Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delga al Governo in materia di regime fiscale agevolato - A.C. n. 3696-4052-4068-4119-4225 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
AC N. 3696/XVI   AC N. 4052/XVI
AC N. 4068/XVI   AC N. 4119/XVI
AC N. 4225/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 134
Data: 09/11/2011
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   CONTRIBUTI PUBBLICI
DONNE   GIOVANI
IMPRESE   LEGGE DELEGA
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

9 novembre 2011

 

n. 134

Interventi per il sostegno dell’imprenditoria e dell’occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato

A.C. n. 3696-4052-4068-4119-4225

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

3696-4052-4068-4119-4225

Titolo

Interventi per il sostegno dell’imprenditoria e del’occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

14

Date:

 

adozione quale testo base

26 ottobre 2011

richiesta di parere

26 ottobre 2011

Commissione competente

Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro)

Sede e stato dell’iter

All’esame delle Commissioni riunite in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame, risultante dall’unificazione di 5 proposte di legge di iniziativa parlamentare, si compone di 14 articoli recanti interventi per il sostegno dell’imprenditoria e dell’occupazione giovanile e femminile.

L’articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge (promozione della ripresa del sistema produttivo, incremento dei livelli di occupazione e sviluppo dell’imprenditorialità diffusa), i soggetti beneficiari (tutte le donne e gli uomini fino a 38 anni), prevedendo l’incremento delle misure agevolative qualora i soggetti beneficiari operino in «zone assistite».

L’articolo 2 prevede agevolazioni in materia previdenziale: una riduzione per il primo triennio di attività della contribuzione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233 per i soggetti di cui all’articolo 1 (con possibilità di riscatto della stessa e con disciplina particolare per quanti operino in «zone assistite»); una riduzione dei contributi previdenziali per le donne disabili, anche quando assunte con contratti di apprendistato.

L’articolo 3 prevede per le lavoratrici autonome che hanno usufruito del congedo di maternità, la possibilità di scegliere tra i congedi parentali ed una indennità per un periodo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino, nel caso si avvalgano, per lo svolgimento delle cure parentali, di un parente entro il terzo grado o di un affine entro il secondo grado, per un orario giornaliero di almeno 6 ore. Questi ultimi, solo se lavoratori dipendenti, hanno diritto al collocamento in aspettativa per l’intero periodo di durata delle cure parentali; e, anche se lavoratori autonomi o parasubordinati, altresì alla copertura figurativa per l’intero periodo in cui hanno prestato le cure parentali.

L’articolo 4 stabilisce l’attribuzione di un credito d’imposta  ai soggetti di cui all’articolo 1 che assumano con contratto a tempo indeterminato, nei primi 36 mesi di esercizio dell’attività d’impresa, fino a 2 lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati, disabili, precari con contratto di lavoro flessibile a tempo determinato, o con contratto di collaborazione continuata e continuativa, o a progetto in regime di monocommittenza. È prevista una maggiorazione del 20 per cento per le «zone assistite». Nel caso di assunzioni con contratto a tempo determinato, il credito d’imposta è stabilito in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Sono quindi previste condizioni di operatività e di decadenza del diritto a fruire del credito d’imposta.

L’articolo 5 contiene una delega al Governo per l’introduzione di un regime fiscale agevolato per le microimprese giovanili e femminili, stabilendo i relativi principi e criteri direttivi.

L’articolo 6 detta disposizioni tendenti a favorire l’accesso al credito delle microimprese giovanili e femminili.

L’articolo 7 detta disposizioni in materia di tutela e sostegno dell’autoimprenditorialità femminile.

L’articolo 8 contiene disposizioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, disciplinando i casi di applicabilità del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ai titolari e soci delle imprese costituite ai sensi dell’articolo 10 ed ai loro familiari.

L’articolo 9 dispone, per le imprese costituite ai sensi dell’articolo 10, alcune agevolazioni rispetto agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di gestione dei rifiuti.

L’articolo 10 disciplina le forme imprenditoriali, costituite dai soggetti di cui all’articolo 1, cui si riconoscono le agevolazioni previste. A tal fine, l’attività imprenditoriale è ammessa nella sua forma individuale, di impresa familiare, di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa, di società a responsabilità limitata, purché i requisiti di sesso ed età anagrafica di cui all’articolo 1 siano posseduti dalla maggioranza dei soci oppure, per le società diverse dalle cooperative, da almeno uno solo in caso di due soci.

L’articolo 11 novella in più punti l’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, relativo alla disciplina fiscale riguardante i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario ed assicurativo.

L’articolo 12 contiene una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica della delega di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il cui esercizio si intende riferito, in quanto compatibile, anche ai “lavoratori autonomi economicamente dipendenti”.

L’articolo 13 introduce, dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, l’articolo 6-bis, a norma del quale i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare.

L’articolo 14 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento.

Tipologia del provvedimento

Si tratta del testo unificato di 5 proposte di legge di iniziativa parlamentare, che viene sottoposto al parere del Comitato ai sensi dell’articolo  16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto contenente una disposizione di delega (articolo 5) ed una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica di una precedente disposizione di delega (articolo 12).

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’articolo 13, in materia di pensione supplementare, presenta un contenuto identico all’articolo 3 del testo unificato recante disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare (A. C. 3871, 4260 e 4384), sul quale il Comitato per la legislazione ha espresso il proprio parere nella seduta del 20 settembre 2011.

Si segnala che è all’esame del Senato la proposta di legge S. 2514 (approvata dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 2010, AC 2424), che prevede una serie di agevolazioni e incentivi per la creazione di nuove imprese da parte di lavoratori dipendenti che beneficiano di strumenti di sostegno del reddito. In particolare, tale proposta di legge prevede alcune deroghe alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro (art. 4) e tutela dell’ambiente (art. 5) analoghe a quelle previste nel provvedimento in esame (articoli 8 e 9) con riferimento alle nuove iniziative imprenditoriali di giovani fino a 38 anni e donne.

Si segnala, altresì, che norme programmatiche e definitorie in favore dell’imprenditoria giovanile e femminile sono contenute anche negli articoli 1, comma 5, lettera e), 2, comma 1, lettera m), 5, comma 1, lettere l) ed m) e 16, comma 2 del testo unificato delle proposte di legge C. 2754 e abb., approvato definitivamente dalla Camera dei deputati in data 3 novembre 2011.

Omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento presenta un contenuto omogeneo, volto a sostenere l’imprenditoria e l’occupazione giovanile e femminile, anche attraverso una delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Rapporti con l’ordinamento europeo

L’articolo 1, comma 2 recita: “Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato medesimo”. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di sopprimere la parte del comma “dichiarativa” della compatibilità comunitaria, visto che la sua verifica spetta alla Commissione europea.

L’articolo 9, comma 1 reca disposizioni “in conformità alla normativa dell’Unione europea e, in particolare, alla direttiva 91/156/CEE”. Anche in questo caso, come nel precedente, andrebbe valutata l’opportunità di espungere il riferimento alla conformità alla normativa europea, oggetto di verifica da parte della Commissione europea.

 

Modifiche non testuali

L’articolo 7, comma 2 nel richiamare le procedure di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sembra apportare una modifica non testuale alla disciplina di cui al suddetto articolo 25. Andrebbe valutata l’opportunità di riformulare tale disposizione in termini di novella.

Per quanto riguarda l’articolo 12, si rinvia a quanto segnalato nel paragrafo dedicato alle disposizioni di delega ed incidenti su deleghe già aperte.

 

Sovrapposizione con altre fonti normative

Talune delle disposizioni del testo in esame si sovrappongono ad alcuni provvedimenti di recente o recentissima approvazione. Già si è segnalato, nel paragrafo relativo al collegamento con i lavori legislativi in corso, che alcune norme programmatiche e definitorie in favore dell’imprenditoria giovanile e femminile sono contenute anche negli articoli 1, comma 5, lettera e), 2, comma 1, lettera m), 5, comma 1, lettere l) ed m) e 16, comma 2 del testo unificato delle proposte di legge C. 2754 e abb., approvato definitivamente dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 novembre 2011. A titolo esemplificativo, si segnala inoltre che l’articolo 4 prevede la concessione di un credito d’imposta ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, nel caso in cui questi assumano con contratto a tempo indeterminato lavoratori rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato”, “lavoratore molto svantaggiato” o “lavoratore disabile” di cui all’articolo 2, numeri 18), 19) e 20) del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. Tale disposizione configura una parziale sovrapposizione con la disciplina contenuta nel decreto legge n. 70/2011. In particolare, l’articolo 2 del suddetto decreto prevede la concessione di un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, nel Mezzogiorno, nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore dello stesso decreto.

 

Efficacia retroattiva

All’articolo 11, comma 1, le lettere b) e d) novellano – rispettivamente – il comma 2, secondo periodo ed il comma 4, secondo periodo, dell’articolo 82 del decreto-legge n. 112/2008 riducendo le percentuali di deducibilità degli interessi passivi per il periodo di imposta 2008. Le disposizioni oggetto di novella specificano già nel testo vigente di agire in deroga allo statuto del contribuente in quanto riferite all’esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. L’articolo 3 della legge  212/2000 (statuto del contribuente) dispone infatti che le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo. Le novelle in esame mirano invece ad intervenire su aliquote riferite all’esercizio finanziario 2008.

 

Coordinamento con disposizioni vigenti

L’articolo 1, comma 5 demanda ad un decreto ministeriale la definizione di una “corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche per l’accompagnamento di nuove micro imprese giovanili e femminili, di cui al comma 1, nella fase di avvio di impresa, ivi inclusi la possibilità di autocertificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’avvio dell’attività, nonché l’obbligo dell’amministrazione competente di assicurare il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi”. Si segnala in proposito che i temi della semplificazione amministrativa, dell’autocertificazione e del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi costituiscono già oggetto di principi del diritto e di un’ampia normativa di carattere generale. Si richiamano, a titolo esemplificativo, la legge 15 del 1968 sull’autocertificazione, la legge 241 del 1990 (che all’articolo 1, tra i principi che l’azione amministrativa deve perseguire, include la pubblicità, la trasparenza ed il rispetto dei tempi previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi) e le disposizioni recate dal decreto-legge n. 112 del 2008 nonché dal testo unificato recante norme per la tutela della libertà di impresa, Statuto delle imprese, approvato definitivamente dalla Camera nella seduta del 3 novembre 2011 (quest’ultimo, in particolare, all’articolo 2, comma 1, lettera m), con disposizione di carattere programmatico, prevede “il sostegno pubblico, attraverso misure di semplificazione amministrativa da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili e innovative”).

All’articolo 10, il comma 3 stabilisceche il numero massimo di addetti nelle imprese di cui al medesimo articolo non possa superare le 5 unità. Il comma 2 indica, tra le diverse forme societarie ammesse, anche le società cooperative di cui all’articolo 2522 del codice civile. Andrebbe valutata l’opportunità di specificare se ci si intenda riferire al secondo comma del citato articolo 2522, il quale dispone che “Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata” (il primo comma dispone invece che “Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove”).

L’articolo 11 modifica in più punti l’articolo 82 del decreto-legge n. 112/2008, senza tenere conto del fatto che alcune delle norme oggetto di modifica vanno a loro volta a modificare precedenti disposizioni. In particolare:

la lettera a) modifica il comma 1, capoverso 5-bis del citato articolo 82, in luogo dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

la lettera c) novella il comma 3 in luogo dell’articolo 6, commi 8 e 9, e dell’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

la lettera e) novella il comma 11, lettera a), in luogo dell’articolo 106, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Si rammenta in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 12, lettera e) ) dispone che “quando  si intende riferirsi a disposizioni modificate il riferimento è fatto sempre all’atto che ha subito le modifiche e non all’atto modificante”.

 

Disposizioni in deroga

L’articolo 2, comma 7 stabilisce che i contratti di apprendistato previsti dallo stesso comma possano essere stipulati anche in deroga “ai limiti di età previsti dalla normativa vigente’’. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di specificare a quali tipologie di contratti di apprendistato previste dal decreto legislativo n. 167/2011 ci si intenda riferire, anche in considerazione del fatto che per  ognuna di esse sono previsti diversi limiti di età .

L’articolo 5, comma 2, lettera e) prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo, l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili in favore delle attività d’impresa avviate ai sensi dell’articolo 10 dai microimprenditori giovanili e femminili.

 

Disposizioni ricognitive

L’articolo 2, comma 3 fa salva “l’applicazione della normativa vigente in materia di iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

L’articolo 5, comma 1 dispone che il decreto legislativo ivi previsto deve essere corredato dalla relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La disposizione richiamata stabilisce già un obbligo che ha valenza generale.

L’articolo 7, comma 7, ultimo periodo, nel riferirsi alla possibilità per le Regioni di finanziare piani di intervento a integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo di cui al comma 4, si limita a richiamare una potestà che rientra tra le competenze esclusive residuali delle Regioni ai sensi dell’articolo 117, comma 4 della Costituzione.

L’articolo 8, comma 3, ultimo periodo impone ai datori di lavoro l’obbligo di applicare – nei confronti dei dipendenti delle imprese costituite ai sensi dell’articolo 10 – i commi 1 e 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 81/2008.

 

Richiami normativi errati

L’articolo 9, comma 1, secondo periodo (sulla scia di quanto già previsto dall’articolo 5 della proposta di legge S. 2514) stabilisce che alle imprese costituite ai sensi dell’articolo 10 non si applica l’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quest’ultima disposizione risulta applicabile, come previsto dal suo  comma 3, ai soli comuni o loro consorzi e alle comunità montane.

L’articolo 2, comma 7 rinvia per la disciplina del contratto di apprendistato all’articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale disposizione risulta abrogata dal recente decreto legislativo n. 167/2011, il cui articolo 1 definisce il contratto di apprendistato. A quest’ultima disposizione occorrerebbe quindi fare riferimento.

L’articolo 14, comma 1, lettera d) richiama il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 16, comma 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Quest’ultima disposizione si limita ad incrementare l’importo di detto Fondo, che è invece istituito dall’articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282/2004. Pertanto, andrebbe valutata l’opportunità di rinviare direttamente a tale ultima disposizione.

 

Richiami normativi in forma generica

Il progetto di legge presenta in più punti richiami alla normativa vigente effettuati in forma generica. In particolare:

l’articolo 1, comma 3, nel riferirsi alle attività di collaborazione svolte dagli uomini di età inferiore a 38 anni e dalle donne, menziona le “tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia”;

l’articolo 2, al comma 6 fa riferimento alle norme vigenti in materia di contributi previdenziali ed al comma 7 richiama la normativa vigente relativa ai limiti di età previsti per la stipulazione dei contratti di apprendistato;

l’articolo 3, comma 5, nell’introdurre l’articolo 56-bis nell’ambito del decreto legislativo n. 151/2001, si riferisce alla normativa vigente in tema di aliquote contributive previdenziali e assistenziali;

l’articolo 4, comma 6, lettera c), tra le condizioni per l’attribuzione del credito d’imposta, richiede il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “previste dalla normativa vigente”;

l’articolo 6, al comma 5 fa riferimento alle “metodologie normalmente applicate’’ per la concessione del contributo in conto interessi ed al comma 10, nel prevedere dei settori di priorità per l’attribuzione delle misure di sostegno previste dallo stesso articolo, opera un generico riferimento alla normativa vigente.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Disposizioni di delega ed incidenti su deleghe già aperte

L’articolo 5 contiene una delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo che disciplini l’applicazione di un regime fiscale agevolato alle attività d’impresa avviate ai sensi dell’art. 10 dai microimprenditori giovanili e femminili. Andrebbe valutata l’opportunità di segnalare la presenza della delega nella rubrica dell’ articolo.

L’articolo 12, come già accennato, contiene una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica della delega di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il cui esercizio si intende riferito, in quanto compatibile, anche ai “lavoratori autonomi economicamente dipendenti”, di cui all’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Si segnala in proposito che andrebbe valutata l’opportunità di riformulare la disposizione in esame, che incide sull’ambito di applicazione della disciplina delegata, in termini di novella alla disposizione di delega (la rubrica fa addirittura riferimento ad una nuova delega).

 

Formulazione del testo

L’articolo 1, comma 5 fa riferimento alla figura del «Business Angel» inteso quale soggetto pubblico e privato che apporta capitale per l’avviamento ed il sostegno delle microimprese giovanili e femminili. Si segnala, in proposito, che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 4, lettera m) ) raccomanda  di evitare l’utilizzo di termini in lingua straniera, salvo che siano ormai di uso corrente nella lingua italiana.

All’articolo 3, il comma 1 dispone che le lavoratrici autonome rientranti nelle categorie di cui all’articolo 1, comma 3, in alternativa al congedo parentale, possano usufruire di un’indennità per un periodo di sei mesi qualora si avvalgano, per lo svolgimento delle cure parentali, del coniuge, di un parente entro il terzo grado ovvero di un affine entro il secondo grado, per un orario giornaliero non inferiore a sei ore.  Andrebbe valutata la congruità della disposizione, che impone un orario minimo di svolgimento di cure parentali, e la sua verificabilità.

L’articolo 4, comma 1 fa riferimento alla figura dei “lavoratori precari con contratto di lavoro flessibile a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto in regime di monocomitenza”. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di verificare la congruità dell’espressione utilizzata, anche tenendo conto che nelle forme flessibili di lavoro già sono ricomprese le tipologie contrattuali poi menzionate.

L’articolo 4, comma 6, lettera a), nel prevedere una delle condizioni per la concessione del credito d’imposta, fa riferimento a lavoratori che “siano in procinto di perdere l’impiego precedente”.

L’articolo 6, comma 2, lettera a), tra le possibili destinazioni del finanziamento di cui al comma 1, indica  l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento del “laboratorio o locale” posto al servizio delle attività svolte dall’impresa, utilizzando, da un lato, un’espressione puntuale, e dall’altro una estremamente generica.

L’articolo 7, comma 7 demanda il riparto  delle risorse del Fondo nazionale per l’imprenditoria femminile ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico “da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria”. Andrebbe valutata l’opportunità di specificare la portata dell’accordo nonché a quale categoria si faccia riferimento.

L’articolo 10, comma 3, ai fini del calcolo del numero massimo di addetti complessivamente occupati nelle imprese costituite ai sensi del comma 2, equipara gli addetti occupati a quelli comunque “impegnati nelle imprese”. Andrebbe valutata l’opportunità di chiarire a quale ambito soggettivo si intenda fare riferimento.

L’articolo 12 contiene una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica della delega di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il cui esercizio si intende riferito, in quanto compatibile, anche ai “lavoratori autonomi economicamente dipendenti, di cui all’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”. Andrebbe valutata l’opportunità di verificare la congruità della definizione dei lavoratori di cui al citato articolo 61 come “lavoratori autonomi economicamente dipendenti” (che peraltro sembra quasi un ossimoro), limitandosi a richiamare la disposizione del citato decreto legislativo.

 

Coordinamento interno del testo

L’articolo 2, comma 5, secondo periodo estende le agevolazioni in materia previdenziale anche ai contratti di “lavoro subordinato a tempo parziale”. Andrebbe valutata l’opportunità di specificare se ci si intenda riferire – come sembrerebbe per coerenza con il primo periodo del medesimo comma – ai soli contratti di lavoro a tempo indeterminato. Analogo rilievo concerne larticolo 4, comma 3.

L’articolo 6, comma 8 attribuisce un’integrazione ai fondi rischi dei confidi che rilasciano garanzia alle nuove imprese giovanili, non facendo alcun riferimento a quelle femminili. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di verificare se si intenda limitare tale beneficio alle sole imprese giovanili, anche tenendo conto  che il comma 1 del medesimo articolo, definendo la finalità dei benefici concessi per l’accesso al credito e ai fondi di garanzia, si riferisce a tutte le attività d’impresa disciplinate nel progetto di legge.

L’articolo 7, comma 3 prevede che “la quota del  Fondo di rotazione di cui al comma 2 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all’ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e all’ammontare delle risorse stanziate da ciascuna regione”. Andrebbe valutata l’opportunità di verificare se i due criteri di proporzionalità possano effettivamente  coesistere.

All’articolo 8, il comma 1 recita: “Per il biennio 2011-2012 i titolari e i soci delle imprese costituite ai sensi dell’articolo 10 della presente legge, nonché i loro familiari, come definiti dal terzo comma dell’articolo 230-bis del codice civile, per il primo triennio di attività sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e sono soggetti alle corrispondenti sanzioni”. In proposito andrebbe valutata l’opportunità di:

chiarire come si coordinino il riferimento al biennio 2011-2012 con il riferimento al primo triennio di attività;

chiarire come si coordini la disposizione del comma 1 con quella recata dal comma 3, che fa riferimento al rispetto, senza limiti di tempo, dei commi 1 e 2 del citato articolo 21;

valutare la congruità di limitare temporalmente l’osservanza di disposizioni legislative (peraltro attinenti alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) al primo triennio di attività delle imprese.

 

Riferimenti temporali da aggiornare

L’articolo 7, comma 4 stabilisce che il finanziamento del Fondo nazionale per l’imprenditoria femminile decorre dal 2010 per un triennio.

L’articolo 8, ai commi 1 e 3, fa riferimento al biennio 2011-2012.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Osservatorio sulla legislazione

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