Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia D.L. 70/2011 ' A.C. 4357 Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
DL N. 70 DEL 13-MAG-11   AC N. 4357/XVI
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 113
Data: 25/05/2011
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2011 0070   POLITICA ECONOMICA
UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

25 maggio 2011

 

n. 113

Semestre Europeo
Prime disposizioni urgenti per l’economia

D.L. 70/2011 - A.C. n. 4357

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

4357

Numero del decreto-legge

70/2011

Titolo del decreto-legge

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

12

testo approvato dal Senato

--

Date:

 

emanazione

13 maggio 2011

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

13 maggio 2011

approvazione del Senato

--

assegnazione

13 maggio 2011

scadenza

12 luglio 2011

Commissioni competenti

Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze)

Stato dell’iter

All’esame delle Commissioni riunite in sede referente

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame si compone di 12 articoli, i primi 10 dei quali intervengono in distinti settori dell’ordinamento, disponendo una serie di misure riconducibili – in linea di massima – alle tre finalità principali indicate nel preambolo: la “promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese”;  l’introduzione di “misure per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese”; “il rispetto degli impegni assunti in sede europea”.

L’articolo 1 istituisce un credito d’imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca. Il credito d’imposta compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento, rispetto alla media di investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Tale disposizione assorbe il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto dall’articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, soppresso dal comma 4 dell’articolo in esame.

L’articolo 2 istituisce un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del decreto in esame.

I commi da 1 a 3 dell’articolo 3 introducono un diritto di superficie ventennale sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione delle spiagge e delle scogliere. Il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla Regione d'intesa con il Comune nonché con le Agenzie del demanio e del territorio, ed è trasmesso in copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo. Il comma 2 chiarisce inoltre che nulla è innovato in materia di demanio marittimo.

I commi da 4 a 6 prevedono l’istituzione, con DPCM, previa intesa con le Regioni interessate, nei territori costieri di Distretti turistico-alberghieri, cui si applicano disposizioni agevolative in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e per le attività di ricerca e sviluppo. La delimitazione dei Distretti è effettuata dall’Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi.

L’articolo 3, comma 7 estende l’applicazione del codice della nautica da diporto alle navi, iscritte nei registri internazionali, adibite a noleggio per attività turistica. L’articolo 3, comma 8, lettera a) prevede l’utilizzazione come approdi turistici delle aree portuali sottoutilizzate o non utilizzabili. L’articolo 3, comma 8, lettera b) dispone in merito alla revisione della disciplina delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di porti e approdi turistici.

L’articolo 4, al fine di ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, per semplificare le procedure di affidamento, garantire un più efficace sistema di controllo e ridurre il contenzioso, introduce alcune modifiche alla disciplina in materia di appalti.

Il comma 16 dell’articolo 4 modifica alcune disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di semplificare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei Comuni che adeguano i propri strumenti urbanisticialle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali.

I commi 17 e 18, novellando il decreto legislativo n. 85/2010, sul federalismo demaniale, prevedono che i beni, oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari già sottoscritti, possono essere attribuiti, su richiesta, all’ente che ha sottoscritto l’accordo o l’intesa ovvero ad altri enti territoriali.

Il comma 19 prevede che i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS SPA possono essere considerati quali contributi in conto impianti.

L'articolo 5 introduce modifiche alla disciplina delle autorizzazioni in edilizia privata. Al fine di attivare una politica di riqualificazione urbana e agevolare interventi di sostituzione edilizia di immobili dimessi nonché razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, alle regioni è demandato il compito di incentivare con proprie leggi le demolizioni e successive ricostruzioni.

L'articolo 6 detta alcune disposizioni volte a ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti sulle piccole e medie imprese: privacy e semplificazione amministrativa, depositi Gpl, transazioni finanziarie delle Asl on line, trasporti eccezionali, meccanismo del cosiddetto taglia-oneri amministrativi.

L'articolo 7 reca norme di semplificazione ed eliminazione degli adempimenti tributari in materia di: attività di controllo nei confronti di piccole e medie imprese e microimprese, deroga allo statuto del contribuente in materia di accessi, dichiarazione relativa alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, semplificazione dei provvedimenti della amministrazione finanziaria, convenzioni di agenzie fiscali e enti di previdenza con amministrazioni pubbliche per acquisizione dati, dichiarazioni dei redditi e Irap, adempimenti dei contribuenti, imprese in contabilità semplificata, semplificazione della riscossione, “spesometro”, abolizione della scheda carburante, detrazioni per ristrutturazioni edilizie, deduzione “accelerata” delle spese fino a 1000 euro, riscossione dei crediti Inps, rateizzazione dei debiti tributari, elevazione della soglia del valore dei beni obsoleti, annotazione delle fatture Iva, concentrazione della scadenza dei termini per i versamenti fiscali degli enti pubblici, accisa e Iva sul gas naturale, riapertura dei termini e disciplina della rivalutazione di terreni e quote.

L'articolo 8 detta disposizioni – destinate, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, a favorire la crescita e la stabilità delle piccole e medie imprese - in materia di: reinserimento delle donne nel mondo del lavoro, regime di attrazione europea, procedure di amministrazione straordinaria, titoli di risparmio per l’economia meridionale, fondo di garanzia PMI, tasso usurario, servizi pubblici locali di rilevanza economica, modifica delle condizioni dei contratti bancari nei riguardi delle imprese, rinegoziazione e portabilità dei mutui, servizi di pagamento, tassazione dei fondi immobiliari chiusi, brevetti, cessione crediti agricoli per finanziamento.

L’articolo 9 introduce nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, disciplina l'istituzione di una Fondazione per il merito e detta disposizioni in materia di personale scolastico.

L’articolo 10, rubricato “Servizi ai cittadini”, tratta cinque distinti argomenti:

-        la emissione della carta di identità elettronica (commi 1-6);

-        i benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (comma 7);

-        l’operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi 8-10), originariamente oggetto di un ulteriore decreto-legge, il cui esame preliminare si è svolto nella riunione del Consiglio dei ministri del 15 aprile. Nel relativo comunicato si legge: “Il decreto-legge proposto dal Ministro dell’interno Maroni, finalizzato a garantire l’operatività delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato esaminato e verrà approvato nella prossima riunione del Consiglio”;

-        la gestione delle risorse idriche e l’istituzione di un’Agenzia nazionale di vigilanza nel settore (commi 11-27);

-        l’affidamento dei servizi pubblici locali (comma 28).

L’articolo 11 reca le relative disposizioni finanziarie.

L’articolo 12 concerne l’entrata in vigore.

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.

Il disegno di legge è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), ma non della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, conformemente a quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170,  “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, così motivato: “Tenuto conto della particolare complessità e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti, nonché della particolare urgenza di emanazione del provvedimento, non si è provveduto alla predisposizione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170. Nella relazione illustrativa che segue sono comunque indicati sinteticamente gli effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni”.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il provvedimento in esame può ascriversi alla categoria dei decreti-legge multisettoriali (cosiddetti “omnibus”), il cui elemento unificante è rappresentato dalle finalità, tutte connesse – in questo caso – alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese.

I più immediati precedenti sono rintracciabili nei decreti-legge che nel corso della legislatura sono stati emanati nel bimestre maggio-giugno al fine di anticipare la manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento, tutti convertiti prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari. Si tratta dei seguenti:

§       25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

§       1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini;

§       31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Il decreto in esame si distacca da tali precedenti in quanto non concorre alla manovra di finanza pubblica ma è finalizzato a creare le condizioni (in primo luogo attraverso la semplificazione amministrativa) per lo sviluppo.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nella relazione per l’analisi tecnico-normativa si dà conto in maniera molto parziale delle connessioni del provvedimento in esame con tre disegni di legge all’esame del Senato. Così si legge nella relazione:

“Nell'atto Senato n. 2243 sono presenti disposizioni recate dal decreto-legge in materia di semplificazione delle disposizioni della nautica da diporto, di protezione dei dati personali, di contratti pubblici, di procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali, di riduzione degli oneri amministrativi.

Nell'atto Senato 2156 è presente la disposizione in materia di elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cosiddetta white list).

Nell'atto Senato 2494 è presente la disposizione in materia di Indice nazionale delle anagrafi”.

Più precisamente:

• il provvedimento in esame, agli articoli di seguito indicati, riprende diverse disposizioni del disegno di legge S. 2243 (“Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione”, già approvatodalla Camera in prima lettura):

-        l’articolo 3, comma 7 riproduce in maniera identica l’articolo 16 (integrale sostituzione del comma 1 dell’articolo 1 del codice della nautica da diporto; il decreto in esame sostituisce integralmente anche il comma 2);

-        l’articolo 4, comma 2, lettera p) riproduce in parte l’articolo 11, comma 1 (modifiche all’articolo 140 del codice dei contratti pubblici);

-        l’articolo 5, comma 8 riproduce in maniera identica l’articolo 9, comma 2 (novella alla legge n. 1150/1942 in materia di valutazione ambientale strategica dello strumento attuativo di piani urbanistici);

-        all’articolo 6, comma 2, lettera a), il n. 5) ed il n. 6) riproducono integralmente l’articolo  34 (modifiche agli articoli 30 e 134 del codice in materia di protezione dei dati personali);

-        l’articolo 6, comma 2, lettera e) riproduce in maniera identica l’articolo 18 (modifica all’articolo 10 del codice della strada in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità);

-        l’articolo 6, comma 2, lettera f) riproduce in maniera quasi identica l’articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d) e commi 3 e 4 (riduzione degli oneri amministrativi, anche attraverso novelle dell’articolo 25 del decreto-legge n. 112/2008);

-        l’articolo 10, comma 5, lettera c)  riproduce in maniera leggermente diversa l’articolo 24, comma 1, lettera b) (carte d’identità rilasciate a minori di 14 anni);

• l’articolo 4 non soltanto riproduce integralmente al comma 13 l’articolo 5 dell’A.S. 2156 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”), in materia di elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti ad inquinamento mafioso, ma riproduce anche, in maniera quasi identica, al comma 2, lettere e) ed i), l’articolo 4, dedicato alla trasparenza e riduzione degli obblighi informativi nei contratti pubblici;

• l’articolo 10, ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 riprende non soltanto le disposizioni in materia di Indice nazionale delle anagrafi (di cui all’articolo 10 del disegno di legge S. 2494, “Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica”), ma anche le disposizioni in materia di carta di identità elettronica e di suo rilascio, di cui agli articoli 8 e 9 del citato disegno di legge.

 

Si segnala inoltre che:

§       l’articolo 3, comma 8, lettera a), nel novellare l’articolo 5 della legge n. 84/1994, al fine di incentivare la realizzazione di porti ed approdi turistici, reca una disposizione sostanzialmente identica a quella contenuta nell’articolo 6, comma 1 del testo unificato di 3 proposte di legge di iniziativa parlamentare (S. 143, S. 263, S. 754) e di un disegno di legge di iniziativa governativa (S. 2403);

§       l’articolo 7, comma 2, lettera b) stabilisce che le disposizioni recate dalla lettera a) del medesimo comma costituiscono attuazione dei principi di cui all’articolo 117, comma 2, lettere e), m), p) e r) della Costituzione. Il riferimento alla lettera p) implica l’attribuzione a comuni e province di una nuova funzione fondamentale (definibile come disciplina e programmazione periodica degli accessi per controlli amministrativi nei confronti delle piccole e medie imprese).  Si segnala in  proposito che la individuazione organica delle funzioni fondamentali degli enti locali è contenuta nel disegno di legge di iniziativa governativa S. 2259 (“Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati”), approvato in prima lettura dalla Camera.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge, per sua natura, interviene su distinti settori dell’ordinamento. Il preambolo richiama tre finalità principali – la “promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese”;  l’introduzione di “misure per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese”; “il rispetto degli impegni assunti in sede europea” – cui sembrano non immediatamente riconducibili le disposizioni recate dagli articoli 9 (“Scuola e merito”, che in realtà si occupa essenzialmente di ricerca ed università) e 10. Quest’ultimo articolo, rubricato “Servizi ai cittadini”, tratta cinque distinti argomenti:

-        la emissione della carta di identità elettronica (commi 1-6);

-        i benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (comma 7);

-        l’operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi 8-10), originariamente oggetto di un ulteriore decreto-legge, il cui esame preliminare si è svolto nella riunione del Consiglio dei ministri del 15 aprile. Nel relativo comunicato si legge: “Il decreto-legge proposto dal Ministro dell’interno Maroni, finalizzato a garantire l’operatività delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato esaminato e verrà approvato nella prossima riunione del Consiglio”;

-        la gestione delle risorse idriche e l’istituzione di un’Agenzia nazionale di vigilanza nel settore (commi 11-27);

-        l’affidamento dei servizi pubblici locali (comma 28).

 

Si segnala, infine, che non appare conforme all’esigenza di omogeneità interna di ciascuna partizione del testo, la presenza, nel comma 19 dell’articolo 4 – concernente la materia dei contratti pubblici di appalto - di una norma che modifica la destinazione dei contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.a.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Incidenza su fonti secondarie

La relazione per l’analisi tecnico-normativa afferma: “Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate”. In realtà, l’articolo 7, comma 2, alle lettere i), p), z) e aa), novella 4 regolamenti di delegificazione (si tratta dei decreti del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e 10 novembre 1997, n. 444, 10 novembre 1997, n. 441 e 9 dicembre 1996, n. 695), così rilegificando parzialmente materie già delegificate.

Al medesimo articolo 7, sempre al comma 2, la lettera q) novella l’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41.

Ulteriori novelle di atti secondari sono presenti nei seguenti articoli:

            - articolo 4, comma 15 (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

            - articolo 5, comma 2 (disposizioni di rango regolamentare del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: si tratta, in particolare, degli articoli 20 e 21 del citato testo unico misto).

Relazione con disposizioni di delega integrativa  e correttiva

L’articolo 4, comma 17 novella il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (il comma 18 reca disposizioni di prima applicazione che andrebbero anche esse formulate in termini di novella). Si segnala in proposito che risulta ancora aperta la delega al Governo ad emanare decreti legislativi correttivi ed integrativi dei decreti emanati in forza della legge n. 42/2009. Tale delega integrativa e correttiva, che scade attualmente entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi “principali” (quindi, nel caso del decreto legislativo n. 85/2010, il 25 giugno 2012), è oggetto di proroga (da due a tre anni) ad opera del disegno di legge S. 2729, già approvato, in prima lettura, dalla Camera.

Coordinamento con disposizioni vigenti

Il provvedimento in esame impatta su diversi settori dell’ordinamento, attraverso novelle alla legislazione vigente, modifiche non testuali della stessa e disposizioni che fanno sistema con le norme vigenti senza incidere su queste ultime e talora senza richiamarle. In qualche caso, risultano oggetto di modifiche non testuali anche testi unici o provvedimenti di stampo codicistico, di cui viene così compromessa la struttura unitaria. La coesistenza nell’ambito di uno stesso articolo delle diverse modalità di redazione dei testi rende difficile la ricostruzione della normativa vigente alla luce delle modifiche apportate dal provvedimento in esame.

A titolo esemplificativo si segnalano:

• l’articolo 3, che:

-        ai commi 1 e 2 introduce un diritto di superficie sulle aree del demanio marittimo, in maniera decontestualizzata rispetto alla normativa vigente e senza  coordinare la nuova normativa con il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (in particolare, l’articolo 3, comma 1 del citato decreto legislativo trasferisce alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marittimo ed i beni del demanio idrico ed alle Province, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio idrico, limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia);

-        ai commi 4, 5 e 6 prevede la facoltà di istituire, con DPCM, distretti turistico-alberghieri, materia che potrebbe costituire oggetto del codice del turismo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella stessa seduta del 5 maggio 2011 nella quale è stato approvato il provvedimento in esame;

-        al comma 8, lettera b), “ferma restando la disciplina relativa all’attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione”, si riferisce ad un “procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali”, senza specificare come si dovrebbe procedere a tale revisione e con quali strumenti. A tale procedimento di revisione dovrebbero applicarsi “i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni dei beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, come definiti sulla base dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194/2009”. La disposizione da ultimo citata prorogava le concessioni in essere  “nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131”. Tale intesa non risulta ancora raggiunta.

• l’articolo 4, che:

-        al comma 2 novella in più parti il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ai commi da 3 a 12 reca una serie di disposizioni transitorie che dovrebbero essere inserite nel medesimo codice;

-        ai commi 13 e 14 reca – in maniera decontestualizzata – disposizioni relative, rispettivamente, ai controlli antimafia ed alla approvazione di progetti preliminari o definitivi nel triennio 2011-2013;

-        al comma 18 reca una disposizione transitoria relativa alla prima applicazione del comma 17 che, al pari di quest’ultimo, potrebbe essere riformulata in termini di novella al decreto legislativo n. 85/2010;

• l’articolo 5, che, al comma 11, amplia in maniera non testuale l’ambito di applicazione dell’articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

• l’articolo 6, che:

- al comma 2, lettera b), reca una serie di disposizioni che impattano sulla legge 7 agosto 1990, n. 241 (con particolare riguardo all’articolo 19, oggetto di modifica non testuale ad opera del n. 3) )  e sul codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo  n. 82/2005, il quale detta puntuali disposizioni in materia di contenuto minimo necessario dei dati pubblicati nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni;

- al comma 2, lettera d), agisce in maniera decontestualizzata sul processo di automazione amministrativa delle aziende del Servizio sanitario nazionale;

- al comma 3, reca una disposizione in materia di riduzione degli oneri amministrativi da parte delle autorità amministrative indipendenti che fa sistema con l’articolo 25 del decreto-legge n. 112/2008, novellato dal comma 2, lettera f);

• l’articolo 7, comma 2, che:

-        alle lettere da a) a d) fa sistema con la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, ampliandone in maniera implicita l’ambito di applicazione (articolo 7, comma 2, lettera d).  Si rammenta che l’articolo 1, comma 1, della legge, con valenza meramente monitoria, dispone che le norme in essa contenute “possono essere derogate o modificate solo espressamente”. La lettera c), che novella il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 12, in realtà ne modifica surrettiziamente il primo periodo, con riguardo al computo dei giorni di permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria nelle sedi dei contribuenti;

-        alla lettera t), n. 2), modifica in maniera non testuale l’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010;

-        alla lettera cc) modifica in maniera non testuale l’articolo 2 del decreto legislativo n. 26/2007;

• l’articolo 8, che:

-        al comma 4, disciplina la nuova categoria dei “Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale”, cui estende, in maniera non testuale, il campo di applicazione del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, riducendo però, sempre in maniera non testuale, l’importo della imposta sostitutiva ad essa applicabile, e senza prevedere l’opportuno coordinamento con il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

-        al comma 6, ridisciplina la “rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario” senza assicurare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti in materia, tra le quali, da ultimo, l’articolo 3 del decreto-legge n. 93/2008;

-        al comma 7, lettera b), novella il regio decreto n. 1736/1933, in materia di assegni bancari, ed alla lettera c) reca una ulteriore disposizione in materia che  fa sistema con il citato regio decreto ma non viene inserita in esso;

• l’articolo 9, che reca disposizioni che vanno a sostituire e che comunque fanno sistema con l’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, soltanto parzialmente abrogato (cfr. infra, il paragrafo relativo all’attribuzione a soggetto privato di adempimenti connessi all’attuazione di disposizioni legislative). Il comma 19 modifica a regime il termine per le assunzioni a tempo indeterminato, per i provvedimenti di assegnazione del personale della scuola e per il conferimento degli incarichi di presidenza di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, senza novellare le disposizioni richiamate;

• l’articolo 10, che ai commi 11-27 disciplina l’istituenda Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, senza inserirla nell’appropriato contesto normativo (per esempio, il decreto legislativo n. 152 del 2006, del quale viene abrogato “nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge”, l’articolo 161, dedicato alla soppressa Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche).

Preamboli esplicativi

Alcuni articoli, formulati per lo più in termini di novella, sono introdotti da una sorta di preambolo esplicativo, dove sono indicate le finalità perseguite con le novelle stesse, che vengono presentate come non esaustive. A titolo esemplificativo:

§           l’articolo 4, comma 1, alinea, in materia di costruzione delle opere pubbliche, dopo aver dato conto delle finalità perseguite, recita: “sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono”; al comma 2 del medesimo articolo l’alinea recita: “Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono, tra l’altro, apportate le seguenti modificazioni”. La medesima formula (“tra l’altro”) ricorre in altre disposizioni (articolo 5, comma 2; articolo 6, comma 2).

Ulteriori profili di coordinamento con la normativa vigente

All’articolo 4, comma 2:

§       la lettera a) novella l’articolo 27, comma 1, del codice dei contratti pubblici, sostituendo le parole: “dall’applicazione del presente codice” con le seguenti: “dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice”: la relazione illustrativa giustifica la novella (di cui non appare chiara la portata normativa) con l’obiettivo di “consentire una maggiore flessibilità nell’applicazione della disciplina dettata dal codice”;

§       la lettera q), n. 2) novella il comma 19 dell’articolo 153 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006. La nuova disposizione non fa più riferimento allo studio di fattibilità. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di novellare anche il comma 2 del citato articolo 153, il quale impone di porre “a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19”;

§       la lettera v) aggiunge alcune parole in coda al comma 3 dell’articolo 169 del codice dei contratti pubblici. Andrebbe valutata l’opportunità di inserire la novella alla fine del terzo periodo del comma 3, dal momento che la collocazione in fondo al comma appare incongrua;

§       la lettera ii) introduce, nell’ambito del codice dei contratti pubblici, il nuovo articolo 246-bis, relativo alla responsabilità per lite temeraria nei giudizi in materia di contratti pubblici. Andrebbe valutata l’opportunità di inserire tale disposizione nell’ambito del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104/2010.

L’articolo 10, comma 1 novella l’articolo 7-vicies ter del decreto-legge n. 7/2005, introducendovi il principio dell’obbligatorietà della carta d’identità elettronica come elemento di identificazione. Andrebbe valutata l’opportunità di coordinare la disposizione in esame con quanto disposto:

-        dall’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il quale configura il rilascio della carta d’identità quale diritto della persona richiedente, senza prevedere alcun obbligo, se non in casi specifici (in particolare, l’articolo 4, comma 2 del testo unico prevede che l’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza);

-        dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 il quale stabilisce, all’articolo 35, comma 1, che in tutti i casi nei quali nel medesimo testo unico viene richiesto un documento d’identità, esso può sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente (in base al comma 2 del medesimo articolo “sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato”).

All’articolo 10, il comma 4, a partire dalla parte finale del primo periodo, riprende pressoché testualmente quanto già disposto dall’articolo 19, commi 11 e 12 del decreto-legge n. 78/2009. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di verificare la portata normativa della disposizione.

Disposizioni di interpretazione autentica

L’articolo 5, comma 2, lettera c) è formulato in termini di interpretazione autentica dell’articolo 19 della legge n. 241/1990.

L’articolo 10, comma 28 reca una norma di disposizione autenticadell'articolo 23-bis, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di affidamenti dei servizi pubblici.

Con riguardo ad entrambe le disposizioni, si segnala che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive che l’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione deve risultare nella rubrica dell’articolo. “Deve risultare comunque chiaro – continua la circolare – se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”.

Disposizioni in deroga

Il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in deroga alla normativa vigente. In alcuni casi si tratta di deroghe puntuali a specifiche disposizioni legislative (articolo 4, comma 2, lettere o), r), n. 4) e s), n. 2); articolo 7, comma 2, lettera s); articolo 8, comma 11; articolo 10, comma 4, il  quale usa la seguente formula: “senza applicazione dell’articolo 2383, comma 3, del codice civile”.

In altri casi le deroghe investono ambiti più vasti:

§      l’articolo 5, comma 13, lettera a) contiene una deroga agli strumenti urbanistici generali;

§      l’articolo 9, comma 10 deroga alle “disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”.

L’articolo 8, comma 5, lettera f), contiene un’autorizzazione a derogare a norme di legge previo accordo tra le parti.

L’articolo 9, comma 2 consente infine ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare di  derogare “alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata”.

Abrogazioni

L’articolo 10, comma 26 dispone che “a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge”. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di indicare espressamente le disposizioni che si intendono abrogare, dal momento che la formula utilizzata, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, “è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale”.

Richiami normativi

L’articolo 3, comma 8, lettera b) fa salva “la disciplina relativa all’attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione”, senza indicare i decreti legislativi cui intenda fare riferimento (in particolare, si tratta del richiamato decreto n. 85/2010).

 

 

All’articolo 8:

- il comma 3, lettera a) richiama il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, abrogato, fatta eccezione per l'articolo 2-bis, dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 270/1999, che, peraltro, ha previsto che le procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del decreto continuino ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti (appunto il decreto-legge n. 26/79), anche per quanto riguarda il successivo assoggettamento ad amministrazione straordinaria delle società o imprese controllate, a direzione unica e garanti;

- il comma 3, lettera b) richiama gli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, senza specificare esattamente a quali articoli intenda riferirsi;

-al comma 4, le lettere a) e b) richiamano il “Testo unico bancario” senza utilizzare l’esatta dizione (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”) e senza indicarne gli estremi: si tratta del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

- il comma 11, come già accennato, reca una deroga puntuale al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo di cui al DPR n. 727/1974; la deroga dovrebbe riguardare il comma 3 del citato articolo 2.

All’articolo 9:

- il comma 1 richiama dapprima correttamente il “decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297”; successivamente si riferisce “agli accordi di programma già previsti dall’articolo 13 della citata legge 27 luglio 1999, n. 297”, citando un articolo non presente nel decreto legislativo (che si compone di 10 articoli), erroneamente identificato come legge (il comma 2 cita nuovamente il medesimo provvedimento tornando alla dizione corretta “decreto legislativo”);

- il comma 3 da un lato istituisce direttamente con legge la “Fondazione per il merito” e dall’altro richiama gli articoli 14 e seguenti del codice civile;

- il comma 17, ultimo periodo richiama “il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni”: il richiamato comma 3-bis prevede l’applicabilità del regime autorizzatorio a tutte le amministrazioni; il comma 3, non richiamato dalla disposizione in esame, disciplina invece  la procedura di autorizzazione;

- il comma 18 richiama genericamente le disposizioni della legge 3 maggio 1999, n. 124, senza esplicitare quelle cui intende riferirsi (dovrebbe trattarsi, in particolare, dell’articolo 4, comma 14-bis);

- il comma 20 sostituisce l’articolo 399, comma 3, “del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124”. Si segnala in proposito che la citata legge n. 124/1999 ha integralmente novellato l’articolo 399 del decreto legislativo, il cui comma 3 è stato successivamente modificato dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 4/2006.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

La relazione per l’analisi tecnico-normativa afferma: “Il decreto legge ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione”. In realtà, il provvedimento demanda a strumenti di problematico inquadramento nel sistema delle fonti la possibilità di disporre in deroga alla normativa vigente. A titolo esemplificativo, l’articolo 9, comma 2 dispone: “Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata”.

Adempimenti

Il provvedimento prevede l’adozione di numerosi adempimenti, talora in forma di decreto del Presidente del Consiglio su proposta di altri Ministri e di decreto non regolamentare. In qualche caso fa rinvio alle leggi regionali.

Leggi regionali

L’articolo 5, comma 9 dà un termine di sessanta giorni alle Regioni per approvare specifiche leggi volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione di aree urbane degradate, sulla base – più che di  disposizioni di principio – di precise linee di indirizzo, indicate nelle lettere in cui si articola il comma in esame ed ulteriormente dettagliate nel comma 14, che fissa alcuni parametri da applicare “fino alla approvazione di tali leggi”. Il comma 13 configura, inoltre, una sorta di potere sostitutivo preventivo da parte dello Stato in caso di inerzia delle Regioni ed in presenza di un termine estremamente breve per l’approvazione delle leggi regionali in una materia – il governo del territorio – oggetto di competenza concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Attribuzione a soggetto privato di adempimenti connessi all’attuazione di disposizioni legislative

L’articolo 9, che, come già accennato, fa sistema con l’articolo 4 della recente legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede l’istituzione per legge di una Fondazione di diritto privato (“Fondazione per il merito”), cui affida alcuni compiti oggi svolti dal Ministero dell’istruzione. In particolare:

- il comma 5 demanda allo statuto della Fondazione il compito di disciplinare la partecipazione alla Fondazione stessa di altri  enti pubblici e privati e quindi l’istituzione di un comitato consultivo, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti. Il comma 16, conseguentemente, sopprime [rectius: abroga] il comma 9 dell’articolo 4 della legge n. 240, che demanda al Ministero dell’istruzione, di concerto con il Ministero dell’economia, il compito di promuovere il concorso dei privati e la possibilità di istituire un comitato consultivo di composizione identica a quello previsto dal decreto in esame;

- il comma 6 demanda ad atti dell’organo deliberante della Fondazione, per i quali scatta una sorta di silenzio assenso decorsi trenta giorni dalla loro trasmissione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,  la definizione di alcuni aspetti prima demandata a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 16, in conseguenza di tale previsione, sopprime le lettere c), d), i), l) ed m) del comma 3 dell’articolo 4 della citata legge n. 240. In forza di tali previsioni, alcuni aspetti verranno disciplinati con decreto ministeriale ed altri con atti della Fondazione, che da un lato sottraggono al parere della Conferenza Stato-Regioni alcuni profili della gestione del Fondo per il merito e dall’altro appaiono di incerto regime giuridico, anche in relazione alla loro ricorribilità;

- il comma 8 demanda alla Fondazione il coordinamento operativo delle prove nazionali standard, ora attribuito al Ministero. Conseguentemente, il comma 16, lettera b) sopprime [rectius: abroga] il comma 5 dell’articolo 3 della legge n. 240.

Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

Il provvedimento in esame prevede l’adozione di 9 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In un caso viene specificata la natura regolamentare (articolo 6, comma 2, lettera b), n. 6) ); in un altro caso viene invece specificata la natura non regolamentare (articolo 3, comma 6, lettera c).  

In 6 casi si prevede l’adozione dei DPCM su proposta di Ministri di settore (articoli: 3, comma 6, lettera c); 4, commi 13 e 18; 6, comma 2, lettera b), n. 6); 6, comma 2, lettera d), n. 2); 10, comma 3). L’articolo 6, comma 2, lettera d), n. 2) stabilisce una procedura particolarmente complessa: il DPCM deve infatti essere emanato “su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, previo parere del Garante per [la] protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.

Infine, all’articolo 10:

-        il comma 22 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia” nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;

-        il comma 24 dispone che il contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza “è determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

In tutti questi casi, data la complessità delle procedure previste ed il numero dei soggetti coinvolti, andrebbe valutata l’opportunità di prevedere l’adozione di  regolamenti nella forma di decreti del Presidente della Repubblica. Si segnala in proposito che nel parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (C. 4307), espresso nella seduta del 28 aprile 2011, in presenza di una disposizione (articolo 5, comma 5, lettera c) ) volta a demandare la definizione della disciplina attuativa ad un «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», il Comitato per la legislazione ha formulato una condizione finalizzata a riformulare “la disposizione in oggetto nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento, da emanare entro un termine prestabilito, avente la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988.

Decreti di natura non regolamentare

Alcune disposizioni prevedono l’adozione di decreti ministeriali dei quali si esplicita la natura non regolamentare (articoli: 2, comma 8; 3, comma 2; 3, comma 6, lettera c) (si tratta di un DPCM su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze); 7, comma 2, lettera a), n. 1); 8, comma 4, lettere d) ed f) e comma 5, lettera c); 9, comma 2;

Con riguardo a tali previsioni, si segnala che il Comitato per la legislazione ha più volte rammentato (da ultimo nel parere sul disegno di legge C. 4307, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo) che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha definito un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (articolo 3 del decreto-legge n. 279/2004) “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”.

Formulazione del testo

Struttura

Il testo presenta una struttura molto complessa, componendosi di 12 articoli, i primi 10 dei quali risultano mediamente molto lunghi, occupando quasi 70 pagine dello stampato Camera. In genere si articolano al loro interno in commi, lettere, numeri e capoversi  di non facile individuazione. I preamboli esplicativi posti all’inizio di ogni articolo appaiono dunque insufficienti a facilitare la lettura del testo.  

Preamboli esplicativi e indicazione di finalità

Come già segnalato nel paragrafo relativo al coordinamento con le disposizioni vigenti, alcuni articoli, formulati per lo più in termini di novella, sono introdotti da una sorta di preambolo esplicativo, dove sono indicate le finalità perseguite con le novelle stesse; analogamente, altre disposizioni, che per lo più modificano in maniera non testuale la normativa vigente, sono introdotte da premesse scritte in stile colloquiale, informale, divulgativo, che talora risultano molto dettagliate. Il medesimo stile informale si riscontra anche in altre disposizioni. In un caso, come segnalato nel paragrafo relativo al coordinamento interno del testo, la “premessa” dell’articolo non corrisponde al suo contenuto. A titolo esemplificativo,  si riportano le seguenti espressioni, delle quali andrebbe anche valutata la portata normativa:

§           l’articolo 2, comma 1, primo periodo recita: “In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel «Patto Euro plus» del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato”. Si segnalano la frase parentetica subordinata volta a specificare i settori nei quali è chiamata ad operare la fiscalità di vantaggio e l’espressione “per cominciare”: unitamente all’espressione utilizzata nell’articolo 6, comma 1, alinea (il seguente [rectius: presente] provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriori[rectius: ulteriore] sviluppo” intende sottolineare che il decreto in esame  rappresenta un primo passo che sarà seguito da ulteriori misure;

§         al medesimo articolo 2, il comma 8 nel demandare ad un decreto di natura non regolamentare la definizione dei limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni del Mezzogiorno, dispone che esso tenga “conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell’impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari”;

§           l’articolo 4, comma 16 indica la seguente finalità: “Per riconoscere massima attuazione al Federalismo demaniale”;

§           l’articolo 8, comma 3, alinea indica la seguente finalità: “Per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria che si protraggono da molti anni”;

§           l’articolo 9, comma 1 reca un lunghissimo richiamo alle finalità della norma: “Al fine di qualificare e rendere tempestiva l’individuazione e l’attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale, nonché per concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica, accademica e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca”.

Formulazione di singole disposizioni

• All’articolo 1:

- il comma 1 fa riferimento ai progetti “finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. nonché ad “altre strutture finanziabili via credito di imposta”;

- il comma 3, alinea, nell’introdurre una serie di definizioni, recita: “Operativamente:”;

• l’articolo 2, comma 1 richiama “i requisiti oggi previsti dall’Unione europea e specificati nei successivi commi” senza fare esplicito riferimento al regolamento (CE) 800/2008, richiamato al comma successivo;

• all’articolo 3:

- il comma 1, alinea introduce un diritto di superficie “fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione”;

- il comma 3richiama la  “salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti”;

• all’articolo 4:

- il comma 5 prevede che “Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” senza fare riferimento alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

- al comma 15, l’alinea recita: “Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni”; la lettera b) ripete il riferimento al citato DPR;

• all’articolo 6, comma 2, lettera a), n. 5), il capoverso 1-bis si riferisce a “dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari”;

• l’articolo 8 (comma 5, lettera g);  comma 6, lettera a) e comma 7, lettera d) ) e l’articolo 10 (commi 23 e 26) si richiamano alla “presente legge” in luogo di riferirsi al “presente decreto”.

 

In alcuni casi si usa l’espressione “soppresso” in luogo di “abrogato”. A titolo esemplificativo si segnalano l’articolo 1, comma 4 e l’articolo 9, comma 16.

Coordinamento interno del testo

All’articolo 3, il comma 1, alinea introduce un diritto di superficie “fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione”. Il comma 3 del medesimo articolo ribadisce che “l’attuazione dei commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di attribuzione di diritti di superficie ad imprese turistico-balneari, il rispetto dell’obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione”.

All’articolo 5, il comma 1, lettera c) fa riferimento, tra le novità introdotte nell’ordinamento al fine di “liberalizzare le costruzioni private”, alla “tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la «cessione di cubatura»”. Il successivo comma 3, novellando il codice civile, si limita a disporre la trascrizione di tale tipo di contratto, senza dettarne una specifica disciplina.

All’articolo 5, comma 14, secondo periodo, dovrebbe farsi riferimento al comma 9, lettera a) piuttosto che al comma 6, lettera a).

All’articolo 6, comma 2, lettera b), andrebbe valutata l’opportunità di verificare se il numero 6) – che fa sistema con i numeri 1) e 4) –  non sia parzialmente ripetitivo dei due numeri richiamati.

All’articolo 7, comma 1, la lettera a) recita: “codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese”; il comma 2, lettera a), n. 1), ultimo periodo dispone invece che, “secondo una prassi già consolidata, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguono gli accessi in borghese”, senza attutire il precetto con espressioni del tipo “di norma” o “per quanto possibile”.

All’articolo 8, comma 6, lettera a), dovrebbe farsi riferimento alla lettera b) del medesimo comma piuttosto che al comma 2.

All’articolo 9, la rubrica (“Scuola e merito”) non sembra rispecchiare i contenuti dell’articolo, quasi integralmente dedicato all’università ed alla ricerca.

L’articolo 11, comma 2, lettera b) si riferisce alle maggiori entrate derivanti, tra l’altro, dall’articolo 8, commi 5 e 11. Il riferimento dovrebbe essere ai commi 3 e 9 del citato articolo 8.

Capoversi non numerati

In difformità rispetto a quanto disposto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, i commi 5 e 6 dell’articolo 9, articolati in lettere, contengono due capoversi finali non contrassegnati né da lettere né da numeri.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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