Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni - AA.C. 841, 3644 e 4153 Testo a fronte
Riferimenti:
AC N. 4153/XVI   AC N. 841/XVI
AC N. 3644/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 127
Data: 27/07/2011
Descrittori:
LEGGE DELEGA   NAVIGAZIONE E NAUTICA DA DIPORTO
PATENTE   SANZIONI AMMINISTRATIVE
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

27 luglio 2011

 

n. 127

Disposizioni per l’introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni

A.C. n. 841-3644-4153

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

841-3644-4153

Titolo

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

9

Date:

 

adozione quale testo base

22 giugno 2011

richiesta di parere

21 luglio 2011

Commissione competente

IX Commissione (Trasporti)

Sede e stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il testo unificato si compone di nove articoli. In particolare:

- l’articolo 1 prevede l’istituzione della patente nautica a punti;

- l’articolo 2 reca la regolamentazione del punteggio  e dell’accertamento delle violazioni da cui consegue  la decurtazione dei punti;

- l’articolo 3prevede l’istituzione della banca dati dei conducenti e dell’archivio nazionale delle unità da diporto;

- l’articolo 4 reca una delega al Governo volta ad integrare le norme sanzionatorie previste dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le violazioni commesse con unità da diporto dai titolari di patente nautica, “nonché del rilascio di un certificato di abilitazione professionale” (rectius: “nonché norme per il rilascio di un certificato di abilitazione professionale”);

- l’articolo 5 demanda ad un decreto del Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti l’istituzione degli sportelli telematici del diportista;

- l’articolo 6 reca una norma transitoria, in base alla quale alle patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge è attribuito il punteggio di venti punti previsto dall’articolo 2;

- l’articolo 6-bis autorizza Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad aggiornare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica;

- l’articolo 6-ter novella l’articolo 7 del decreto-legge n. 223/2006, al fine di autorizzare le imprese di consulenza automobilistica all’aut4enticazione di alcuni atti;

- l’articolo 6-quater novella il codice della nautica da diporto in materia di sicurezza dei natanti adibiti al servizio di polizia e controllo costiero.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta del testo unificato di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare, che viene sottoposto al parere del Comitato ai sensi dell’articolo  16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto contenente una disposizione di delega (articolo 4).

Si segnala che nella XV legislatura il Comitato per la legislazione, nella seduta del 18 luglio 2007, ha espresso il parere sul disegno di legge C. 1579, i cui contenuti coincidono, in parte, con il testo in esame.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

Omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento riguarda in maniera omogenea il settore della nautica da diporto.A tale ambito solo indirettamente si connette l’articolo 6-ter, in materia di attività certificative delle imprese di consulenza automobilistica.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il provvedimento in esame, nell’introdurre e disciplinare la patente nautica a punti e lo sportello telematico del diportista (articolo 1, 2 e 6), fa sistema con il codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. In particolare, il capo IV del codice, composto del solo articolo 39, disciplina la patente nautica. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di riformulare le disposizioni in oggetto in termini di novella al codice della nautica da diporto.

L’articolo 5, nella sostanza, amplia – con modifiche non testuali – l’ambito di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, e del regolamento di delegificazione di cui al decreto del presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. In particolare, il citato regolamento ha istituito lo sportello telematico dell’automobilista; l’articolo in esame demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione delle procedure per l’istituzione, presso gli sportelli dell’automobilista, degli sportelli  telematici del diportista.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Disposizione di delega

L’articolo 4 enuclea sei principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega volta ad integrare le norme sanzionatorie previste dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le violazioni commesse con unità da diporto dai titolari di patente nautica, nonché il rilascio di un certificato di abilitazione professionale. Le prime cinque lettere sembrerebbero limitarsi ad indicare l’oggetto della delega, senza specificare alcun criterio per la sua attuazione, né riguardo alle norme di comportamento né riguardo alle sanzioni. Gli unici indirizzi per l’esercizio della delega sono contenuti nella lettera f), là dove si specifica che la decurtazione del punteggio della patente nautica va determinata “in relazione alla gravità della violazione, avendo particolare riguardo alla sicurezza della vita umana e della navigazione, alla tutela e al rispetto dell'ambiente e delle aree protette, alle dotazioni di sicurezza, al comando responsabile in condizioni non influenzate dall'assunzione di sostanze alcoliche o di droghe, alla navigazione in presenza delle necessarie polizze assicurative a tutela di terzi e di naviganti e alla specificità di particolari abilitazioni professionali e per i mezzi di vigilanza e soccorso”.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, andrebbe valutata l’opportunità di definire, al comma 2, oltre al termine per l’esercizio della delega, fissato in sei mesi, anche un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo congruamente distanziato rispetto a quello per l’esercizio della delega, unitamente alla previsione che i termini per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari decorrano dalla data di assegnazione e non da quella di trasmissione degli schemi.

 

 

Altri adempimenti

L’articolo 5 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione delle procedure per l’istituzione degli sportelli  telematici del diportista presso gli sportelli dell’automobilista, disciplinati dal regolamento di delegificazione di cui al decreto del presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Così l’ambito di attività degli sportelli dell’automobilista – disciplinato con regolamento di delegificazione – verrebbe ampliato da un decreto ministeriale. Andrebbe quindi valutata l’idoneità dello strumento prescelto ad incidere su una disciplina contenuta in un regolamento di delegificazione adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988.

L’articolo 6-bis, comma 1, novellando l’articolo 65 del codice della nautica da diporto,autorizza il Ministro delle infrastrutture “ad aggiornare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica”. Tali requisiti sono stati individuati, in attuazione dell’articolo 65 del codice della nautica da diporto, dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Il regolamento è stato emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per i rapporti con le regioni. Se appare giustificata l’adozione di una procedura semplificata per la modifica di un aspetto specifico – i requisiti visivi ed uditivi necessari per il rilascio della patente nautica, oggetto del paragrafo 3 dell’allegato I al citato decreto ministeriale –, andrebbe valutata l’idoneità dello strumento prescelto (decreto di natura non regolamentare) a modificare disposizioni adottate con regolamento ministeriale. A proposito della qualificazione della natura non regolamentare del decreto, “come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione [da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2011, nel parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 98/2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria dal quale è tratta la citazione], si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica».”.

 

 

Formulazione del testo

All’articolo 3, comma 2, la lettera b) fa riferimento alla “sospensione e alla revoca dell’abilitazione della patente”; all’articolo 4, comma 1,  la lettera d) si riferisce ai casi di “sospensione o di revoca della patente nautica”; la lettera e) si riferisce alla “sospensione” o al “ritiro”. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di uniformare le espressioni utilizzate, tenendo anche conto che, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, il ritiro della patente nautica consegue al “provvedimento di sospensione”.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cl127.doc