Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||
Titolo: | Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare - A.C. 3871-4260- 4384 - Elementi per la valutazione sulla qualità del testo | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 128 | ||||
Data: | 20/09/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
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n. 128 |
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementareA.C. n. 3871-4260-4384Elementi di valutazione sulla qualità del testo |
Numero del progetto di legge |
3871-4260-4384 |
Titolo |
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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adozione quale testo base |
26 luglio 2011 |
richiesta di parere |
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Commissione competente |
XI Commissione (Lavoro) |
Sede e stato dell’iter |
All’esame della Commissione in sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il testo unificato in esame si compone di tre articoli, il primo dei quali delega il Governo a modificare il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, al fine di definire un nuovo regime per la totalizzazione dei periodi assicurativi, mentre l’articolo 3 novella il medesimo decreto, in materia di pensione supplementare. L’articolo 2 reca una disposizione di carattere transitorio.
Si tratta del testo unificato di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare, che viene sottoposto al parere del Comitato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto contenente una disposizione di delega (articolo 1).
Nulla da rilevare.
Il provvedimento contiene disposizioni omogenee, volte a definire un nuovo regime per la totalizzazione dei periodi assicurativi, attraverso una delega al Governo (articolo 1) ed una disposizione di carattere transitorio (articolo 2). In stretta connessione con tali previsioni, l’articolo 3 dispone che i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire una pensione complementare.
L’articolo 1, nel delegare il Governo a definire un nuovo regime per
la totalizzazione dei periodi assicurativi, prevede opportunamente che i
relativi decreti legislativi siano formulati in termini di novelle al decreto
legislativo
L’articolo 1 delega il Governo a definire un nuovo regime per la
totalizzazione dei periodi assicurativi. In particolare, il comma 2, lettera h) prevede tra i
principi e criteri direttivi che i decreti legislativi emanati in attuazione
della delega debbano contenere una norma di interpretazione autentica dei commi
L’articolo 2:
§ nelle more dell’emanazione del primo dei decreti legislativi, dispone al comma 1 la sospensione dell’applicazione dei citati commi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010;
§ al comma 2 specifica che la sospensione riguarda anche le domande già presentate tra la data di entrata in vigore di tali commi e il provvedimento in esame, “fermo restando il divieto di ripetizione delle quote di ricongiunzione già versate dagli aventi diritto”.
Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di verificare:
- la congruità di un principio e criterio direttivo volto a delegare il Governo a disporre un’interpretazione autentica;
- la coerenza tra tale delega a disporre un’interpretazione autentica, che avrebbe quindi efficacia retroattiva ex tunc, ed il divieto di ripetizione delle quote già versate;
- se non risulti quindi preferibile delegare il Governo a prevedere semplicemente la abrogazione dei citati commi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, con effetto ex nunc, fermo restando il disposto dell’articolo 2.
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File: Cl128.doc