Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento D.L. 16/2012 - A.C. n. 5109 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-loegge
Riferimenti:
AC N. 5109/XVI   DL N. 16 DEL 02-MAR-12
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 150
Data: 11/04/2012
Descrittori:
ACCERTAMENTI FISCALI E REDDITO IMPONIBILE   DECRETO LEGGE 2012 0016
ORGANIZZAZIONE FISCALE   SISTEMA TRIBUTARIO
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

12 aprile 2012

 

n. 150

Semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento
delle procedure di accertamento

D.L. 16/2012 - A.C. n. 5109

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

5109

Numero del decreto-legge

16/2012

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

Iter al Senato

Sì (A. S. 3184)

Numero di articoli:

 

testo originario

14

testo approvato dal Senato

17

Date:

 

emanazione

2 marzo 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

2 marzo 2012

approvazione del Senato

4 aprile 2012

assegnazione

4 aprile 2012

scadenza

1° maggio 2012

Commissione competente

VI Commissione (Finanze)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge si compone di due titoli: il titolo I (articoli 1-4) concerne le semplificazioni tributarie; il titolo II (articoli 5-14) riguarda l’efficientamento (capo I, articoli 5-7) e il potenziamento dell’azione dell’amministrazione tributaria (capo II, articoli 8-14).

 

Nell’ambito delle principali novità introdotte con riferimento alla riscossione, viene innanzitutto modificato (articolo 1) il sistema di rateazione, prevedendosi la possibilità di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione; inoltre, ai contribuenti ammessi alla rateizzazione viene estesa la possibilità di partecipare alle gare per l’affidamento di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi.

In tema di comunicazioni e adempimenti formali vengono introdotte norme di salvaguardia per i contribuenti che abbiano tardivamente effettuato gli adempimenti e le comunicazioni richiesti dalla legge per accedere ad agevolazioni o a regimi fiscali speciali.

L’articolo 2, al fine di superare le difficoltà operative segnalate dagli operatori economici, semplifica gli adempimenti previsti a carico dei soggetti passivi IVA in relazione alla comunicazione delle operazioni rilevanti, soggette all’obbligo di fatturazione, di importo superiore ai 3.000 euro (cosiddetto “spesometro”). Per ridurre gli adempimenti delle imprese, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici siti in Paesi inclusi nella cosiddetta black list viene limitato ai soli casi in cui esse siano di importo superiore a 500 euro.

Il comma 13-bis, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, estende al settore agricolo una specifica deroga, già prevista per il settore turistico e per i pubblici esercizi, agli obblighi di comunicazione a carico del datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro.

Riguardo alle facilitazioni per imprese e contribuenti (articolo 3), si prevede che per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati da stranieri non trovano applicazione le norme sulla tracciabilità dei pagamenti. E’ inoltre differito al 1° giugno 2012 (secondo la modifica introdotta al Senato) l’obbligo di pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali. Sono quindi modificati i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego e si interviene specificamente nella materia dell’espropriazione immobiliare, fissando la soglia di ventimila euro quale unico limite al di sotto del quale non è possibile avviare tale procedura. Per ragioni di economicità dell’azione amministrativa, è aumentato a 30 euro il limite minimo al di sotto del quale non si effettua riscossione dei crediti tributari.

Il comma 15,abrogando il comma 35-octies dell’articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011, elimina la previsione di un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso istituti bancari, altri agenti di attività finanziarie e agenzie di "money transfer".

Il comma 16-bis, introdotto al Senato, istituisce un Fondo per le regioni di confine dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2012, per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche di quelle zone.

I commi 16-ter e 16-quater, introdotti al Senato, modificano il regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di borse di studio, al fine di sottoporle a IRPEF solo per l’ammontare eccedente 11.500 euro.

L’articolo 3-bis, introdotto al Senato, dispone l’applicazione di una aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento.

L’articolo 3-ter, anch’esso introdotto al Senato, stabilisce che gli adempimenti fiscali e i versamenti unitari delle imposte, tra cui quelli relativi all’IVA, che hanno la scadenza calendarizzata in uno dei primi 20 giorni del mese di agosto, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

In tema di fiscalità locale (articolo 4), si prevede: l’applicazione delle variazioni delle aliquote d’imposta RCA anche alle province appartenenti alle autonomie speciali; l’abrogazione della sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali; l’erogazione per l’anno 2012 agli enti locali dei trasferimenti erariali ancora dovuti; la modifica alla disciplina sull’acconto sulle risorse dovute ai Comuni; la soppressione, nelle Regioni a statuto speciale, dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica.

Durante l’esame del provvedimento alSenato, sono state introdotte all’articolo 4 numerose modifiche e integrazioni alla disciplina dell’IMU – imposta municipale propria, la cui applicazione sperimentale è stata prevista, per gli anni 2012-2014, dall’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

L’articolo 4, comma 5-quinquies, introdotto al Senato, esclude le banche di credito cooperativo dalla tassazione  del 10 per cento dell'utile netto annuale destinato a riserva minima obbligatoria per il 2012 introdotta dal decreto-legge n. 138 del 2011.

L’articolo 4, comma 12-bis, introdotto al Senato, modifica le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno. La modifica riguarda la sanzione consistente nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, nel senso di eliminare la previsione di un limite massimo alla riduzione delle risorse del Fondo, fissato dalla normativa vigente in un importo comunque non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo.

L’articolo 4-bis, introdotto al Senato, con riferimento alla disciplina fiscale del leasing, vincola la possibilità di dedurre i canoni di leasing, da parte dei lavoratori autonomi e dei soggetti IRES, non più ad una durata minima contrattuale, ma al periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali.

Ulteriori disposizioni riguardano gli studi di settore, il sistema informativo della fiscalità, nonché le modalità di incasso dell’aggio spettante a Equitalia Giustizia (articoli 5 e 8).

In tema di attività e certificazioni in materia catastale (articolo 6), sono chiariti i compiti istituzionali dell’Agenzia del territorio. Si stabilisce che ai fini del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), in mancanza degli elementi necessari per determinare la superficie catastale, l’Agenzia del Territorio definisca una superficie convenzionale.

L’articolo 7 prevede, a migliore garanzia della legittimità dell’azione amministrativa, l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato sugli schemi di atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, nonché sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari.

Quanto alle misure di contrasto all’evasione (articolo 8), le norme introdotte circoscrivono le ipotesi di indeducibilità dei costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo.

Nel corso dell'esame al Senato, è stata riformulata la norma relativa ai poteri di accertamento dell'Agenzia dell'entrate la quale - in luogo della possibilità di elaborare liste selettive di contribuenti segnalati per violazioni dell'obbligo di emissione di scontrini, ricevute ovvero documenti certificativi dei corrispettivi - deve tenere conto, tra l'altro, di segnalazioni non anonime di violazioni tributarie in sede di pianificazione degli accertamenti fiscali.

Viene ottimizzato il procedimento relativo alla chiusura delle partire IVA inattive mentre, in tema di accertamenti esecutivi, si introducono specifici obblighi informativi a carico dell’agente della riscossione nei confronti dei contribuenti. Sono poi previste disposizioni in materia di bollo (cui vengono assoggettati anche i cosiddetti “conti deposito”, bancari e postali), di valori scudati (con la proroga al 16 maggio del termine di versamento, a carico degli intermediari finanziari, riferito alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre 2011) e attività finanziarie e immobiliari detenute all’estero. Al fine di contrastare gli abusi nell’utilizzo dei crediti IVA in compensazione, l’obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione/istanza da cui emerga il credito IVA da compensare viene esteso ai crediti di importo compreso tra 5.000,01 e 10.000 euro annui. Per contrastare le forme di evasione che coinvolgono gli enti non commerciali, si consente di effettuare accessi, ispezioni e verifiche fiscali anche presso le sedi di questi ultimi. Viene soppressa l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).Per effetto delle modifiche introdotte al Senato, nelle more delle necessarie modificazioni al D.P.R. 144/2011, Regolamento di riorganizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni esercitate dalla soppressa Agenzia vengono trasferite alla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali dello stesso Ministero.

Il comma 24 autorizza la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti dell'Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dell’ Agenzia del territorio, attraverso l’espletamento di procedure concorsuali da completarsi entro il 31 dicembre 2013, salva la facoltà di affidamento a tempo determinato ai propri funzionari delle medesime posizioni; Il comma 24-bis, introdotto al Senato, autorizza la Guardia di finanza ad effettuare nel triennio 2013-2015 un piano straordinario di assunzioni di ispettori, nei limiti di organico e di spesa attualmente stabiliti, potendo utilizzare il cinquanta per cento delle vacanze in organico nel ruolo di appuntati e finanzieri.

Ai fini del potenziamento dell’accertamento in materia doganale (articolo 9), gli Uffici doganali possono chiedere agli intermediari finanziari e creditizi dati ed informazioni utili in relazione ai controlli, effettuati a posteriori, sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo. I commi da 3-bis a 3-sexies, introdotti al Senato, recano disposizioni volte ad accelerare la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea. In particolare, gli atti di accertamento doganale emanati a tale scopo diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla loro notifica; le procedure di espropriazione forzata sono affidate agli agenti della riscossione. Si consente altresì l’accesso al beneficio della rateizzazione del quantum dovuto.

In materia di giochi (articolo 10), si autorizza l’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato a costituire un fondo di 100 mila euro per le operazioni di gioco a fini di controllo. Sotto altro profilo, si prevedono interventi volti a razionalizzare e rilanciare il settore dell’ippica.

Per quanto attiene alle sanzioni amministrative (articolo 11), è rafforzata la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni in materia di accise e sono inasprite le sanzioni catastali e quelle relative al trasferimento di denaro all’estero.

In relazione al contenzioso in materia tributaria e riscossione (articolo 12), viene modificata la disciplina della controversia doganale e si prevede l’aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza. I commi 3-bis e 3-ter, introdotti al Senato,escludono dal Fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa le spese per la giustizia tributaria e ne definiscono le finalità di ripartizione. Il comma 4-bis, introdotto al Senato,istituisce il ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale. I commi da 8 a 11-ter, modificati e integrati al Senato, recano disposizioni riguardanti l'acquisto da parte della regione Campania del termovalorizzatore di Acerra provvedendo, tra l’altro, a quantificare le risorse da trasferire alla Regione, ad autorizzarne l’utilizzo e a disciplinarne ulteriori aspetti (trattamento a fini fiscali, assoggettamento ad esecuzione forzata, esclusione dal patto di stabilità), nonché a consentire il mantenimento del presidio militare dell’impianto. I commi 11-quater e 11-quinquies concernono la certificazione dei crediti dovuti per somministrazioni, forniture e appalti delle Regioni e degli enti locali ; il comma 11-sexies disciplina il pagamento dei debiti commerciali da parte dei Ministeri.

L’articolo 13 reca la norma di copertura finanziaria.

L’articolo 14 dispone l’immediata entrata in vigore del provvedimento, il giorno stesso della pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.

 

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative”.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Nell’ambito delle politiche di rigore fiscale e risanamento della finanza pubblica condivise anche a livello europeo, nel corso degli ultimi mesi sono stati approvati numerosi decreti-legge (70, 98, 138 e 201 del 2011; 5 del 2012) contenenti disposizioni volte a migliorare la qualità e l’efficacia del prelievo fiscale, in particolare con l’obiettivo di rendere più efficienti le procedure di accertamento e riscossione dei tributi mirando non solo alla semplificazione degli adempimenti del contribuente, ma soprattutto alla lotta all'evasione e all’elusione fiscale.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Come esplicitato nel preambolo, il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di semplificazioni tributarie (titolo I), di efficientamento (titolo II, capo I) e potenziamento (titolo II, capo II) dell’azione dell’amministrazione tributaria. Non appaiono in alcun modo riconducibili a tale contenuto ed al contenuto dell’articolo 12, come definito dalla rubrica (“Contenzioso in materia tributaria e riscossione”) le disposizioni recate dai commi da 8 a 11-ter dell’articolo 12, che riguardano l’acquisto del termovalorizzatore di Acerra da parte della regione Campania, intervenendo su una  materia oggetto di una notevole stratificazione normativa negli ultimi anni (commi da 8 a 11-ter). In particolare, il comma 8 riproduce in maniera pressoché identica il contenuto del comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2012, soppresso dalla legge di conversione n. 28 del 2012.

Appaiono inoltre non immediatamente riconducibili al contenuto del provvedimento le seguenti disposizioni dell’articolo 12, riguardanti:

 • la certificazione dei crediti dovuti per somministrazioni, forniture e appalti delle Regioni e degli enti locali (commi 11-quatere 11-quinquies);

•  il pagamento dei debiti commerciali da parte dei Ministeri (comma 11-sexies).

Infine, il comma 4-quinquies (banche di credito cooperativo) non appare riconducibile al contenuto dell’articolo 4 (“Fiscalità locale”).

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

 

Incidenza su fonti subprimarie

Talune disposizioni novellano atti normativi di rango subprimario. In particolare:

• l’articolo 2, comma 5 modifica il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;

• l’articolo 2, comma 12 modifica il decreto del Ministro delle finanze in data 27 marzo 2001, n. 153;

• l’articolo 3, comma 10 incide indirettamente su una materia (individuazione degli importi sotto i quali non si procede al’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi erariali) che è stata delegificata dall’articolo 16, comma 2 della legge n. 146 del 1998, in attuazione della quale è stato emanato il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 1999 (che fissa tali importi alla data del 31 dicembre 1997);

• l’articolo 4, comma 3 modifica il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze in data 22 novembre 2005, peraltro già modificato dal comma 251 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla lettera b) del comma 23 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

• l’articolo 10, comma 2, lettera a) novella il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998;

• l’articolo 10, comma 9 novella in più punti il decreto del direttore generale dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 12 ottobre 2011.

 

Modifiche del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

Il provvedimento in esame interviene su numerose disposizioni approvate nel corso del 2011. In particolare, interviene in più punti (non sempre in maniera testuale) ad integrazione e modifica del recentissimo decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ovvero di disposizioni novellate da quest’ultimo, ai seguenti articoli: 1, comma 2, lettera a) (che novella l’articolo 19, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 10, comma 13-bis del decreto-legge n. 201 del 2011); 3, commi 3, 5 e 14; 4, commi 5, 5-sexies, 11 e 12; 5, comma 1; 6, comma 2; 8, commi 13 e 16.

 

Modifica di altre norme di recente approvazione

L’articolo 12, comma 11-sexies, introdotto dal Senato, modifica l’articolo 35 del recentissimo decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

La legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) è modificata in più punti dai seguenti articoli: 8, comma 11; 12, commi 4-bis e 11.

 

Modifiche non testuali e disposizioni avulse da un idoneo tessuto normativo

Il provvedimento contiene numerose modifiche testuali; altre disposizioni si caratterizzano invece per un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, per costante giurisprudenza del Comitato per la legislazione, “mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente”. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti disposizioni:

♦ all’articolo 1:

• il comma 3 modifica in maniera non testuale la disciplina dei piani di rateazione a rata costante (decreto legislativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973);

• il comma 4 integra in maniera non testuale la disciplina in materia di riscossione dei crediti da parte degli enti pubblici statali;

• all’articolo 2, i commi 1, 2 e 9 intervengono – rispettivamente –  in materia di comunicazioni in materia tributaria, di accesso al riparto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e di tenuta dei registri senza coordinarsi con la normativa vigente;

♦ all’articolo 3:

il comma 1 integra in maniera non testuale la disciplina sul trasferimento di denaro contante per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al turismo;

• il comma 3 differisce (rectius: proroga) in maniera non testuale la decorrenza dell’efficacia della disposizione di cui all’articolo 2, comma 4-ter del decreto-legge n. 138 del 2011, introdotto dall’articolo 12, comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, limitatamente alle erogazioni di stipendi e pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche;

• i commi 10 e 11 recano disposizioni in materia di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, senza inserirle nell’idoneo contesto normativo;

• il comma 16-quater, sulla tassazione delle borse di studio;

♦ all’articolo 4:

• il comma 1 estende in maniera non testuale l’ambito di applicazione dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011, sull’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;

• il comma 5-quinquies differisce in maniera non testuale, limitatamente alle banche di credito cooperativo, l’applicazione delle nuove aliquote disposte dall’articolo 2, commi 36-bis e 36-ter del decreto-legge n. 138 del 2011, che novellano – rispettivamente - la legge n. 411 del 2004 e il decreto-legge n. 63 del 2002;

• il comma 5-sexies modifica in maniera non testuale l’articolo 13, comma 17 del decreto-legge n. 201 del 2011;

• i commi 6, 7 e 8 recano disposizioni  in materia di trasferimenti erariali, senza inserirle nell’idoneo contesto normativo;

• il comma 11 modifica in maniera non testuale l’entità del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome previsto dall’articolo 28, comma 3 del decreto-legge n. 201 del 2011;

♦ all’articolo 5, i commi 4, 5 e 6 intervengono in maniera non testuale sul Sistema informativo della fiscalità;

♦ all’articolo 6, i commi 3 e 4, in materia di dichiarazioni relative all’uso del suolo e relative sanzioni, integrano in maniera non testuale l’articolo 2, comma 33 del decreto-legge n. 262 del 2006;

♦ l’articolo 7 integra in maniera non testuale il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (regio decreto n. 1054 del 1924) circa le funzioni consultive di tale organo;

♦ all’articolo 8, i commi 2 (formazione del reddito oggetto di rettifica ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi), 6 (segnalazioni della Guardia di finanza all’Agenzia delle entrate) e 8 (pianificazione degli accertamenti da parte delle Agenzie fiscali e della Guardia di finanza) non sono coordinate con le disposizioni vigenti in tali settori;

♦ l’articolo 11, comma 7, in materia di aggiornamento catastale;

♦ all’articolo 12:

• il comma 5 modifica in maniera non testuale l’ambito di applicazione dell’articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002);

• il comma 6 integra la disciplina in materia di crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio senza incidere sulla legge n. 410 del 1999.

 

Reviviscenza

L’articolo 4, comma 5, lettera i) novella l’articolo 13, comma 14, lettera a) del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di sottrarre all’abrogazione (disposta con decorrenza 1° gennaio 2012) l’articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 93 del 2008, disponendo che tale ultima disposizione “continua ad applicarsi” (in realtà riprende ad applicarsi) “per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano”. Si rammenta in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 15, lettera d) 9 recita: “Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento”.

 

Disposizioni volte a sanare situazioni pregresse

Talune disposizioni hanno la finalità di sanare situazioni pregresse, dispiegando efficacia retroattiva. A titolo esemplificativo, si segnalano:

• all’articolo 1, il comma 6, che fa salvi i comportamenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza con la previsione contenuta nel comma 5”;

• all’articolo 4, i commi 2 e 4, in materia di fiscalità regionale e locale. In particolare: il comma 2, ultimo periodo fa salve “le deliberazioni [delle Province autonome] emanate prima dell’approvazione del presente decreto” in materia di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori; il comma 4 fa salvi “i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all’anno d’imposta 2012, emanate prima dell’approvazione del presente decreto”. Peraltro, la formula utilizzata per indicare la decorrenza appare suscettibile di generare qualche incertezza, anche perché dalla approvazione del decreto in Consiglio dei ministri (24 febbraio) fino alla sua entrata in vigore (2 marzo) sono trascorsi diversi giorni;

• l’articolo 8, comma 17, che, in presenza dello spostamento del termine per il versamento dell’imposta annuale relativa alle attività oggetto di “scudo” fiscale cui sono tenuti gli intermediari finanziari, disposto dal comma 16, lettera c) (dal 16 febbraio al 16 maggio) stabilisce che “fino alla data di entrata in vigore del presente decreto [cioè nel periodo intercorrente tra il 16 febbraio ed il 2 marzo] non si configurano violazioni in materia di versamenti”. Si segnala in proposito che lo spostamento di tale termine era stato anticipato – con un metodo usato abitualmente soprattutto dall’amministrazione finanziaria – con un comunicato stampa in data 15 febbraio 2012 con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha annunciato che tale termine sarebbe stato differito “con il primo provvedimento legislativo utile. Con lo stesso provvedimento sarà disposto che i versamenti non effettuati fino alla data di entrata in vigore della disposizione di proroga non configureranno violazione in materia di versamenti”. In questo modo il comunicato stampa assurge quasi a fonte del diritto o per lo meno ne anticipa gli effetti.

 

Altre disposizioni con efficacia retroattiva

Altre disposizioni hanno effetto in data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del decreto-legge ovvero fanno riferimento a termini già scaduti. A titolo esemplificativo, si segnalano gli articoli: 2, comma 6 (dal 1° gennaio 2012); 3, comma 4-bis, che introduce, nell’ambito dell’articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, il comma 4-quater, che a sua volta si riferisce – in merito all’apertura obbligatoria dei conti correnti da parte dei soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi ed altri emolumenti –  al termine di cui al comma 4-ter, scaduto il 7 marzo e quindi antecedente alla data di entrata in vigore della disposizione, introdotta dalla legge di conversione; 3, comma 9 (in base al quale la novella al testo unico delle imposte sui redditi introdotta dal comma 8 trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011); 3-bis, comma 2, introdotto dal Senato (dal 1° gennaio 2012); 5, comma 7, capoverso 2; 6, comma 4, il quale dispone che le sanzioni previste dall’articolo 33, ultimo periodo, del decreto-legge n. 262 del 2007 operano a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento previsto dal comma 3; 8, comma 15, il quale stabilisce che le novelle recate dai commi 13 e 14 del medesimo articolo “si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012”; 10, comma 4, il quale modifica la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli con efficacia retroattiva, a decorrere dal 1° febbraio 2012.

 

Abrogazioni

L’articolo 8, comma 23 sopprime l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale [rectius: Agenzia per il terzo settore] senza provvedere all’abrogazione della fonte istitutiva e degli atti successivamente intervenuti (in particolare, si tratta dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2000, 21 marzo 2001, n. 329 e 26 gennaio 2011, n. 51).

L’articolo 12, comma 1, lettera a) abroga il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990, il quale recita: “Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza è ammesso ricorso entro trenta giorni al direttore compartimentale, che provvede in via definitiva”. Andrebbe valutata l’opportunità di intervenire anche sull’articolo 22 del medesimo decreto, il quale stabilisce che: “Divenuti definitivi l'accertamento o la rettifica ed avverso il rigetto, tacito o espresso, del ricorso al direttore compartimentale di cui al comma 6 dell'art. 11 possono essere esperimentati, entro il termine perentorio di sessanta giorni, i rimedi giurisdizionali in sede civile ed amministrativa previsti dalle norme vigenti”.

 

Norme di interpretazione autentica

L’articolo 8, comma 25-bis e l’articolo 10, comma 9-quater contengono disposizioni formulate in termini di interpretazione autentica. Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive che l’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione deve risultare nella rubrica dell’articolo. “Deve risultare comunque chiaro – continua la circolare – se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo” (nel caso dell’articolo 10, comma 9-quater verrebbero escluse dall’applicazione della norma le concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 40 del 2010 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, che, peraltro, non ha modificato la disposizione ora interpretata autenticamente).

 

Disposizioni di deroga generica e implicita

Il provvedimento reca disposizioni di deroga formulate sia con specifico riguardo a singole disposizioni sia con riferimenti normativi più generici. Tra queste ultime si segnalano le seguenti:

• l’articolo 3, comma 4-quinquies, che “deroga alle vigenti disposizioni di legge” in materia di delegati alla riscossione;

• l’articolo 3, comma 16-quater, che deroga alle specifiche disposizioni che prevedono l’esenzione o l’esclusione dalla tassazione delle borse di studio;

• l’articolo 8, comma 16, lettera f), nell’inserire, nell’ambito dell’articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011 il comma 15-bis, dispone “in deroga agli ordinari criteri previsti dal testo unico delle imposte sui redditi”;

• l’articolo 9, comma 3-bis deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo.

 

Altre disposizioni derogano implicitamente alla normativa vigente. Si segnalano, a titolo esemplificativo, gli articoli: 2, comma 13-bis; 3, comma 1; 8, comma 2;

 

Regole e deroghe

Il provvedimento in esame si caratterizza per una particolare configurazione (già presente in altri atti di recente emanazione), consistente nel far seguire a numerose previsioni di carattere generale disposizioni che hanno carattere derogatorio ovvero condizionante rispetto a tali previsioni. A titolo esemplificativo:

• all’articolo 1, comma 4, il primo periodo reca una previsione di carattere generale in ordine alla riscossione dei crediti da parte degli enti pubblici statali cui fa seguito un secondo periodo in  base al quale tale disposizione “non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali”;

♦ all’articolo 3:

• il comma 1 integra (peraltro in maniera non testuale) la disciplina sul trasferimento di denaro contante per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al turismo; il comma 2 stabilisce le condizioni necessarie perché tale disposizione possa trovare applicazione;

• il comma 3 proroga in maniera non testuale la decorrenza dell’efficacia della disposizione di cui all’articolo 2, comma 4-ter del decreto-legge n. 138 del 2011, introdotto dall’articolo 12, comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, limitatamente alle erogazioni di stipendi e pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche; il comma 4 riduce l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione.

La stessa tecnica è riscontrabile, per esempio, sempre nell’ambito dell’articolo 3, al comma 5, lettera b), capoverso Art. 72-ter (commi 1 e 2) ed ai commi 10 e 11, nonché agli articoli 4, comma 5, lettera f), 5, comma 5 e 11, comma 4 (capoversi Art. 303-1 e 2).

 

Disposizioni ricognitive o di incerta portata normativa

Nel provvedimento sono presenti talune disposizioni meramente ricognitive o di cui andrebbe chiarita la portata normativa. A titolo esemplificativo si segnalano:

• le disposizioni che richiamano la normativa vigente in genere con l’espressione “fermo restando” ovvero “nel rispetto” o ancora “fatto salvo”. Per esempio: articolo 1, comma 6; articolo 2, comma 11; articolo 4, comma 5, lettera a) e comma 12-ter; articolo 5, comma 5; articolo 6, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis; articolo 8, commi 10 e 24; articolo 10, comma 7;

• l’articolo 2, comma 9, lettera a), che, nel richiamare – in ordine alla possibilità di trasmissione esclusivamente telematica dei dati relativi alla contabilità – gli operatori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 262 del 2006 sembrerebbe avere natura puramente ricognitiva, visto anche che con riguardo a tali operatori (qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche) è già intervenuta la determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane in data 26 settembre 2007;

• l’articolo 3, comma 6, che si limita ad esplicitare che la disposizione di cui al comma 1-bis dell’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (introdotto dal comma 5, lettera d) ) si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto;

• l’articolo 4, comma 5-octies, che si limita ad esplicitare che le novelle introdotte dal comma 5-septies si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011”;

• l’articolo 4-bis, comma 2, che si limita ad esplicitare che le novelle introdotte dal comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;

• l’articolo 10, comma 9, che recita:  “Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011”: si tratta di una norma meramente ricognitiva, in quanto il citato decreto in data 12 ottobre 2011 è stato emanato proprio in attuazione dell’articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011 al fine di individuare “gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori entrate previste dalla norma”;

• l’articolo 12, comma 7 fa “salvi gli effetti  derivanti dall’applicazione di sentenze passate in giudicato, ai sensi dell’articolo 324 del codice di procedura civile”.

 

Richiami normativi generici

L’articolo 4, comma 5, lettera h), capoverso 12-ter, in materia di IMU, mantiene ferme “le disposizioni dell’articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili”.

L’articolo 10, comma 1 demanda ad un regolamento interministeriale di natura regolamentare la definizione delle modalità in base alle quali il personale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Polizia, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza può effettuare operazioni di gioco a fini di controllo, “nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto compatibili”.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Limiti di contenuto

Come già accennato nel paragrafo relativo alla specificità ed omogeneità delle disposizioni, l’articolo 12, comma 8 riproduce in maniera pressoché identica il contenuto del comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2012, soppresso dalla legge di conversione n. 28 del 2012. Si rammenta in proposito che l’articolo 15, comma 2, lettera c) della legge n. 400 del 1988 dispone che il Governo non può, mediante decreto-legge, “rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere”.

 

Immediata entrata in vigore

L’articolo 14 dispone – come di consueto i decreti-legge –  l’entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della data di pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”. Quest’ultima però viene pubblicata in formato telematico non prima delle ore serali della data di pubblicazione e, in formato cartaceo, il giorno successivo, con l’effetto di rendere inconoscibili  - se non indirettamente, attraverso notizie di stampa -  norme già applicabili.

 

Misure di non immediata applicazione

Il provvedimento in esame contiene talune disposizioni di carattere ordinamentale e la previsione di diversi adempimenti. In tali casi, gli effetti finali sono destinati a prodursi in un momento talora significativamente distanziato rispetto all’entrata in vigore del decreto. Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli: 3, comma 10 (1° luglio 2012); 4, commi 3 (a decorrere dal 1° gennaio 2013) e 5-sexies (a decorrere dall’anno 2013); 10, comma 9, lettera c) (a decorrere dal 1° settembre 2012).

In questi casi, la rispondenza al requisito, previsto dall’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità” delle misure disposte dal decreto stesso, va valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti.

 

Adempimenti

Il decreto-legge in esame prevede l’adozione di numerosi adempimenti, attribuendo sia al Governo ed ai singoli Ministri sia ad altri soggetti (in particolare ai direttori delle Agenzie finanziarie) il compito di dare attuazione a diverse disposizioni. 

 

Autorizzazioni alla delegificazione

L’articolo 8, comma 23 demanda a regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988 l’adeguamento dell’assetto organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali conseguente alla soppressione dell’Agenzia per il terzo settore.

L’articolo 10, comma 3 autorizza il Governo ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 volti a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, indicando le finalità delle modifiche. La disposizione, nella parte in cui prevede il “previo parere delle competenti Commissioni parlamentari”, ribadisce quanto già disposto in via generale dall’articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 69 del 2009.

 

Delegificazione spuria

L’articolo 4, comma 5 introduce, nell’ambito dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2012:

• con la lettera d), alcuni periodi aggiuntivi al comma 8, il quale attribuisce ad un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, la possibilità di modificare le aliquote, le relative variazioni e la detrazione stabilite dal medesimo articolo 13 con riguardo all’imposta municipale propria (IMU) sui fabbricati rurali e sui terreni. Si segnala, peraltro, che le norme vigenti non prevedono un’apposita aliquota IMU applicabile ai terreni, che sono sottoposti ad imposta secondo le aliquote ordinarie: si affida così ad un provvedimento di rango subprimario la possibilità di determinare un’aliquota differenziata per i terreni (oltre alla modifica di quelle attualmente previste a regime per i fabbricati rurali).

• con la lettera h), il comma 12-bis, il quale demanda ad un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, la possibilità di modificare le aliquote, le relative variazioni e la detrazione dell’IMU.

Andrebbe valutata l’opportunità di verificare la coerenza di tali previsioni con il sistema delle fonti, anche alla luce della riserva di legge posta dall’articolo 23 della Costituzione. Andrebbe inoltre valutata la congruità del termine previsto per l’emanazione dei due decreti (10 dicembre 2012) rispetto alla scadenza relativa al pagamento della seconda rata dell’IMU (16 dicembre 2012).

 

L’articolo 10, comma 4, secondo periodo attribuisce ad un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la possibilità di modificare l’importo della posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli fissata dal primo periodo del medesimo comma.

 

Decreti di natura non regolamentare

L’articolo 4, comma 5-bis e l’articolo 12, comma 11-quinquies prevedono l’adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare.

Con riguardo a tali previsioni, si segnala che il Comitato per la legislazione ha più volte rammentato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha definito un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (articolo 3 del decreto-legge n. 279/2004) “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”.

 

Altri adempimenti

Talune disposizioni attribuiscono ai Direttori delle Agenzie fiscali il compito di dare attuazione alle loro previsioni. Andrebbe valutata l’opportunità di verificare se la previsione di provvedimenti dei Direttori di tale agenzie di natura sostanzialmente regolamentare appaia coerente con il sistema delle fonti o se non sia piuttosto preferibile demandare i compiti attuativi a fonti regolamentari. A titolo esemplificativo, si segnalano, in particolare:

• l’articolo 2, comma 10 (che demanda a  provvedimenti dell’Agenzia delle dogane il compito, tra l’altro, di dettare “regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità trasmessi telematicamente);

• l’articolo 2, comma 12 (che demanda ad una determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane il compito di definire l’assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione);

• l’articolo 3, comma 2 demanda ad un decreto del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini secondo i quali i cedenti o i prestatori di beni e servizi legati al turismo devono inviare apposita comunicazione preventiva per poter usufruire di un regime più favorevole di circolazione del denaro contante;

• l’articolo 4, comma 12 affida ad un provvedimento del Direttore del’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di presentazione delle istanze di rimborso della quota di IRAP deducibile dalle imposte sul reddito;

• l’articolo 8, comma 20 demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei termini e delle ulteriori modalità attuative delle disposizioni recate dai commi 18 e 19, che riducono da 10.000 a 5.000 euro l’ammontare di crediti compensabili a prescindere dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerga il credito.

 

L’articolo 8, comma 25, nel novellare l’articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, prevede l’adozione di un “decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro dell’interno”. Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 4, lettera p) ) recita: “Nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici, sono usati, a seconda dei casi: 1) il termine «intesa» per le procedure tra soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali); 2) il termine «concerto» per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)”.

 

Preamboli esplicativi, indicazione di finalità, enunciazioni di principio

Il provvedimento è caratterizzato dall’utilizzo frequente di preamboli esplicativi delle finalità e del contesto nel quale si situano le disposizioni introdotte ovvero di disposizioni aventi carattere di principio. Si segnalano i seguenti articoli: 1, comma 4;  3, comma 15; 4, comma 10; 5, comma 4; articolo 8, commi 24 e 24-bis; articolo 10, commi 2 e 9-bis (che peraltro contiene un riferimento generico agli “altri paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco”).

 

Formulazione del testo

Talune disposizioni contengono alcune espressioni formulate in modo generico ovvero di incerto significato o, ancora, di difficile comprensione. A titolo esemplificativo:

• l’articolo 1, comma 4 si riferisce alla “richiesta del debitore che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica”;

• l’articolo 4-bis, comma 1, lettera b), capoverso 7 dispone tra l’altro che “in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni”;

• all’articolo 8, comma 16, le novelle all’articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011 recate dalle lettere e), f), g) e h) si riferiscono ai “Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni”, senza precisare a quali Paesi intendano fare riferimento;

• all’articolo 8, il comma 23 sopprime l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2011, n. 51, ha assunto, a decorrere dall'11 maggio 2011, la denominazione di “Agenzia per il terzo settore”;

• l’articolo 10, comma 2, lettera a-bis) introduce nell’ambito dell’articolo 24 il comma 1-bis, il quale dispone – con previsione di cui andrebbe meglio definito l’ambito applicativo – che “è fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella ‘filiera’ del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante”.

 

 

All’articolo 3, comma 1, lettera a), si usa la formula “e/o”. Si rammenta in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 4, lettera f) ) recita: “Se in un atto legislativo si intende porre una formulazione disgiuntiva assoluta («aut [...] aut») e non relativa («vel») e dal contesto non risulta evidente tale intento, il dubbio è sciolto ripetendo la disgiunzione «o» due volte. È evitato l'impiego dell'espressione «e/o».”.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cl150.doc