Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||||
Titolo: | Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - D.L. 27/2011 - A.C. 4220 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 109 | ||||||
Data: | 05/04/2011 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
5 aprile 2011 |
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n. 109 |
Misure urgenti per
la corresponsione di assegni una tantum
al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate
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Numero del disegno di legge di conversione |
4220 |
Numero del decreto-legge |
27/2011 |
Titolo del decreto-legge |
Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli: |
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testo originario |
2 |
testo approvato dal Senato |
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Date: |
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emanazione |
26 marzo 2011 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
28 marzo 2011 |
approvazione del Senato |
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assegnazione |
29 marzo 2011 |
scadenza |
27 maggio 2011 |
Commissioni competenti |
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV Commissione (Difesa) |
Stato dell’iter |
All’esame della Commissione in sede referente |
Il decreto-legge in esame dispone l’erogazione di 345 milioni di euro,
per il triennio 2011-
In particolare, all’articolo 1:
• il comma 1 prevede che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del medesimo decreto legge sia incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro.
Il fondo, istituito con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali disposto dall'articolo 9, comma 21, dello stesso decreto legge n. 78 del 2010;
• il comma 2 prevede la possibilità che la dotazione del fondo possa essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con i ministri della difesa e dell’interno:
a) in favore del personale delle Forze armate, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace;
b) in favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, utilizzando quota parte delle risorse del Fondo unico giustizia che già in base alla normativa vigente (articolo 2, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 143/2008) sono destinate al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;
• il comma 3 stabilisce che il fondo sia destinato alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In relazione alle modalità di corresponsione dei citati assegni una tantum, il comma in esame richiama le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 8, comma 11-bis, del decreto legge n. 78 del 2010, riguardanti le modalità di riparto delle somme del fondo per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, oggetto di finanziamento da parte del provvedimento in esame;
• il comma 4 contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria del comma 3, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).
L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta ufficiale”.
Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.
Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.
Come segnalato nel paragrafo relativo al coordinamento con la legislazione vigente, il decreto-legge in esame fa sistema con l’articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78/2010.
Per quanto riguarda, in generale, il personale delle forze armate e di polizia si segnala che sono all’esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e difesa della Camera le proposte di legge A.C. 137 ed abbinate, concernenti il riordino delle carriere del personale direttivo e non direttivo delle forze di polizia e delle forze armate, al fine di pervenire ad un quadro normativo che assicuri una maggiore valorizzazione del citato personale e un più armonico percorso professionale.
Il decreto legge appare in linea con i requisiti di specificità ed omogeneità di cui all’articolo 15, comma 3, legge n. 400 del 1988, essendo volto a disciplinare unicamente l’integrazione del fondo per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la destinazione delle sue somme alla corresponsione di assegni una tantum al citato personale.
L’articolo 1 fa sistema con l’articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge n. 78/2010, modificando in maniera implicita l’ambito soggettivo ed oggettivo di destinazione del fondo istituito dalla medesima disposizione. In particolare, il comma 3 destina il fondo:
• sotto il profilo oggettivo, alla corresponsione di assegni una tantum, identificando evidentemente in questi ultimi le “misure perequative” genericamente richiamate dal citato articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge n. 78/2010;
• sotto
il profilo soggettivo, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato “all’applicazione
dell’articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
Andrebbe quindi valutata l’opportunità di riformulare l’articolo 1 del provvedimento in esame in termini di novella del citato decreto-legge n. 78/2010.
Si segnala inoltre che il citato articolo 1, comma 3 da un lato fa riferimento – come già accennato – al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal “blocco” di cui ai commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78/2010; dall’altro lato fa riferimento al personale interessato al riconoscimento di una serie di benefici economici (assegno funzionale; trattamento economico superiore correlato all’anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado; incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni; emolumenti corrispondenti previsti per i vigili del fuoco), che sembrerebbe comunque già rientrare nel richiamato comma 1 dell’articolo 9.
L’articolo 1, comma 2 prevede la possibilità che la dotazione del fondo di cui all’articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78/2010 possa essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con i Ministri della difesa e dell’interno:
a) in favore del personale delle Forze armate, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace;
b) in favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, utilizzando quota parte delle risorse del Fondo unico giustizia che già in base alla normativa vigente (articolo 2, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 143/2008) sono destinate al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico.
Si distinguono così, nell’ambito
del fondo, la cui struttura è unitaria, due distinte categorie di beneficiari,
cui sono riservate risorse attinte da due diverse fonti. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di verificare la congruità di
tale vincolo di destinazione anche alla luce della perequazione del
trattamento economico tra forze armate e forze di polizia che trova fondamento
in stratificate disposizioni legislative, talora emanate per dare attuazione a
sentenze della Corte costituzionale: si segnala, in particolare, la sentenza n.
277 del 1991, che ha dichiarato incostituzionale – tra l’altro – l’articolo 43,
diciassettesimo comma della legge n. 121/1982 (perché contraddittorio rispetto
al sedicesimo comma del medesimo articolo, volto all’equiparazione del
trattamento economico dei carabinieri a quello delle forze di polizia). Per
dare attuazione a tale sentenza è stato emanato il decreto-legge n. 5/1992. A
poca distanza di tempo, l’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n.
Previsione di adempimenti
Come già accennato, L’articolo 1, comma 2 demanda a decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell’interno, la possibilità di incrementare la dotazione del fondo destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fissata per legge, tramite risorse anch’esse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa.
L’articolo 1, comma 3, peraltro non in maniera esplicita ma attraverso il richiamo alle disposizioni di cui al secondo periodo dell’articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78/2010, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, l’individuazione degli assegni una tantum da corrispondere al personale delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si segnala, in proposito, che:
• tale tipo di strumento – che risulta atipico rispetto alle fonti previste dalla legge n. 400/1988 – è stato oggetto di diversi rilievi relativi alla sua coerenza con il sistema delle fonti nel parere, espresso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 23 marzo 2011, sull’atto del Governo n. 317 (schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);
• nel caso di specie, la norma di autorizzazione non reca specifici criteri (entità, tempi di corresponsione) riguardanti la corresponsione degli assegni una tantum al personale interessato, dei quali andrebbe valutata l’opportunità di una definizione, anche tenendo conto che la somma da destinare a tali assegni decresce nell’ultimo anno del triennio di riferimento, essendo pari a 195 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 ed a 115 milioni per l’anno 2013.
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File: Cl109.doc