Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di cultura, stampa e televisione, spettro radioelettrico, nucleare, Cassa depositi e prestiti, ed enti del Servizio sanitario nazionale dell'Abruzzo D.L. 34/2011 ' A.C. 4307 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
DL N. 34 DEL 31-MAR-11   AC N. 4307/XVI
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 111
Data: 28/04/2011
Descrittori:
ABRUZZI   ATTIVITA' CULTURALI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI ( CDP )   DECRETO LEGGE 2011 0034
ENERGIA NUCLEARE   INFORMAZIONE
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE   STAMPA
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

 

28 aprile 2011

 

n. 111

Disposizioni urgenti in materia di cultura, stampa
e televisione, spettro radioelettrico, nucleare, Cassa depositi e prestiti ed enti del Servizio sanitario nazionale dell’Abruzzo

D.L. 34/2011 - A.C. n. 4307

 

Elementi di valutazione sulla qualità del testo
e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

 

Numero del disegno di legge di conversione

4307

Numero del decreto-legge

34/2011

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

8

testo approvato dal Senato

8

Date:

 

emanazione

31 marzo 2011

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

31 marzo 2011

approvazione del Senato

20 aprile 2011

assegnazione

22 aprile 2011

scadenza

30 maggio 2011

Commissione competente

Commissioni riunite V (Bilancio) e VII(Cultura)

Stato dell’iter

All’esame delle Commissioni riunite in sede referente

 

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame si compone di 8 articoli, ciascuno dei quali tratta una materia ascrivibile ad un diverso settore.

In particolare, l’articolo 1 incrementa la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) a decorrere dal 2011 ed autorizza nuove spese per la manutenzione e la conservazione di beni culturali e a favore di enti e istituzioni culturali. Il comma 2 dispone l’abrogazione dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge n. 225/2010, il quale aveva istituito, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, un contributo speciale di un euro a carico degli spettatori di spettacoli cinematografici allo scopo di finanziare misure di agevolazione fiscale a favore del cinema.

L’articolo 2prevede l'adozione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, conservazione e restauro da effettuarsi nell'area archeologica di Pompei; il comma 3 autorizza l'assunzione di personale per la realizzazione del programma suddetto, anche in deroga a talune norme di blocco delle assunzioni nel pubblico impiego. Il comma 8 consente al Ministro per i beni e le attività culturali - in deroga alla normativa vigente - di trasferire risorse con proprio decreto tra le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria delle soprintendenze speciali ed autonome, al fine di assicurarne l'equilibrio finanziario.

L’articolo 3 novella l’articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di prorogare il divieto, per i soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

L’articolo 4 proroga (rectius: differisce) il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre, dettando nel contempo una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive, anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda.

L’articolo 5 abroga l’articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008 nonché – in tutto o in parte – numerose disposizioni della legge 23 luglio 2009, n. 99 e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal decreto legislativo n. 41 del 2011 (che viene quasi completamente abrogato), in materia di realizzazione di nuovi impianti nucleari, e sopprime il riferimento all’energia prodotta da fonte nucleare nell’ambito del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010). Esso, inoltre, novella alcuni articoli del citato decreto legislativo n. 31 del 2010.

L'articolo 6 modifica, per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo, il parametro di riferimento su cui computare, per il 2011, i limiti di spesa per il personale a tempo determinato e per i contratti di formazione-lavoro.

L'articolo 7 introduce modifiche alla disciplina della Cassa depositi e prestiti S.p.a. volte ad estenderne le competenze. Viene demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, l'individuazione dei requisiti, anche quantitativi, delle società che potranno essere acquisite da Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi della norma in esame.

L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore, il giorno stesso della pubblicazione del decreto-legge (31 marzo).

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il decreto-legge in esame ha le caratteristiche di un provvedimento multisettoriale, ascrivibile alla categoria dei cosiddetti “decreti-legge omnibus”, come altri decreti emanati nell’arco della legislatura (a titolo esemplificativo, si segnalano, tra i più corposi, i decreti-legge n. 112 del 2008, n. 78 del 2009  e n. 78 del 2010).

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

I 7 articoli del decreto-legge recanti disposizioni sostanziali trattano ciascuno una materia ascrivibile ad un diverso settore: interventi finanziari dello Stato in favore della cultura (articolo 1); il potenziamento delle funzioni di tutela dell’area archeologica di Pompei (articolo 2); la proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e della televisione (articolo 3); la razionalizzazione dello spettro radioelettrico (articolo 4); l’abrogazione delle disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari (articolo 5); gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (articolo 6); modifiche alla disciplina della Cassa depositi e prestiti S.p.a. (articolo 7).

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Incidenza su fonti secondarie

L’articolo 2, comma 8 introduce – con una disposizione a regime – una deroga all’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003 in materia di trasferimenti di risorse tra i conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ed autonome.

Coordinamento con disposizioni vigenti

Il provvedimento in esame, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in parte oggetto di modifiche non testuali. Si segnalano, in particolare:

   l’articolo 2, comma 8, che, come già accennato, nell’introdurre una disposizione derogatoria dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003 in materia di trasferimenti di risorse tra i conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ed autonome, non procede alla contestuale abrogazione dell’articolo 39-vicies septies del decreto-legge n. 273 del 2005, che, al comma 1, dispone che il succitato articolo 4, comma 3, si applichi anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei;

   l’articolo 4, comma 1, primo periodo, che differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre, senza novellare l’articolo 8-novies, comma 5 del decreto-legge n. 59 del 2008. Si segnala peraltro che in base a tale disposizione, che demanda la fissazione del calendario ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono stati emanati un primo decreto in data 10 settembre 2008 (di poco successivo alla scadenza del termine originariamente fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 59) e successivi decreti in data 27 aprile e 19 novembre 2010, che sono intervenuti anche sul calendario relativo al passaggio al digitale terrestre e sono stati emanati in base alla citata previsione dell’articolo 8-novies, la quale, nel demandare ad un decreto ministeriale la definizione del calendario, ha anche evidentemente demandato alla medesima fonte sue eventuali modifiche;

   l’articolo 4, comma 1, che, ai periodi successivi al primo, ancorché preveda che l’assegnazione dei diritti d’uso relativi alle frequenze radiotelevisive avvenga nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 (rectius: 13) della legge n. 220 del 2010, introduce in realtà ulteriori e diversi criteri e modalità di assegnazione, senza contestualmente modificare le disposizioni richiamate;

   l’articolo 5, comma 7, che, nel prevedere un termine per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010 “come modificato dal comma 5 del medesimo articolo, non inserisce tuttavia la disposizione in questione all’interno del succitato comma 5;

   l’articolo 6, comma 1, primo periodo che - laddove dispone che, con riferimento alla sola regione Abruzzoil primo ed il secondo periodo del comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 si applicano non già con riferimento all’anno 2009, bensì all’anno 2010, non procede alla contestuale novella dell’anzidetta disposizione.

 

Si segnala, inoltre, che l’articolo 5, nel novellare il decreto legislativo n. 31 del 2010, sostituisce integralmente l’articolo 2, riducendo le lettere in cui si articola l’unico comma da 11 a 6; in particolare il deposito nazionale, definito, nel testo vigente, della lettera i), diviene ora oggetto della lettera e). Andrebbe quindi valutata l’opportunità di novellare anche l’articolo 25, comma 1 del citato decreto legislativo n. 31 del 2010, al fine di aggiornare il riferimento al deposito nazionale, citando, in luogo della lettera i), la lettera e) dell’articolo 2, comma 1.

Incidenza su norme di recente approvazione

Il provvedimento in esame interferisce in vari modi con norme di recente approvazione. In particolare:

   l’articolo 1, comma 2 novella l’articolo 1, comma 13, quarto periodo della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge finanziaria 2011);

   l’articolo 1, comma 3 abroga – prima ancora che abbiano acquisito efficacia – il comma 4-ter e la lettera b) del comma 4-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

   l’articolo 3, comma 1 novella l’articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di prorogare il divieto, per i soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Si segnala in proposito che tale divieto è stato prorogato al 31 marzo 2011 dal citato decreto-legge n. 225/2010, il quale aveva anche previsto la possibilità di prorogare ulteriormente il termine fino al 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 1, commi 1 e 2, e tabella 1).  Ora si provvede all’ulteriore proroga del termine, per un periodo più ampio (fino al 31 dicembre 2012) con fonte di rango primario, che opportunamente novella il citato testo unico;

•    l’articolo 5, comma 5 interviene su numerose disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010, già in parte modificate dal recentissimo decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41, che viene quasi integralmente abrogato ad opera del successivo comma 6.

Si tratta di intersezioni con provvedimenti di recente approvazione, circostanza che costituisce – a giudizio del Comitato – “una modalità di produzione normativa non conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente” (cfr. da ultimo il parere sulla proposta di legge C. 3921, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, espresso nella seduta del 31 marzo 2011).

Disposizioni in deroga

Già si è segnalata la deroga ad una fonte regolamentare prevista dall’articolo 2, comma 8. Più in generale, il provvedimento si caratterizza come disciplina per alcuni versi derogatoria del diritto vigente: in alcuni casi, le disposizioni derogate sono specificatamente richiamate (si segnalano, all’articolo 2: il comma 3, in materia di assunzione di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; il comma 5, in materia di procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture); in un altro caso, invece, si dispone una deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori dell’ordinamento. L’articolo 2, comma 6, infatti, laddove dispone che gli interventi previsti dal programma di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nell’area archeologica di Pompei, ove ricadano all’esterno di tale area, “sono dichiarati di pubblica necessità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti”, utilizza una formulazione che sembrerebbe autorizzare una deroga agli atti di pianificazione a livello comunale e regionale, urbanistici e territoriali, con valenza ambientale e paesaggistica; peraltro, non appare chiaro se il combinato disposto dei commi 5 e 6 del medesimo articolo 2 introduca un’ulteriore deroga implicita all’articolo 12 del testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il citato comma 5 prevede che, ai fini dell’affidamento dei lavori compresi nel programma di interventi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 203 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è sufficiente il livello di progettazione preliminare; conseguentemente, al comma 6, laddove si dispone che i suddetti interventi possano essere dichiarati di pubblica utilità, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire se ci si intenda riferire al progetto definitivo delle opere, che, ai sensi del succitato articolo 12 è presupposto per la dichiarazione di pubblica utilità, ovvero al progetto preliminare, con conseguente deroga implicita (che andrebbe esplicitata) alla disposizione succitata.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Previsione di adempimenti

L’articolo 5, comma 5, lettera c) novella l’articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010 prevedendo, in luogo di un decreto interministeriale, un “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.  Andrebbe valutata l’opportunità di mantenere la previsione di un decreto interministeriale, ovvero, data la complessità delle procedure previste ed il numero dei soggetti coinvolti, di prevedere l’adozione di un regolamento nella forma di un decreto del Presidente della Repubblica. Si segnala in proposito che nel parere sullo schema di decreto legislativo n. 317 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), espresso nella seduta del 23 marzo 2011, il Comitato per la legislazione ha posto, tra l’altro, la seguente condizione: “all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 19, comma 10 - che demandano a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento al primo dei quali è peraltro precisata la natura non regolamentare, il compito di stabilire i criteri attuativi della disciplina dagli stessi recata - siano riformulate le disposizioni di cui all'oggetto nel senso di prevedere che i suddetti criteri attuativi siano introdotti da regolamenti emanati, entro un termine prestabilito, nella forma di decreti del Presidente della Repubblica di attuazione delle disposizioni del decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge n. 400 del 1988”.

L’articolo 6, comma 1, al secondo periodo, come già accennato,  demanda la definizione della disciplina introdotta dal primo periodo del medesimo comma (che modifica, con riferimento alla sola regione dell’Abruzzo,il parametro su cui computare per l’anno 2011 il limite percentuale di spesa per il personale e per la stipula di alcune tipologie contrattuali di lavoro flessibile fissato dal primo e dal secondo periodo del comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010) ad un’ordinanza di protezione civile. Andrebbe valutata l’opportunità di verificare tale previsione, sia con riguardo alla necessità di una disciplina applicativa (si tratta esclusivamente di fare riferimento come parametro all’anno 2010 anziché al 2009) sia con riguardo alla congruità dello strumento prescelto.

L’articolo 7 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare (per la cui adozione non viene previsto alcun termine) la definizione dei requisiti delle società che possono essere acquisite dalla Cassa Depositi e Prestiti. Con riguardo a tale previsione, si segnala che nel parere sul citato schema n. 317 il Comitato per la legislazione ha rammentato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha definito un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (articolo 3 del decreto-legge n. 279/2004) “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”.

Formulazione del testo

All’articolo 1, comma 1:

all’alinea, il riferimento all’attuazione dell’articolo 9 della Costituzione appare ridondante;

alle lettere b) e c) si autorizzano nuove spese – rispettivamente – per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali e per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali, senza  definire criteri e modalità per il loro utilizzo e senza prevedere l’emanazione di un apposito regolamento attuativo.

 

Il testo presenta talora espressioni imprecise, frasi di difficile comprensione o che comunque andrebbe valutata l’opportunità di chiarire. A titolo esemplificativo, si segnalano, all’articolo 2:

   il comma 1, secondo periodo, che fa riferimento al “piano” anziché – come al primo periodo e poi nei commi successivi – al “programma” straordinario e urgente di interventi”;

   il comma 4, che richiama in maniera generica il “rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria” (rectius: dell’Unione europea);

   il comma 7, che autorizza il Soprintendente, nel caso di mancata o “insufficiente presentazione di candidature”, a procedere alla selezione di altri sponsor “senza ulteriori formalità”. Andrebbe valutata l’opportunità di chiarire la portata normativa della locuzione “insufficiente presentazione”, anche al fine di verificarne la relativa compatibilità con i principi generali posti dal decreto legislativo n. 163 del 2006 in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici; l’espressione “senza ulteriori formalità” appare invece ridondante e priva di una portata normativa autonoma.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cl111.doc