Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Sostegno alla maternità e introduzione del congedo di paternità obbligatorio - A.C. n. 2618 e abbinati - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
AC N. 2618/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 147
Data: 20/03/2012
Descrittori:
DL 2001 0151   GRAVIDANZA E PUERPERIO
INDENNITA' DI MATERNITA'   LAVORATORI MADRI E PADRI
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

SIWEB

 

21 marzo 2012

 

n. 147

Sostegno alla maternità e introduzione

del congedo di paternità obbligatorio

A.C. n. 2618 e abbinati

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

2618 e abbinati

Titolo

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date:

 

adozione quale testo base

7 marzo 2012

richiesta di parere

15 marzo 2012

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro)

Sede e stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il testo unificato in esame si compone di 4 articoli, recanti alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, in materia di congedo di maternità e paternità e di congedo parentale, nonché una delega al Governo per l’istituzione del congedo di paternità obbligatorio.

Nel dettaglio, l’articolo 1 introduce, nell’ambito del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l’articolo 17-bis, riguardante la partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità e in congedo parentale a corsi di formazione e concorsi pubblici.

L’articolo 2:

ai commi 1 e 2 modifica – rispettivamente – l’articolo 4, comma 2 e l’articolo 28 del testo unico, in materia di sostituzione delle lavoratrici in congedo di maternità e di congedo di paternità;

ai commi da 3 a 6 delega il Governo ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo finalizzato ad introdurre nell’ordinamento il congedo di paternità obbligatorio, da riconoscere al padre lavoratore entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

L’articolo 3 introduce alcuni commi aggiuntivi nell’ambito dell’articolo 32 del testo unico, in materia di fruizione su base oraria del congedo parentale e di congedi parentali orizzontali, fino ad un massimo di otto ore a settimana.

L’articolo 4 novella in più punti l’articolo 54 del testo unico, in materia di divieto di licenziamento delle lavoratrici in maternità.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta del testo unificato di dieci proposte di legge di iniziativa parlamentare, che viene sottoposto al parere del Comitato per la legislazione in quanto contenente una delega al Governo (articolo 2).

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

Omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento in esame presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, riguardanti il congedo di maternità e paternità ed il congedo parentale, nonché una delega al Governo per l’istituzione del congedo di paternità obbligatorio.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L’articolo 1, comma 1 introduce, nell’ambito del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, l’articolo 17-bis, il cui comma 2 prevede, per le lavoratrici impossibilitate a partecipare a concorsi pubblici a causa della gravidanza, la possibilità di essere ammesse “a una seconda sessione, previo accantonamento di posti necessario”. Andrebbe valutata l’opportunità di valutare come si coordini tale previsione  con la vigente disciplina dei concorsi e di specificare in base a quali criteri e parametri si proceda all’accantonamento dei posti.

All’articolo 3, comma 1:

• la lettera a) introduce nell’ambito dell’articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 il comma 2-bis, in base al quale il congedo parentale ivi previsto può essere fruito su base oraria, “con un preavviso di almeno trenta giorni”. Andrebbe valutata l’opportunità di coordinare il termine di preavviso indicato nella novella con quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 32, in base al quale ai fini della fruizione del congedo parentale “il genitore è tenuto,  salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni”;

• la lettera b) introduce, sempre nell’ambito dell’articolo 32, i commi 4-bis e 4-ter. Il comma 4-bis si riferisce, senza darne una definizione, ai “congedi parentali orizzontali”, che sembrerebbero discostarsi dalla fattispecie del comma 2-bis (congedo parentale su base oraria) in quanto prevedono la possibilità di una riduzione dell’orario settimanale a fronte di un vero e proprio part-time. Il nuovo comma 4-ter prevede l’obbligo di allegare alla richiesta di congedo il certificato di nascita del figlio  soltanto per i genitori che intendano avvalersi della riduzione oraria di cui al comma 4-bis. Andrebbe valutata l’opportunità di riformulare tale disposizione come novella all’articolo 21 del testo unico, in materia di documentazione, che già prevede, esclusivamente per le lavoratrici madri, l’obbligo di presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva.

All’articolo 4, il comma 1, lettera c) novella l’articolo 54, comma 9 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, specificando al primo periodo che le disposizioni del citato articolo 54 si applicano in caso di adozione sia nazionale sia internazionale. Il secondo periodo, nel precisare che il divieto di licenziamento del lavoratore o della lavoratrice si applica dal momento della proposta di incontro con il minore adottando, richiama soltanto l’articolo 31, comma 3, lettera d) della legge 4 maggio 1983, n. 184, eliminando la specificazione “In caso di adozione internazionale”; se l’intento, come sembra, è quello di stabilire un termine di decorrenza del divieto anche per le adozioni nazionali, andrebbe valutata l’opportunità di non limitare il richiamo al solo articolo 31 della legge n. 184 del 1983, che concerne esclusivamente l’adozione internazionale

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

All’articolo 2, comma 3, andrebbe valutata l’opportunità di sostituire la formula “Il Governo è delegato ad emanare” con la seguente: “Il Governo è delegato ad adottare”, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14, comma 1, della legge n. 400 del 1988, il quale recita: “I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica”.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cl147.maternità.paternità.2618.doc