Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||||||
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di cultura, stampa e televisione, spettro radioelettrico, nucleare, Cassa depositi e prestiti, ed enti del Servizio sanitario nazionale dell'Abruzzo D.L. 34/2011 ' A.C. 4307 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge | ||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 111 | ||||||||
Data: | 28/04/2011 | ||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
28 aprile 2011 |
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n. 111 |
Disposizioni urgenti in materia di cultura, stampa D.L. 34/2011 - A.C. n. 4307
Elementi
di valutazione sulla qualità del testo |
Numero del disegno di legge di conversione |
4307 |
Numero del decreto-legge |
34/2011 |
Titolo del decreto-legge |
Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli: |
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testo originario |
8 |
testo approvato dal Senato |
8 |
Date: |
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emanazione |
31 marzo 2011 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
31 marzo 2011 |
approvazione del Senato |
20 aprile 2011 |
assegnazione |
22 aprile 2011 |
scadenza |
30 maggio 2011 |
Commissione competente |
Commissioni riunite V (Bilancio) e VII(Cultura) |
Stato dell’iter |
All’esame delle Commissioni riunite in sede referente |
Il provvedimento in esame si compone di 8 articoli, ciascuno dei quali tratta una materia ascrivibile ad un diverso settore.
In particolare, l’articolo 1 incrementa la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) a decorrere dal 2011 ed autorizza nuove spese per la manutenzione e la conservazione di beni culturali e a favore di enti e istituzioni culturali. Il comma 2 dispone l’abrogazione dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge n. 225/2010, il quale aveva istituito, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, un contributo speciale di un euro a carico degli spettatori di spettacoli cinematografici allo scopo di finanziare misure di agevolazione fiscale a favore del cinema.
L’articolo 2prevede l'adozione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, conservazione e restauro da effettuarsi nell'area archeologica di Pompei; il comma 3 autorizza l'assunzione di personale per la realizzazione del programma suddetto, anche in deroga a talune norme di blocco delle assunzioni nel pubblico impiego. Il comma 8 consente al Ministro per i beni e le attività culturali - in deroga alla normativa vigente - di trasferire risorse con proprio decreto tra le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria delle soprintendenze speciali ed autonome, al fine di assicurarne l'equilibrio finanziario.
L’articolo 3 novella l’articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di prorogare il divieto, per i soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.
L’articolo 4 proroga (rectius: differisce) il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre, dettando nel contempo una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive, anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda.
L’articolo 5 abroga l’articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008 nonché – in tutto o in parte – numerose disposizioni della legge 23 luglio 2009, n. 99 e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal decreto legislativo n. 41 del 2011 (che viene quasi completamente abrogato), in materia di realizzazione di nuovi impianti nucleari, e sopprime il riferimento all’energia prodotta da fonte nucleare nell’ambito del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010). Esso, inoltre, novella alcuni articoli del citato decreto legislativo n. 31 del 2010.
L'articolo 6 modifica, per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo, il parametro di riferimento su cui computare, per il 2011, i limiti di spesa per il personale a tempo determinato e per i contratti di formazione-lavoro.
L'articolo 7 introduce modifiche alla disciplina della Cassa depositi e prestiti S.p.a. volte ad estenderne le competenze. Viene demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, l'individuazione dei requisiti, anche quantitativi, delle società che potranno essere acquisite da Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi della norma in esame.
L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore, il giorno stesso della pubblicazione del decreto-legge (31 marzo).
Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.
Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.
Il decreto-legge in esame ha le caratteristiche di un provvedimento multisettoriale, ascrivibile alla categoria dei cosiddetti “decreti-legge omnibus”, come altri decreti emanati nell’arco della legislatura (a titolo esemplificativo, si segnalano, tra i più corposi, i decreti-legge n. 112 del 2008, n. 78 del 2009 e n. 78 del 2010).
I 7 articoli del decreto-legge recanti disposizioni sostanziali trattano ciascuno una materia ascrivibile ad un diverso settore: interventi finanziari dello Stato in favore della cultura (articolo 1); il potenziamento delle funzioni di tutela dell’area archeologica di Pompei (articolo 2); la proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e della televisione (articolo 3); la razionalizzazione dello spettro radioelettrico (articolo 4); l’abrogazione delle disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari (articolo 5); gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (articolo 6); modifiche alla disciplina della Cassa depositi e prestiti S.p.a. (articolo 7).
Incidenza su fonti secondarie
L’articolo 2, comma 8 introduce – con una
disposizione a regime – una deroga all’articolo 4, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del
Coordinamento con disposizioni vigenti
Il provvedimento in esame, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in parte oggetto di modifiche non testuali. Si segnalano, in particolare:
• l’articolo 2, comma 8, che, come già
accennato, nell’introdurre una disposizione derogatoria dell’articolo 4, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del
• l’articolo 4, comma 1, primo periodo, che differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre, senza novellare l’articolo 8-novies, comma 5 del decreto-legge n. 59 del 2008. Si segnala peraltro che in base a tale disposizione, che demanda la fissazione del calendario ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono stati emanati un primo decreto in data 10 settembre 2008 (di poco successivo alla scadenza del termine originariamente fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 59) e successivi decreti in data 27 aprile e 19 novembre 2010, che sono intervenuti anche sul calendario relativo al passaggio al digitale terrestre e sono stati emanati in base alla citata previsione dell’articolo 8-novies, la quale, nel demandare ad un decreto ministeriale la definizione del calendario, ha anche evidentemente demandato alla medesima fonte sue eventuali modifiche;
• l’articolo 4, comma 1, che, ai periodi
successivi al primo, ancorché preveda che l’assegnazione dei diritti d’uso
relativi alle frequenze radiotelevisive avvenga nel rispetto dei criteri e
delle modalità disciplinati dai commi da
• l’articolo 5, comma 7, che, nel prevedere
un termine per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010 “come modificato dal comma
• l’articolo 6, comma 1, primo periodo che - laddove dispone che, con riferimento alla sola regione Abruzzoil primo ed il secondo periodo del comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 si applicano non già con riferimento all’anno 2009, bensì all’anno 2010, non procede alla contestuale novella dell’anzidetta disposizione.
Si
segnala, inoltre, che l’articolo 5,
nel novellare il decreto legislativo n. 31 del 2010, sostituisce integralmente
l’articolo 2, riducendo le lettere in cui si articola l’unico comma da
Incidenza su norme di recente approvazione
Il provvedimento in esame interferisce in vari modi con norme di recente approvazione. In particolare:
• l’articolo 1, comma 2 novella l’articolo 1, comma 13, quarto periodo della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge finanziaria 2011);
• l’articolo 1, comma 3 abroga – prima ancora che abbiano acquisito efficacia – il comma 4-ter e la lettera b) del comma 4-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
• l’articolo 3, comma 1 novella l’articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di prorogare il divieto, per i soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Si segnala in proposito che tale divieto è stato prorogato al 31 marzo 2011 dal citato decreto-legge n. 225/2010, il quale aveva anche previsto la possibilità di prorogare ulteriormente il termine fino al 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 1, commi 1 e 2, e tabella 1). Ora si provvede all’ulteriore proroga del termine, per un periodo più ampio (fino al 31 dicembre 2012) con fonte di rango primario, che opportunamente novella il citato testo unico;
• l’articolo 5, comma 5 interviene su numerose disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010, già in parte modificate dal recentissimo decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41, che viene quasi integralmente abrogato ad opera del successivo comma 6.
Si tratta di intersezioni con provvedimenti di recente approvazione, circostanza che costituisce – a giudizio del Comitato – “una modalità di produzione normativa non conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente” (cfr. da ultimo il parere sulla proposta di legge C. 3921, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, espresso nella seduta del 31 marzo 2011).
Disposizioni in deroga
Già
si è segnalata la deroga ad una fonte regolamentare prevista dall’articolo 2, comma 8. Più in generale,
il provvedimento si caratterizza come disciplina per alcuni versi derogatoria
del diritto vigente: in alcuni casi, le disposizioni derogate sono
specificatamente richiamate (si segnalano, all’articolo 2: il comma
Previsione di adempimenti
L’articolo 5, comma 5, lettera c) novella
l’articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010 prevedendo, in luogo di un
decreto interministeriale, un “decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi
dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare”. Andrebbe valutata l’opportunità di
mantenere la previsione di un decreto interministeriale, ovvero, data la
complessità delle procedure previste ed il numero dei soggetti coinvolti, di
prevedere l’adozione di un regolamento nella forma di un decreto del Presidente
della Repubblica. Si segnala in proposito che nel parere sullo schema di
decreto legislativo n. 317 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni
in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle
province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario), espresso nella seduta del 23 marzo 2011, il Comitato per la
legislazione ha posto, tra l’altro, la seguente condizione: “all'articolo 3,
comma 3, e all'articolo 19, comma 10 - che demandano a decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, con riferimento al primo dei quali è peraltro
precisata la natura non regolamentare, il compito di stabilire i criteri
attuativi della disciplina dagli stessi recata - siano riformulate le
disposizioni di cui all'oggetto nel senso di prevedere che i suddetti criteri
attuativi siano introdotti da regolamenti emanati, entro un termine
prestabilito, nella forma di decreti del Presidente della Repubblica di
attuazione delle disposizioni del decreto legislativo, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera b) della legge n. 400 del
L’articolo 6, comma 1, al secondo periodo, come già accennato, demanda la definizione della disciplina introdotta dal primo periodo del medesimo comma (che modifica, con riferimento alla sola regione dell’Abruzzo,il parametro su cui computare per l’anno 2011 il limite percentuale di spesa per il personale e per la stipula di alcune tipologie contrattuali di lavoro flessibile fissato dal primo e dal secondo periodo del comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010) ad un’ordinanza di protezione civile. Andrebbe valutata l’opportunità di verificare tale previsione, sia con riguardo alla necessità di una disciplina applicativa (si tratta esclusivamente di fare riferimento come parametro all’anno 2010 anziché al 2009) sia con riguardo alla congruità dello strumento prescelto.
L’articolo 7 demanda ad un decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di
natura non regolamentare (per la cui adozione non viene previsto alcun
termine) la definizione dei requisiti delle società che possono essere
acquisite dalla Cassa Depositi e Prestiti. Con riguardo a tale previsione, si
segnala che nel parere sul citato schema n. 317 il Comitato per la legislazione
ha rammentato che
Formulazione del testo
All’articolo 1, comma 1:
all’alinea, il riferimento all’attuazione dell’articolo 9 della Costituzione appare ridondante;
alle lettere b) e c) si autorizzano nuove spese – rispettivamente – per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali e per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali, senza definire criteri e modalità per il loro utilizzo e senza prevedere l’emanazione di un apposito regolamento attuativo.
Il testo presenta talora espressioni imprecise, frasi di difficile comprensione o che comunque andrebbe valutata l’opportunità di chiarire. A titolo esemplificativo, si segnalano, all’articolo 2:
• il comma 1, secondo periodo, che fa riferimento al “piano” anziché – come al primo periodo e poi nei commi successivi – al “programma” straordinario e urgente di interventi”;
• il comma 4, che richiama in maniera generica il “rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria” (rectius: dell’Unione europea);
• il comma 7, che autorizza il
Soprintendente, nel caso di mancata o “insufficiente
presentazione di candidature”, a procedere alla selezione di altri sponsor
“senza ulteriori formalità”. Andrebbe valutata l’opportunità di chiarire
la portata normativa della locuzione “insufficiente presentazione”, anche al
fine di verificarne la relativa compatibilità con i principi generali posti dal
decreto legislativo n. 163 del
Servizio Studi – Osservatorio sulla legislazione |
( 066760-9265 – *st_legislazione@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: Cl111.doc