Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Semplificazione e sviluppo - D.L. 5/2012 ' A.C. 4940-B - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 4940/XVI   DL N. 5 DEL 09-FEB-12
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 149
Data: 29/03/2012
Descrittori:
PIANI DI SVILUPPO   POLITICA ECONOMICA
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

29 marzo 2012

 

n. 149

Semplificazione e sviluppo

D.L. 5/2012 - A.C. n. 4940-B

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

4940

Numero del decreto-legge

5/2012

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

63

testo approvato dal Senato

75

Date:

 

emanazione

9 febbraio 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

9 febbraio 2012

approvazione del Senato

28 marzo 2012

assegnazione

9 febbraio 2012

scadenza

9 aprile 2012

Commissioni competenti

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e X (Attività produttive)

Stato dell’iter

All’esame delle Commissioni riunite in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in titolo, a seguito dell’esame in prima lettura presso la Camera e delle modifiche introdotte dal Senato, si compone di 75 articoli,organizzati in 3 titoli:

■ il titolo I contiene disposizioni in materia di semplificazioni e si divide in tre capi:

♦ il capo I (articoli 1-3) reca disposizioni generali in materia di semplificazioni;

♦ il capo II (articoli 4-11) concerne le semplificazioni per i cittadini;

♦ il capo III (articoli 12-46), dedicato alle semplificazioni per le imprese, è la partizione più corposa e si articola in sei sezioni:

•        la sezione I (articoli 12-14) concerne le semplificazioni in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese;

•        la sezione II (articoli 15-19) riguarda le semplificazioni in materia di lavoro;

•        la sezione III (articoli 20-22) tratta la materia degli appalti pubblici)

•        la sezione IV (articoli 23-24) concerne le semplificazioni in materia ambientale;

•        la sezione V (articoli 25-29) disciplina le semplificazioni in agricoltura;

•        la sezione VI (articoli 30-33) riguarda il campo della ricerca;

•        la sezione VII (articoli 34-46) raccoglie altre disposizioni di semplificazione;

■ il titolo II reca disposizioni in materia di sviluppo:

♦ il capo I (articoli 47-58) reca norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori dell’innovazione tecnologica (sezione I, articolo 47), università (sezione II, articoli 48 e 49; sezione IV, articoli 54-55), istruzione (sezione III, articolo 53), turismo (sezione V, articolo 56) e infrastrutture energetiche (sezione VI, articolo 57);

♦ il capo II (articoli 58-60) contiene disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti;

■ il titolo III contiene norme transitorie in materia di beni culturali (articolo 61), l’abrogazione totale o parziale di 15 provvedimenti (articolo 62 ed allegata tabella A), e l’entrata in vigore del provvedimento.

 

Durante l’esame al Senato, sono stati modificati gli articoli 38, 44 e 47, nonché la tabella recante gli atti normativi abrogati a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione, al fine di espungerne la voce relativa al comma 5-quinquies dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, esaminato dalla Camera in prima lettura e modificato dal Senato.

La presente nota concerne esclusivamente le modifiche introdotte dal Senato della Repubblica.

 

Il disegno di legge presentato alla Camera in prima lettura non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Nella legislatura in corso, particolare attenzione  in tema di semplificazione normativa e amministrativa è presente nei decreti-legge:

- 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, alcuni articoli del quale vengono richiamati nella presente nota  perché connessi al provvedimento in titolo;

- 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento presenta un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 75 articoli incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano misure finalisticamente orientate, da un lato, a favorire la semplificazione in favore dei cittadini e per le imprese – ad esempio, mediante l’introduzione di disposizioni finalizzate a ridurre gli adempimenti necessari all’attività delle imprese (intervenendo sia sulle materie delle autorizzazioni,  dei controlli e delle procedure pubbliche di appalto, sia con riferimento alle materie del lavoro e dell’ambiente), ovvero finalizzate a snellire procedimenti amministrativi, a migliorare l’efficienza della Pubblica Amministrazione, ad incentivare la digitalizzazione di documenti da conservare o produrre – e, dall’altro, a fornire sostegno ed impulso allo sviluppo del sistema economico, attraverso disposizioni che incidono sulla materia dell’innovazione tecnologica, dell’università, dell’istruzione, delle strutture energetiche e del turismo.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Intreccio con procedure di delega

L’articolo 47, comma 2-quater, nel testo integralmente sostituito dal Senato, in materia di servizi di comunicazione elettronica, richiama le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE. Il recepimento della direttiva 140 del 2009 è previsto dall’articolo 9 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010). Quest’ultimo delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (17 aprile 2012) un apposito decreto legislativo che attui la direttiva “attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269”.

 

Abrogazioni

Il Senato ha soppresso la voce n. 263 della tabella A allegata al decreto, la quale contiene l’elenco degli atti normativi abrogati a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione. La tabella A, che nella versione approvata dal Consiglio dei ministri comprende 15 atti normativi dei quali è disposta l’abrogazione, include, a seguito della integrale sostituzione operata durante l’iter alla Camera, 298 atti normativi. La voce n. 263, riguardante il comma 5-quinquies dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, è stata introdotta, unitamente a molte altre, con la sostituzione della tabella.

Viene così sottratto all’abrogazione il comma 5-quinquies dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, il cui primo periodo (unitamente al comma 5-quater ed in quanto connesso con quest’ultimo) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012. Il comma 5-quinquies, nella parte non dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, dispone che qualora – in caso di calamità naturali –  sia utilizzato il Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), quest’ultimo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante. La misura dell’aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all’importo prelevato dal fondo di riserva.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Adempimenti

Il Senato ha sostituito il comma 2-quater dell’articolo 47 (introdotto dalla Camera), attribuendo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il compito di individuare, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE, “le misure idonee a:

a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;

b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando comunque il mantenimento della sicurezza della rete.".

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Osservatorio sulla legislazione

( 066760-9265 – *st_legislazione@camera.it

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File: Cl149