Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Proroga di termini - D.L. 216/2011 - A.C. 4865 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 4865/XVI   DL N. 216 DEL 29-DIC-11
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 137
Data: 11/01/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2011 0216   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

11 gennaio 2012

 

n. 137

Proroga di termini

D.L. 216/2011 - A.C. 4865

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

4865

Numero del decreto-legge

216/2011

Titolo del decreto-legge

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

30

testo approvato dal Senato

--

Date:

 

emanazione

29 dicembre 2011

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

29 dicembre 2011

approvazione del Senato

--

assegnazione

29 dicembre 2011

scadenza

27 febbraio 2012

Commissioni competenti

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)

Stato dell’iter

All’esame delle Commissioni riunite in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto in esame si compone di 30 articoli. In particolare:

L’articolo 1 consente alle amministrazioni interessate (amministrazioni statali, compreso il personale del comparto sicurezza, agenzie ed enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca) di effettuare le assunzioni autorizzate o in corso di autorizzazione, ai sensi della normativa citata nel testo, fino al 31 dicembre 2012.

L'articolo 2 proroga l'incarico di commissario straordinario della Croce rossa italiana (CRI) fino al 30 settembre 2012.

L'articolo 3 proroga per un ulteriore anno le attività connesse con le verifiche sismiche finanziate dall'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito un apposito fondo allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico.

L'articolo 4 estende anche all'anno 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, la destinazione dello 0,6 per cento del contributo finanziario assicurato dalle medesime province, ai sensi dell'articolo 2, comma 117, della legge n. 191 del 2009, all'organismo di indirizzo di cui al comma 118 del citato articolo 2, per il finanziamento delle spese di istruttoria e di verifica dei progetti  per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano.

L'articolo 5 prevede una proroga (31 gennaio 2012) per il trasferimento del termovalorizzatore di Acerra a favore della regione Campania o di un altro ente pubblico o di un soggetto privato ovvero alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.

L’articolo 6 è volto a prorogare al 2012 alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali – previsti dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 – che scadono il 31 dicembre 2011, a valere su risorse già stanziate dalla legislazione vigente.

L'articolo 7 proroga a tutto il 2012 la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero qualora lo Stato estero abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia.

L'articolo 8 proroga alcuni termini di interesse dell’Amministrazione della difesa.

L’articolo 9 proroga il termine di validità del Programma triennale della pesca.

L’articolo 10 proroga alcuni termini in materia sanitaria.

L’articolo 11 proroga alcuni termini in materia di infrastrutture e trasporti.

L’articolo 12 proroga il termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis.

L’articolo 13 reca alcune proroghe relative al settore ambientale.

L’articolo 14 proroga il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale.

L’articolo 15 proroga alcuni termini relativi all’Amministrazione dell’interno.

L’articolo 16 reca una proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo.

L’articolo 17 concerne le infrastrutture carcerarie.

L’articolo 18 riguarda la funzionalità dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

L’articolo 19 proroga alcuni termini relativi all’emanazione dei provvedimenti in materia di adeguamenti e armonizzazione dei sistemi contabili, previsti dal decreto legislativo n. 91 del 2011.

L’articolo 20 dispone la conservazione delle somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l’anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito IRPEF.

L’articolo 21 reca due proroghe relative al settore postale.

L’articolo 22 consente di prorogare le convenzioni in essere tra lo Stato e le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane, che hanno ad oggetto le agevolazioni a favore delle imprese e mantengono efficacia relativamente alle Regioni Sicilia e Valle d’Aosta.

L'articolo 23 interviene in materia di esercizio dell'attività di consulenza finanziaria.

L’articolo 24 proroga il termine per taluni adempimenti relativi alla rilevazione del patrimonio delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato.

L’articolo 25 proroga la partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria.

L’articolo 26 proroga il termine ultimo per lo svolgimento di attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica.

L’articolo 27 detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni.

L’articolo 28 stanzia le risorse atte a consentire la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa al fine di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari da parte di Radio Radicale.

L’articolo 29 reca una serie di proroghe in materia fiscale.

L’articolo 30 dispone l’entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative”. Fa eccezione la disposizione recata dall’articolo 10, comma 1, in relazione alla quale – specifica la relazione illustrativa –  “è stata chiesta l'esenzione dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008” Tale disposizione – continua la relazione – “si rende necessaria al fine di continuare ad assicurare e migliorare la sicurezza nella produzione dei farmaci. Non incide né sull'attività dei cittadini né sull'attività della pubblica amministrazione. Le aziende continueranno, per le sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali importate in Italia da Paesi terzi, ad acquisire e a rendere disponibile un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, rilasciato all'officina di produzione dalle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea”.

 

Si segnala in proposito che il relatore per la Commissione Bilancio, illustrando il provvedimento nella seduta delle Commissioni riunite I e V della Camera del 10 gennaio 2012, ha evidenziato “come persista un problema che attiene fondamentalmente alla qualità della legislazione e che finisce per avere conseguenze anche sulla gestione della finanza pubblica e, in ogni caso, sul buon funzionamento della pubblica amministrazione”. Ha quindi proseguito sottolineando che “le norme legislative dovrebbero essere più attentamente valutate in tutti i loro aspetti, verificandone ex ante l’impatto sull’ordinamento ed i relativi effetti sull’attività delle pubbliche amministrazioni, sui cittadini e sulle imprese, oltre che le ricadute sulla finanza pubblica. Tale genere di valutazioni è del resto contemplato dalla legislazione vigente ma sovente non viene effettuato o viene svolto in maniera formale e ripetitiva”.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Con riguardo al provvedimento in esame, i precedenti più immediati sono rappresentati dai decreti-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14), 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) e 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10).

Nella scorsa legislatura, si segnala il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Risalendo più indietro nel tempo, sono numerosi i decreti-legge che negli ultimi anni sono intervenuti per prorogare o differire termini legislativamente previsti. Nella maggior parte dei casi, ciascun provvedimento d’urgenza disponeva una sola o più proroghe incidenti nel medesimo settore o in settori affini. In varie occasioni, invece, il Governo ha adottato provvedimenti di portata generale, contenenti una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori. Tali provvedimenti sono stati ulteriormente ampliati, talora in misura notevole, durante l’iter di conversione. Negli ultimi anni, tali decreti hanno avuto cadenza annuale (2001; 2002; 2005) o semestrale (2003). Nel 2004 sono stati emanati 2 decreti-legge a distanza ravvicinata (9 novembre e 30 dicembre). Nel 2006, il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, Proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa, originariamente contenente una sola proroga degli atti regolamentari da emanare, è stato convertito con una totale mutazione: la proroga originaria è stata soppressa ed al suo posto sono state introdotte numerose proroghe di termini legislativi. A fine anno è stato emanato un ulteriore decreto-legge, n. 300/2006, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. In qualche caso, i provvedimenti, oltre a recare proroghe di termini, contenevano anche disposizioni sostanziali. Si segnalano, tra gli altri, i decreti-legge n. 147/2003, Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, e n. 273/2005, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Tale ultimo provvedimento, nella fase concitata della fine della XIV legislatura, già piuttosto corposo nel testo originario (40 articoli), levita nel processo di conversione fino a raggiungere 83 articoli, i quali assorbono tra l’altro le disposizioni di altri cinque decreti-legge in corso di conversione.

Vari termini, tra quelli prorogati da disposizioni recate nel provvedimento in esame, hanno formato oggetto di una o più precedenti proroghe anch’esse disposte con decreto-legge.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Con riguardo all’articolo 2, che proroga l’incarico del commissario straordinario della croce Rossa, si segnala che è all’esame delle competenti Commissioni parlamentari uno schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 424) volto alla riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa che, tra l’altro, all’articolo 7, comma 1, primo periodo, proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2012 il mandato del commissario straordinario della Croce rossa. Il medesimo articolo 2 richiama le procedure di delega in base alle quali è stato adottato lo schema qui richiamato.

 

Con riguardo all’articolo 11, comma 4, si segnala che presso la Commissione trasporti dalla Camera è stato avviato, il 30 settembre 2010, l’esame delle proposte di legge C 1971 e C 3694, in materia di disciplina dell'attività di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autoveicoli con conducente.

 

Con riguardo all’articolo 16, si ricorda che la Commissione ambiente sta esaminando alcune proposte di legge (A.C. 3811, A.C. 3993, A.C. 4107 e A.C. 4675) recanti disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009 e che, in particolare, la norma in esame ha un contenuto analogo a quella di cui all’articolo 6 della proposta di legge A.C. 4675.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono tra loro eterogenee quanto alla materia e non sempre presentano la comune finalità di prorogare termini stabiliti con legge; sono infatti presenti talune disposizioni aventi natura sostanzialequali, ad esempio, quelle contenute all’articolo 17 (che prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie), all’articolo 18 (in materia di funzionalità dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), all’articolo 20 (che dispone la conservazione delle somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l’anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito IRPEF), all’articolo 27 (che detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni), nonché all’articolo 28 (che reca una autorizzazione di spesa ulteriore a quella già stanziata nella legge di stabilità per il 2012 al fine di consentire il rinnovo della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro servizi Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L’articolo 2 proroga ulteriormente fino al 30 settembre 2012 il mandato del commissario straordinario della croce rossa. Quest’ultimo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 ottobre 2008, è stato prorogato fino al 30 ottobre 2010 dal DPCM in data 12 dicembre 2009 e quindi fino al 31 dicembre 2011 dall’articolo 5, comma 10 del decreto-legge n. 102/2010. In proposito, si segnala che la disposizione in esame – che modifica in maniera non testuale il citato articolo 5, comma 10 del decreto-legge n. 102/2010 – agisce in deroga rispetto alla previsione dell’articolo 51 dello statuto della CRI, approvato con  il DPCM 6 maggio 2005, n. 97, in base al quale il commissario straordinario “può essere nominato per non più di ventiquattro mesi entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari”. Essa inoltre, come già segnalato nel paragrafo relativo al collegamento con lavori legislativi in corso, richiama le procedure di delega di cui all’articolo 2 della legge n. 183 del 2010, in base alle quali è stato adottato l’atto del Governo n. 424, sul quale il Comitato per la legislazione ha espresso il proprio parere nella seduta del 13 dicembre 2011.

 

Rapporti con fonti sub primarie

Talune disposizioni prorogano ulteriormente termini già prorogati con una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati a fine marzo 2011 (e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale” del 31 marzo) in base alla previsione dell’articolo 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Tali decreti, peraltro, vengono richiamati senza citarne il titolo (e spesso indicando una erronea data di emanazione), rendendo così più difficoltoso il loro reperimento nella “Gazzetta Ufficiale”. A titolo esemplificativo:

• l’articolo 1, comma 6 proroga i termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla presidenza del Consiglio dei ministri, prorogati, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 marzo 2011;

• l’articolo 3 differisce (rectius: proroga) il termine in materia di verifica sismiche già prorogato al 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 2011;

• l’articolo 6, comma 2 proroga alcuni termini in materia di lavoro già prorogati, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 2011;

• all’articolo 10, i commi 2, 4 e 5 prorogano alcuni termini in materia sanitaria già prorogati, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 2011;

• all’articolo 13, i commi 2, 5, 6 e 7 prorogano alcuni termini in materia ambientale già prorogati, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 2011;

• all’articolo 14, i commi 1 e 2 prorogano alcuni termini in materia di istruzione già prorogati, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 2011;

• l’articolo 15, comma 7 proroga un termine in materia di prevenzione incendi già prorogato, da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 2011, limitatamente ad alcune strutture ricettive;

• l’articolo 22 proroga le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 1 della legge n. 489 del 1993, già prorogate, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 2011;

• l’articolo 23 proroga un termine relativo all’esercizio dell’attività di consulenza finanziaria, già prorogato, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 2011;

• l’articolo 29, comma 12 proroga un termine in materia di attività di sperimentazione, prorogato, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 2011.

Andrebbe valutata l’opportunità, ove possibile, di modificare direttamente le disposizioni di legge di cui si dispone la proroga (già prorogate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri).

 

Modifiche non testuali

Il provvedimento in esame reca diverse disposizioni che intervengono in maniera non testuale sull’ordinamento. A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti:

all’articolo 1, i commi 1 e 2 prorogano alcuni termini in materia di assunzioni senza intervenire sulle relative disposizioni. Nel comma 1, il riferimentoesclusivo alle disposizioni della legge n. 296/2006 e non anche a quelle di cui all’articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) sembrerebbe finalizzato a riaprire dei termini che erano stati prorogati soltanto fino al 31 dicembre 2010;

l’articolo 9 proroga il termine di validità del Programma triennale della pesca senza modificare la precedente disposizione di proroga (articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge n. 225/2010);

l’articolo 10, comma 3 modifica in maniera non testuale il termine fissato dall’articolo 1-bis del decreto- legge n. 154 del 2008, che a sua volta novella l’articolo 1, comma 2 della legge n. 120 del 2007;

l’articolo 10, comma 5 modifica in maniera non testuale un termine fissato dall’articolo 64, comma 1 della legge n. 99 del 2009 (già prorogato con DPCM), che a sua volta proroga in maniera non testuale l’ambito di applicazione della lettera g) del comma 796dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

l’articolo 11, comma 5 proroga alcuni termini relativi all’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, integrando in maniera non testuale la disciplina di cui all’articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011 e prevedendo la soppressione della medesima Agenzia in caso di mancato rispetto del termine;

l’articolo 13, comma 1 delimita in maniera non testuale l’ambito di applicazione dell’articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2010, escludendone, fino al 31 dicembre 2012, i presidenti degli Enti parco;

l’articolo 15, comma 1 proroga in maniera non testuale la durata dei contratti a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 6 del decreto-legge n. 225 del 2010;

l’articolo 15, comma 3 proroga per l’anno 2012 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge n. 314 del 2004, già più volte prorogate con decreto-legge e che a loro volta rinviano all’applicazione di altre disposizioni;

l’articolo 15, comma 4 modifica in maniera non testuale il termine di decorrenza dell’obbligo di apporre le impronte digitali sul passaporto previsto dall’articolo 3, secondo comma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931;

l’articolo 15, comma 5 proroga in maniera non testuale il termine in materia di contributi a favore dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, ancorché la suddetta Agenzia sia stata soppressa dall’articolo 7, commi da 31-ter a 31-septies del decreto-legge n. 78 del 2010;

l’articolo 17 proroga la gestione commissariale in materia di infrastrutture carcerarie, prevedendo, a modifica non testuale della precedente disciplina, la nomina di un apposito commissario straordinario cui sono attribuite le funzioni esercitate dal capo dell’amministrazione penitenziaria in base alla normativa vigente;

l’articolo 18 integra in maniera non testuale l’articolo 37 della legge n. 99 del 2009, relativo all’istituzione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, con una disposizione di carattere transitorio relativa al collegio dei revisori dei conti;

l’articolo 21, ai commi 1 e 2, proroga in maniera non testuale alcuni termini nel settore postale; il comma 3 reca una disciplina transitoria che dovrebbe fare sistema con l’articolo 2, comma 1-bis del decreto-legge n. 125 del 2010;

l’articolo 23 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine per continuare ad esercitare l’attività di consulenza in materia di investimento, senza novellare l’articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164;

l’articolo 26 modifica in maniera non testuale il termine per il proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica;

l’articolo 28 integra in maniera non testuale (con ulteriori sette milioni di euro) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 38 della recente legge di stabilità per il 2012 (legge n.183/2011), che ha autorizzato, al fine della proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Centro di produzione s.p.a., titolare dell’emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica dellesedute parlamentari, la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2012;

l’articolo 29, comma 2 modifica in maniera non testuale l’articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, fissando la decorrenza dell’applicazione del comma 6, peraltro già definita – in parte analogamente – dai commi  9 e 10 del medesimo articolo 2;

l’articolo 29, comma 3 individua la decorrenza dell’applicazione di altre disposizioni del citato articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, limitandone l’ambito “agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data” del 1° gennaio 2012;

l’articolo 29, comma 8 è formulato in termini disalvezza degli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis del decreto-legge n. 70 del 2011 anche dopo la scadenza dei termini originariamente fissati (dalla legge di conversione del citato decreto n. 70) al 30 settembre 2011 ed entro il 31 marzo 2012 (nuovo termine individuato). Si segnala in proposito che già l’articolo 13, comma 14-bis del recente decreto-legge n. 201/2011, introdotto dalla legge di conversione n. 214/2011, ha disposto che “le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo”. La disposizione in esame, dunque si limita a prorogare al 31 marzo 2012 il termine del 28 dicembre 2011 risultante dalla citata legge n. 214 del 2011 e dovrebbe essere formulata in termini di novella al citato comma 14-bis dell’articolo 13;

l’articolo 29, comma 9 proroga la decorrenza dell’applicazione di alcune novelle al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, apportate dalla legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 2011), senza introdurre la nuova decorrenza nel citato testo unico;

l’articolo 29, comma 11 proroga in maniera non testuale due termini in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

 

Disposizioni in deroga

L’articolo 1, comma 4 – nel prorogare fino al 31 dicembre 2012 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005” – agisce implicitamente in deroga al disposto del’articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base al quale “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”.

L’articolo 15, comma 7 – come chiarito nella relazione illustrativa – introduce una deroga implicita rispetto alla disciplina recata dal regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

L’articolo 20 dispone la conservazione in bilancio delle somme relative agli stanziamenti del 5 per mille del gettito IRPEF iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui per l’anno finanziario 2011 non impegnate nel corso dell’esercizio 2011, al fine del loro utilizzo nell’esercizio successivo. Si ricorda, in proposito, che l’articolo 10, comma 10 del decreto-legge n. 98/2011 dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell’articolo 34 della legge di contabilità, al termine dell'esercizio precedente, ai fini del loro utilizzo nell'esercizio successivo.

L’articolo 21, comma 3, ultimo periodo dispone la disapplicazione dell’articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 353 del 2003.

L’articolo 29, comma 14, incidendo sul termine entro il quale le Regioni possono deliberare la variazione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF per l’anno di imposta 2011, deroga all’articolo 3 dello statuto del contribuente (legge n. 212 del 200), in base al quale “Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.

 

Disposizioni di carattere ricognitivo

L’articolo 11, comma 6, l’articolo 15, comma 1 e l’articolo 22, comma 1, ultimo periodo recano disposizioni di carattere ricognitivo là dove si riferiscono ad altre disposizioni confermandone l’efficacia, sembrano avere effetto meramente ricognitivo.

 

Richiami normativi

All’articolo 10, i commi 2 e 4 richiamano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute, indicando erroneamente la data del 25 febbraio.

All’articolo 13, i commi 2, 5, 6 e 7 richiamano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’ambiente, indicando erroneamente la data del 25 febbraio.

All’articolo 14, i commi 1 e 2 richiamano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indicando erroneamente la data del 25 febbraio.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Formulazione del testo

Nell’ambito dell’articolo 8, il comma 2 dispone la proroga all’anno accademico 2013-2014 dell’avvio dell’applicazione delle disposizioni che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, sulla base dei risultati conseguiti nel test di ingresso e nel pregresso iter scolastico. Poiché la proroga in esame è disposta in termini generali – pur essendo motivata, nella relazione introduttiva, con riferimento a esigenze relative ad alcuni bandi di concorso del Ministero della difesa –, andrebbe valutata l’opportunità di una collocazione più appropriata che, già a partire dalla rubrica, consenta di individuare l’oggetto della disposizione.

 

All’articolo 25, il comma 1 dispone la proroga delle disposizioni urgenti per la partecipazione dell’Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale senza specificare la durata della proroga e richiamando genericamente le disposizioni di cui al “decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,” senza menzionare la specifica norma di riferimento, che appare rinvenibile nell’articolo 2, comma 13 di tale decreto, il quale aveva a sua volta disposto la proroga delle disposizioni, concernenti la partecipazione dell’Italia a interventi del FMI per fronteggiare le crisi, contenute in origine nel decreto legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, al quale sembra pertanto doversi riferire il comma in esame.

 

 

 

 

 

Adempimenti

L’articolo 29, comma 15 demanda ad una ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri la definizione dei criteri per l’individuazione dei soggetti che usufruiscono dell’agevolazione fiscale ivi prevista. Andrebbe valutata l’opportunità di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ovvero da regolamenti di attuazione aventi la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della succitata legge n. 400 del 1988.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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