Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività - D.L. 1/2012 - A.C. n. 5025 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 5025/XVI   DL N. 1 DEL 24-GEN-12
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 145
Data: 13/03/2012
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

13 marzo 2012

 

n. 145

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività

D.L. 1/2012 - A.C. n. 5025

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

5025

Numero del decreto-legge

1/2012

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Iter al Senato

Sì (A. S. 3110)

Numero di articoli:

 

testo originario

98

testo approvato dal Senato

119

Date:

 

emanazione

24 gennaio 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

24 gennaio 2012

approvazione del Senato

1° marzo 2012

assegnazione

2 marzo 2012

scadenza

24 marzo 2012

Commissioni competenti

Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive)

Stato dell’iter

All’esame in sede referente

 

 


Contenuto

Il provvedimento in titolo, nella versione approvata dal Consiglio dei ministri, si compone di 98 articoli, organizzati in tre titoli, che occupano 72 pagine della “Gazzetta Ufficiale”. Durante l’esame del Senato sono stati introdotti 21 nuovi articoli.

In particolare:

■il titolo I, dedicato alla concorrenza, si articola in otto capi:

•  il capo I (articoli 1-4) reca norme generali sulle liberalizzazioni;

•  il capo II (articoli 5-8) riguarda la tutela dei consumatori;

•  il capo III (articoli 9-12) concerne i servizi professionali;

•  il capo IV (articoli 13-24) contiene disposizioni in materia di energia;

•  il capo V (articoli 25-26) riguarda i servizi pubblici locali;

•  il capo VI (articoli 27-35) tratta dei servizi bancari e assicurativi;

•  il capo VII concerne i trasporti (articoli 36-37);

•  il capo VIII si intitola genericamente “Altre liberalizzazioni” e riguarda: le pertinenze delle strade (articolo 38); la stampa quotidiana e periodica ed i diritti d’autore (articolo 39); la carta d’identità e l’anagrafe della popolazione residente, nonché l’attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti (articolo 40);

■il titolo II, dedicato alle infrastrutture, si articola in tre capi:

•  il capo I (articoli 41-55) contiene misure per lo sviluppo infrastrutturale;

•  il capo II (articoli 56-58) reca misure per l’edilizia;

•  il capo III (articoli 59-67-ter) contiene misure per la portualità e l’autotrasporto e l’agricoltura;

■il titolo III si intitola “Europa” e si articola in tre capi:

•  il capo I (articoli 68-70) riguarda l’armonizzazione del mercato interno;

•  il capo II (articoli 71-82) reca disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali;

•  il capo III (articoli 83-98) si intitola genericamente “Altre misure di armonizzazione”.

L’articolo 98 dispone l’immediata entrata in vigore del provvedimento.

 

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

 

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

I più immediati precedenti del decreto-legge in titolo, anche per la loro valenza intersettoriale, sono rinvenibili nei decreti-legge:

• 4 luglio 2006, n. 223, il cui titolo I si intitola “Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi”. Tra tali settori si segnalano la distribuzione commerciale, la produzione di pane, la distribuzione di farmaci, le libere professioni, i taxi, passaggi di proprietà di beni mobili registrati e l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto;

• 31 gennaio 2007, n. 7, i cui primi due capi si intitolano, rispettivamente, “Misure urgenti per la tutela dei consumatori” e “Misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale e la promozione della concorrenza” e recano disposizioni relative a numerosi settori (tra gli altri: servizi di telefonia mobile; telecomunicazioni; prezzi dei carburanti; tariffe aeree; servizi assicurativi; attività di acconciatore; attività di pulizia e disinfezione; autoscuola; mercato del gas).

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Intreccio con procedure di delega

Il capo II del titolo III reca disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali, la cui attuazione con decreto legislativo è già prevista dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009). Lo schema di decreto legislativo (atto del governo n. 380) è, stato presentato alle Commissioni parlamentari nel mese di luglio 2011 e le Commissioni hanno espresso il prescritto parere, ma il decreto legislativo non è stato emanato.

Con riguardo all’articolo 35, commi 11 e 12, in materia di tesoreria unica per le università, si segnala che le Commissioni Bilancio e Cultura della Camera hanno espresso recentemente il parere sull’atto del Governo n. 395, recante  introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università, che prevede – tra l’altro – l’autonomia gestionale dei dipartimenti universitari; il termine per l’esercizio della delega, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 240 del 2010, scade il 31 marzo 2012.

 

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento in titolo reca un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 98 articoli originari, ai quali si aggiungono i 21 articoli approvati nel corso dell’esame al Senato, incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano misure finalisticamente orientate a favorire la concorrenza (mediante l’introduzione di misure sulle liberalizzazioni, sulla tutela dei consumatori, in materia di servizi professionali, in materia di energia, di servizi pubblici locali, di servizi bancari e assicurativi, di trasporti), ad assicurare lo sviluppo delle infrastrutture (ad esempio, introducendo modifiche al codice dei contratti pubblici finalizzate a tale scopo, nonché misure per l’edilizia, per i porti, l’autotrasporto e l’agricoltura) e, infine, a dare attuazione al diritto comunitario vigente nelle anzidette materie (e, segnatamente, in materia di armonizzazione del mercato interno e di diritti aeroportuali); a ciascuno dei suddetti ambiti materiali corrisponde un apposito titolo del decreto, che a sua volta si riparte in capi.

Non appare inoltre conforme al’esigenza di omogeneità interna di ciascuna partizione del testo l’introduzione, al titolo III, di una disposizione in materia di trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per le locazioni e, ai commi da 1-bis a 1-quater dell’articolo 55 (che interviene sulla disciplina dei criteri per l’affidamento delle concessioni relative a infrastrutture) di disposizioni in materia di grandi dighe e di servizi di sicurezza e polizia stradale, che appaiono estranee ai contenuti dell’articolo e della stessa rubrica.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Incidenza su oggetto di delega

L’articolo 17, comma 2, capoverso 12-ter amplia l’oggetto del decreto legislativo da emanare ai sensi dell’articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), ricomprendendovi la definizione dei criteri per la costituzione di un mercato all’ingrosso dei carburanti.

In proposito, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400/1988, il Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione”. Tale disposizione è stata interpretata, per costante giurisprudenza del Comitato per la legislazione, in termini estensivi, con riguardo a qualsiasi tipo di incidenza su disposizioni di delega. Tali limiti di contenuto, inoltre, sono sempre stati considerati applicabili, dal Comitato, alle modifiche introdotte nell’iter parlamentare.

 

Incidenza su fonti secondarie

L’articolo 12, comma 1 incrementa il numero dei notai, incidendo su una materia che l’articolo 4, comma 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 demanda a decreti del Ministro della giustizia, da emanare previa consultazione dei Consigli notarili e delle Corti d'appello.

L’articolo 52, comma 2, in materia di redazione dei progetti, novella l'articolo 15, comma 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

L’articolo 55, comma 1-bis modifica in maniera non testuale il regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in materia di termini degli adempimenti per la sicurezza delle gallerie, peraltro senza indicazione dei termini che si intendono applicare ma richiamando due ulteriori fonti normative (il decreto legislativo n. 264 del 2006 e il decreto ministeriale in data 28 ottobre 2005).

L’articolo 58, comma 2 novella l'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009.

L’articolo 61 novella in più punti il regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 9 giugno 2000, n. 277 (“Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della L. 23 dicembre 1998, n. 448”).

L’articolo 84 novella in più punti il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 (“Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”).

 

Deroghe a fonti secondarie

L’articolo 11, comma 5, in materia di assegnazione di farmacie, dispone in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298.

 

Intersezioni con decreti-legge in corso di conversione

L’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, nel testo approvato dal Senato (A. S. 3111) ed ora all’esame della Camera (A. C. 4999), si interseca con l’articolo 49 del decreto-legge in titolo, il quale demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo. L’articolo 3, comma 3 del citato decreto-legge n. 2 del 2012 prevede che nel caso in cui il decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture non venga emanato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in titolo (quindi entro un termine più ampio rispetto a quello previsto dal citato articolo 49), le matrici materiali di riporto sono considerate sottoprodotti quando ricorrano determinate condizioni.

Altre intersezioni riguardano il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in corso di conversione presso la camera (A. C. 4940), il quale:

•  all’articolo 12, comma 3 dispone che i regolamenti di delegificazione previsti dal comma 2 del medesimo articolo devono tenere conto “di quanto previsto dai regolamenti di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1” e il comma 4 amplia in maniera non testuale l’ambito della disciplina di questi ultimi;

•  all’articolo 22, commi 2 e 3, interviene in maniera non testuale sul recepimento della direttiva europea n. 12 del 2009, disposto dagli articoli 71-82 del decreto-legge in titolo;

•  l’articolo 43, comma 1 prevede l’adozione di un decreto interministeriale di natura non regolamentare “al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” previsti, tra l’altro, dall’articolo 66 del decreto-legge in titolo.

 

Modifiche del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

Il provvedimento in esame interviene su numerose disposizioni approvate nel corso del 2011. In particolare, interviene in più punti (non sempre in maniera testuale) ad integrazione e modifica del recentissimo decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in particolare ai seguenti articoli: 1, comma 4-ter; 10; 11, comma 13; 24-bis; 27, commi 1 e 2 (il quale interviene in maniera non testuale su una norma introdotta dal decreto-legge n. 201 nell’ambito del testo unico bancario); 36; 56; 60-bis.

 

Modifica di altre norme di recente approvazione

La legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) è modificata in più punti dai seguenti articoli: 9-bis, introdotto dal Senato; 59; 61, commi 3 e 4.

 

Modifica di norme già oggetto di stratificazione

Molte disposizioni del provvedimento in titolo intervengono in settori già oggetto, anche in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa. Non sempre le nuove disposizioni si coordinano con le precedenti, rendendo talora problematica la ricostruzione del quadro normativo. A titolo esemplificativo, si segnalano di seguito tre articoli che intervengono in settori particolarmente stratificati:

♦ l’articolo 1, come specificato nel paragrafo relativo alle autorizzazioni alla delegificazione, si sovrappone alle previsioni contenute nell’articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, in materia di liberalizzazione. Qui si segnala che l’articolo 1, comma 4 – in relazione alle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi – sembra ripristinare, con diverse modalità,  quanto disposto dall’articolo 3, comma 4 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, successivamente abrogato dall’articolo 30, comma 6 legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012).

♦ l’articolo 25 è volto a promuovere la concorrenza nei servizi pubblici locali, novellando il decreto-legge n. 138 del 2011 ed intervenendo su una materia che non soltanto è oggetto anche dell’articolo 8 (diritti degli utenti dei servizi pubblici locali), ma che nei tempi più recenti è stata trattata – per limitarsi alle fonti di rango primario ed andando a ritroso nel tempo –  dalle seguenti disposizioni:

• articolo 27, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha novellato il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, in materia di dismissioni di immobili anche al fine di incrementare le dotazioni dei servizi pubblici locali;

• articolo 9 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012): liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

• articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180: accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali;

• articolo 4 (adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea) e articolo 5 (norme in materia di società municipalizzate) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. In particolare, il nuovo comma 5 dell’articolo 3-bis, introdotto nell’ambito del citato decreto-legge n. 138 del 2011 dalla norma in esame, si sovrappone al comma 14 dell’articolo 4 del medesimo decreto, che già prevede la – con diverse modalità – la sottoposizione dei servizi pubblici locali al patto di stabilità interno – di cui andrebbe valutata l’abrogazione.

Si rammenta infine che il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113 ha sancito l’abrogazione, a seguito del referendum popolare svoltosi il 12 giugno 2011, dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

♦ l’articolo 43 riguarda il project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie, intervenendo su un’altra materia che nei tempi più recenti è stata oggetto dei seguenti decreti-legge:

• 29 dicembre 2011, n. 216 (“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (in particolare, l’articolo 4 concerne la gestione commissariale istituita per fronteggiare l’emergenza derivante dal sovraffollamento delle carceri e creare nuove strutture penitenziarie dall’articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (la gestione è stata in un primo tempo prorogata dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10);

• 22 dicembre 2011, n. 211 (“Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 (in particolare l’articolo 4 reca l’integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie;

• 6 dicembre 2011, n. 201, già citato, il cui articolo 27 riguarda anche gli immobili già esistenti o da edificare  da destinare a nuovi istituti penitenziari (commi 9 e 10).

 

Modifiche non testuali e disposizioni avulse da un idoneo tessuto normativo

il provvedimento contiene numerose modifiche testuali; altre disposizioni si caratterizzano invece per un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, per costante giurisprudenza del Comitato per la legislazione, “mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente”. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti disposizioni:

• l’articolo 1, comma 4 e l’articolo 25, comma 1, lettera a), capoverso 3 introducono ulteriori elementi per la valutazione della virtuosità degli enti locali, incidendo in via non testuale sul decreto-legge n. 98/2011;

• l’articolo 2, comma 5 modifica in maniera non testuale l’articolo 37 de decreto-legge n. 98 del 2011 in materia di rassegnazione di entrate finalizzate a nuove assunzioni;

• l’articolo 5-ter attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la facoltà di segnalare al Parlamento “le modifiche normative necessarie per promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali”: già l’articolo 21 della legge istitutiva dell’Autorità (legge 10 ottobre 1990, n. 287) conferisce alla medesima, nel rispetto degli interna corporis parlamentari, la facoltà di rivolgere segnalazioni alle Camere e di “esprimere parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni” del mercato;

• l’articolo 16, comma 2 integra in maniera non testuale l’articolo 53 del decreto legislativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (“Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”);

• l’articolo 17, recante disposizioni in materia di liberalizzazione della distribuzione di carburanti, che, al comma 3, integra in via non testuale l’articolo 9 della legge n. 192 del 1998, ai commi 6 e 7, in materia di metano per autotrazione, incide sull’ambito di applicazione dell’articolo 83-bis del decreto legge n. 112 del 2008, mentre al comma 14, in materia di parco degli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni, non procede a collocare la normativa inserita in un idoneo contesto normativo;

• l’articolo 19, comma 2 integra in maniera non testuale l’articolo 15, comma 5 del decreto legislativo n. 206 del 2005;

• l’articolo 21, comma 3 modifica in via non testuale l’articolo 24 del decreto legislativo n. 28/2011;

• l’articolo 22, comma 1 integra in maniera non testuale l’articolo 1-bis del decreto-legge n. 105 del 2010;

• l’articolo 23, comma 1 integra in maniera non testuale l’articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

• l’articolo 24, recando misure in materia di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari, incide sull’ambito applicativo dei decreti legislativi n. 230 del 1995 e n. 31 del 2010;

• all’articolo 27, i commi 2 e 3 incidono in via non testuale sul testo unico bancario di cui al DPR n. 385/1993 come recentemente modificato dal decreto-legge n. 201/2011;

•l’articolo 39, comma 2 fa sistema con la legge n. 633 del 1941, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

• l’articolo 45 modifica i contenuti del piano economico e finanziario che accompagna le richieste di assegnazione delle risorse finanziarie per le opere di interesse strategico, senza modificare la fonte che lo disciplina (articolo 4, comma 134, della legge n. 350 del 2003);

• l’articolo 49 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, senza novellare il cosiddetto “codice ambientale” di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006;

• l’articolo 61, comma 2 introduce un’ulteriore ipotesi di inapplicabilità del limite previsto per il credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, senza novellare quest’ultima disposizione;

• l’articolo 67-bis integra in maniera non testuale l’articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, in materia di accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione;

• l’articolo 70 attribuisce nuove finalità al Fondo istituito dall’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009, senza novellare tale disposizione;

• l’articolo 71, comma 3-bis integra in maniera non testuale l’articolo 17, comma 34-bis del decreto-legge n. 78 del 2009;

A titolo esemplificativo, appaiono avulse da un idoneo contesto normativo le seguenti disposizioni:

• l’articolo 8, comma 1 interviene in materia di carte di servizio, senza inserire tale disciplina in un adeguato contesto normativo;

• l’articolo 9 interviene in materia di tariffe professionali e di tirocinio per le professioni regolamentate, senza inserire tale normativa in un adeguato contesto normativo, rappresentato, ad esempio, dall’articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, come modificato dal decreto-legge n. 201 del 2011;

• l’articolo 11, commi da 2 a 17, introduce un’articolata normativa in materia di farmacie, senza novellare le leggi n. 475 del 1968 e n. 362 del 1991;

• l’articolo 13, in materia di prezzo del gas naturale;

• gli articoli 28, 29, 30 e 34 fanno sistema con il decreto legislativo n. 209 del 2005, recante codice delle assicurazioni private, senza tuttavia novellarlo;

• l’articolo 35 contiene un’articolata disciplina in materia di tempestività dei pagamenti e di estinzione dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni, senza tuttavia collocarla in un idoneo contesto normativo;

• l’articolo 53, ai commi 1, 2 e 4, reca disposizioni in materia di infrastrutture ferroviarie e stradali senza collocarle in un idoneo contesto normativo;

• l’articolo 55-bis, in materia di accelerazione degli investimenti strategici, che reca una norma decontestualizzata, analoga all’articolo 8 della legge n. 166 del 2002, che viene contestualmente abrogato;

l’articolo 61, comma 4 (rimborso del maggior onere conseguente all’aumento dell’aliquota di accisa sul carburante);

•l’articolo 62 introduce una disciplina in materia di contratti aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari e delle connesse relazioni commerciali, senza collocarla in un idoneo contesto normativo. Il comma 8 attribuisce nuove competenze all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, senza novellare la legge istitutiva della medesima autorità (legge n. 287 del 1990);

• l’articolo 65 (impianti fotovoltaici in ambito agricolo);

•l’articolo 66, commi da 1a 4-bis e da 5 a 9, che reca una disciplina in materia di dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, senza inserirla in un adeguato contesto normativo;

 

Coordinamento con disposizioni vigenti

All’articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3), andrebbe valutata l’opportunità di riformulare la novella all’articolo 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003 riscrivendo integralmente il comma 1 dell’articolo novellato, che già contiene un elenco di tribunali e corti d’appello ubicati per la massima parte in capoluoghi di regione, facendo riferimento a questi ultimi ed alle due città (già Catania ed ora Brescia) che non sono capoluoghi di regione.

L’articolo 27-bis introduce una disciplina in materia di nullità delle clausole dei contratti bancari che andrebbe coordinata con quanto già previsto in materia dall’articolo 117-bis del testo unico bancario di cui al DPR n. 385/1993 (introdotto dal recente decreto-legge n. 201 del 2011).

 

Disposizioni di interpretazione autentica

L’articolo 65 reca al comma 5 una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica del comma 4-bis dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, in materia di impianti alimentati a biomasse. Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive che l’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione deve risultare nella rubrica dell’articolo. “Deve risultare comunque chiaro – continua la circolare – se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”.

 

Deroghe allo statuto del contribuente

L’articolo 88, comma 2 deroga esplicitamente all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente).

 

Altre disposizioni in deroga

Il provvedimento reca disposizioni di deroga formulate sia con specifico riguardo a singole disposizioni sia con riferimenti normativi più generici. Tra queste ultime si segnalano le seguenti:

• l’articolo 5-bis, comma 4 permette alle pubbliche amministrazioni di disporre “anche in deroga alle norme di rispettivi ordinamenti”;

• l’articolo 24, comma 4 deroga implicitamente a tutti gli strumenti urbanistici;

• l’articolo 55, comma 1-ter reca una “deroga alla normativa vigente” per l’assunzione di personale da destinare all’attività di vigilanza e di controllo delle dighe;

• l’articolo 59-ter, comma 1, capoverso 2 dispone “in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto”.

 

Disposizioni ricognitive o di incerta portata normativa

Nel provvedimento sono presenti talune disposizioni meramente ricognitive o di cui andrebbe chiarita la portata normativa. A titolo esemplificativo si segnalano:

• le disposizioni che richiamano la normativa vigente in genere con l’espressione “fermo restando” ovvero “nel rispetto” o ancora “secondo la vigente normativa”. Per esempio: articolo 1, commi 1 e 4; articolo 9, comma 2; articolo 17, comma 2, capoverso 12; articolo 17, comma 2, capoverso 12-bis (“Nel rispetto delle normative nazionale e europea e delle clausole contrattuali conformi alle tipologie di cui al comma 12”; articolo 17, comma 4, lettera a), capoverso 8, lettere a) e b) (“nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera”); articolo 17, comma 10, alinea; articolo 18, comma 1, al capoverso; articolo 21, comma 1; articolo 23, comma 1; articolo 24, comma 3; articolo 25, comma 7; articolo 28, comma 1; articolo 32, comma 3, lettera b), secondo capoverso; articolo 35, commi 6 e 13; articolo 39, comma 1, capoversi d-bis) e d-quater); articolo 40, comma 5;articolo 45, comma 1, alinea;  articolo 48, comma 1, capoversi 5 e 7; articolo 55, comma 1-quater; articolo 62, commi 8 e 10; articolo 63, comma 3; articolo 71, comma 2; articolo 74, comma 3; articolo 97, comma 14;

• all’articolo 2, comma 2, la lettera c), nel testo modificato dal Senato, fa riferimento, con precisazione di cui andrebbe valutata l’opportunità, ai “patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile”.

• l’articolo 4 ribadisce, prescindendo dall’idoneo contesto normativo, funzioni già espletate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, disponendo che essa “raccoglie le segnalazioni delle autorità indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell'azione dei Ministeri e normative in attuazione degli articoli 41, 117, 120 e 127 della Costituzione”;

• l’articolo 5, comma 4 dispone che in materia di tutela giurisdizionale contro gli atti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato adottati in applicazione del medesimo articolo è competente il giudice amministrativo: si tratta di una previsione già presente in termini generali (con riferimento alle Autorità indipendenti) nell’articolo 133, comma 1, lettera l) del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Analogamente:

• l’articolo 44, comma 1, lettera d), capoverso 4 recita: “Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici”;

• l’articolo 62, comma 1, analogamente, recita: “La nullità del contratto può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice”;

• l’articolo 77, comma 4 recita: “Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono, a norma della legislazione di riferimento, da trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento”;

• l’articolo 97, comma 1, lettera a), capoverso 3 recita: “Le verifiche sulle monete metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n. 1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal Regolamento (UE) n. 1210/2010”. Nell’ambito della medesima disposizione, due ulteriori periodi nell’ambito del capoverso 5 subordinano l’applicazione delle norme ivi contenute al rispetto dei requisiti della normativa europea e, in particolare, di specifici regolamenti.

 

Richiami normativi generici

L’articolo 3, comma 1 inserisce, nell’ambito del codice civile, l’articolo 2463-bis, il cui ultimo comma dispone che “Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili”.

L’articolo 11, comma 4, secondo periodo dispone che al concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del presente articolo.

Analoghi richiami normativi ad altre disposizioni, “in quanto compatibili” ovvero “in quanto applicabili”, o, ancora, “ove necessario”, sono presenti negli articoli: 36, comma 1, lettera a), capoverso 1, quinto periodo; 59-bis, comma 14; 71, comma 3-bis.

All’articolo 24, i commi 2 e 3 si riferiscono alla conferenza di servizi di cui alla legge n. 241 del 1990, senza specificare a quale tipologia di conferenza – tra quelle previste dalla legge – intendano fare riferimento.

 

Temporanea reviviscenza

L’articolo 35, comma 8 dispone la sospensione dello speciale regime di tesoreria unica previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 fino al 31 dicembre 2014, prevedendo che a regioni, enti locali ed enti dei settori dell’università e della sanità torni ad applicarsi l’ordinario sistema di tesoreria unica disciplinato dall’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 ed implicitamente abrogato dal citato decreto legislativo.  Pertanto, fino al 31 dicembre 2014 si tornerà ad applicare il sistema in base al quale tutte le entrate degli enti citati devono essere versate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in luogo del sistema vigente fino all’entrata in vigore del decreto in esame, in base al quale devono essere versate soltanto i fondi provenienti dal bilancio dello Stato (e non le entrate proprie). Si segnala anche che l’articolo 77-quater del decreto-legge n. 112 del 2008 aveva esteso l’ambito di applicazione di tale sistema.

 

Formule abrogative

Il provvedimento in più punti dispone l’abrogazione di disposizioni di legge vigenti, sia in modo esplicito che in modo implicito. Si segnala tra tutte le formule abrogative, l’articolo 1, comma 1, il cui alinea di carattere ricognitivo e finalistico introduce a due lettere che abrogano con dizioni generiche una serie di norme volte a porre limitazioni, divieti, restrizioni o comunque l’obbligo di determinati adempimenti burocratici:

“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall’articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell’Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

 

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

 

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti”.

 

L’articolo 9, come sostituito dal Senato, abroga “le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico” (comma 1) nonché “le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1” (comma 5).

L’articolo 65, comma 4 dispone che “I commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2.

 

Tecnica della novellazione

L’articolo 17 novella l’articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 2011 senza seguire – come è normale – l’ordine dei commi; infatti:  il comma 2 modifica i commi da 12 a 14 del succitato articolo 28; il comma 4, interviene, nell’ordine, sui commi 8, 10, 4 e 6.

 

Proroghe di termini

Talune disposizioni prorogano termini previsti da provvedimenti anche di recente approvazione. In qualche caso le proroghe sono di breve o brevissima durata. A titolo esemplificativo:

• all’articolo 1, il comma 4-bis proroga il termine previsto dall’articolo 3, comma 1, alinea del decreto-legge n. 138 del 2011, spostandolo dal 17 al 30 settembre 2012;

• l’articolo 25, comma 1, lettera b), n. 8) novella il comma 33-ter dell’articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 differendo il termine ivi previsto del 31 gennaio 2012 al 31 marzo dello stesso anno.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Misure di non immediata applicazione

Il provvedimento in esame, nell’ottica della liberalizzazione, contiene numerose disposizioni di carattere ordinamentale e la previsione di numerosi adempimenti. In tali casi, gli effetti finali sono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto all’entrata in vigore del decreto. Per esempio: articolo 2, commi 4 (a decorrere dall’anno 2014) e 6 (le disposizioni dell’articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione); articolo 5-bis, comma 1, capoverso 7-quater e comma 2 (decorrenze per il 2013 ed a decorrere dal 2014); articolo 12, comma 3, l’ultimo periodo del quale, in particolare, ha efficacia a decorrere dal 2015; articolo 17, comma 1 (dal 30 giugno 2012); articolo 25, comma 1, lettera a), capoverso 3 (a decorrere dal 2013); articolo 25, comma 2, lettera a), capoverso 5-bis (a decorrere dall’anno 2013); articolo 51, comma 2: la novella recata dal comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015; articolo 62, che, ai sensi del comma 11-bis, acquista efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione; articolo 91-bis, commi 2 e 3 (1° gennaio 2013).

In tutti questi casi, la rispondenza al requisito, previsto dall’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità” delle misure disposte dal decreto stesso, va valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti.

 

Adempimenti

Il decreto-legge in esame prevede numerosi adempimenti ovvero stabilisce il termine per provvedimenti la cui adozione è già prevista da atti previgenti.

 

Individuazione di termini per adempimenti già previsti

Talune disposizioni stabiliscono un termine per provvedimenti la cui adozione è già prevista da atti previgenti, la cui approvazione risale anche a diversi anni fa. A titolo esemplificativo:

• l’articolo 15 individua, senza incidere direttamente sulla previsione originaria, il termine per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

• l’articolo 27, comma 2 fissa al 31 maggio 2012 il termine entro il quale il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio deve adottare le disposizioni applicative dell’articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dall’articolo 6-bis, comma 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, peraltro senza novellare il predetto testo unico.

 

 

Autorizzazioni alla delegificazione

L’articolo 1, comma 3 autorizza il Governo ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 “secondo i criteri e principi direttivi [e non le norme generali regolatrici della materia] di cui all’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201”; il comma 1 (come già accennato nel paragrafo relativo alle formule abrogative), dispone l’abrogazione, dall’entrata in vigore dei regolamenti, di una serie di disposizioni indicate genericamente, volte a porre limitazioni, divieti, restrizioni o comunque l’obbligo di determinati adempimenti burocratici. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di riformulare la disposizione in esame  rispettando il modello delineato dall’articolo 17, comma 2 della legge n. 400/1988, in base al quale i regolamenti di delegificazione sono adottati nel rispetto delle norme generali regolatrici della materia indicate, insieme alle specifiche disposizioni da abrogare, dalla legge che autorizza la delegificazione.

La disposizione in esame – ai sensi della quale i regolamenti devono essere adottati sulla base di una relazione del Governo alle Camere – si sovrappone a quella contenuta nell’articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, che prevede un diverso percorso per raggiungere il medesimo obiettivo della liberalizzazione, basato suoi seguenti principi:

1.             Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 138 del 2011, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge in determinati casi (articolo 3, comma 1);

2.             sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi (articolo 3, comma 2, primo periodo);

3.             nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa (articolo 3, comma 2, secondo periodo);

4.             entro il 31 dicembre 2012 (lo stesso termine fissato per i regolamenti previsti dal provvedimento in titolo) il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

 

Delegificazione spuria

L’articolo 45, comma 2 attribuisce ad un decreto interministeriale la possibilità di modificare l’elencazione degli elementi indicati al comma 1 del medesimo articolo, in materia di documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico.

 

Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

L’articolo 2, comma 5, nel testo interamente sostituito dal Senato, demanda  ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare di concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze, la definizione della quota di risorse destinate alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato.

L’articolo 15, comma 1 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, la disciplina di criteri, condizioni e modalità cui si dovrà conformare SNAM Spa per adottare il modello di separazione proprietaria da ENI.

L’articolo 36, comma 1, lettera a), capoverso 1 prevede che con decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si definisca la sede dell’Autorità di regolazione dei trasporti.

L’articolo 39, comma 3 prevede l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

Con riguardo a tali disposizioni (ad eccezione di quella contenuta nell’articolo 36) si rammenta che il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre formulato condizioni volte a “prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ovvero da regolamenti di attuazione aventi la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della succitata legge n. 400 del 1988”.

 

Decreti di natura non regolamentare

L’articolo 64, comma 2, l’articolo 66, comma 1 e l’articolo 91, comma 1, capoverso 2-quinquies prevedono l’adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare.

Con riguardo a tali previsioni, si segnala che il Comitato per la legislazione ha più volte rammentato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha definito un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (articolo 3 del decreto-legge n. 279/2004) “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”.

 

Si rammenta inoltre, anche con riguardo alle previsioni di DPCM, che il Governo, nella seduta della Camera del 21 giugno 2011, ha accolto un ordine del giorno (9/4357-A/55 - Lo Presti, Zaccaria) che lo impegna "a non assegnare ad atti di natura non regolamentare, ovvero ad atti di natura politica, compiti di attuazione della normativa di rango primario, che l'ordinamento demanda alle fonti del diritto di rango secondario".

 

Ulteriori adempimenti

L’articolo 5-ter demanda all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, “in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno”, il compito di elaborare “un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale”. Andrebbe valutata l’opportunità di riformulare la disposizione, con riguardo sia al ruolo dei Ministeri sia alla possibilità di rendere in italiano il termine inglese “rating”.

L’articolo 9 demanda al comma 2 la definizione di parametri volti ad individuare il compenso degli esercenti libere professioni a decreti dei Ministri vigilanti, da adottare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il comma 3 dispone che le tariffe vigenti continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2  “e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione”, con la possibilità che si produca un vuoto normativo qualora i decreti non vengano emanati nei termini previsti.

L’articolo 17, comma 4, lettera b), capoverso 10 demanda la definizione degli schemi per le procedure competitive in aree autostradali all’Autorità di regolazione dei trasporti, la cui istituzione è disciplinata dall’articolo 36, comma 1, lettera a), attraverso una novella all’articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011.

All’articolo 19:

- i commi 2 e 3 demandano ad un decreto ministeriale la disciplina delle modalità di pubblicizzazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, nel contempo definendo nel dettaglio i contenuti del medesimo decreto. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di disciplinare direttamente la materia, senza il ricorso alla fonte secondaria;

- il comma 4 prevede per le modifiche ai decreti previsti dai commi 2 e 3 una procedura aggravata, coinvolgendo nel procedimento per la loro adozione anche il Garante per la sorveglianza dei prezzi;

 

Formulazione del testo

Struttura

Il testo presenta una struttura molto complessa, componendosi, a seguito delle modificazioni introdotte dal Senato, di 119 articoli, alcuni dei quali risultano particolarmente lunghi e complessi, articolandosi al loro interno in commi, lettere, numeri e capoversi  di non facile individuazione. I preamboli esplicativi posti all’inizio di ogni articolo appaiono dunque insufficienti a facilitare la lettura del testo. A titolo esemplificativo, si segnala l’articolo 25, in materia di servizi pubblici locali, che occupa sette pagine dello stampato Camera e il cui comma 1 si riparte in due lettere; la lettera b), a sua volta, si riparte in 11 numeri tutti contenenti novelle, alcuni dei quali a loro volta si frazionano in ulteriori punti.

Preamboli esplicativi, indicazione di finalità, enunciazioni di principio

Il provvedimento è caratterizzato dall’utilizzo frequente di preamboli esplicativi delle finalità e del contesto nel quale si situano le disposizioni introdotte ovvero di disposizioni aventi carattere di principio. Si segnalano i seguenti articoli: 1, commi 1 e 2; 2, comma 5; 8, comma 2 , nel quale la finalità è stata introdotta dal Senato; 11, commi 1 e 12; 15, comma 1; 16, comma 1; 17, comma 2; 17, comma 4, lettera a), capoverso 8; 17, comma 9; 21, commi 1 e 6; 22, comma 1; 24, comma 3; 25, comma 1, lettera b), capoverso 7; 31, comma 1; 32, comma 3, lettera b), capoverso 2-bis; 35, commi 1, 6 e 8; 39, comma 2; 40, comma 6; 43, comma 2; 45, comma 1; 48, comma 1, capoverso 5-bis, secondo periodo; 53, comma 5-bis; 55, comma 1-ter; 55-bis, comma 1; 59-bis, comma 1, capoverso 49-bis; 66, comma 3; 76, comma 1; 78, comma 1; 97, comma 1; 97-bis, comma 1.

A titolo esemplificativo:

♦ l’articolo 1, comma 2 recita: “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei princìpi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”; Già l’articolo 3, comma 7 del decreto-legge n. 138 del 2011 recita: “Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo”. Prima ancora, l’articolo 29, comma 1-bis (introdotto dal Senato), – riecheggiando la novella del primo comma dell’articolo 41 della Costituzione proposta dal disegno di legge costituzionale C. 4144: “L'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge” – recita: “ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero”;

♦ l’articolo 16, comma 1 indica la seguente finalità: “Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi nel rispetto del dettato dell'articolo 117 della Costituzione, dei princìpi di precauzione, di sicurezza per la salute dei cittadini e di tutela della qualità ambientale e paesistica, di rispetto degli equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i migliori e più avanzati standard internazionali di qualità e sicurezza e con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato”;

 

Coordinamento interno del testo

All’articolo 1, il comma 4, secondo periodo dispone che “a decorrere dall’anno 2013 l’adeguamento degli enti territoriali in materia di liberalizzazioni “costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti”; il quarto periodo dispone invece che si possa prescindere dal predetto elemento di valutazione qualora la Presidenza del Consiglio dei ministri non comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze l’elenco degli enti che hanno provveduto all’applicazione delle procedure previste dal medesimo articolo; tale elenco, ai sensi del terzo periodo, dovrebbe essere comunicato “entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno”.  Si prevede così un adempimento da attuare entro un termine perentorio, lavorando nel contempo sull’ipotesi che tale adempimento non trovi attuazione. Identico rilievo vale per l’analoga disposizione contenuta nell’articolo 25, comma 1, lettera a), capoverso 3.

Come già segnalato, l’articolo 17, comma 4, lettera b), capoverso 10 demanda la definizione degli schemi per le procedure competitive in aree autostradali all’Autorità di regolazione dei trasporti, la cui istituzione è disciplinata dall’articolo 36, comma 1, lettera a), attraverso una novella all’articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011. L’articolo 73 reca disposizioni applicabili nelle more dell’istituzione della medesima Autorità.

All’articolo 25, comma 1, la lettera a) introduce nell’ambito del decreto-legge n. 138 del 2011 l’articolo 3-bis, il cui comma 2 dispone che in sede di affidamento del servizio pubblico locale mediante procedura ad evidenza pubblica, l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione costituisce elemento di valutazione dell’offerta. Analogo principio è presente anche nella novella all’articolo 4, comma 11 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, recata dall’articolo 25, comma 1, lettera b), n. 4), con l’introduzione della lettera g-bis) (in base alla quale il bando di gara o la lettera di invito relativi alle procedure ad evidenza pubblica devono indicare i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell’offerta, l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione).

All’articolo 65, in materia di impianti fotovoltaici in ambito agricolo, il comma 1 reca una disposizione che viene poi ampiamente derogata dal successivo comma 2.

 

Formulazione del testo

All’articolo 1, comma 3, ultimo periodo, andrebbe valutata l’opportunità di non  attribuire valenza positiva alla mancata espressione del parere da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ma limitarsi agli effetti procedurali di tale mancata espressione, che non blocca comunque il procedimento.

L’articolo 11, comma 1, lettera c), capoverso Art.2-1, recita al primo periodo: “Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’articolo 1”.

L’articolo 56, comma 1-bis, nel novellare l’articolo 6, comma 6-ter del decreto-legge n. 138 del 2011, dispone che “Nel caso di permuta con immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche immobili già in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovrà interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili”. Si segnala in proposito che:

-          l’attuale comma 6-ter fa riferimento ad un diverso e più chiaro elemento, costituito dalle “aree a più elevato disagio occupazionale”;

-          l’uso del futuro e soprattutto del modo conidi zonale non appare funzionale al contenuto precettivo della norma.

L’articolo 73, come sostituito dal Senato, dispone che “nelle more dell’operatività dell’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 36, comma 1, del presente decreto, le funzioni di Autorità di vigilanza sono svolte previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”, senza specificare quale soggetto sia chiamato a svolgere tali funzioni.

 

Uso di termini stranieri

L’articolo 21, comma 6 utilizza – per la prima volta in una fonte di rango primario – il termine inglese “asset”.

L’articolo 36, comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera g) utilizza l’espressione “price cap”.

L’articolo 48, comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 2, lettera a) si riferisce alle “attività di capping”.

Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 4, lettera m) ) recita: “È evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente”.

 

 

Rubriche

Talune rubriche risultano “mute” ovvero ricorrono a sigle che non consentono di identificare con immediatezza l’oggetto dell’articolo. A titolo esemplificativo, si riportano le rubriche degli articoli 45 (“Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico”); 83 (“Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30); 84 (Modifiche al decreto del presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107); 85 (“Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 21); 96 (“Residenza OICR”).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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