Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare - A.C. 3871-4260- 4384 - Elementi per la valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
AC N. 3871/XVI   AC N. 4260/XVI
AC N. 4384/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 128
Data: 20/09/2011
Descrittori:
ASSICURAZIONI PRIVATE E MUTUE ASSICURATRICI   RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

20 settembre 2011

 

n. 128

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare

A.C. n. 3871-4260-4384

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

3871-4260-4384

Titolo

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date:

 

adozione quale testo base

26 luglio 2011

richiesta di parere

27 luglio 2011

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro)

Sede e stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 

 


Contenuto

Il testo unificato in esame si compone di tre articoli, il primo dei quali delega il Governo a modificare il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, al fine di definire un nuovo regime per la totalizzazione dei periodi assicurativi, mentre l’articolo 3 novella il medesimo decreto, in materia di pensione supplementare. L’articolo 2 reca una disposizione di carattere transitorio.

Tipologia del provvedimento

Si tratta del testo unificato di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare, che viene sottoposto al parere del Comitato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto contenente una disposizione di delega (articolo 1).

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

 

Omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento contiene disposizioni omogenee, volte a definire un nuovo regime per la totalizzazione dei periodi assicurativi, attraverso una delega al Governo (articolo 1) ed una disposizione di carattere transitorio (articolo 2). In stretta connessione con tali previsioni, l’articolo 3 dispone che i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire una pensione complementare.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L’articolo 1, nel delegare il Governo a definire un nuovo regime per la totalizzazione dei periodi assicurativi, prevede opportunamente che i relativi decreti legislativi siano formulati in termini di novelle al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L’articolo 1 delega il Governo a definire un nuovo regime per la totalizzazione dei periodi assicurativi. In particolare, il comma 2, lettera h) prevede tra i principi e criteri direttivi che i decreti legislativi emanati in attuazione della delega debbano contenere una norma di interpretazione autentica dei commi 12-septies, 12-octies, 12-novies e 12-undecies dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le disposizioni richiamate hanno stabilito una nuova disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi, introducendo un onere a carico dei richiedenti.

L’articolo 2:

§       nelle more dell’emanazione del primo dei decreti legislativi, dispone al comma 1 la sospensione dell’applicazione dei citati commi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010;

§       al comma 2 specifica che la sospensione riguarda anche le domande già presentate tra la data di entrata in vigore di tali commi e il provvedimento in esame, “fermo restando il divieto di ripetizione delle quote di ricongiunzione già versate dagli aventi diritto”.

Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di verificare:

-       la congruità di un principio e criterio direttivo volto a delegare il Governo a disporre un’interpretazione autentica;

-       la coerenza tra tale delega a disporre un’interpretazione autentica, che avrebbe quindi efficacia retroattiva ex tunc, ed il divieto di ripetizione delle quote già versate;

-       se non risulti quindi preferibile delegare il Governo a prevedere semplicemente la abrogazione dei citati commi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, con effetto ex nunc, fermo restando il disposto dell’articolo 2.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cl128.doc