi previsti, dai decreti-legge n. 207 del 2008, n. 194 del 2009 e n. 225 del 2010.
Contestualmente al decreto-legge,
il Consiglio dei ministri, nella riunione dell’11
maggio
Il provvedimento reca puntuali
modifiche agli articoli 3 e 29 del decreto legislativo n. 81 del
Dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione e dell’articolo 1, comma 1 del decreto-legge deriva:
• il differimento del termine per l’adozione dei regolamenti di delegificazione previsti dall’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008 finalizzati a consentire il coordinamento tra le disposizioni del citato decreto n. 81 e la legislazione relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, e per il settore delle navi da pesca, nonché l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto n. 81 con la disciplina in tema di trasporto ferroviario;
• il mantenimento in vigore delle disposizioni speciali vigenti nei settori richiamati non più soltanto fino alla scadenza del termine per l’adozione dei regolamenti di delegificazione bensì fino alla loro effettiva emanazione.
Come già accennato, contestualmente
al decreto-legge in esame il Consiglio dei ministri,
nella riunione dell’11 maggio
Sembrerebbe quindi che si demandi
opportunamente a decreti legislativi il compito di coordinare normative di
rango primario, attualmente affidato dall’articolo 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 81 del
Se, come sembrerebbe, l’obiettivo del disegno di legge delega è quello di demandare alla legislazione delegata il compito ora affidato a regolamenti di delegificazione, andrebbe valutata l’opportunità di verificare la necessità della proroga del termine per l’adozione dei regolamenti di delegificazione, per di più inserita nell’ambito del disegno di legge di conversione piuttosto che nel decreto-legge (cfr. infra).
L’articolo 1, comma 2, lettera a) del disegno di legge di conversione, che modifica l’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81/2008, sopprimendo l’inciso “e non oltre” (relativamente al termine entro il quale devono essere individuate le “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” di cui occorre tenere conto per l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n.81/2008 in particolari settori), non sembrerebbe avere portata innovativa, anche in considerazione del fatto che rimane immutato il termine ivi previsto, che risulta scaduto (36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2008).
L’articolo 1 del disegno di legge di conversione reca, accanto alla consueta formula di conversione ed alla clausola relativa all’entrata in vigore, una ulteriore disposizione, volta a novellare l’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Risultano solo due precedenti di disegni di legge di conversione contenenti, nella versione licenziata dal Consiglio dei ministri, disposizioni di carattere sostanziale:
♦ il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell’agricoltura e della pesca (A. C. 4644 della XIV legislatura). Nel parere su tale provvedimento, espresso nella seduta del 4 febbraio 2004, il Comitato per la legislazione ha formulato una condizione soppressiva di tale disposizione in quanto “l'inserimento in un disegno di legge di conversione di disposizioni di carattere sostanziale non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge”;
♦ il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, presentato alla Camera il 31 agosto 1993 (A.C. 3080 della XI legislatura) e recante varie disposizioni in materia fiscale, composto di 5 commi, l’ultimo dei quali – tra l’altro – recante una delega al Governo.
La relazione illustrativa, nel richiamare il disegno di legge delega contestualmente adottato dal Consiglio dei ministri e le novelle recate dall’articolo 1, comma 1 del decreto-legge, afferma che resta così “impregiudicata la possibilità, in sede di conversione del presente decreto-legge, di modificare il termine di quarantotto mesi, che scade il 15 maggio 2012, contenuto nel citato articolo 3, ai fini dell’emanazione dei prescritti regolamenti di delegificazione”.
Infine, come già segnalato, la modifica recata dall’articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione fa sistema con le novelle disposte dall’articolo 1, comma 1 del decreto-legge e si intreccia con il disegno di legge adottato dal Consiglio dei ministri contestualmente al decreto-legge in esame.
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File: Cl154.d.l.57.2012.sicurezza.trasporti.5194.2.doc