Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Commissioni bancarie - D.L. 29/2012 - A.C. 5178 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 5178/XVI   DL N. 29 DEL 24-MAR-12
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 152
Data: 09/05/2012
Descrittori:
BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO   DECRETO LEGGE 2012 0029
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

9 maggio 2012

 

n. 152

Commissioni bancarie

 

D.L. 29/2012 - A.C. n. 5178

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

5178

Numero del decreto-legge

29/2012

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché alla legge 31 luglio 1997, n. 249

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

2

testo approvato dal Senato

2

Date:

 

emanazione

24 marzo 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

24 marzo 2012

approvazione del Senato

2 maggio 2012

assegnazione

26 marzo 2012

scadenza

23 maggio 2012

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame è volto a completare la disciplina in materia di nullità delle clausole bancarie contenuta nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (cosiddetto «decreto liberalizzazioni»): in particolare, si limita la nullità delle clausole dei contratti bancari che prevedono commissioni a favore degli istituti di credito alle sole ipotesi di violazione dell'articolo 117-bis del testo unico in materia bancaria, con l'intento di evitare una penalizzazione delle banche italiane e le relative ricadute sul mercato. Inoltre, si introduce e disciplina il nuovo "Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese", con l'obiettivo di attivare interventi contro l'ingiustificata restrizione creditizia ai danni del sistema imprenditoriale, nel medesimo intento di promuovere l'accesso al credito, che connota l'articolo novellato.

 

Nel corso dell’esame al Senato sono state invece soppresse le disposizioni contenute all’articolo 1, comma 2, integrative del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a chiarire che gli effetti previdenziali derivanti dalla misura diretta a fissare un limite massimo per gli emolumenti retributivi nel pubblico impiego, operano, con riferimento alle anzianità contributive maturate successivamente all'entrata in vigore del DPCM che fissa il trattamento onnicomprensivo, con riguardo ai soggetti che alla data del 22 dicembre scorso abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, non siano titolari di altro trattamento pensionistico e percepiscano un trattamento imponibile superiore alla soglia prevista, purché continuino, fino al momento dell'accesso al pensionamento, a svolgere le funzioni che ricoprivano alla data citata del 22 dicembre.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il provvedimento in esame, nella formulazione originaria,  integra il disposto dei recenti decreti-legge n. 201 del 2011 (la modifica a tale decreto è stata soppressa dal Senato) e n. 1 del 2012. In particolare, esso viene pubblicato in “Gazzetta” lo stesso giorno in cui è pubblicata la legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, al fine di rendere tempestivamente efficaci (senza intervalli temporali) le integrazioni apportate a quest’ultimo, nel testo risultante dalla legge di conversione.

Come immediato precedente di decreto-legge correttivo, emanato contestualmente alla legge di conversione del decreto oggetto di correzione, si segnala il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.

Nel parere su tale provvedimento, espresso nella seduta del 24 settembre 2009, il Comitato per la legislazione, richiamando l’ulteriore precedente del decreto-legge n. 207 del 2008, ha segnalato nelle premesse che tale evenienza “configura un uso anomalo della decretazione d’urgenza, suscettibile di determinare evidenti effetti negativi in rapporto alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, oltre che sul piano della qualità del processo legislativo e del razionale svolgimento delle procedure parlamentari; ciò anche quando, come nel caso di specie, non sembrano conseguire incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo”.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Con riguardo all’articolo 1, comma 2-bis, si segnala che analogo intervento di modifica all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di composizione degli organi dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è previsto dalla proposta di legge S. 3228, d’iniziativa del senatore Zanda, che sostituisce integralmente il comma 3 del citato articolo 1.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento – che si compone di un unico articolo – presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo, in quanto volto ad introdurre limitate integrazioni alle disposizioni recate dal decreto-legge n. 1 del 2012 nonché modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e alla legge n. 249 del 1997 (recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) strettamente connesse – rispettivamente – con il citato decreto-legge n. 1 del 2012 e con l’articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

All’articolo 1, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, introdotti dal Senato, riguardano le commissioni bancarie sui contratti di apertura di credito. Mentre i commi 1-bis e 1-quater sono formulati in termini di novella all’articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1993), il comma 1-ter ne integra la disciplina in maniera non testuale, facendo riferimento alla nuova categoria delle “famiglie consumatrici”, di cui non viene fornita una definizione (sia il decreto legislativo n. 385 del 1993, sia il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 fanno riferimento al “consumatore”).

L’articolo 1, comma 2-bis, introdotto dal Senato, novella l’articolo 1, comma 3 della legge n. 249 del 1997, sulla composizione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, “In ragione della necessità di coordinamento legislativo e di adeguamento tempestivo alle disposizioni dell’articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214”.

In effetti, l’intervento normativo si rende necessario per completare le previsioni del citato articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale si limita a disporre in maniera non testuale la riduzione del numero dei componenti del consiglio dell’Autorità (da 8 a 4, escluso il presidente) e delle due commissioni in cui essa si articola (da 4 a 2, escluso il presidente), lasciando immutato il sistema di elezione dei componenti (articolo 1, comma 3, quarto e quinto periodo della legge n. 249 del 1997: “Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l’altro per la commissione per i servizi e i prodotti”).

La novella alla legge n. 249 del 1997 opportunamente introdotta dal comma in esame riduce il numero dei componenti, intervenendo contestualmente sul loro sistema di elezione (Senato e Camera eleggono ora due componenti ciascuno e ciascun parlamentare può indicare un solo nominativo per il consiglio dell’Autorità); la novella  viene però a coesistere con la modifica non testuale apportata dall’articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011. 

Andrebbe valutata l’opportunità di integrare la novella con due ulteriori modifiche: sostituendo ilriferimento ai commissari con quello ai componenti del consiglio (quarto periodo del comma 3) e  disciplinandol’assegnazione dei componenti il consiglio alle commissioni in cui esso si articola, dal momento che le due Camere non eleggono più separatamente i componenti di tali commissioni (si tratta di un profilo trattato nella citata proposta di legge S. 3228, che individua la seguente soluzione: “Su proposta del presidente dell’Autorità, nella sua prima seduta, il consiglio delibera l’assegnazione di due componenti per la commissione per le infrastrutture e le reti e di due componenti per la commissione per i servizi e prodotti”).

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Come già accennato nel paragrafo relativo al coordinamento con la legislazione vigente, l’articolo 1, comma 1-ter esenta dal pagamento della commissione bancaria di scoperto le “famiglie consumatrici titolari di conto corrente”. Andrebbe valutata l’opportunità di precisare l’ambito di applicazione dell’esenzione, dal momento che l’espressione “famiglie consumatrici”  è un neologismo e che non  risulta l’esistenza di conti correnti aventi carattere familiare.

 

All’articolo 1, comma 1, lettera b), che introduce nell’ambito dell’articolo 27-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 5 commi aggiuntivi all’1, il capoverso 1-bis stabilisce che alle riunioni dell’Osservatorio sull’erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela partecipano, tra gli altri, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali; le associazioni e gli organismi richiamati nella disposizione non appaiono agevolmente individuabili.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Osservatorio sulla legislazione

( 066760-9265 – *st_legislazione@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Cl152.doc