Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri - D.L. 211/2011 - A.C. n. 4909 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
DL N. 211 DEL 22-DIC-11   AC N. 4909/XVI
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 140
Data: 31/01/2012
Descrittori:
CARCERI   DECRETO LEGGE 2011 0211
DETENUTI     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

31 gennaio 2012

 

n. 140

Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri

D.L. 211/2011 - A.C. n. 4909

Elementi di valutazione sulla qualità del testo
e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

4909

Numero del decreto-legge

211/2011

Titolo del decreto-legge

Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

6

testo approvato dal Senato

10

Date:

 

emanazione

22 dicembre 2011

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

22 dicembre 2011

approvazione del Senato

18 gennaio 2012

assegnazione

26 gennaio 2012

scadenza

20 febbraio 2012

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 


Contenuto

Il decreto-legge in titolo, nel testo approvato dal Senato, si compone di dieci articoli.

L’articolo 1 reca alcune modifiche al codice di procedura penale. In particolare: il comma 01, introdotto dal Senato, integra il contenuto del comma 4 dell’articolo 386 del codice di procedura penale (in materia di doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo), precisando la salvezza delle previsioni di cui all’articolo 558. La disposizione ha natura di coordinamento con le modifiche introdotte all’articolo 558 dal comma 1, lettera a) del medesimo articolo, in materia di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica. La lettera b) del medesimo comma 1 introduce, nel citato articolo 558, i commi 4-bis e 4-ter. Il nuovo comma 4-bis, mediante il rinvio all’articolo 284, comma 1, stabilisce come regola generale – con alcune eccezioni disciplinate dalla stessa disposizione – che il pubblico ministero disponga la custodia dell'arrestato nel proprio domicilio(o in altro luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura o assistenza). Gli arresti domiciliari costituiscono così la regola in caso di arresto per i reati meno gravi, di competenza del tribunale monocratico. Il nuovo comma 4-ter prevede ulteriorispecifiche deroghe alla regola della custodia presso il proprio domicilio stabilendo il ricorso alla custodia dell’arrestato in flagranza per reati meno gravi presso le camere di sicurezza del circondario quando la misura debba essere disposta per alcuni delitti.

L’articolo 2 reca, al comma 1, modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 2 precisa che con apposito decreto interministeriale da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, si provveda, in sede di consuntivazione delle spese di custodia sostenute dalle Forze di polizia, ad individuare la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustiziaallo stato di previsione del Ministero dell’interno.

 

L’articolo 2-bis novella la legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza.

L’articolo 2-ter modifica l’articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati.

L’articolo 3, intervenendo sull'articolo 1 della legge n. 199 del 2010, innalza da 12 a 18 mesi la soglia di pena detentiva, anche residua, per l’accesso alla detenzione presso il domicilio ivi prevista; restano invariate le altre disposizioni della citata legge 26 novembre 2010, n. 199, in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 1 che, rispettivamente, limitano al 31 dicembre 2013 la vigenza della medesima legge e stabiliscono le cause ostative alla predetta detenzione domiciliare.

L’articolo 3-bis contiene norme in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione.

L’articolo 3-ter reca disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

L’articolo 4 integra l’autorizzazione di spesa relativa al potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie.

L’articolo 5 provvede alla copertura finanziaria.

L’articolo 6 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Non risultano precedenti decreti-legge aventi caratteristiche riconducibili a quello in esame.

Si segnala che, da ultimo, sono intervenuti sul tema del sovraffollamento delle carceri:

• l’articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, che ha attribuito poteri commissariali al capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria “al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l’aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti”;

• l’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, finalizzato a “fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale”, attribuendo al  Ministero della giustizia la facoltà di “individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari;

• l’articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, in corso di conversione alla Camera (A. C. 4865), che proroga al 31 dicembre 2012 la gestione commissariale di cui all’articolo 44-bis del citato decreto-legge n. 207 del 2008, prevedendo la nomina di un apposito commissario straordinario.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Come già accennato nel paragrafo relativo ai precedenti decreti-legge, si segnala che l’articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, in corso di conversione alla Camera (A.C. 4865), proroga al 31 dicembre 2012 la gestione commissariale di cui all’articolo 44-bis del citato decreto-legge n. 207 del 2008, prevedendo la nomina di un apposito commissario straordinario.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo. Le disposizioni che riguardano la riparazione per l’ingiusta detenzione e il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - contenute rispettivamente negli articoli 3-bise 3-ter- non appaiono riconducibili né all’ambito materiale né alle finalità perseguite dal provvedimento in esame.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Disposizioni in deroga

L’articolo 3-ter, comma 5, con riguardo all’assunzione di personale qualificato da dedicare al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, dispone “in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale”.

 

Portata normativa

L’articolo 2, comma 1-bis, nel disporre che la persona in stato di arresto o detenzione che necessiti di assistenza medica o psichiatrica debba essere presa in carico dal Servizio sanitario nazionale, secondo quanto già stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° aprile 2008, sembra ribadire quanto già stabilito dal citato decreto e quanto già si evince dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 230 del 1999.

 

Richiami normativi

L’articolo 1, comma 1, lettera a), nel prevedere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 391 del codice di procedura penale “in quanto compatibili”, contiene un richiamo normativo generico.

Al medesimo comma, la lettera b-bis) adotta l’espressione “Fuori dai casi”, in luogo di quella più corretta: “Oltre ai casi”;

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Adempimenti

L’articolo 3-ter, comma 2 demanda ad un decreto interministeriale di natura non regolamentare la definizione, “ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997”, di “ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia”. Il comma 3 detta i criteri in base ai quali deve essere adottato il decreto. Si prevede così che “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica” (come definito dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, più volte rammentata nei pareri del Comitato per la legislazione) possa integrare una disciplina dettata da un atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano adottato nella forma di DPR previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 1996 e sentito il Consiglio superiore di sanità.

 

Efficacia retroattiva

L’articolo 3-bis, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, dispone l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 314 del codice di procedura penale anche ai procedimenti “definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988, introducendo così una disposizione con effetti retroattivi limitatamente ai destinatari di sentenza passata in giudicato tra il 1° luglio 1988 (data indicata senza che vengano esplicitati i criteri che hanno presieduto alla sua individuazione) e il 24 ottobre 1989 e delineando un procedimento ad hoc quanto al termine per la presentazione della domanda di riparazione (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) per i nuovi beneficiari dell’istituto della riparazione.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Osservatorio sulla legislazione

( 066760-9265 – *st_legislazione@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Cl140.doc