Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||||
Titolo: | Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione A.C. 2519-3184-3247-3915-4007-4054 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 116 | ||||||
Data: | 15/06/2011 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
15 giugno 2011 |
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n. 116 |
Delega
al Governo per la revisione della normativa
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Numero del progetto di legge |
2519-3184-3247-3915-4007-4054 |
Titolo |
Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione |
Iniziativa |
Governo |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
4 |
Date: |
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adozione quale testo base |
18 maggio 2011 |
richiesta di parere |
9 giugno 2011 |
Commissione competente |
II Commissione (Giustizia) |
Sede e stato dell’iter |
All’esame della Commissione in sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
Sì (giugno 2011) |
Il provvedimento in esame, composto di 4 articoli, novella alcune disposizioni contenute nel libro primo del codice civile in materia di filiazione (articolo 1), contiene una delega al Governo per la revisione della disciplina della filiazione (articolo 2), autorizza il Governo a modificare le norme regolamentari in materia di stato civile (articolo 3) e reca la clausola di invarianza finanziaria (articolo 4).
Esso mira ad assicurare una
sostanziale equiparazione di stato tra figli legittimi e figli naturali, in
attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione (articoli 2, 3 e 30) e degli
indirizzi fissati da Trattati internazionali, come
Il testo unificato nasce dalla confluenza di cinque proposte di legge di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge governativo. Quest’ultimo riprende il contenuto di un disegno di legge già presentato dal Governo nella XV legislatura (AC 2514), esaminato in sede referente dalla Commissione Giustizia, il cui iter si era concluso per la fine anticipata della legislatura. Su tale disegno di legge il Comitato per la legislazione aveva espresso il proprio parere nella seduta del 21 novembre 2007: i rilievi formulati in quella occasione e riferibili anche al nuovo testo vengono riportati nella presente Nota.
Rispetto al provvedimento esaminato nella scorsa legislatura, si segnala in particolare l’ampliamento dell’oggetto della delega al Governo contenuta nell’articolo 2, riferito alla modifica delle disposizioni vigenti non solo in materia di filiazione ma anche di dichiarazione dello stato di abbandono.
Si tratta del testo unificato di cinque proposte di legge parlamentare e di un disegno di legge governativo, adottato dalla Commissione Giustizia nella seduta del 18 maggio 2011 e sottoposto all’esame del Comitato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto contenente disposizioni di delega al Governo (articolo 2).
Il disegno di legge di iniziativa governativa è corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.
Nulla da rilevare.
Il provvedimento, come si desume dal paragrafo relativo al contenuto, presenta un contenuto omogeneo.
Nel parere espresso nella scorsa legislatura sul disegno di legge C. 2514, i cui contenuti coincidono in parte con quelli del provvedimento in esame, il Comitato aveva formulato, tra l’altro, la seguente osservazione, concernente l’autorizzazione al Governo a modificare il regolamento di delegificazione n. 396 del 2000, recante le norme regolamentari in materia di stato civile:
• “all’articolo 3, ove si autorizza
il Governo ad apportare le necessarie e
conseguenti modifiche al regolamento n. 396 del
Il comma 3 fissa il termine di due mesi dalla trasmissione degli schemi per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, senza individuare un termine entro il quale il Governo deve trasmettere gli schemi. L’ultimo periodo del medesimo comma 3 dispone: “Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi”.
Si segnala in proposito che il
Comitato per la legislazione, nel parere sul disegno di legge C. 4299, recante
proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio
2009, n.
Andrebbe quindi valutata l’opportunità di fissare un termine più ampio per l’esercizio della delega, contestualmente fissando un termine per la trasmissione degli schemi alle Camere e rinunciando alla tecnica dello “scorrimento” “al fine di individuare con certezza il termine ultimo per l’esercizio della delega”, come suggerito dal Comitato per la legislazione nel parere sopra riportato.
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File: Cl116.doc