Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile - D.L. 212/2011 - A.C. n. 4933 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 141 | ||||
Data: | 08/02/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
8 febbraio 2012 |
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n. 141 |
Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civileD.L. 212/2011 - A.C. n. 4933Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge |
Numero del disegno di legge di conversione |
4933 |
Numero del decreto-legge |
212/2011 |
Titolo del decreto-legge |
Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovra indebitamento e disciplina del processo civile |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli: |
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testo originario |
17 |
testo approvato dal Senato |
27 |
Date: |
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emanazione |
22 dicembre 2011 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
22 dicembre 2011 |
approvazione del Senato |
2 febbraio 2012 |
assegnazione |
6 febbraio 2012 |
scadenza |
20 febbraio 2012 |
Commissione competente |
II Commissione (Giustizia) |
Stato dell’iter |
All’esame della Commissione in sede referente |
Il provvedimento in titolo si compone di tre capi:
■ il capo I (articoli 1-11-undecies), a seguito delle modifiche apportate dal Senato, introduce nell’ordinamento una nuova normativa volta a disciplinare le situazioni di sovraindebitamento del consumatore;
■ il capo I-bis (articolo 11-duodecies), introdotto dal Senato, novella in più punti la recentissima legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
■
nell’ambito del capo II, recante disposizioni per l’efficienza
della giustizia civile, il Senato ha soppresso l’articolo 12, volto a modificare la disciplina della mediazione. L’articolo 13 reca modifiche al codice di
procedura civile. L’articolo 14
abroga l’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità
per il 2012), recante misure straordinarie per la
riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e
alle corti di appello. L’articolo
15 proroga il mandato dei magistrati onorari al 31 dicembre 2012. L’articolo 16 contiene alcune modifiche
alla citata legge n. 183 del
Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.
Il disegno di legge è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), redatta secondo il modello stabilito dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008; manca, invece, la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.
Non risultano precedenti decreti-legge in materia di composizione delle crisi da sovra indebitamento.
Per quanto riguarda le disposizioni volte all’efficienza della giustizia civile, l’articolo 12 (soppresso dal Senato), novellando il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, richiama le attività di pianificazione degli uffici giudiziari previste dall’articolo 37, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
Il provvedimento affronta due questioni. Il capo I (articoli 1-11) riguarda la composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore; il capo I-bis, novellando la recentissima legge n. 3 del 2012, disciplina la composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore; la rubrica del capo II (“Disposizioni per l’efficienza della giustizia civile”) ne rappresenta meglio il contenuto rispetto al titolo del decreto-legge, che fa riferimento alla “disciplina del processo civile”. La rubrica del capo include infatti la proroga dei magistrati onorari disposta dall’articolo 15, che appare strumentale alla funzionalità della giustizia civile. L’articolo 16, recante puntuali modifiche alla disciplina in materia di società di capitali, non appare riconducibile né all’ambito materiale né alle finalità perseguite dal provvedimento in esame.
Coordinamento con la legge n. 3 del 2012
Il capo I del decreto-legge, in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, nella versione approvata dal Consiglio dei ministri, reca disposizioni in buona parte identiche a quelle contenute nel capo II della recentissima legge 27 gennaio 2012, n. 3, pubblicata nella “Gazzetta ufficiale” del 30 gennaio 2012, mentre l’Assemblea del Senato stava esaminando il provvedimento d’urgenza. Il Senato ha quindi approvato un emendamento che ha interamente sostituito il capo I del decreto-legge con 21 articoli, i quali dettano ora una disciplina che si affianca a quella recata dalla legge n. 3 del 2012, prima ancora della sua entrata in vigore, disposta dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” (articolo 21 della citata legge n. 3 del 2012).
Così, mentre la legge n. 3 del 2012 disciplina i procedimenti per la composizione delle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali (presumibilmente, quindi, che interessano la persona fisica che abbia contratto debiti nell’esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale, i piccoli imprenditori esercenti un’attività commerciale anche in forma collettiva, nonché gli imprenditori agricoli), il decreto-legge, nel testo approvato dal Senato, si occupa – in parallelo alla legge citata e con una disciplina in buona parte analoga quando non identica – delle crisi da sovraindebitamento del consumatore, senza che venga definito il discrimine tra le due fattispecie e con evidenti sovrapposizioni, anche per quanto attiene, per esempio, alle sanzioni, agli organismi di composizione delle due tipologie di crisi e ai relativi adempimenti (la definizione dei requisiti degli organismi di composizione della crisi è demandata in entrambi i casi a regolamenti ministeriali da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge). Anche a seguito delle modifiche apportate alla legge n. 3 del 2012 dal capo I- bis del decreto-legge, introdotto nel corso dell’esame al Senato, le procedure previste per consentire l’“esdebitazione” del consumatore e del professionista o del piccolo imprenditore sono state coordinate, introducendo, ad esempio, anche nel secondo caso, l’istituto della liquidazione del patrimonio in alternativa all’accordo per la composizione delle crisi da sovra indebitamento. Proprio in forza di tale coordinamento, tali procedure risultano sostanzialmente coincidenti, salvo limitatissime eccezioni che sembrerebbero ispirate ad un tendenziale favor per il consumatore, con una conseguente duplicazione di disposizioni normative dislocate in due distinti atti legislativi.Andrebbe quindi valutata l’opportunità di dettare una disciplina comune alle crisi da sovraindebitamento del consumatore e del debitore in un unico contesto normativo, specificando, di volta in volta, eventuali differenze e chiarendo i rispettivi ambiti applicativi.
Modifica di altre norme di recente approvazione
L’articolo 14 novella l’articolo 26 della legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183).
Richiami normativi
L’articolo 5, comma 4, l’articolo 8, comma 5 e l’articolo 11-decies, comma 5 dispongono che “Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica”.
Sia l’articolo 11-decies sia l’articolo
11-duodecies, comma 1, lettera p), capoverso “Art.
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