Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011 - A.C. n. 4623 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
AC N. 4623/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 133
Data: 06/12/2011
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA   UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

6 dicembre 2011

 

n. 133

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee -
Legge comunitaria 2011

A.C. n. 4623

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

4623

Titolo

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date:

 

adozione quale testo base

--

Commissione competente

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Sede e stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Si

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame reca le seguenti disposizioni di carattere generale sui procedimenti per l’adempimento degli obblighi comunitari:

• l’articolo 1 delega il Governo al recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento previsto da ciascuna direttiva. Il procedimento di delega prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari con riguardo alle direttive di cui all’allegato B, nonché all’allegato A se si preveda il ricorso a sanzioni penali, ed il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari per le direttive che comportano conseguenze finanziarie. Viene inoltre stabilito un obbligo di relazione alle Camere sia sull’esercizio delle deleghe sia sull’attuazione delle direttive da parte delle regioni;

• l’articolo 2 detta i princìpi e criteri direttivi di carattere generale per l’esercizio delle deleghe contenute nell’articolo 1;

• l’articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa, o da regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge;

•l’articolo 4 – attraverso il richiamo dell’articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge n. 11/2005 – stabilisce che gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli - che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria - sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria;

• l’articolo 5 conferisce una delega al Governo per l’adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento in esame con le norme vigenti nelle stesse materie.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta del disegno di legge comunitaria annuale, previsto dall’articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, presentato alla Camera in prima lettura. Il disegno di legge presentato al Senato è corredato della relazione per l’analisi tecnico normativa; manca invece la relazione per l’analisi di impatto della regolazione.

La relazione illustrativa, conformemente a quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, contiene il riferimento alla disposta esenzione dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative, che risiedono nella « peculiare complessità ed ampiezza dell’intervento normativo e dei suoi possibili effetti».

La medesima relazione illustrativa precisa che «Per ciascuna direttiva comunitaria, comunque, l'AIR è stata effettuata a livello europeo e gli effetti dell'impatto nei singoli ordinamenti nazionali potranno valutarsi solo successivamente, nel nostro Paese, al momento della predisposizione dei singoli decreti legislativi».

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Il disegno di legge in esame ha iniziato il suo iter alla Camera mentre il Senato sta esaminando in seconda lettura il disegno di legge comunitaria 2010 (S. 2322-B).

Sempre al Senato è in corso d’esame il testo unificato di 4 proposte di legge parlamentare e di un disegno di legge del Governo, recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, già approvato dalla Camera (S. 2646).

 

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge in esame, a differenza delle leggi comunitarie approvate negli ultimi anni, si caratterizza per un contenuto snello, in quanto comprende soltanto gli articoli volti a definire oggetto e procedure della delega per l’attuazione delle direttive comunitarie indicate nei due allegati e non contiene ulteriori disposizioni volte all’adeguamento dell’ordinamento italiano a quello europeo.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Nulla da rilevare.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Disposizioni volte ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo

Il testo in esame ripropone talune previsioni – già presenti in precedenti leggi comunitarie – per le quali il Comitato ha sempre espresso apprezzamento in quanto idonee ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo in fase di attuazione delle deleghe: si evidenzia, in particolare, la previsione del meccanismo del “doppio parere parlamentare” su schemi di decreti legislativi, limitatamente a quelli che prevedono sanzioni penali ovvero ai casi in cui il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, al fine di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione; analogo apprezzamento il Comitato aveva già espresso in ordine alla previsione che impone al Governo un obbligo di informare il Parlamento circa i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini previsti per l’esercizio delle deleghe (articolo 1, comma 8).

 

Delega per l’attuazione di direttive

Confermando le soluzioni adottate nelle leggi comunitarie degli ultimi anni e nella versione originaria del disegno di legge comunitaria 2010, all’esame del Senato in seconda lettura (S. 2322-B), anche il provvedimento in esame individua per relationem i termini di esercizio delle deleghe; analogamente al citato disegno di legge S. 2322-B, i termini vengono fissati non già in coincidenza con il termine di recepimento delle direttive ma nei due mesi antecedenti a quelli previsti per il suddetto recepimento; resta invece fermo il termine dei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria nel caso in cui la direttiva non indichi un termine per il recepimento, nonché il termine dei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, ove i suddetti termini siano già scaduti o prossimi alla scadenza. Tale ultima previsione, come rilevato dal Comitato in occasione dell’esame di precedenti disegni di legge comunitaria e, da ultimo, nel parereespresso il 2 marzo 2011 in merito al disegno di legge comunitaria 2010, «risulta sicuramente utile a prevenire il rischio che, in ragione del prolungarsi dell’iter parlamentare, siano fissati termini non compatibili con le prescrizioni comunitarie, ferma restando tuttavia l’esigenza di valutare se i terminisiano congrui in relazione alla procedura di adozione dei decreti», anche in considerazione del fatto  «che laproceduraprevede passaggi parlamentari ed, in alcuni casi, anche l’acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni, e che viene espressamente richiamato l’articolo 14 della legge n. 400 del 1988 (secondo cui “il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza”)».

 

 

Delega per il riordino normativo

L’articolo 5 conferisce, al comma 1, una delega al Governo – da esercitare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all’articolo 1 – per l’adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie. Tale delega è presente in molte delle leggi comunitarie approvate negli ultimi anni, a partire dal 1994, ed ha trovato attuazione una sola volta, con l’emanazione del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58/1998, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 146/1994).

La decorrenza del termine per l’esercizio della delega dall’entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all’articolo 1 tiene conto dei rilievi formulati dal Comitato per la legislazione, da ultimo, nel parere espresso sul disegno di legge comunitaria 2010 (che prevedeva la decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, con il rischio che il termine per l’esercizio della delega potesse «spirare addirittura prima della scadenza del termine di esercizio di alcune deleghe»).

Restano ancora attuali due ulteriori rilievi formulati dal Comitato nel citato parere:

• il comma 1, riproducendo una disposizione già contenuta nelle ultime leggi comunitarie ed anche nel precedente disegno di legge comunitaria, «dispone una specifica procedura di adozione degli schemi di decreto legislativo ove essi riguardino la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni o, più genericamente, in “altre materie di interesse delle regioni”»;

• il comma 2 contiene «una disposizione analoga a quella recata dalla precedente legge comunitaria, volta a sancire il divieto di operare modifiche, deroghe o abrogazioni implicite delle norme raccolte nei testi unici e codici che il Governo è delegato ad adottare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, divieto che tuttavia ha ovviamente una valenza solo monitoria nei confronti del legislatore, non potendo una norma di legge vincolare giuridicamente una norma successiva di grado gerarchico equivalente; peraltro, la disposizione in questione riproduce il contenuto del comma 1, lettera a), dell’articolo 13-bis (rubricato Chiarezza dei testi normativi)della legge n. 400 del 1988, che costituisce principio generale per la produzione normativa».

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Osservatorio sulla legislazione

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File: Cl133.doc