Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||
Titolo: | Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri - D.L. 211/2011 - A.C. n. 4909 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 140 | ||||
Data: | 31/01/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
31 gennaio 2012 |
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n. 140 |
Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceriD.L. 211/2011 - A.C. n. 4909Elementi
di valutazione sulla qualità del testo |
Numero del disegno di legge di conversione |
4909 |
Numero del decreto-legge |
211/2011 |
Titolo del decreto-legge |
Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli: |
|
testo originario |
6 |
testo approvato dal Senato |
10 |
Date: |
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emanazione |
22 dicembre 2011 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
22 dicembre 2011 |
approvazione del Senato |
18 gennaio 2012 |
assegnazione |
26 gennaio 2012 |
scadenza |
20 febbraio 2012 |
Commissione competente |
II Commissione (Giustizia) |
Stato dell’iter |
All’esame della Commissione in sede referente |
Il decreto-legge in titolo, nel testo approvato dal Senato, si compone di dieci articoli.
L’articolo 1 reca alcune modifiche al codice di procedura penale. In particolare: il comma 01, introdotto dal Senato, integra il contenuto del comma 4 dell’articolo 386 del codice di procedura penale (in materia di doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo), precisando la salvezza delle previsioni di cui all’articolo 558. La disposizione ha natura di coordinamento con le modifiche introdotte all’articolo 558 dal comma 1, lettera a) del medesimo articolo, in materia di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica. La lettera b) del medesimo comma 1 introduce, nel citato articolo 558, i commi 4-bis e 4-ter. Il nuovo comma 4-bis, mediante il rinvio all’articolo 284, comma 1, stabilisce come regola generale – con alcune eccezioni disciplinate dalla stessa disposizione – che il pubblico ministero disponga la custodia dell'arrestato nel proprio domicilio(o in altro luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura o assistenza). Gli arresti domiciliari costituiscono così la regola in caso di arresto per i reati meno gravi, di competenza del tribunale monocratico. Il nuovo comma 4-ter prevede ulteriorispecifiche deroghe alla regola della custodia presso il proprio domicilio stabilendo il ricorso alla custodia dell’arrestato in flagranza per reati meno gravi presso le camere di sicurezza del circondario quando la misura debba essere disposta per alcuni delitti.
L’articolo 2 reca, al comma 1, modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 2 precisa che con apposito decreto interministeriale da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, si provveda, in sede di consuntivazione delle spese di custodia sostenute dalle Forze di polizia, ad individuare la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustiziaallo stato di previsione del Ministero dell’interno.
L’articolo 2-bis novella la legge 26 luglio 1975, n.
L’articolo 2-ter modifica l’articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio
2006, n.
L’articolo 3, intervenendo sull'articolo
1 della legge n. 199 del 2010, innalza da
L’articolo 3-bis contiene norme in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione.
L’articolo 3-ter reca disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
L’articolo 4 integra l’autorizzazione di spesa relativa al potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie.
L’articolo 5 provvede alla copertura finanziaria.
L’articolo 6 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.
Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.
Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.
Non risultano precedenti decreti-legge aventi caratteristiche riconducibili a quello in esame.
Si segnala che, da ultimo, sono intervenuti sul tema del sovraffollamento delle carceri:
• l’articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, che ha attribuito poteri commissariali al capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria “al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l’aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti”;
• l’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, finalizzato a “fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale”, attribuendo al Ministero della giustizia la facoltà di “individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari;
• l’articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
Come già accennato nel paragrafo
relativo ai precedenti decreti-legge, si segnala che l’articolo 17 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
Il provvedimento presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo. Le disposizioni che riguardano la riparazione per l’ingiusta detenzione e il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - contenute rispettivamente negli articoli 3-bise 3-ter- non appaiono riconducibili né all’ambito materiale né alle finalità perseguite dal provvedimento in esame.
Disposizioni in deroga
L’articolo 3-ter, comma 5, con riguardo all’assunzione di personale qualificato da dedicare al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, dispone “in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale”.
Portata normativa
L’articolo 2, comma 1-bis, nel disporre che la persona in stato di arresto o detenzione che necessiti di assistenza medica o psichiatrica debba essere presa in carico dal Servizio sanitario nazionale, secondo quanto già stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° aprile 2008, sembra ribadire quanto già stabilito dal citato decreto e quanto già si evince dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 230 del 1999.
Richiami normativi
L’articolo 1, comma 1, lettera a), nel prevedere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 391 del codice di procedura penale “in quanto compatibili”, contiene un richiamo normativo generico.
Al medesimo comma, la lettera b-bis) adotta l’espressione “Fuori dai casi”, in luogo di quella più corretta: “Oltre ai casi”;
Adempimenti
L’articolo 3-ter, comma 2 demanda
ad un decreto interministeriale di natura non regolamentare la definizione, “ad
integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio
Efficacia retroattiva
L’articolo 3-bis, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, dispone
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 314 del codice di procedura
penale anche ai procedimenti “definiti
anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza
passata in giudicato dal 1° luglio
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