Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - D.L. 27/2011 - A.C. 4220 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
DL N. 27 DEL 26-MAR-11   AC N. 4220/XVI
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 109
Data: 05/04/2011
Descrittori:
ASSEGNI ED ELARGIZIONI SPECIALI   CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
FORZE ARMATE   FORZE DI POLIZIA
VIGILI DEL FUOCO     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

5 aprile 2011

 

n. 109

Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

D.L. 27/2011 - A.C. n. 4220

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

 

Numero del disegno di legge di conversione

4220

Numero del decreto-legge

27/2011

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

2

testo approvato dal Senato

--

Date:

 

emanazione

26 marzo 2011

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

28 marzo 2011

approvazione del Senato

--

assegnazione

29 marzo 2011

scadenza

27 maggio 2011

Commissioni competenti

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV Commissione (Difesa)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame dispone l’erogazione di 345 milioni di euro, per il triennio 2011-2013, in favore del personale delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale e della Polizia penitenziaria.

In particolare, all’articolo 1:

•    il comma 1 prevede che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del medesimo decreto legge sia incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro.

Il fondo, istituito con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali disposto dall'articolo 9, comma 21, dello stesso decreto legge n. 78 del 2010;

•    il comma 2 prevede la possibilità che la dotazione del fondo possa essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con i ministri della difesa e dell’interno:

a)     in favore del personale delle Forze armate, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace;

b)    in favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, utilizzando quota parte delle risorse del Fondo unico giustizia che già in base alla normativa vigente (articolo 2, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 143/2008) sono destinate al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;

•    il comma 3 stabilisce che il fondo sia destinato alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In relazione alle modalità di corresponsione dei citati assegni una tantum, il comma in esame richiama le  disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 8, comma 11-bis, del decreto legge n. 78 del 2010,  riguardanti le modalità di riparto delle somme del fondo per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, oggetto di finanziamento da parte del provvedimento in esame;

•    il comma 4 contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria del comma 3, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta ufficiale”.

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Come segnalato nel paragrafo relativo al coordinamento con la legislazione vigente, il decreto-legge in esame fa sistema con l’articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78/2010.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Per quanto riguarda, in generale, il personale delle forze armate e di polizia si segnala che sono all’esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e difesa della Camera le proposte di legge A.C. 137 ed abbinate, concernenti il riordino delle carriere del personale direttivo e non direttivo delle forze di polizia e delle forze armate, al fine di pervenire ad un quadro normativo che assicuri una maggiore valorizzazione del citato personale e un più armonico percorso professionale.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto legge appare in linea con i requisiti di specificità ed omogeneità di cui all’articolo 15, comma 3, legge n. 400 del 1988, essendo volto a disciplinare unicamente l’integrazione del fondo per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la destinazione delle sue somme alla corresponsione di assegni una tantum al citato personale.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L’articolo 1 fa sistema con l’articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge n. 78/2010, modificando in maniera implicita l’ambito soggettivo ed oggettivo di destinazione del fondo istituito dalla medesima disposizione. In particolare, il comma 3 destina il fondo:

•    sotto il profilo oggettivo, alla corresponsione di assegni una tantum, identificando evidentemente in questi ultimi le “misure perequative” genericamente richiamate dal citato articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge n. 78/2010;

•    sotto il profilo soggettivo, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato “all’applicazione dell’articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”, mentre l’articolo 8, comma 11-bis di quest’ultimo provvedimento si riferisce esclusivamente al personale “interessato alle disposizioni di cui al’articolo 9, comma 21”.

Andrebbe quindi valutata l’opportunità di riformulare l’articolo 1 del provvedimento in esame in termini di novella del citato decreto-legge n. 78/2010.

 

Si segnala inoltre che il citato articolo 1, comma 3 da un lato fa riferimento – come già accennato – al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal “blocco” di cui ai commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78/2010; dall’altro lato fa riferimento al personale interessato al riconoscimento di una serie di benefici economici (assegno funzionale; trattamento economico superiore correlato all’anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado; incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni; emolumenti corrispondenti previsti per i vigili del fuoco), che sembrerebbe comunque già rientrare nel richiamato comma 1 dell’articolo 9.

 

L’articolo 1, comma 2 prevede  la possibilità che la dotazione del fondo di cui all’articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78/2010 possa essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con i Ministri della difesa e dell’interno:

a)         in favore del personale delle Forze armate, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace;

b)         in favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, utilizzando quota parte delle risorse del Fondo unico giustizia che già in base alla normativa vigente (articolo 2, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 143/2008) sono destinate al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico.

 

Si distinguono così, nell’ambito del fondo, la cui struttura è unitaria, due distinte categorie di beneficiari, cui sono riservate risorse attinte da due diverse fonti. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di verificare la congruità di tale vincolo di destinazione anche alla luce della perequazione del trattamento economico tra forze armate e forze di polizia che trova fondamento in stratificate disposizioni legislative, talora emanate per dare attuazione a sentenze della Corte costituzionale: si segnala, in particolare, la sentenza n. 277 del 1991, che ha dichiarato incostituzionale – tra l’altro – l’articolo 43, diciassettesimo comma della legge n. 121/1982 (perché contraddittorio rispetto al sedicesimo comma del medesimo articolo, volto all’equiparazione del trattamento economico dei carabinieri a quello delle forze di polizia). Per dare attuazione a tale sentenza è stato emanato il decreto-legge n. 5/1992. A poca distanza di tempo, l’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, ha delegato il Governo ad adottare una “disciplina omogenea” delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. In attuazione di tale delega sono stati emanati, nel 1995, i decreti legislativi nn. 195, 196, 197, 198, 199, 200 e 201. Si segnala anche il decreto legislativo n. 193/2003, che ha definito il sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, stabilendo le equivalenze tra le diverse Forze armate e di polizia.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Previsione di adempimenti

Come già accennato, L’articolo 1, comma 2 demanda a decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell’interno, la possibilità di incrementare la dotazione del fondo destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fissata per legge, tramite risorse anch’esse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa.

L’articolo 1, comma 3, peraltro non in maniera esplicita ma attraverso il richiamo alle disposizioni di cui al secondo periodo dell’articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78/2010, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, l’individuazione degli assegni una tantum da corrispondere al personale delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si segnala, in proposito, che:

•    tale tipo di strumento – che risulta atipico rispetto alle fonti previste dalla legge n. 400/1988 – è stato oggetto di diversi rilievi relativi alla sua coerenza con il sistema delle fonti nel parere, espresso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 23 marzo 2011, sull’atto del Governo n. 317 (schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

•    nel caso di specie, la norma di autorizzazione non reca specifici criteri (entità, tempi di corresponsione) riguardanti la corresponsione degli assegni una tantum al personale interessato, dei quali andrebbe valutata l’opportunità di una definizione, anche tenendo conto che la somma da destinare a tali assegni decresce nell’ultimo anno del triennio di riferimento, essendo pari a 195 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 ed a 115 milioni per l’anno 2013.  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cl109.doc