Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione A.C. 2519-3184-3247-3915-4007-4054 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
AC N. 4007/XVI   AC N. 4054/XVI
AC N. 2519/XVI   AC N. 3184/XVI
AC N. 3247/XVI   AC N. 3915/XVI
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 116
Data: 15/06/2011
Descrittori:
FIGLI     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

15 giugno 2011

 

n. 116

Delega al Governo per la revisione della normativa
in materia di filiazione

A.C. 2519-3184-3247-3915-4007-4054

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

2519-3184-3247-3915-4007-4054

Titolo

Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date:

 

adozione quale testo base

18 maggio 2011

richiesta di parere

9 giugno 2011

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

Sede e stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Sì (giugno 2011)

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame, composto di 4 articoli, novella alcune disposizioni contenute nel libro primo del codice civile in materia di filiazione (articolo 1), contiene una delega al Governo per la revisione della disciplina della filiazione (articolo 2), autorizza il Governo a modificare le norme regolamentari in materia di stato civile (articolo 3) e reca la clausola di invarianza finanziaria (articolo 4).

Esso mira ad assicurare una sostanziale equiparazione di stato tra figli legittimi e figli naturali, in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione (articoli 2, 3 e 30) e degli indirizzi fissati da Trattati internazionali, come la Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'Unione europea (vincolante per l'Italia a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona) e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Il testo unificato nasce dalla confluenza di cinque proposte di legge di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge governativo. Quest’ultimo riprende il contenuto di un disegno di legge già presentato dal Governo nella XV legislatura (AC 2514), esaminato in sede referente dalla Commissione Giustizia, il cui iter si era concluso per la fine anticipata della legislatura. Su tale disegno di legge il Comitato per la legislazione aveva espresso il proprio parere nella seduta del 21 novembre 2007: i rilievi formulati in quella occasione e riferibili anche al nuovo testo vengono riportati nella presente Nota.

Rispetto al provvedimento esaminato nella scorsa legislatura, si segnala in particolare l’ampliamento dell’oggetto della delega al Governo contenuta nell’articolo 2, riferito alla modifica delle disposizioni vigenti non solo in materia di filiazione ma anche di dichiarazione dello stato di abbandono.

Tipologia del provvedimento

Si tratta del testo unificato di cinque proposte di legge parlamentare e di un disegno di legge governativo, adottato dalla Commissione Giustizia nella seduta del 18 maggio 2011 e sottoposto all’esame del Comitato ai sensi dell’articolo  16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto contenente  disposizioni di delega al Governo (articolo 2).

Il disegno di legge di iniziativa governativa è corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

Omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, come si desume dal paragrafo relativo al contenuto, presenta un contenuto omogeneo.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Nulla da rilevare.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Nel parere espresso nella scorsa legislatura sul disegno di legge C. 2514, i cui contenuti coincidono in parte con quelli del provvedimento in esame, il Comitato aveva formulato, tra l’altro, la seguente osservazione, concernente l’autorizzazione al Governo a modificare il regolamento di delegificazione n. 396 del 2000, recante le norme regolamentari in materia di stato civile:

• “all’articolo 3, ove si autorizza il Governo ad apportare le necessarie e conseguenti modifiche al regolamento n. 396 del 2000, in materia di ordinamento dello stato civile “con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni”, dovrebbe valutarsi l’idoneità del regolamento di attuazione ivi previsto – tenuto conto anche delle funzioni di mero coordinamento con la nuova disciplina ad esso attribuite - ad incidere sul citato decreto n. 396, che ha natura di regolamento di delegificazione, adottato dunque ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988”. Si segnala che dal 2009 (quindi in data successiva rispetto all’espressione del parere sopra riportato), la procedura di adozione dei due tipi di regolamenti si differenzia, a seguito delle modifiche introdotte nel citato comma 2 dell’articolo 17 della legge n. 400 dall’articolo 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per la necessità di acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari su tutti gli schemi di regolamenti di delegificazione.

 

Il comma 3 fissa il termine di due mesi dalla trasmissione degli schemi per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, senza individuare un termine entro il quale il Governo deve trasmettere gli schemi. L’ultimo periodo del medesimo comma 3 dispone: “Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi”.

Si segnala in proposito che il Comitato per la legislazione, nel parere sul disegno di legge C. 4299, recante proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, espresso nella seduta del 3 maggio 2011, ha formulato la seguente osservazione: «all'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) - dal cui combinato disposto si ricava la proroga di sei mesi del termine per l'esercizio della delega con contestuale prorogabilità per ulteriori cinque mesi nel caso in cui il termine per l'acquisizione del parere parlamentare su uno schema di decreto legislativo attuativo della delega stessa scada negli ultimi trenta giorni precedenti alla scadenza della delega o successivamente - anche al fine di individuare con certezza il termine ultimo per l'esercizio della delega, valutino le Commissioni l'opportunità di modificare la succitata lettera a), introducendo un termine più ampio per l'esercizio della delega, eventualmente definendo anche un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo, congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega».»

Andrebbe quindi valutata l’opportunità di fissare un termine più ampio per l’esercizio della delega, contestualmente fissando un termine per la trasmissione degli schemi alle Camere e rinunciando alla tecnica dello “scorrimento” “al fine di individuare con certezza il termine ultimo per l’esercizio della delega”, come suggerito dal Comitato per la legislazione nel parere sopra riportato.


 

 

 

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File: Cl116.doc