Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||
Titolo: | Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni - AA.C. 841, 3644 e 4153 Testo a fronte | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 127 | ||||
Data: | 27/07/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
27 luglio 2011 |
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n. 127 |
Disposizioni per l’introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioniA.C. n.
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Numero del progetto di legge |
841-3644-4153 |
Titolo |
Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
9 |
Date: |
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adozione quale testo base |
22 giugno 2011 |
richiesta di parere |
21 luglio 2011 |
Commissione competente |
IX Commissione (Trasporti) |
Sede e stato dell’iter |
All’esame della Commissione in sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il testo unificato si compone di nove articoli. In particolare:
- l’articolo 1 prevede l’istituzione della patente nautica a punti;
- l’articolo 2 reca la regolamentazione del punteggio e dell’accertamento delle violazioni da cui consegue la decurtazione dei punti;
- l’articolo 3prevede l’istituzione della banca dati dei conducenti e dell’archivio nazionale delle unità da diporto;
- l’articolo 4 reca una delega al Governo
volta ad integrare le norme sanzionatorie previste dal decreto legislativo
- l’articolo 5 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’istituzione degli sportelli telematici del diportista;
- l’articolo 6 reca una norma transitoria, in base alla quale alle patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge è attribuito il punteggio di venti punti previsto dall’articolo 2;
- l’articolo 6-bis autorizza Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad aggiornare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica;
- l’articolo 6-ter novella l’articolo 7 del decreto-legge n. 223/2006, al fine di autorizzare le imprese di consulenza automobilistica all’aut4enticazione di alcuni atti;
- l’articolo 6-quater novella il codice della nautica da diporto in materia di sicurezza dei natanti adibiti al servizio di polizia e controllo costiero.
Si tratta del testo unificato di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare, che viene sottoposto al parere del Comitato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto contenente una disposizione di delega (articolo 4).
Si segnala che nella XV legislatura il
Comitato per la legislazione, nella seduta del 18 luglio
Nulla da rilevare.
Il provvedimento riguarda in maniera omogenea il settore della nautica da diporto.A tale ambito solo indirettamente si connette l’articolo 6-ter, in materia di attività certificative delle imprese di consulenza automobilistica.
Il provvedimento in esame,
nell’introdurre e disciplinare la patente nautica a punti e lo sportello
telematico del diportista (articolo 1, 2
e 6), fa sistema con il codice della
nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
L’articolo 5, nella sostanza, amplia – con modifiche non testuali –
l’ambito di applicazione della legge
Disposizione di delega
L’articolo 4 enuclea sei principi e criteri direttivi per l’esercizio
della delega volta ad integrare le norme sanzionatorie previste dal decreto
legislativo
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, andrebbe valutata l’opportunità di definire, al comma 2, oltre al termine per l’esercizio della delega, fissato in sei mesi, anche un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo congruamente distanziato rispetto a quello per l’esercizio della delega, unitamente alla previsione che i termini per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari decorrano dalla data di assegnazione e non da quella di trasmissione degli schemi.
Altri adempimenti
L’articolo 5 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione delle procedure per l’istituzione degli sportelli telematici del diportista presso gli sportelli dell’automobilista, disciplinati dal regolamento di delegificazione di cui al decreto del presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Così l’ambito di attività degli sportelli dell’automobilista – disciplinato con regolamento di delegificazione – verrebbe ampliato da un decreto ministeriale. Andrebbe quindi valutata l’idoneità dello strumento prescelto ad incidere su una disciplina contenuta in un regolamento di delegificazione adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988.
L’articolo 6-bis, comma 1, novellando
l’articolo 65 del codice della nautica da diporto,autorizza il Ministro delle infrastrutture “ad aggiornare, con proprio decreto di natura non
regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro della salute, i
requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica”.
Tali requisiti sono stati individuati, in attuazione dell’articolo 65 del
codice della nautica da diporto, dal regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Il
regolamento è stato emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro
dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e il Ministro per i rapporti con le regioni. Se appare giustificata l’adozione
di una procedura semplificata per la modifica di un aspetto specifico – i
requisiti visivi ed uditivi necessari per il rilascio della patente nautica,
oggetto del paragrafo 3 dell’allegato I al citato decreto ministeriale –, andrebbe valutata l’idoneità dello strumento
prescelto (decreto di natura non regolamentare) a modificare disposizioni
adottate con regolamento ministeriale. A proposito della qualificazione
della natura non regolamentare del decreto, “come più volte segnalato dal
Comitato per la legislazione [da
ultimo, nella seduta del 14 luglio 2011, nel parere sul disegno di legge di
conversione del decreto-legge n. 98/2011, recante disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria dal
quale è tratta la citazione], si ricorda che
Formulazione del testo
All’articolo 3, comma 2, la lettera b) fa riferimento alla “sospensione e alla revoca dell’abilitazione della patente”; all’articolo 4, comma 1, la lettera d) si riferisce ai casi di “sospensione o di revoca della patente nautica”; la lettera e) si riferisce alla “sospensione” o al “ritiro”. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di uniformare le espressioni utilizzate, tenendo anche conto che, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, il ritiro della patente nautica consegue al “provvedimento di sospensione”.
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File: Cl127.doc