Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale - D.L. 2/2012 - A.C. n. 4999 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
DL N. 2 DEL 25-GEN-12   AC N. 4999/XVI
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 144
Data: 29/02/2012
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

29 febbraio 2012

 

n. 144

Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

D.L. 2/2012 - A.C. n. 4999

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

4999

Numero del decreto-legge

2/2012

Titolo del decreto-legge

Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

Iter al Senato

Sì (A.S. 3111)

Numero di articoli:

 

testo originario

4

testo approvato dal Senato

12

Date:

 

emanazione

25 gennaio 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

25 gennaio 2012

approvazione del Senato

23 febbraio 2012

assegnazione

24 febbraio 2012

scadenza

25 marzo 2012

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

A seguito delle modifiche apportate dal Senato, il provvedimento in titolo, composto di 4 articoli nella versione approvata dal Consiglio dei ministri, si compone ora di 12 articoli, che trattano vari profili della materia ambientale.

L’articolo 1, come modificato dal Senato, si compone di 5 commi. I primi tre modificano – in maniera testuale e non testuale – precedenti decreti-legge in materia di emergenza rifiuti in Campania. I commi 3-bis e 3-ter, introdotti dal Senato, novellano l’articolo 180 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

L’articolo 1-bis reca misure in tema di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali.

L’articolo 1-ter disciplina il trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica.

L’articolo 1-quater novella anch’esso precedenti decreti-legge in materia di emergenza rifiuti in Campania, in tema di realizzazione di impianti nella regione.

 

L’articolo 2  contiene un complesso di disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente.

L’articolo 3 reca nei primi 4 commi disposizioni in materia di matrici materiali di riporto, formulate anche in termini di interpretazione autentica dell’articolo 185 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006; i commi da 5 a 19 contengono ulteriori disposizioni in materia di rifiuti.

L’articolo 3-bis modifica gli articoli 183 e 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di gestione del compost.

L’articolo 3-ter reca misure per gli acquisti verdi e per lo sviluppo del mercato e i materiali da riciclo e da recupero.

L’articolo 3-quater modifica l’articolo 208 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ed integra in maniera non testuale l’articolo 194, in materia di garanzie finanziarie.

L’articolo 3-quinquies contiene disposizioni in materia di misure di compensazione.

L’articolo 3-sexies riguarda la quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali.

L’articolo 4 dispone l’immediata entrata in vigore del decreto.

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Con riguardo agli articoli 1 e 1-quater, si segnala che la gestione dell’emergenza rifiuti in Campania costituisce uno dei filoni legislativi che nel corso della legislatura sono stati trattati con il ricorso alla decretazione d’urgenza.

All’inizio della legislatura vengono emanati a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro i decreti-legge nn. 90 e 107 del 2008: il decreto n. 107 è stato abrogato, con contestuale salvezza degli effetti, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di conversione del decreto-legge n. 90. Quasi contestualmente, nell’ambito del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, vengono introdotti, durante l’iter di conversione, gli articoli 4-octies e 4-novies, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di trasferimento e smaltimento dei rifiuti nella regione Campania  e in materia di trattamento dei rifiuti e di impianti di termovalorizzazione, nonché l’articolo 4-decies, che ha modificato la disciplina delle deroghe previste dal decreto-legge n. 90/2008.

Successivamente sono intervenuti i decreti-legge:

-        6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale;

-        30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;

-        26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

- 1° luglio 2011, n. 94, recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.

Si segnala inoltre che, a  distanza di poco tempo dalla conversione del decreto-legge n. 172/2008, nell’ambito dell’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, viene inserito, durante l’iter di conversione, il comma 1-bis, che modifica l’articolo 7 del decreto-legge n. 90/2008.

Tali provvedimenti si caratterizzano in generale per l’impianto derogatorio rispetto alla normativa vigente.

In particolare, il decreto-legge n. 90/2008, “considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale”, prevede un ampio apparato derogatorio alla normativa vigente, fissando per il 31 dicembre 2009 la cessazione dello stato di emergenza.

Il decreto-legge n. 195/2009 ha previsto una serie di misure per il rientro nel regime ordinario.

Il decreto-legge n. 196/2010 ha previsto il subentro delle amministrazioni territoriali.

Con specifico riguardo all’articolo 1-quater, si segnala che il comma 4 novella l’articolo 7, comma 1 del decreto-legge n. 195 del 2009 al fine di prorogare dal 31 gennaio 2012 al 30 giugno 2012 il termine entro il quale operare il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania. Il termine del 31 gennaio 2012 è stato individuato dall’articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, la cui legge di conversione è stata definitivamente approvata dalla Camera il 23 febbraio 2012.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento in titolo, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri, tratta tre distinti argomenti, a ciascuno dei quali è dedicato anche uno specifico capoverso del preambolo:

• il sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti di trattamento, tritovagliatura e imballaggio (STIR) della Campania (articolo 1);

• la previsione di un provvedimento volto a definire le caratteristiche tecniche dei sacchi biodegradabili per l’asporto di merci, alla cui entrata in vigore subordinare l’entrata in regime del divieto della commercializzazione dei sacchi non biodegradabili (articolo 2);

• l’esplicitazione che nel più ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve intendersi compresa la matrice ambientale “materiale da riporto” (articolo 3).

Il Senato ha integrato l’articolo 1 con ulteriori due commi di valenza generale (e quindi non limitati all’emergenza rifiuti in Campania), interamente sostituito l’articolo 2 e l’articolo 3 ed ha approvato altri 8 articoli, che, con l’eccezione dell’articolo 1-quater, riguardante la problematica dei rifiuti nella regione Campania e quindi riconducibile, come materia, all’articolo 1, trattano ulteriori profili ambientali, per lo più con disposizioni di carattere ordinamentale. In particolare:

l’articolo 1-bis reca misure in tema di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali;

l’articolo 1-ter disciplina il trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica;

l’articolo 3-bis modifica gli articoli 183 e 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di gestione del compost;

l’articolo 3-ter reca misure per gli acquisti verdi e per lo sviluppo del mercato e i materiali da riciclo e da recupero;

l’articolo 3-quater modifica l’articolo 208 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ed integra in maniera non testuale l’articolo 194, in materia di garanzie finanziarie;

l’articolo 3-quinquies contiene disposizioni in materia di misure di compensazione;

l’articolo 3-sexies riguarda la quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali.

A proposito di tali disposizioni, inserite in sede di conversione, si rammenta che la recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 2, comma 2-quater del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo nell’ambito dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), sottolineando che “La necessaria omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all’apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione”. La Corte ha quindi evidenziato che “l’esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario”. 

I contenuti della sentenza sono stati richiamati nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 23 febbraio 2012.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Incidenza su fonti secondarie

L’articolo 3, comma 14 novella l’articolo 2, comma 1, lettera d) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, operando in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalla circolare per la formulazione tecnica dei testi legislativi, la quale dispone che “non si ricorre all’atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi”.

 

Intersezioni con decreti-legge in corso di conversione

L’articolo 3, comma 3, come sostituito dal Senato, si interseca con l’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in corso di conversione, il quale demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 1 del 2012 la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo. L’articolo 3, comma 3 del decreto in esame prevede ora che nel caso in cui il decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture non venga emanato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in titolo (quindi entro un termine più ampio rispetto a quello previsto dal citato articolo 49), le matrici materiali di riporto sono considerate sottoprodotti quando ricorrano determinate condizioni.

 

Modifica di norme di recente approvazione

L’articolo 1-quater, comma 4 novella l’articolo 7, comma 1 del decreto-legge n. 195 del 2009 al fine di prorogare dal 31 gennaio 2012 al 30 giugno 2012 il termine entro il quale operare il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania. Il termine del 31 gennaio 2012 è stato individuato dall’articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, la cui legge di conversione è stata definitivamente approvata dalla Camera il 23 febbraio 2012.

L’articolo 3, comma 12 novella l’articolo 14, comma 29 del recente decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Si tratta di una modalità di produzione normativa che – per costante giurisprudenza del Comitato per la legislazione – “non appare pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione”.

 

Modifica di norme già oggetto di stratificazione

Talune disposizioni del provvedimento in titolo intervengono in settori già oggetto, anche in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa. Non sempre le nuove disposizioni si coordinano con le precedenti, rendendo talora problematica la ricostruzione del quadro normativo. A titolo esemplificativo, l’articolo 3, comma 13 interviene – senza coordinamento con le vigenti disposizioni – sulla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), già oggetto, in tempi recenti, di una stratificazione normativa. In particolare la disciplina dei RAEE si rinviene:

♦ nel decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dall’articolo 30 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 244 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) e – in rapida sequenza – dall’articolo 21 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009) e dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

♦ in taluni decreti ministeriali, tra i quali il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 (regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature).

 

Disposizioni oggetto di più novelle

Le lettere in cui si riparte l’articolo 183, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono oggetto di modifiche ed integrazioni ad opera di 3 articoli del decreto in esame: articolo 1-bis, comma 1, lettera a); articolo 3, comma 6; articolo 3-bis, comma 1.

 

Modifiche non testuali e disposizioni avulse da un idoneo tessuto normativo

il provvedimento contiene numerose modifiche testuali al cosiddetto “codice ambientale”, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, modificandolo in via testuale; altre delle modifiche introdotte si caratterizzano invece per un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative (e, talvolta, con lo stesso codice ambientale, di cui si compromettono così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un “codice” riferito ad un determinato settore disciplinare), che risultano oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, per costante giurisprudenza del Comitato per la legislazione, “mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente”. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti disposizioni:

• l’articolo 1, comma 3 differisce in maniera non testuale (dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013) il termine di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 195 del 2009, che autorizza gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale ad aumentare la propria capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento, prevedendo che con la stessa decorrenza cessano gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo adottate;

• l’articolo 1, comma 3-ter e l’articolo 3-quater, comma 2 integrano in maniera non testuale – rispettivamente – l’articolo 195 e l’articolo 194, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di assicurarne l’integrale attuazione;

• l’articolo 1-bis, comma 4 reca disposizioni in materia di rimozione di biomasse vegetali per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, le quali incidono sull’ambito materiale dell’articolo 184-bis del citato codice ambientale, senza tuttavia novellarlo;

• l’articolo 1-ter introduce casi di esenzione al regime autorizzativo per la costituzione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti delineato dagli articoli 208 e seguenti del codice ambientale, senza tuttavia novellarli;

• l’articolo 2, comma 1 differisce in via non testuale – limitatamente ad alcune tipologie di sacchi – il termine (scaduto il 1° gennaio del 2011) a decorrere dal quale opera il divieto di commercializzare sacchi per l’asporto di merci indicato all’articolo 1, comma 1130 della legge n. 296 del 2006;

• l’articolo 2, comma 3 reca una specifica disciplina per l’utilizzo del materiale agricolo e forestale naturale nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti avulsa da un idoneo contesto normativo;

• l’articolo 2, comma 4 interviene sull’ambito materiale dell’articolo 17 della legge n. 689 del 1981, senza tuttavia novellarla;

• l’articolo 3, ai commi da 13 a 15, reca disposizioni in materia di raccolta e raggruppamento di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), intervenendo su una materia che è oggetto (come indicato al paragrafo precedente) di una profonda stratificazione normativa – dettata anche da fonti secondarie del diritto – con la quale dovrebbe coordinarsi;

• l’articolo 3-quater dispone che le riduzioni di cui all’articolo 194, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 “trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. La citata lettera a) demanda ad un decreto interministeriale la definizione dei “criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti”, precisando che “tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001”. Andrebbe valutata l’opportunità di novellare il comma 4 dell’articolo 194 del cosiddetto “codice ambientale”, precisando che la materia delle riduzioni è sottratta all’ambito di intervento del decreto interministeriale ivi previsto in quanto è disciplinata direttamente dalla legge;

• gli articoli 3-quinquies e 3-sexies introducono una disciplina – rispettivamente in materia di misure di compensazione e di quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali – avulsa da un idoneo tessuto normativo.

 

Disposizioni ricognitive o di incerta portata normativa

Nel provvedimento sono presenti talune disposizioni meramente ricognitive o di cui andrebbe chiarita la portata normativa. A titolo esemplificativo si segnalano:

• le disposizioni che richiamano la normativa vigente in genere con l’espressione “fermo restando” (per esempio: articolo 1-quater, comma 2, capoverso 3; articolo 2, commi 2 e 4);

• l’articolo 1-quater, comma 2, il quale novella l’articolo 5, comma 3 del decreto-legge n. 90 del 2008 al fine di sopprimere il riferimento all’autorizzazione alla realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), che costituisce l’unica parte della disposizione novellata avente funzione precettiva. Soppressa tale parte, ne consegue una disposizione meramente ricognitiva, di cui andrebbe valutata la portata normativa.

 

Potestà regolamentare dello Stato e delle regioni

L’articolo 3-bis, comma 2 introduce – nell’ambito dell’articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – il comma 4-bis, il quale dispone che nelle more dell’adozione di regolamenti ministeriali da adottare ai sensi del’articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, alla “determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi” possano provvedere con propri regolamenti (che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti statali) le regioni e le province autonome, facendo salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari già adottate dalle regioni e province autonome. Si attribuisce così potestà regolamentare (nelle more dell’esercizio di quella statale) alle regioni ed alle province autonome in una materia che, ai sensi del citato articolo 195, è di esclusiva competenza statale e nella quale quindi lo Stato può esercitare la propria potestà regolamentare.

 

Interpretazione autentica

All’articolo 3, il comma 1 è formulato in termini di interpretazione autentica dell’articolo 185, commi 1, lettere b) e c) e 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l’obiettivo di includere nei riferimenti al suolo ivi contenuti anche le “matrici materiali di riporto”, delle quali il comma 2 reca una definizione. Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive che “Deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”, soprattutto in presenza di una disposizione che definisce l’oggetto dell’interpretazione autentica.

 

Disposizioni in deroga

L’articolo 1, comma 2, lettera b), n. 4) novella l’articolo 1, comma 2, secondo periodo del decreto-legge n. 196 del 2010, al fine di attribuire al commissario straordinario ivi previsto la facoltà di operare in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e “potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 3 e, e 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90. Con specifico riguardo all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, il parere espresso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 4 giugno 2008 evidenzia che essi “autorizzano condotte in deroga ad interi comparti normativi, individuati peraltro con formule non pienamente coincidenti (relativi alla materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali eccetera), e corredano tale previsione generale con un'elencazione, «in via non esclusiva» delle disposizioni derogabili”.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Misure di non immediata applicazione e a carattere ordinamentale

L’articolo 1, comma 3-bis, lettera b) pone in capo al Ministero dell’ambiente l’obbligo di presentare alle Camere una relazione annuale recante l’aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti con decorrenza dal 2013.

L’articolo 1-bis, comma 2, lettera a) novella l’articolo 39, comma 9, alinea del decreto legislativo n. 205 del 2010 sopprimendo il riferimento temporale ivi contenuto (“Fino al 2 luglio 2012”), trasformando così l’esclusione di alcuni soggetti dall’obbligo di iscrizione al SISTRI da temporanea in permanente.

L’articolo 2, comma 4 acquista efficacia dal 31 luglio 2012.

 

Adempimenti

 

Delegificazione spuria

L’articolo 2, comma 3 e l’articolo 3, comma 10 (che introduce nell’ambito dell’articolo 264 del decreto legislativo n. 152 del 2006 il comma 2-bis), attribuiscono a decreti ministeriali la possibilità di modificare disposizioni di rango legislativo, in difformità rispetto al modello di delegificazione delineato dall’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base al quale i regolamenti delegificanti sono adottati nella forma di decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nel rispetto delle norme generali regolatrici della materia indicate, insieme alle specifiche disposizioni da abrogare, dalla legge che autorizza la delegificazione. Su tali regolamenti devono anche essere acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

 

Decreti di natura non regolamentare

L’articolo 2, comma 2 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico [rectius: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico], da adottare sentite le competenti Commissioni parlamentari “nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, e “notificato secondo il diritto del’Unione europea  [rectius: da notificare alla Commissione europea], la individuazione di eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi biodegradabili per asporto delle merci.

Con riguardo a tale previsione, si segnala che il Comitato per la legislazione ha più volte rammentato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha definito un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (articolo 3 del decreto-legge n. 279/2004) “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”.

Si rammenta inoltre che il Governo, nella seduta della Camera del 21 giugno 2011, ha accolto un ordine del giorno (9/4357-A/55 - Lo Presti, Zaccaria) che lo impegna "a non assegnare ad atti di natura non regolamentare, ovvero ad atti di natura politica, compiti di attuazione della normativa di rango primario, che l'ordinamento demanda alle fonti del diritto di rango secondario".

 

Coordinamento interno e formulazione del testo

Come appena accennato, l’articolo 2, comma 2 demanda ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare – da adottare entro il 31 luglio 2012 – la individuazione di eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi biodegradabili per asporto delle merci.

Il comma 4 impone il divieto di commercializzare i sacchi non conformi a quanto prescritto dall’articolo  in esame, stabilendo le relative sanzioni, a decorrere dalla medesima data del 31 luglio 2012, indipendentemente dall’adozione o meno del decreto ministeriale. Il medesimo comma 4 stabilisce che la sanzione è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore”. Andrebbe valutata l’opportunità di precisare cosa si intenda per “quantità ingenti”, analogamente a quanto è stato specificato per il valore della merce.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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